Città di Lissone. Provincia di Monza e della Brianza REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
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1 Città di Lissone Provincia di Monza e della Brianza REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30/09/2014
2 INDICE TITOLO I: OGGETTO E FINALITA Articolo 1 Oggetto pag. 3 Articolo 2 Finalità pag. 3 Articolo 3 Definizioni pag. 3 TITOLO II: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI Articolo 4 Finalità dei contratti pag. 4 Articolo 5 Presupposti e oggetto dei contratti pag. 4 Articolo 6 Modalità di scelta del contraente pag. 5 Articolo 7 Modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione pag. 6 Articolo 8 Esame delle proposte pag. 7 Articolo 9 Stipulazione del Contratto pag. 8 Articolo 10 Accordi di collaborazione pag. 8 Articolo 11 Diritto di rifiuto pag. 9 TITOLO III: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE Articolo 12 Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazione pag. 9 Articolo 13 Aspetti fiscali pag. 10 Articolo 14 Verifiche e controlli pag. 10 Articolo 15 Riserve Organizzative pag. 11 Articolo 16 Trattamento dati personali pag. 11 2
3 TITOLO I OGGETTO E FINALITA ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 43 della L. n. 449/1997, e s.m.i., all art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. ed all art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., i criteri e le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati, ONLUS, Associazioni senza fini di lucro, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. ART. 2 FINALITÀ 1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle sopracitate forme contrattuali, al fine di assicurare l accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l operato della pubblica amministrazione. ART. 3 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente Regolamento si intende: per contratto di sponsorizzazione : un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni, prestare servizi o eseguire lavori a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor; per sponsor : il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altra utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo dello sponsor; per sponsee : il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto; 3
4 per accordo di collaborazione : contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico. TITOLO II CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI ART. 4 FINALITÀ DEI CONTRATTI 1. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali. 2. In particolare, i predetti contratti sono diretti a: recuperare risorse per l Ente che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e dell attività del medesimo; migliorare gli standard di qualità e l aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni ed attrezzatura all amministrazione comunale; supportare progetti innovativi e processi informativi/formativi qualificati promossi dall Amministrazione Comunale. ART. 5 PRESUPPOSTI E OGGETTO DEI CONTRATTI 1. L utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: il perseguimento di interessi pubblici; l esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata; il conseguimento di risparmi di spesa; il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti. 2. Le stesse possono essere utilizzate per la realizzazione di iniziative in ambito culturale, sociale e sportivo, di attività di promozione del territorio, di valorizzazione del patrimonio comunale, dell innovazione tecnologica e della formazione. 3. Il contratto di sponsorizzazione e l accordo di collaborazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o 4
5 attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell Ente. 4. Resta esclusa l utilizzazione del contratto di sponsorizzazione e dell accordo di collaborazione per l affidamento della gestione di servizi comunali. 5. Ai sensi della L. 27/12/1997, n. 449, art. 43, comma 3, per le finalità di cui all art. 4, comma 1, del presente Regolamento, possono essere inoltre stipulate convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire ai medesimi, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. 6. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l Amministrazione Comunale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche. 7. Le modalità di associazione dei segni distintivi dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale dell Ente. ART. 6 - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 1. La stipulazione delle sopra richiamate tipologie contrattuali può essere attivata: a) su iniziativa dell Amministrazione Comunale; b) su iniziativa di soggetti privati. 2. Nell ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera b), il Dirigente della struttura organizzativa competente può procedere, a seguito di trattativa privata con il soggetto proponente, alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione/convenzione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 5 previa deliberazione di Giunta. 3. Nell ipotesi, invece, di iniziativa dell Amministrazione Comunale, il procedimento di scelta del contraente è effettuato di norma, con procedure ad evidenza pubblica, mediante la pubblicazione di apposito avviso. 4. All avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all Albo Pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle Associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. 5. L avviso è rivolto ad imprese, anche individuali, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in 5
