Riforma dell ordinamento della Repubblica A.C e abb.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Riforma dell ordinamento della Repubblica A.C e abb."

Transcript

1 SERVIZIO STUDI SEGRETERIA GENERALE UFFICIO RAPPORTI CON L UE NOTE PER LA COMPATIBILITÀ COMUNITARIA Riforma dell ordinamento della Repubblica A.C e abb. n. 112 XIV LEGISLATURA 13 luglio 2004 CAMERA DEI DEPUTATI

2 La nota è stata redatta in collaborazione con il Dipartimento Istituzioni DIPARTIMENTO AFFARI COMUNITARI Consigliere Fabrizia Bientinesi (4920) Documentarista Simonetta Bigazzi (4190) Segretaria Annamaria Moretto(9409) I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. File: NOTST112.doc

3 I N D I C E Dati identificativi 1 Contenuto 2 Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria 7 Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria 7 I

4

5 DATI IDENTIFICATIVI Numero dell'atto Titolo Iniziativa Settore d intervento Date A.C e abb. Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione Governo Richiesta parere 1 luglio 2004 Iter Sede Referente Esame al Senato Si Commissione competente Pareri previsti Riforme istituzionali; Corte costituzionale; elezioni; fonti normative; Governo; magistratura; Parlamento; Presidente della Repubblica; Regioni I Commissione Commissioni II (Giustizia); III (Affari esteri); IV (Difesa); V (Bilancio); VI (Finanze); VII (Cultura); VIII (Ambiente); IX (Trasporti); X (Attività produttive); XI (Lavoro ); XII (Affari sociali); XIII (Agricoltura) XIV (Politiche dell'unione europea); Commissione parlamentare per le questioni regionali 1

6 CONTENUTO Il disegno di legge governativo A.C. 4862, approvato in prima deliberazione dal Senato, costituisce un intervento di riforma di ampio respiro: i suoi 42 articoli sostituiscono o modificano 40 degli 80 articoli che compongono la Parte II della Costituzione, concernente l ordinamento della Repubblica, nonché 3 articoli appartenenti ad altre leggi costituzionali, modificando sostanzialmente, tra l altro, la composizione e le funzioni delle Camere, il procedimento legislativo, la forma di Governo, le modalità di elezione e le attribuzioni del Capo dello Stato, le competenze legislative delle regioni, le modalità di composizione della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, il procedimento di revisione costituzionale. Composizione e formazione delle Camere; il Senato federale. Il testo in esame differenzia le due Camere con riguardo alla composizione ed alle funzioni. Mentre la Camera dei deputati muta, quanto a struttura, soltanto nel numero passando da seicentotrenta a quattrocento componenti, oltre i dodici eletti nella circoscrizione Estero trasformazioni più profonde interessano il Senato, che muta la sua denominazione in Senato federale della Repubblica. Esso composto da duecento senatori eletti su base regionale e da sei senatori eletti nella Circoscrizione estero, oltre che dai senatori a vita costituisce l organo costituzionale che connota la scelta federale del progetto di riforma in esame. La connessione tra il sistema politico delle regioni e quello nazionale, che il testo in esame individua come elemento che garantisce la rappresentanza territoriale dei senatori, è data da vari fattori, e in particolare dall elettorato passivo e dalla contestualità tra l elezione del Senato e quella dei consigli regionali; per assicurare tale contestualità, si prevede che l eventuale scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali dia vita ad una legislatura regionale di durata ridotta. I rapporti tra Senato federale e dimensione regionale sono sottolineati da varie disposizioni concernenti l organizzazione interna e le attività dell organo, oltre che dalle norme sul procedimento legislativo e dalla valutazione delle leggi regionali sotto il profilo dell interesse nazionale (vedi infra). Il procedimento legislativo. Anche le modifiche apportate all art. 70 Cost. sono dirette al superamento del così detto bicameralismo perfetto. Il testo introduce nell ordinamento, accanto alle leggi approvate con procedimento 2

7 bicamerale (anch esse abbreviate nella procedura), leggi statali a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento. È prevista bensì la possibilità, per l altro ramo del Parlamento, di richiamare presso di sé il progetto di legge e di proporvi modifiche; ma i termini per questa fase eventuale sono ristretti, e sulle modifiche proposte, in ogni caso, decide in via definitiva la Camera competente. La Camera dei deputati esamina (con alcune eccezioni) i progetti di legge concernenti le materie di cui al secondo comma dell art. 117 Cost., quelle cioè nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva; il Senato federale, quelli concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, di cui all art. 117, terzo comma. Per determinate materie di particolare rilievo, resta ferma la procedura bicamerale. Al fine di evitare il così detto fenomeno della navette si prevede che, se un disegno di legge non è approvato, dopo una prima lettura, da entrambe le Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Assemblee convochino una Commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni controverse. Il testo proposto, non emendabile, è sottoposto al voto delle due Assemblee. Il Primo ministro e il rapporto Governo-Parlamento. Tra gli aspetti qualificanti del disegno di legge di riforma vi è il sostanziale rafforzamento del potere esecutivo o, per dir meglio, del Presidente del Consiglio dei ministri: figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di Primo ministro. In particolare, il Primo ministro ha il potere di nominare e di revocare i ministri. Il meccanismo di nomina del Primo ministro, come delineato dal nuovo art. 92 Cost., si traduce, nella sostanza, in una designazione del premier da parte dell elettorato. La candidatura a tale carica ha luogo mediante collegamento con i candidati all elezione della Camera dei deputati; la legge elettorale dovrà favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro. Quanto ai rapporti con il Parlamento, il rapporto di fiducia non viene meno ma interessa, nel nuovo testo costituzionale, la sola Camera dei deputati. Il peculiare ruolo assunto dal Senato federale negli intendimenti dei presentatori lo lascia fuori, infatti, dal circuito fiduciario. Al Primo ministro è rimesso il potere di sciogliere la Camera. Egli può inoltre chiedere che la Camera si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può, anche in questo caso, chiedere lo scioglimento della Camera. Il Capo dello Stato non emana, tuttavia, il decreto di scioglimento se, entro dieci giorni dalla richiesta, è presentata alla Camera dei deputati una mozione (sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, 3

