Comune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

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1 Comune di LOMBRIASCO Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI Approvato con D.C.C. n. 5 del

2 Art. 1 - oggetto del regolamento Art. 2 - istituzione del registro DE.C.O. Art- 3 - modalità per l'iscrizione nel registro Art. 4 - nomina apposita commissione Art. 5 - utilizzo del marchio DE.C.O. Art. 6 - istituzione albo manifestazioni ed iniziative Art- 7 - la struttura organizzativa Art. 8 - compiti del Comune Art. 9 - Norme finali INDICE

3 ART. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento norma l'istituzione della De.C.O Denominazione Comunale di Origine - per i prodotti agro alimentari e fissa i criteri e le modalità per la concessione del marchio relativo. ART. 2 Istituzione del Registro De.C.O E' istituito nella sede del Comune di Lombriasco un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro alimentare segnalati e denominati. Modalità per l iscrizione nel Registro ART L'iscrizione al registro di cui all'art. 2 avverrà mediante istanze presentate da chiunque sia interessato ed anche dal Comune stesso, senza limiti temporali ed in carta libera. Le istanze dovranno essere corredate da una documentazione diretta ad evidenziare: - le caratteristiche del prodotto; - le modalità del processo di produzione; - ogni altra informazione ritenuta utile. 2. Le modalità di produzione dovranno essere conformi ai Disciplinari di produzione che saranno approvati con atto della Giunta Comunale e che saranno vincolanti. 3. Ogni prodotto verrà valutato da apposita Commissione tecnica, nominata dalla Giunta Comunale. La Commissione predisporrà una scheda di valutazione e di identificazione del prodotto, al fine dell'iscrizione nel Registro De.C.O. o di un diniego motivato d'iscrizione. 4. La Giunta Comunale con propria deliberazione approverà la scheda valutativa ed identificativa del prodotto, predisposta dalla Commissione per disporne l iscrizione nel Registro De.C.O. o per il diniego motivato a cura del responsabile del procedimento. L'attività di valutazione è esente da spese. L'iscrizione o il diniego verrà comunicato a colui che ha presentato l'istanza entro 30 giorni dalla presentazione stessa 5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e a garantirne maggiormente la tipicità.

4 ART. 4 Nomina apposita Commissione 1. La Commissione di cui all articolo 3, nominata dalla Giunta Comunale e presieduta dal Sindaco o suo delegato sarà così composta: - un esperto del settore agro alimentare; - un esperto del settore gastronomico locale; - due rappresentanti del Comune, di cui uno segnalato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza; - un consulente nominato di volta in volta dal Sindaco, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, per ogni specifico settore oggetto di valutazione. Espleterà le funzioni da segretario il responsabile del procedimento. ART. 5 Utilizzo del marchio De.C.O. 1. Proprietario del marchio De.C.O. sarà il Comune di Lombriasco, che potrà utilizzare in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall Amministrazione il marchio stesso. 2. L utilizzo del marchio De.C.O. sarà concesso esclusivamente a coloro che hanno presentato istanza ed ottenuto la concessione. La concessione conterrà un numero di iscrizione che dovrà essere riportato ogniqualvolta si utilizzi il marchio De.C.O. 3. Il produttore che cede a terzi, per la successiva vendita o trasformazione del prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto. ART. 6 Istituzione albo manifestazioni ed iniziative 1. E' istituito, inoltre, presso il Comune un apposito albo in cui verranno iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell interesse culturale, saranno meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. Per l'iscrizione all'albo sarà seguito l'iter di cui all'art. 3 del presente regolamento (modalità per l'iscrizione nel registro) 2. Il competente ufficio predisporrà l istruttoria delle domande ai fini dell approvazione da parte della Giunta Comunale, che delibererà annualmente l elenco ufficiale delle manifestazioni.

5 ART. 7 La struttura organizzativa 1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nell Area Amministrativa- Contabile. 2. Il dipendente responsabile della struttura, di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento. Il Comune di Lombriasco: ART. 8 Compiti del Comune 1. disporrà indagine conoscitiva diretta ad individuare l esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica; 2. assicurerà, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento e individuerà forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento; 3. ricercherà ai fini della tutela della De.C.O., forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia e attuerà, mediante i propri organi di governo Giunta Comunale e Sindaco forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro alimentari; 4. promuoverà e sosterrà iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricerca forme di sponsorizzazione da parte di enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro alimentari e che non abbiano fini di lucro; 5. promuoverà, di propria iniziativa o su proposta di organizzazione di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, la presentazione al Ministero delle Politiche Agricole, alla Regione ed alla Provincia della domanda di registrazione, da parte dei soggetti della vigente normativa comunitaria, ai fini del riconoscimento di Denominazione di origine protetta o Indicazione geografica protetta o della Attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alla documentazione occorrente ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

6 Il Comune interverrà per agevolare il riconoscimento DOP, DOC e IGP in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. da più di cinque anni. ART. 9 Norme finali Il presente regolamento, ai sensi del combinato dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.

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