CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZIDI OSPITALITA E TUTELA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

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1 CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZIDI OSPITALITA E TUTELA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA TRA la Provincia di Siena, C.F. n con sede legale a Siena, Piazza Duomo, 9, rappresentata dal Dott. Antonio De Martinis, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Cultura, Scuola, Welfare, nato a Foggia il domiciliato per la carica presso la stessa Provincia, E La Fondazione Monastero Onlus C.F con sede legale a Siena, Strada di Monastero, Loc. Costafabbri, rappresentata da Giuseppe Gugliotti nato a Castelnuovo Berardenga il , in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Fondazione Monastero Onlus, E L Associazione Aurore Onlus C.F con sede legale a Siena, via Roma, 77, iscritta alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato, ai sensi della L.R.T. n. 29/1996 e successive modifiche, a seguito del Decreto del Presidente della Provincia di Siena prot. N del , rappresentata da Lucia Ferilli nata a??? il????, in qualità di legale rappresentante, domiciliata per la carica presso l Associazione, PREMESSO che con la LR 59/2007 la Regione Toscana promuove attività di prevenzione della violenza di genere e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti,indipendentemente dal loro stato civile e dalla loro cittadinanza e con le Linee Guida Regionali contro la violenza di genere approvate con Delibera n. 291 del 8 marzo 2010 chiarisce le competenze degli enti coinvolti in modo da avviare la costituzione di una rete di servizi multidisciplinari ; che le finalità del presente atto trovano il loro pieno riconoscimento tra le azioni del Tavolo Interistituzionale contro la violenza alle donne, promosso e coordinato dalla Provincia con delibera del Consiglio n. 97 de ; che con Delibera di Giunta provinciale n. 216 del 27 luglio 2010 è stato approvato il protocollo di intesa con l Associazione Aurore Onlus per l'erogazione dei servizi di ascolto, accoglienza, consulenza psicologica e legale alle donne vittime di violenza; che con Delibera di Giunta provinciale n. 35 del 2 febbraio 2011 è stato approvato il protocollo di intesa con la Fondazione Monastero Onlus per l'erogazione di servizi di ospitalità e tutela per donne vittime di violenza;

2 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - Oggetto La Provincia di Siena, intendendo garantire nell'ambito del proprio territorio una serie di interventi rivolti a donne vittime di violenza economica, fisica, psicologica, sessuale e persecutoria assillante, complementari e non sostitutivi dei servizi di competenza delle Amministrazioni Comunali, stipula con la Fondazione Monastero Onlus e l Associazione Aurore Onlus la presente convenzione che regola e definisce le attività relative alle azioni di ospitalità e tutela. ART. 2 - Modalità Tutti gli interventi oggetto della presente convenzione verranno attivati in stretta collaborazione con gli enti pubblici e del privato sociale che partecipano alle reti territoriali in linea con la programmazione stabilita dal Tavolo Interistituzionale contro la violenza alle donne. ART. 3 - Obiettivi generali Gli obiettivi generali degli interventi offerti sono: - gestione del servizio di ospitalità ed accoglienza per donne vittime di violenza presenti nel territorio della Provincia di Siena; - attivazione della rete sociale e istituzionale; - interruzione delle situazioni di violenza sulle donne, anche nel caso in cui siano coinvolti bambini, bambine e adolescenti; - adozione di misure urgenti di protezione, laddove valutato necessario; - attivazione delle risorse e competenze individuali, delle capacità di autoprotezione e di protezione delle donne. ART.4 - Tipologia delle attività. Per la realizzazione delle azioni la Fondazione Monastero Onlus offre alla Provincia di Siena un insieme di interventi di supporto che afferiscono all area della protezione delle donne dalla violenza. In particolare saranno garantiti i seguenti servizi: da parte della Fondazione Monastero Onlus, anche in collaborazione con i propri partecipanti - gestione economica degli inserimenti e reperibilità della referente al momento dell ingresso della donna nella Casa di Accoglienza di cui all art. 5;