8 in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti la Camera) che dichiari la volontà di continuare nell attuazione del programma e indichi il nome di un nuovo Primo ministro. La Camera può altresì votare una mozione di sfiducia, che obbliga il Primo ministro alle dimissioni e comporta lo scioglimento della Camera, non essendo possibile, in questo caso, sostituire il Primo ministro ricorrendo a un meccanismo di sfiducia costruttiva. Con riguardo al Senato, al fine di assicurare la coerenza con l indirizzo politico delle scelte legislative del Senato nelle materie di sua competenza monocamerale, il Governo può, a certe condizioni, dichiarare che le modifiche a tali leggi proposte dalla Camera siano essenziali per l attuazione del suo programma. In tal caso, al disegno di legge si applica la procedura prevista per le leggi bicamerali, cioè la convocazione della commissione mista paritetica, affinché venga predisposto un testo inemendabile da sottoporre all approvazione di entrambe le Assemblee. Gli strumenti di garanzia. Il disegno di legge in esame contiene alcune disposizioni che tendono complessivamente a rafforzare gli strumenti di garanzia, con particolare riguardo alla tutela delle opposizioni in Parlamento. Esse introducono tra l altro, una maggioranza qualificata per l elezione dei Presidenti di Camera e Senato e per l adozione del regolamento della Camera dei deputati, nonché una serie di disposizioni che potrebbero definirsi come uno statuto dell opposizione. Tra questi, l introduzione della figura del capo dell opposizione, i cui poteri e la cui modalità di elezione dovranno essere definiti dal regolamento, e la riserva all opposizione della presidenza delle Commissioni, giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo e di garanzia. Il Presidente della Repubblica. La nuova formulazione dell art. 83 Cost. modifica il quorum richiesto per la sua elezione e istituisce a tal fine un nuovo organo, denominato Assemblea della Repubblica (in luogo del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali), composto da: i membri delle due Camere; i delegati eletti dai consigli regionali; i Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; un numero ulteriore di delegati eletti dalle regioni (un delegato per ogni milione di abitanti), scelti per almeno la metà tra i sindaci e i presidenti di Provincia o città metropolitana, designati a tale scopo dai rispettivi Consigli delle autonomie locali. Il nuovo art. 87 Cost. enumera i poteri presidenziali. Rispetto al testo vigente esso precisa che il Presidente della Repubblica: 4

9 è garante della Costituzione; rappresenta l unità federale della Nazione; esercita le funzioni che la Costituzione gli attribuisce espressamente. Al Presidente della Repubblica sono attribuiti nuovi poteri, come quello di nominare i presidenti delle autorità amministrative indipendenti; e di nominare il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Al contempo, viene meno il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge governativi e di nominare i ministri, mentre la nomina del Primo ministro è espressamente condizionata al risultato elettorale ed è sostanzialmente trasferito al Primo ministro il potere di scioglimento della Camera. Un ulteriore innovazione introdotta dal testo in esame è la soppressione della controfirma ministeriale per una serie di atti presidenziali. Le regioni e le autonomie locali. Tra le numerose modifiche apportate al titolo V della parte II della Costituzione, si ricordano le seguenti: al quarto comma dell art. 117 Cost. è introdotto un elenco di materie specifiche nelle quali alle regioni spetta la potestà legislativa esclusiva, con ciò recependo nel testo la proposta comunemente individuata con il termine di devoluzione : - assistenza e organizzazione sanitaria; - organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolatici e di formazione, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche - definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione; - polizia locale, - ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato; è reintrodotto, all art. 127 Cost., il limite di merito dell interesse nazionale per le leggi regionali. Su iniziativa del Governo il Senato federale è chiamato a decidere sull asserito mancato rispetto, da parte di una legge regionale, dell interesse nazionale. Il Senato può chiedere un riesame al Consiglio regionale e, se questo non provvede a modificare la legge, può proporne al Capo dello Stato l annullamento; l articolo 118 Cost. è riformulato ampliando le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di intese e coordinamento tra Stato e regioni e prevedendo, nell ambito del principio di sussidiarietà, un esplicito riconoscimento per gli enti di autonomia funzionale ; a Roma, come capitale della Repubblica federale, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, demandate allo Statuto della Regione Lazio; il suo ordinamento è disciplinato con legge dello Stato; 5

