AVVISO AL LETTORE. La presente pubblicazione incorpora altresì le rettifiche adottate fino al marzo 2016.

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1 AVVISO AL LETTORE La presente pubblicazione contiene le versioni consolidate del trattato sull'unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), nonché dei loro protocolli e allegati, quali risultano a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona ed entrato in vigore il 1 o dicembre Essa contiene, inoltre, le dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona. Inoltre, la presente pubblicazione contiene la modifica apportata dal protocollo che modifica il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'unione europea, al trattato sul funzionamento dell'unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la modifica apportata dal regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell Unione europea e il relativo allegato I, nonché le modifiche apportate dalle decisioni 2010/718/UE e 2012/419/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010 e dell'11 luglio 2012, che modificano rispettivamente lo status, nei confronti dell Unione europea, dell isola di Saint-Barthélemy e di Mayotte. Essa incorpora altresì l'aggiunta del paragrafo 3 all'articolo 136 TFUE ad opera della decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l articolo 136 del trattato sul funzionamento dell Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l euro, in esito all'espletamento delle procedure di ratificazione degli Stati membri. La presente pubblicazione contiene parimenti le modifiche apportate dall'atto di adesione della Croazia, nonché le modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'unione europea. La presente pubblicazione incorpora altresì le rettifiche adottate fino al marzo La presente pubblicazione contiene infine la Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione (GU C 303 del , pag. 1). Tale testo riprende, con i dovuti adattamenti, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituisce dal 1 o dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del trattato sull'unione europea, la Carta proclamata nel 2007 ha lo stesso valore giuridico dei trattati. La presente pubblicazione rappresenta uno strumento di documentazione che non implica la responsabilità delle istituzioni dell'unione europea.

2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/1 TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

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4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/3 Sommario Pagina TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA) PREAMBOLO TOLO I DISPOSIZIONI COMUNI TOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI TOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTUZIONI TOLO IV DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE TOLO V DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DI SPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE Capo 1 Disposizioni generali sull'azione esterna dell'unione Capo 2 Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune Sezione 1 Disposizioni comuni Sezione 2 Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune TOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/7 Pagina PROTOCOLLI Protocollo (N. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'unione europea Protocollo (N. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 206 Protocollo (N. 3) sullo statuto della Corte di giustizia dell'unione europea Protocollo (N. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea Protocollo (N. 5) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti Protocollo (N. 6) sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'unione europea Protocollo (N. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'unione europea Protocollo (N. 8) relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'unione europea sull'adesione dell'unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 273 Protocollo (N. 9) sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4, del trattato sull'unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'unione europea tra il 1 o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1 o aprile 2017, dall'altro Protocollo (N. 10) sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'unione europea Protocollo (N. 11) sull'articolo 42 del trattato sull'unione europea Protocollo (N. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi Protocollo (N. 13) sui criteri di convergenza Protocollo (N. 14) sull'eurogruppo

6 C 202/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Pagina Protocollo (N. 15) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Protocollo (N. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca Protocollo (N. 17) sulla Danimarca Protocollo (N. 18) sulla Francia Protocollo (N. 19) sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'unione europea 290 Protocollo (N. 20) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'unione europea al Regno Unito e all'irlanda 293 Protocollo (N. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia Protocollo (N. 22) sulla posizione della Danimarca Protocollo (N. 23) sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne Protocollo (N. 24) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'unione europea 304 Protocollo (N. 25) sull'esercizio della competenza concorrente Protocollo (N. 26) sui servizi di interesse generale Protocollo (N. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza Protocollo (N. 28) sulla coesione economica, sociale e territoriale Protocollo (N. 29) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri Protocollo (N. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea alla Polonia e al Regno Unito Protocollo (N. 31) sulle importazioni nell'unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi Protocollo (N. 32) sull'acquisto di beni immobili in Danimarca Protocollo (N. 33) sull'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'unione europea