3 - incontri di rete con i servizi e le istituzione del territorio; - azioni di accompagnamento in relazione alle necessità del singolo caso. da parte dell Associazione Aurore Onlus: Interventi nei casi di donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e persecutoria assillante: 1 - colloqui di accoglienza; - colloqui di rilevazione della violenza e di valutazione del rischio; - segnalazione degli elementi di sospetto di maltrattamento e/o abuso sessuale sui minori e di violenza assistita; - accompagnamento all attivazione degli interventi di protezione e tutela; - consulenza psicologica; - consulenza legale; - informazioni utili ad agevolare l accesso ai servizi per l orientamento al reinserimento lavorativo; - incontri di rete con i servizi e le istituzione del territorio; - accompagnamenti in relazione alle necessità del singolo caso; - strutturazione del percorso di uscita dalla violenza, in collaborazione con la Referente della Casa di Accoglienza temporanea di cui all art. 5 ART. 5 - Accoglienza residenziale temporanea La Casa di accoglienza è un servizio esclusivo per donne vittime di violenza residenti e/o temporaneamente presenti sul territorio provinciale. L accoglienza presso la Casa avverrà nei termini e per la disponibilità stabiliti nella presente convenzione, secondo le modalità definite nel protocollo operativo sottoscritto dai partecipanti al Tavolo Interistituzionale contro la violenza alle donne. L accesso alla Casa di accoglienza è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00. L accoglienza a carattere residenziale è utilizzata per donne vittime di violenza, secondo quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R Regolamento di attuazione dell articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di servizi e interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

4 La Casa Accoglienza ha la funzione di garantire, in collaborazione con i Centri Antiviolenza presenti sul territorio provinciale e con i servizi e le istituzioni preposte, un periodo di accoglienza e protezione limitato nel tempo (fino ad un massimo di 3 mesi). Nella casa vige un regolamento che al momento dell entrata nella struttura le donne sottoscrivono per accettazione. La Fondazione Monastero Onlus si riserva il diritto di allontanare (notificando ai servizi competenti) le donne che violando le regole della casa mettono in pericolo la sicurezza propria, dei loro figli, delle altre ospiti della casa e delle operatrici. L ingresso nella Casa da parte di donne vittime di violenza è subordinato ad una richiesta di ingresso, corredata da rilevazione della violenza e valutazione del rischio effettuata da un centro antiviolenza, indirizzata alla referente della Casa di accoglienza ed alla provincia di Siena, cui seguirà, nel termine massimo di 7 giorni, la predisposizione di un progetto di protezione e reinserimento da parte di un Centro Antiviolenza oppure dei Servizi Sociali. Possono accedere alla Casa Accoglienza le donne inviate dalle Forze dell Ordine, dai Pronto soccorso e/o dai Servizi sociali, come meglio specificato al successivo comma 12, con le quali sarà successivamente predisposto in collaborazione con il Centro antiviolenza un progetto di aiuto. Non possono accedere all ospitalità donne che presentino problematicità tali da richiedere interventi di servizi specifici, ai quali le donne saranno indirizzate. Rientrano nella suddetta tipologia le donne tossicodipendenti, le etiliste, quelle che sono portatrici di disagi psichici o gravi malattie che richiedano trattamenti sanitari particolari. In casi particolari potranno essere accolte donne, con i loro figli/e, da 0 a 14 anni, che hanno necessità di allontanarsi da una situazione di pericolo. L inserimento nella Casa Accoglienza di donne con figli, è consentito previa presentazione di progetto di intervento da parte del Servizio Sociale Professionale del comune di residenza dell utente, che provvederà alla presa in carico del caso anche per quanto riguarda l aspetto economico. Tale progetto sarà monitorato durante tutto il periodo della permanenza. L inserimento presso la Casa di donne con figli non potrà in nessun modo avvenire prima dell accordo con i servizi territoriali competenti per Comune. In caso di situazioni eccezionali, ad esempio accompagnamento da parte delle forze dell Ordine, dovrà essere data informazione ai servizi sociali nel primo giorno utile lavorativo. ART. 6 Personale Per l attuazione degli interventi oggetto della presente convenzione l Associazione Aurore Onlus e la Fondazione Monastero Onlus mettono a disposizione personale, in relazione ai compiti previsti dall art. 4 del presente atto, che svolga il ruolo e le funzioni di: operatrici telefoniche specializzate, operatrici di accompagnamento, consulenti psicologhe, educatrici, assistenti sociali e consulenti avvocate. I professionisti coinvolti hanno competenza specifica sul problema della violenza e seguono i casi attraverso la definizione di un progetto multidimensionale di intervento, se del caso concordato con i servizi territoriali, che prevede l attivazione se necessario di più figure professionali interne e/o esterne all Associazione Aurore Onlus e alla Fondazione Monastero Onlus.