10 in via transitoria, entro cinque anni dall entrata in vigore della riforma, sono resi meno rigidi i requisiti in presenza dei quali è possibile costituire nuove regioni con almeno un milione di abitanti. La Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura. Il testo in esame modifica anche la composizione della Corte costituzionale: fermo restando il numero complessivo di 15 giudici, spetta al Senato federale (integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome) la designazione di sette membri (viene dunque meno il concorso alla nomina da parte della Camera dei deputati), ed è ridotto a quattro il numero dei membri nominati, rispettivamente, dal Capo dello Stato e dalle supreme magistrature. Nei cinque anni successivi alla cessazione della carica, il giudice costituzionale non possa ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. Sono modificate anche le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura: la quota di membri di nomina parlamentare non è più eletta dal Parlamento in seduta comune, bensì dal solo Senato federale, integrato dai presidenti delle giunte regionali. Inoltre, il vice presidente del CSM è nominato dal Presidente della Repubblica tra tutti i suoi membri, e non più eletto dal Consiglio tra quelli di nomina parlamentare. La procedura di revisione costituzionale. Il testo in esame riformula infine l art. 138 Cost., modificando l istituto del referendum popolare confermativo nell ambito del procedimento di revisione costituzionale. In particolare: il ricorso al referendum è reso sempre possibile, anche nell ipotesi in cui la legge costituzionale sia approvata in seconda deliberazione, da parte di ciascuna Camera, a maggioranza di due terzi dei componenti; viene introdotta, quale condizione per la validità del referendum, la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto (analogamente a quanto avviene per i referendum abrogativi), nel solo caso in cui, in seconda deliberazione, la legge costituzionale sia stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti. Disposizioni transitorie. L articolo 42 del disegno di legge costituzionale reca infine un articolata disciplina transitoria. La maggior parte della disciplina troverà applicazione a decorrere dall inizio della XV legislatura: fanno eccezione le modifiche al titolo V (immediatamente applicabili) e la riduzione del numero dei deputati e dei senatori, che è rinviata alla legislatura che interverrà dopo il quinto anno successivo al primo rinnovo delle Camere secondo il nuovo ordinamento (prevedibilmente, nel 2011). Specifiche disposizioni regolano il graduale rinnovo della Corte costituzionale e del CSM. 6

11 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA COMPATIBILITÀ COMUNITARIA Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria Il provvedimento in esame non presenta diretti profili di compatibilità comunitaria, essendo volto a modificare la parte seconda della Costituzione. Peraltro, la modifica del bicameralismo perfetto e, conseguentemente, del procedimento legislativo, delineata dal ddl in questione, può avere riflessi sulle competenze della XIV Commissione (Politiche dell Unione europea) della Camera in ordine all esame dei progetti di legge sia in sede referente sia in sede consultiva (nonché presumibilmente degli schemi di atti normativi del Governo). Infatti, a seguito dell integrale riscrittura, da parte dell articolo 13 del ddl in esame, dell articolo 70 Cost., si introducono nell ordinamento costituzionale: leggi approvate con procedimento bicamerale: disegni di legge in materia finanziaria, disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione del Parlamento, i casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato, le leggi che disciplinano l esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21; leggi a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento, individuato di volta in volta in base all oggetto del provvedimento; è prevista altresì la possibilità, per la Camera non competente ratione materiae, di richiamare presso di sé il disegno di legge e di proporvi modifiche sulle quali, comunque, decide in via definitiva la Camera competente. Al fine di individuare la Camera competente, occorre far riferimento all articolo 117: la Camera dei Deputati esamina i progetti di legge concernenti le materie di cui all articolo 117, secondo comma, quelle cioè nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva; il Senato federale della Repubblica, invece, approva i progetti di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all articolo 117, terzo comma, nelle quali la potestà legislativa dello Stato è concorrente con quella delle Regioni. 7