7 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/9 Pagina Protocollo (N. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia 319 Protocollo (N. 35) sull'articolo della Costituzione irlandese Protocollo (N. 36) sulle disposizioni transitorie Protocollo (N. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio DICHIARAZIONI allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'unione europea Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e 7, e 18 del trattato sull'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'unione europea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio "Affari esteri" Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio Dichiarazione relativa all'articolo 17 del trattato sull'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 18 del trattato sull'unione europea

8 C 202/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Pagina 13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune Dichiarazione relativa all'articolo 27 del trattato sull'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato sull'unione europea Dichiarazione relativa al primato Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 48, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'unione europea Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 98 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'unione europea

9 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/11 Pagina 36. Dichiarazione relativa all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia Dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 355, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'unione europea B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'unione europea Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'unione europea Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca Dichiarazione concernente l'italia Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie 354 C. DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli dell'unione europea Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea

10 C 202/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Pagina 54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'austria e del Regno di Svezia Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Dichiarazione dell'irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento europeo Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea alla Polonia e al Regno Unito Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini" Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'unione europea Tavole di corrispondenza Trattato sull'unione europea

11 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/13 TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

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13 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/15 PREAMBOLO SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ( 1 ), DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee, ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto, RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'europa futura, CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni, DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati, DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, una moneta unica e stabile, DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori, ( 1 ) Successivamente sono divenuti membri dell'unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

14 C 202/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi, DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo, DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà, IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea, HANNO DECISO di istituire un'unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: (elenco dei plenipotenziari non riprodotto) I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: TOLO I DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 1 (ex articolo 1 del TUE) ( 1 ) Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'unione EUROPEA, in appresso denominata "Unione", alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'unione europea (in appresso denominati "i trattati"). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea. ( 1 ) Il presente rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione dei trattati.

15 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/17 Articolo 2 L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE) 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

16 C 202/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Articolo 4 1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. 3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'unione. Gli Stati membri facilitano all'unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'unione. Articolo 5 (ex articolo 5 del TCE) 1. La delimitazione delle competenze dell'unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

17 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/19 Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE) 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'unione definite nei trattati. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'unione in quanto principi generali. Articolo 7 (ex articolo 7 del TUE) 1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi. 2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

18 C 202/20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Articolo 8 1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. 2. Ai fini del paragrafo 1, l'unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica. TOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI Articolo 9 L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. Articolo Il funzionamento dell'unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. 2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. 3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. 4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'unione.

19 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/21 Articolo Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'unione. 2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. 3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate. 4. Cittadini dell'unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Articolo 12 I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'unione: a) venendo informati dalle istituzioni dell'unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'unione europea; b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato; d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente trattato; e) venendo informati delle domande di adesione all'unione in conformità dell'articolo 49 del presente trattato; f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'unione europea.

20 C 202/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea TOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTUZIONI Articolo L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Le istituzioni dell'unione sono: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea (in appresso "Commissione"), la Corte di giustizia dell'unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti. 2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. 3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'unione europea. 4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive. Articolo Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione. 2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

21 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/23 Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma. 3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni. 4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza. Articolo Il Consiglio europeo dà all'unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. 2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori. 3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo. 4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. 5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura. 6. Il presidente del Consiglio europeo: a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali"; c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

22 C 202/24 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale. Articolo Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati. 2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. 3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. 4. A decorrere dal 1 novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. 5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1 novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie. 6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'unione. 7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio. 8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'unione e alle attività non legislative. 9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'unione europea.

23 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/25 Articolo La Commissione promuove l'interesse generale dell'unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'unione per giungere ad accordi interistituzionali. 2. Un atto legislativo dell'unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono. 3. Il mandato della Commissione è di cinque anni. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti. 4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti. 5. A decorrere dal 1 novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero. I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. 6. Il presidente della Commissione: a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti; b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;

24 C 202/26 Gazzetta ufficiale dell Unione europea c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede. 7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma. Il presidente, l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. 8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Articolo Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura. 2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune. 3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio "Affari esteri".

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