6 qualunque forma costituite, pubbliche o private in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 per contrarre con la Pubblica Amministrazione. ART. 7 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 1. Le proposte di sponsorizzazione devono essere presentate in forma scritta, su modulo predisposto dal Comune e contenere i seguenti elementi: a) dati del proponente, ovvero dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ditta ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA; b) numero di iscrizione al registro imprese; c) eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale; d ) indirizzi (anche n. di fax e casella di posta elettronica cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all avviso); e) dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del legale rappresentante e dell eventuale firmatario della proposta qualora persona diversa; f) breve illustrazione dell attività esercitata (allegare c urriculum); g) il progetto che si intende sponsorizzare (progetti/eventi/iniziative/mostre/ecc); h) le modalità di sponsorizzazione: - se finanziaria indicare l entità del contributo che si intende erogare; - se tecnica indicare le modalità che, attraverso la prestazione di beni/servizi, permettono la realizzazione dell iniziativa indicando, altresì, il valore economico di mercato complessivo dei beni/servizi resi; i) l accettazione di tutte le clausole contenute nell avviso; j) l impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazioni; k) l inesistenza delle clausole di esclusione di cui all art. 5 del presente regolamento; l) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiari che il soggetto proponente rappresentato: - è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la PA previsti dall art. 38 del dlgs 163/2006 dallo sponsor; - non è debitore nei confronti del Comune di Lissone; - è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; - è in regola con le norme che regolano l assunzione di disabili; - non è sottoposto a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione; m) l inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione. 2. Alla proposta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del 6
7 legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa. 3. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo Sponsor. ART. 8 ESAME DELLE PROPOSTE 1. Le proposte pervenute saranno valutate dall Amministrazione, privilegiando quelle che presentino il maggior finanziamento possibile, da intendersi come valore economico della sponsorizzazione in denaro o controvalore della prestazione tecnica e/o altre utilità, nonché particolari coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello sponsor. 2. In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, e/o in caso di più offerte di sponsorizzazione della stessa natura tecnica, lo sponsee si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una ulteriore trattativa/procedura concorrenziale tra i soggetti, al fine di massimizzare l utilità per l Amministrazione non escludendo, comunque, la possibilità di una coesistenza delle proposte. 3. L Amministrazione, inoltre, qualora ne rilevi la convenienza e l opportunità, si riserva di conferire al miglior offerente, ove richiesto motivatamente, la qualità di sponsor esclusivo di un specifico progetto. 4. In ogni caso, qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare eventuali proposte correttive sia alla propria offerta, sia al grado di visibilità accordabile, entro un congruo termine. 5. L Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere allo sponsor selezionato, qualora ricorressero i presupposti e in base ad esigenze di pubblico interesse sopravvenute, connesse alla realizzazione del progetto/iniziativa/attività, di convertire, da offerta tecnica in economica e viceversa, la prestazione oggetto della sponsorizzazione. 6. In esito alla valutazione delle offerte, l Amministrazione Comunale procede a invitare i soggetti individuati quali sponsor alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione. 7. Le proposte ritenute idonee ma non perfezionate con la stipula di accordi potranno essere comunque tenute in considerazione per altre iniziative. 8. Qualora alla scadenza riportata per ogni singola iniziativa, l avviso fosse andato 7
8 deserto, ovvero le offerte pervenute risultassero irregolari, inammissibili, inadeguate o non accettate, l Amministrazione si riserva di procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi in possesso dei requisiti. ART. 9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. Il dirigente responsabile formalizza con propria determinazione la scelta del contraente e stipula con lo stesso un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti. 2. Il contratto deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l attività dell amministrazione. 