12 In proposito, si ricorda che rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato la competenza in merito ai rapporti con l Unione europea (art. 117, secondo comma), mentre viene inserita nell ambito della competenza legislativa concorrente la materia relativa ai rapporti delle Regioni con l Unione europea (art. 117, terzo comma). Inoltre, è opportuno segnalare che alcune delle materie comprese negli elenchi di cui all art. 117 (secondo e terzo comma) hanno rilevanza comunitaria. Peraltro, non sempre potrebbe risultare del tutto agevole individuare nettamente la Camera competente, dal momento che un progetto di legge potrebbe avere ad oggetto materie rientranti sia nell una sia nell altra categoria. Per quanto riguarda i profili di interesse della XIV Commissione, in particolare, il problema potrebbe presentarsi proprio in relazione al disegno di legge comunitaria, che mostra elementi sicuramente rientranti nell art. 117, secondo comma, ed altri che fanno capo all art. 117, terzo comma, senza considerare poi gli aspetti di competenza residuale delle regioni, in relazioni ai quali l articolo 1, comma 5, delle ultime leggi comunitarie reca la clausola di cedevolezza 1. Secondo una simulazione realizzata dal Servizio Studi, relativa alle ipotesi di esame delle leggi approvate nel 2003 in base al nuovo articolo 70 Cost. (Dossier bianco del 17 maggio 2004, Riforma dell ordinamento della Repubblica Schede di approfondimento: il procedimento legislativo), la legge comunitaria verrebbe considerata rientrare prevalentemente nell ambito della competenza concorrente. Pertanto, qualora dovesse ritenersi applicabile il criterio della prevalenza, l esame del ddl comunitaria dovrebbe essere svolto dal Senato federale e non dalla Camera. Analogamente, anche l attività consultiva della XIV Commissione della Camera potrebbe ridursi, in considerazione del fatto che una parte delle materie di rilievo comunitario ricadono nell art. 117, terzo comma, Cost.; basti pensare alle competenze in materia di professioni, alimentazione, governo del territorio, grandi reti di trasporto. Infine, si segnala che i provvedimenti in materia di tutela della concorrenza verrebbero demandati dal ddl di riforma costituzionale all esame di entrambi i rami del Parlamento per l approvazione di leggi bicamerali; di conseguenza la XIV Commissione della Camera conserverebbe in merito le attuali competenze consultive. 1 In particolare, si ricorda che l art. 1, comma 5, l.n. 306 del 2003 (legge comunitaria per il 2003) prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princípi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. 8

Dipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione

Dipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento di giurisprudenza Quadro sintetico delle principali novità 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento

Dettagli

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015 DEL DISEGNO DI LEGGE PARITARIO REVISIONE DEL TRA STATO E REGIONI ELIMINAZIONE DELLE PROVINCE DALLA COSTITUZIONE E SOPPRESSIONE DEL CNEL

Dettagli

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO

Dettagli

La riforma costituzionale del 2016

La riforma costituzionale del 2016 La riforma costituzionale del 2016 Origgio (VA), 28/10/2016 Paolo Balduzzi Università Cattolica di Milano 1 La Costituzione italiana Principi fondamentali (artt. 1 12) Parte prima: Diritti e doveri dei

Dettagli

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico LA RIFORMA COSTITUZIONALE COSA CAMBIA PER I CITTADINI, IL PARLAMENTO E LE ALTRE ISTITUZIONI NAZIONALI E TERRITORIALI La fine del bicameralismo perfetto

Dettagli

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie ART. 53. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133

Dettagli

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Come cambierà l ordinamento? Sei macro aree di intervento A CURA DI GIUSEPPE ARCONZO (Università degli Studi di Milano) Come cambierà l ordinamento? Sei macro aree di intervento

Dettagli

Per questo è importante che il voto venga dato in modo documentato e responsabile.

Per questo è importante che il voto venga dato in modo documentato e responsabile. 2 PERCHÉ IL VADEMECUM Questa pubblicazione nasce dall esigenza di far comprendere in maniera semplice ed essenziale la Riforma Costituzionale approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai 2/3 dei membri

Dettagli

[RIFORMA COSTITUZIONALE E REFERENDUM 2016]

[RIFORMA COSTITUZIONALE E REFERENDUM 2016] 2016 [RIFORMA COSTITUZIONALE E REFERENDUM 2016] [Il referendum costituzionale previsto per il prossimo autunno sancirà in via definitiva l entrata in vigore della riforma costituzionale prevista dal Disegno

Dettagli

IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO SOLO LA CAMERA DEI DEPUTATI CONFERISCE E REVOCA LA FIDUCIA AL GOVERNO LA CAMERA È PROTAGONISTA DEL PROCEDIMENTO

Dettagli

Che cosa cambia e perché

Che cosa cambia e perché Che cosa cambia e perché 1 La fine dell immobilismo Stop al bicameralismo paritario Procedure più snelle e veloci per fare le leggi Meno decreti legge disegni di legge con voto a data certa Il presidente

Dettagli

PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE

PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE Progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi. Si tratta di una riforma non di una semplice revisione. La revisione costituzionale tocca disposizioni specifiche. La

Dettagli

REFERENDUM COSTITUZIONALE: CONOSCERE PER PARTECIPARE Buoni cristiani e onesti cittadini. BRUNO DI GIACOMO RUSSO, costituzionalista

REFERENDUM COSTITUZIONALE: CONOSCERE PER PARTECIPARE Buoni cristiani e onesti cittadini. BRUNO DI GIACOMO RUSSO, costituzionalista REFERENDUM COSTITUZIONALE: CONOSCERE PER PARTECIPARE Buoni cristiani e onesti cittadini BRUNO DI GIACOMO RUSSO, costituzionalista LA RIFORMA COSTITUZIONALE IN ITINERE Procedura aggravata di revisione costituzionale

Dettagli

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato) COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO Repubblica, su iniziative