5 La Fondazione Monastero Onlus e l Associazione Aurore Onlus garantiscono che le volontarie inserite nelle attività siano coperte da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto previsto dall art. 4 della legge 266/91. dall'art. 4 L.n.266/91. ART.7 Locali e attrezzature Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono utilizzati i locali e le attrezzature della Fondazione Monastero Onlus ART. 8 Spese Il costo che la Provincia di Siena sosterrà per lo svolgimento e la realizzazione delle attività in oggetto della presente convenzione per il periodo di validità per esso previsto, è concordato nella somma forfetaria di ,92 (sedicimilaquattrocentoundicienovantadue) di cui 8.205,96 (ottomiladuecentocinueenovantasei) in favore della Fondazione Monastero Onlus e 8.205,96 (ottomiladuecentocinueenovantasei) in favore dell Associazione Aurore Onlus. La liquidazione della somma convenuta, sia per la Fondazione Monastero che per l Associazione Aurore Onlus, avverrà in tre rate: la prima pari al 20% allo svolgimento delle attività di accoglienza e tutela (n. 3 donne), presumibilmente entro 30 giorni dalla stipula, la seconda rata, pari al 30% allo svolgimento delle attività di accoglienza e tutela (n. 1 donna) presumibilmente entro 120 giorni dalla stipula, e la terza rata, pari al rimanente 50% allo scadere della convenzione, dietro presentazione di rendiconto delle spese sostenute e di una relazione contenente le modalità con cui l attività è stata svolta e, rispetto all ultima rata, i risultati di essa. La retta giornaliera per la permanenza nella la Casa Accoglienza è fissata in. 30,00 (trenta) onnicomprensivi. ART.9- Controlli e modalità di raccordo Le Referenti della gestione del progetto sono individuate per la Fondazione Monastero Onlus nella persona di Valentina Carloni e per l Associazione Aurore Onlus nella persona di Luci Ferilli. La Fondazione Monastero Onlus e l Associazione Aurore Onlus si impegnano affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione alla Provincia di Siena, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. Le referenti della gestione delle attività concordate vigilano sullo svolgimento delle stesse, anche sotto il profilo della qualità, avendo cura di verificare che gli operatori e le operatrici rispettino i diritti, la dignità e le opzioni delle utenti delle attività stesse, e che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette nel rispetto delle normative specifiche del settore. La Provincia di Siena, la Fondazione Monastero Onlus e l Associazione Aurore Onlus individuano inoltre le seguenti modalità di raccordo:

6 1. incontri periodici trimestrali tra la Provincia e le referenti della Fondazione Monastero Onlus e dell Associazione Aurore Onlus al fine di garantire un costante collegamento e una reciproca informazione sulle attività relative alla presente convenzione e al progetto nel suo complesso. Tali incontri, eventualmente aperti anche ad altre componenti, avverranno su convocazione della Provincia di Siena. In caso di necessità la Provincia potrà convocare incontri su richiesta anche di una delle parti firmatarie. 2. Contatti diretti tra la Fondazione Monastero Onlus e l Associazione Aurore Onlus Onlus, i Centri Antiviolenza del territorio ed i Servizi Territoriali sociali e sanitari sulle singole situazioni; 3. Alla Provincia di Siena, le referenti della Fondazione Monastero Onlus e l Associazione Aurore Onlus presenteranno una relazione analitica semestrale nella quale dovranno essere descritti: -numero e tipologia dei casi trattati; -prestazioni erogate nel periodo di riferimento; -consuntivo di spesa. ART.10 - Durata La presente convenzione ha durata di 1 (uno) anno dal momento della sua approvazione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. ART. 11- Privacy La Fondazione Monastero Onlus e l Associazione Aurore Onlus assicurano il rispetto del trattamento dei dati personali forniti dagli utenti ai sensi del Decreto Legge 196/2003 nella persona del rappresentante legale della Fondazione Monastero Onlus e dell Associazione Aurore Onlus. ART Registrazione in caso d uso Il presente atto verrà registrato solo in caso d uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione. ART.13 - Disposizioni finali La presente convenzione è esente dall imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8 comma 1 Legge 266/91. Le parti dichiarano che i corrispettivi previsti in questo atto sono da considerarsi fuori campo IVA ex DPR 633/72 ai sensi dell art. 8 comma 2 Legge 266/91.

7 Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. In caso di eventuali controversie sarà competente il Foro di Siena. Letto, approvato e sottoscritto Siena, lì Per la Fondazione Monastero Il Presidente Giuseppe Gugliotti Per l Associazione Aurore Onlus La Presidente Lucia Ferilli Per la Provincia di Siena Il Dirigente Sottore Cultura Scuola Welfare Antonio De Martinis

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