3. In particolare il contratto deve contenere: a) denominazione del contraente; b) oggetto e finalità; c) gli obblighi assunti rispettivamente dall Ente e dal soggetto contraente, nonché le relative sanzioni in caso di eventuale inadempimento (clausola di tutela); d) il diritto del contraente all utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dall Ente, nonché le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso; e) la durata del contratto, nonché l eventuale possibilità di proroga o rinnovo dello stesso; f) la determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione/collaborazione/ convenzione; g) nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni; h) le eventuali garanzie richieste; i) le verifiche contrattuali e le relative responsabilità; j) la facoltà dell ente di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell art. 11 della L. n. 241/1990, e ss.mm.ii.; k) disposizioni in materia di eventuali controversie e delle spese contrattuali. 4. La stipulazione del contratto sostituisce qualunque atto, concessione, comunicazione, autorizzazione o nulla osta di competenza del Comune, richiesti per l installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare. ART. 10 ACCORDI DI COLLABORAZIONE 1. La stipulazione di accordi di collaborazione, come definiti dall art. 3 del presente regolamento, avviene mediante la formula della convenzione. 8
9 2. Nella convenzione sono definiti gli impegni e gli oneri a carico di ciascun soggetto per la realizzazione dell iniziativa oltre alle reciproche responsabilità; tale forma di collaborazione esula dal regime dei contratti a prestazioni corrispettive. 3. Nel caso in cui, nell ambito della collaborazione, si configurino fattispecie di sponsorizzazione come definite dall art. 3 del presente regolamento, legate ad aspetti di pubblicità del marchio di un soggeto commerciale, l accordo verrà concluso sotto la forma di contratto a prestazioni corrispettive. ART. 11 DIRITTO DI RIFIUTO 1. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione/collaborazione/convenzione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli. 2. L Amministrazione si riserva altresì di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione/collaborazione qualora ritenga: che possa derivare un conflitto di interesse tra l attività pubblica e quella privata; ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale. TITOLO III DISPOSIZIONI CONCLUSIVE ART. 12 UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI 1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa. 2. I risparmi di spesa di cui al comma precedente possono essere utilizzate per le finalità previste dall art. 43, comma 5, della legge 443/ Con deliberazione di Giunta comunale si provvederà alla determinazione degli importi destinati ad incrementare le risorse relative al incentivazione della 9
10 produttività del personale e della retribuzione di risultato, come disciplinate dalla contrattazione di comparto e nei limiti previsti dal citato art. 43, comma 5, della legge 443/1997. ART ASPETTI FISCALI 1. Il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii.. 2. Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia. Nel caso in cui vi sia sponsorizzazione di natura finanziaria, lo sponsèe presenterà allo sponsor fattura con importo pari al contributo ricevuto, comprensivo di IVA. Nel caso in cui la sponsorizzazione sia di natura tecnica, ovvero siano stati ceduti gratuitamente beni o servizi, è fatto d obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor all ente del valore del servizio o dei beni, soggetto ad iva, e la fatturazione dell ente allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad iva, per l attività di promozione dell immagine e/o dei prodotti e servizi dello sponsor. Nel caso in cui, infine, vi sia una compartecipazione economica diretta da parte dello sponsor alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall ente, è fatto d obbligo la doppia fatturazione: lo sponsor presenterà fattura con importo pari alle spese sostenute ed il Comune emetterà una fattura di uguale importo a titolo di sponsorizzazione. 3. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d uso, saranno interamente a carico dello sponsor. 4. I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere di vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente. 5. Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. ART VERIFICHE E CONTROLLI 1. Le iniziative saranno soggette a periodiche verifiche da parte dell ufficio competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi richiesti. 2. Eventuali difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate all altra parte contraente; la notifica e l eventuale diffida producono effetti nel 10
11 contratto di sponsorizzazione, ovvero nella convenzione, secondo le clausole appositamente stipulate in ambiti negoziali. 3. Compito del controllo interno sono anche la rilevazione e la valutazione annuali dei vantaggi acquisiti dall ente in relazione all attivazione delle iniziative di cui al presente avviso. ART. 15 RISERVE ORGANIZZATIVE 1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento. ART TRATTAMENTO DATI PERSONALI 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/ I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento. Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 30/09/2014, divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del , in data 25/10/2014, ripubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/10/2014 al 15/11/2014 agli effetti dell art. 42, 6 comma, dello Statuto Comunale. Lissone, 18 novembre 2014 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Umberto Sodano IL SINDACO F.to Concettina Monguzzi 11
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