Dettagli

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE CAMERA DEI DEPUTATI STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE Report 13/2016 aggiornato al: 6 giugno 2016 Alla Camera, nella settimana 6-12 giugno,

Dettagli

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE LA RIFORMA COSTITUZIONALE Il 4 dicembre andremo a votare per il referendum costituzionale. La legge di revisione costituzionale, approvata il 12 Aprile 2016 dalla Camera dei deputati e pubblicata sulla

Dettagli

Selezioni Interne - Progressioni Verticali Integrazione Banca dati Quiz Profilo: Istruttore Amministrativo

Selezioni Interne - Progressioni Verticali Integrazione Banca dati Quiz Profilo: Istruttore Amministrativo GLI STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE SONO APPROVATI: a. Con legge statale b. Con legge regionale, secondo il procedimento ordinario c. Con legge regionale, secondo un procedimento aggravato NELLE REGIONI

Dettagli

RIFORMA COSTITUZIONALE. Superamento del bicameralismo e revisione del Titolo V

RIFORMA COSTITUZIONALE. Superamento del bicameralismo e revisione del Titolo V 2016 RIFORMA COSTITUZIONALE Superamento del bicameralismo e revisione del Titolo V COSTITUZIONE ITALIANA La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge suprema d'italia. È stata approvata dall Assemblea

Dettagli

LA RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE LA RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE RIFORMA DEL SENATO: ITER (fino al 31 gennaio 2016) Martedì 13 ottobre 2015 il Senato ha approvato la riforma del senato(il ddl Boschi) in prima lettura,

Dettagli

La Riforma Costituzionale

La Riforma Costituzionale La Riforma Costituzionale Anna Maria Poggi V1.0 Mag 2016 Le innovazioni La riforma riguarda la Seconda Parte della Costituzione e precisamente: 1. Il Parlamento e la sua struttura bicamerale 2. Il procedimento

Dettagli

Organizzazione dello Stato

Organizzazione dello Stato Organizzazione dello Stato Circuito della decisione politica: comprende gli organi che determinano l indirizzo politico Circuito delle garanzie: comprende organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti

Dettagli

INDICE CAPITOLO II LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE

INDICE CAPITOLO II LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE INDICE Premessa......................................... V CAPITOLO I LA POSIZIONE ED IL RUOLO DEL PARLAMENTO NEL SISTEMA POLITICO-COSTITUZIONALE (Temistocle Martines e Gaetano Silvestri) 1. Parlamento

Dettagli

riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura

riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LEGISLATIVO riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura ambito composizione

Dettagli

Le funzioni del Senato

Le funzioni del Senato Capitolo 2 Le funzioni del Senato 1 Introduzione Come evidenziato nel capitolo precedente, la caratteristica fondamentale del bicameralismo perfetto sta nel fatto che Camera e Senato hanno le stesse funzioni

Dettagli

Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile

Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile 1. I caratteri dell'intervento a. La proposta si ispira al principio del minimo indispensabile (contrario al massimo possibile).

Dettagli

PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SOPPRESSIONE DEL CNEL REVISIONE

Dettagli

Il Parlamento italiano

Il Parlamento italiano Renzo Dickmann Il Parlamento italiano terza edizione Jovene editore INDICE Premessa... p. XI CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Sul metodo...» 1 2. Sul merito...» 2 CAPITOLO SECONDO LE FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE

Dettagli

Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere

Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere IL PARLAMENTO Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere Il procedimento legislativo Le procedure

Dettagli

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE 1 2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE 2 POPOLO COSTITUZIONE POPOLO REPUBBLICA DEMOCRAZIA 3 ART.

Dettagli

Il Parlamento italiano

Il Parlamento italiano Renzo Dickmann Il Parlamento italiano seconda edizione Jovene editore INDICE Premessa... p. XI CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Sul metodo...» 1 2. Sul merito...» 2 CAPITOLO SECONDO LE FONTI DEL DIRITTO

Dettagli

i dossier PRESIDENZIALISMO E RIFORME COSTITUZIONALI La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

i dossier PRESIDENZIALISMO E RIFORME COSTITUZIONALI La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare 431 www.freenewsonline.it i dossier www.freefoundation.com PRESIDENZIALISMO E RIFORME COSTITUZIONALI La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare 3 giugno 2013 a cura di Renato Brunetta INDICE

Dettagli

INDICE CAPITOLO I STATO, FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO XVII. pag. Premessa alla quinta edizione

INDICE CAPITOLO I STATO, FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO XVII. pag. Premessa alla quinta edizione VII INDICE Premessa alla quinta edizione XVII CAPITOLO I STATO, FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 1. LO STATO 1 Schema 1. I principali modi di acquisto e di perdita della cittadinanza italiana (ex lege

Dettagli

Progetto di revisione Costituzionale concepito ed elaborato da un giovane avvocato

Progetto di revisione Costituzionale concepito ed elaborato da un giovane avvocato Progetto di revisione Costituzionale concepito ed elaborato da un giovane avvocato Autore: Palma Giuseppe In: Diritto costituzionale PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE CONCEPITO ED ELABORATO DA UN GIOVANE

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE BOZZA NON CORRETTA 30 maggio 2012 DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Modifiche alla Parte Seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo Art. 1. (Modifiche

Dettagli

INDICE CAPITOLO I CENNI STORICI

INDICE CAPITOLO I CENNI STORICI INDICE Avvertenza... Premessa dell Autore alla prima edizione... pag. V VII CAPITOLO I CENNI STORICI 1. Introduzione... 1 2. Il periodo dell instabilità (dal 1789 al 1870... 1 3. Il periodo della stabilità

Dettagli

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica LEGISLATURA Nn. 214, 515 e 805-A RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO

Dettagli

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE

Dettagli

PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI

PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI Capitolo 1.1. IL DIRITTO 1.1.1. Diritto e società... 3 1.1.2. La norma giuridica... 4 1.1.3. L ordinamento giuridico... 6 1.1.4. Diritto

Dettagli

Le principali novità contenute nel disegno di legge n. 24 sono:

Le principali novità contenute nel disegno di legge n. 24 sono: Si segnala una prima deliberazione del disegno di legge costituzionale n. 24 che attiene alla Parte seconda della Costituzione, in particolare tale testo prevede delle modifiche concernenti le Camere del

Dettagli

Indice. Il Parlamento. Prefazione di Gianfranco Fini. 3 La composizione del Parlamento

Indice. Il Parlamento. Prefazione di Gianfranco Fini. 3 La composizione del Parlamento Indice ix Prefazione di Gianfranco Fini Il Parlamento 2 La composizione del Parlamento 3 La composizione del Parlamento 4 L elettorato attivo e passivo 5 L elettorato attivo e passivo. Chi elegge e chi

Dettagli

I COMMISSIONE PERMANENTE

I COMMISSIONE PERMANENTE I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) SEDE REFERENTE. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno,

Dettagli

REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO

REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO I regolamenti dell esecutivo sono fonti secondarie con i quali il governo disciplina alcune materie. Da non confondere con altri regolamenti Non sono disciplinati dalla Costituzione.

Dettagli

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE CAMERA DEI DEPUTATI STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE Report 12/2016 aggiornato al: 30 maggio 2016 Nella settimana 30 maggio 3 giugno, sia

Dettagli

Istituzioni di diritto pubblico

Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di diritto pubblico Lezione XVI Regioni ed autonomie locali Regioni ed autonomie locali Art. 5 Cost. «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei

Dettagli

TIitolo III IL GOVERNO SEZIONE I Il Consiglio dei ministri Art. 92 Art. 92

TIitolo III IL GOVERNO SEZIONE I Il Consiglio dei ministri Art. 92 Art. 92 Titolo III IL GOVERNO SEZIONE I Il Consiglio dei ministri TIitolo III IL GOVERNO SEZIONE I Il Consiglio dei ministri Art. 92 Art. 92 Il Governo della Repubblica è Il Governo della Repubblica è composto

Dettagli

La forma di governo nella Costituzione tunisina del Prof. Marco Olivetti Università LUMSA Roma Siena, 7 novembre 2014

La forma di governo nella Costituzione tunisina del Prof. Marco Olivetti Università LUMSA Roma Siena, 7 novembre 2014 La forma di governo nella Costituzione tunisina del 2014 Prof. Marco Olivetti Università LUMSA Roma Siena, 7 novembre 2014 Le scelte di fondo La forma di governo tra diritto (razionalizzazione del potere)

Dettagli

Organizzazione dello Stato

Organizzazione dello Stato Organizzazione dello Stato Circuito della decisione politica: comprende gli organi che determinano l indirizzo politico Circuito delle garanzie: comprende organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Capo I MODIFICHE AL TITOLO I Art. 1. (Senato federale della Repubblica) 1. L articolo 55, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Parlamento si compone

Dettagli

IL SENATO. Riforma costituzionale: cosa succede se vince il Sì o il No

IL SENATO. Riforma costituzionale: cosa succede se vince il Sì o il No Riforma costituzionale: cosa succede se vince il Sì o il No Il 4 dicembre gli Italiani sono chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale confermativo. Il referendum non prevede quorum. Oltre

Dettagli

Referendum sulla riforma della 2^ parte della Costituzione Materiali. Tonioloricerche 88 - ottobre 2016

Referendum sulla riforma della 2^ parte della Costituzione Materiali. Tonioloricerche 88 - ottobre 2016 Referendum sulla riforma della 2^ parte della Costituzione - 2016 Materiali Tonioloricerche 88 - ottobre 2016 Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale

Dettagli

Riforma costituzionale Renzi-Boschi

Riforma costituzionale Renzi-Boschi Riforma costituzionale Renzi-Boschi Referendum 4 dicembre Punti salienti Iter legislativo in breve 1. Superamento del bicameralismo perfetto 1. Situazione attuale 2. Competenze della Camera 3. Composizione

Dettagli

Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA. Profilo del Paese

Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA. Profilo del Paese Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA Invitalia, l Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa, agisce su mandato del Governo

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544 (Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126,

Dettagli

PROGETTI DI LEGGE. Riforma dell ordinamento della Repubblica A.C e abb. L esame alla Camera: scheda di lettura, cronologia e testo a fronte

PROGETTI DI LEGGE. Riforma dell ordinamento della Repubblica A.C e abb. L esame alla Camera: scheda di lettura, cronologia e testo a fronte SERVIZIO STUDI PROGETTI DI LEGGE Riforma dell ordinamento della Repubblica A.C. 4862 e abb. L esame alla Camera: scheda di lettura, cronologia e testo a fronte n. 580/7 (Seconda edizione) XIV LEGISLATURA

Dettagli

RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO AGGIORNATI ALLA SENT. CORTE COST 35/2017 ALLA LEGGE ELETTORALE 52/2015 (c.d. Italicum) E ALLA L. 124/2015 (Legge-delega Madia) sito web: www.corsopratico.webnode.it

Dettagli

SOLO UNA CAMERA FA LE LEGGI E DA LA FIDUCIA AL GOVERNO. SEMPLIFICAZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO

SOLO UNA CAMERA FA LE LEGGI E DA LA FIDUCIA AL GOVERNO. SEMPLIFICAZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO SOLO UNA CAMERA FA LE LEGGI E DA LA FIDUCIA AL GOVERNO. SEMPLIFICAZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO Non sarà più come fino ad ora: la Camera fa una legge che va al Senato, viene modificata e

Dettagli

Una riforma in dieci punti

Una riforma in dieci punti Una riforma in dieci punti di Floriana Cerniglia, La voce.info del 21/6/2006 www.gildavenezia.it Il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai

Dettagli

Indice storico - sistematico SEZIONE I COSTITUZIONE. Leggi costituzionali di particolare rilievo:

Indice storico - sistematico SEZIONE I COSTITUZIONE. Leggi costituzionali di particolare rilievo: SEZIONE I COSTITUZIONE 1. COSTITUZIONE della Repubblica italiana. (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ed. str.). come modificata e integrata dalle leggi costituzionali: Edizione 2008 18 MARZO

Dettagli

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE LA RIFORMA COSTITUZIONALE LA COSTITUZIONE ITALIANA Approvata dall'assemblea costituente nel 1947 Composta da 139 articoli Suddivisi in 3 sezioni Iª SEZIONE: ARTT.1-12 Principi Fondamentali come ad esempio

Dettagli

INDICE. Presentazione... I collaboratori... PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE

INDICE. Presentazione... I collaboratori... PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE IX Presentazione... I collaboratori... VII XXI PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE CAPITOLO I CENNI DI TEORIA DELLO STATO. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 1. Il concetto di Stato... 3 2. Lo Stato moderno:

Dettagli

LA RIFORMA DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE (a.s D) SCHEDE DI SINTESI di Pier Luigi PETRILLO 1

LA RIFORMA DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE (a.s D) SCHEDE DI SINTESI di Pier Luigi PETRILLO 1 LA RIFORMA DELLA II PARTE DELLA COSTITUZIONE (a.s. 2554-D) SCHEDE DI SINTESI di Pier Luigi PETRILLO 1 Indice: La forma di governo p. 1 Senato federale e procedimenti legislativi... p. 3 La devolution e

Dettagli

SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE

SCEGLIAMOCI LA REPUBBLICA ELEGGIAMOCI IL PRESIDENTE PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE Titolo I (Modifiche alle norme costituzionali relative al Presidente della Repubblica) Art. 1. 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal

Dettagli

Gli organi dello Stato

Gli organi dello Stato Gli organi dello Stato Il Parlamento italiano Le immunità parlamentari L organizzazione delle Camere L iter legislativo Il ruolo del Presidente della Repubblica La responsabilità del Presidente della Repubblica

Dettagli

Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016

Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016 Art. 55 Costituzione 1948 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,

Dettagli

1 giugno Identico.

1 giugno Identico. 1 giugno 2012 TESTO VIGENTE DELLA COSTITUZIONE Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 B DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)

Dettagli

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA Avv. ALESSANDRO ROGGERI Studio Legale ROGGERI&GRAPPIOLO Associazione Professionale Complesso Torri di Colombo, via C. Colombo, 52 18018 Arma di Taggia (IM) Tel. 0184/462259, Fax 0184/462751 Pagina Facebook:

Dettagli

Gli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato

Gli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato Gli organi costituzionali Il Parlamento Camera+Senato Camera dei Deputati Camera dei Deputati: aula Senato della Repubblica Senato della Repubblica: aula Il Parlamento è Organo elettivo (elezioni politiche

Dettagli

PARTE PRIMA LINEAMENTI DI TEORIA GENERALE

PARTE PRIMA LINEAMENTI DI TEORIA GENERALE INDICE-SOMMARIO Premessa non usuale alla VIII edizione...................... XV PARTE PRIMA LINEAMENTI DI TEORIA GENERALE Capitolo I DIRITTO E ORDINAMENTO GIURIDICO 1. Concetto di ordinamento giuridico......................

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3960-A PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 30 giugno 2016 (v.

Dettagli

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO Premessa... V CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO 1. Le origini dello Stato italiano: le vicende territoriali... 1 2. Il sistema costituzionale del Regno d Italia... 3 3. Il

Dettagli

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83 Art. 83 eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. eletto dall Assemblea della Repubblica, presieduta

Dettagli

Costituzionale. Anna Maria Poggi. Professore di Diritto Costituzionale Università di Torino

Costituzionale. Anna Maria Poggi. Professore di Diritto Costituzionale Università di Torino La Riforma Costituzionale Anna Maria Poggi Professore di Diritto Costituzionale Università di Torino Le innovazioni La riforma riguarda la Seconda Parte della Costituzione e precisamente: 1. Il Parlamento

Dettagli

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE

STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE CAMERA DEI DEPUTATI STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE Report 8/2016 aggiornato al: 27 aprile 2016 Nella settimana 26-28 aprile è in programma,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4856 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dell ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA Modifica all articolo 3 dello Statuto della Regione

Dettagli

Cosa cambia con La riforma della seconda parte della Costituzione

Cosa cambia con La riforma della seconda parte della Costituzione Cosa cambia con La riforma della seconda parte della Costituzione Approvata in via definitiva il 12 aprile 2016 Un po' di Storia In 30 anni... NESSUN RISULTATO: 1983-1985: Bicamerale Bozzi 1993-1994: Bicamerale

Dettagli

INDICE. INTRODUZIONE (Antonio D Atena)

INDICE. INTRODUZIONE (Antonio D Atena) INDICE INTRODUZIONE (Antonio D Atena) CAPITOLO I ANNO 2002: IL FEDERALISMO TRA ATTUAZIONE, CONFLITTI E DEVOLUTION Sofia Mannozzi 1. Un anno di transizione 2. La devoluzione e l o.d.g. del Senato sul nuovo

Dettagli

Si riporta l articolato con le modifiche apportate: evidenziate le soppressioni, in grassetto le integrazioni. Capo I

Si riporta l articolato con le modifiche apportate: evidenziate le soppressioni, in grassetto le integrazioni. Capo I CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ATTIVITA DI MONITORAGGIO DELLA SEGRETERIA DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65,

Dettagli

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO Premessa......................................... V CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO 1. Le origini dello Stato italiano: le vicende territoriali............. 1 2. Il sistema

Dettagli

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 Il 4 dicembre si voterà per dire si o no alla riforma costituzionale voluta dal governo. Chiediamo ai cittadini di votare no a questa riforma che limiterebbe

Dettagli

Newsletter informa on line

Newsletter informa on line MARCHE Newsletter informa on line documentazione delle autonomie locali n 460 del 31maggio 2016 anno V RIFORMA COSTITUZIONALE IN SINTESI Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il

Dettagli

REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (AS 1429-A)

REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (AS 1429-A) Dossier n. 51 Ufficio Documentazione e Studi 24 luglio 2014 REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (AS 1429-A) Sintesi del testo approvato dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato, in

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 24 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa del senatore PETERLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 24 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa del senatore PETERLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione

Dettagli

OSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA

OSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 11/./CU1/C1 OSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA COMMA 1 In relazione al comma 1, le Regioni e gli Enti locali intendono evidenziare

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE

INDICE PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE IX INDICE Presentazione... VII PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE CAPITOLO I CENNI DI TEORIA DELLO STATO. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 1. Il concetto di Stato... 3 2. Le forme di Stato... 4 3. Le

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2544 Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 marzo 2004, ha approvato, in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale, d iniziativa

Dettagli

La sovranità appartiene al popolo. art. 1 Costituzione

La sovranità appartiene al popolo. art. 1 Costituzione La sovranità appartiene al popolo art. 1 Costituzione Il popolo esercita il suo potere attraverso il voto Il diritto/dovere di voto si può esercitare dal compimento del 18 anno di età, cioè da quando si

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 2544 Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 marzo 2004, ha approvato, in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale, d iniziativa del Governo:

Dettagli

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONOSCERE PER DECIDERE

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONOSCERE PER DECIDERE IL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONOSCERE PER DECIDERE IL QUESITO REFERENDARIO QUALI PUNTI AFFRONTEREMO? 1. Il bicameralismo perfetto 2. Il cambiamento del Senato 3. Il riordino di competenze tra Stato e

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 2544

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 2544 SENATO DELLA REPUBBLICA XIV 2544 Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 marzo 2004, ha approvato, in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale, d iniziativa del Governo:

Dettagli

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE IN SINTESI

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE IN SINTESI LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE IN SINTESI 1 ARGOMENTI DELLA SINTESI La Costituzione italiana Il principio di separazione dei poteri Le fasi del procedimento legislativo Composizione del Parlamento Durata

Dettagli

Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa Servizio Studi

Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa Servizio Studi Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa Servizio Studi Nota degli Uffici sulla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"

Dettagli

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. per farvi fronte. per farvi fronte. Art. 82 Art. 82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE

INDICE PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE IX Presentazione... VII PARTE PRIMA DIRITTO COSTITUZIONALE CAPITOLO I CENNI DI TEORIA DELLO STATO. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 1. Il concetto di Stato... 3 2. Lo Stato moderno: profilo storico...

Dettagli