COMUNE DI MEZZOLOMBARDO IL LAVORO S.C.S. onlus IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE E LEG. RAPPRESENTANTE

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1 Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R n. 642 (Onlus). Rep. n. atti privati CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI CIMITERO COMUNALE DI MEZZOLOMBARDO Parti contraenti: - IL LAVORO società cooperativa sociale O.N.L.U.S., in seguito indicata come concessionario, con sede in Bresimo (TN) frazione Fontana Nuova n 7, rappresentata dal signor, nato a Trento il 26/11/1971, in qualità di presidente- P.I.: Comune di Mezzolombardo, in seguito indicato come Amministrazione o Comune, rappresentato dal Segretario generale dr. Luciano Ferrari, ai sensi dell articolo 35 c. 6 dello Statuto comunale, autrorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. di data Tra le parti si stipula e conviene: Articolo 1 - Oggetto. 1. Il Comune di Mezzolombardo, affida in concessione a IL LAVORO società cooperativa sociale O.N.L.U.S., con sede in Bresimo (TN) frazione Fontana Nuova n 7, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, lo svolgimento dei servizi presso il cimitero comunale di Mezzolombardo, di cui al comma La presente convenzione disciplina gli obblighi che il concessionario assume nei confronti del Comune per lo svolgimento di servizi cimiteriali di cui agli articoli 21 e 22 del Regolamento comunale in materia, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd , che si intende come qui integralmente richiamato anche se non materialmente allegato. 3. Ai sensi della suddetta normativa, nonchè del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 1

2 , n. 285 e s.m.i., della L.P. n. 10 dd e relativo regolamento di attuazione Decreto del Presidente della Provincia dd , n /Leg., i servizi che la ditta è chiamata a svolgere sono quelli in seguito riportati. - ai sensi dell articolo 21: a) la collocazione delle ossa nell'ossario comune; b) la collocazione delle ceneri nel cinerario comune; c) la collocazione delle salme, o dei resti mortali, nel famedio; - ai sensi dell articolo 22: a) l'inumazione in tombe di famiglia; b) l inumazione in campo comune, e campo di mineralizzazione; c) la tumulazione in edicola o cappella di famiglia ed in loculo; d) l'inumazione di salma estratta da loculo; e) l'esumazione, ordinaria o straordinaria, sia da tombe di famiglia che da campo comune; f) l'estumulazione ordinaria o straordinaria, sia da edicola o cappella di famiglia che da loculo; g) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle inumazioni e tumulazioni; h) la collocazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento; i) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario a pagamento; l) la collocazione di cassette ossario o di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione o a tumulazione. Articolo 2 - Richiamo alle norme vigenti. 1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente titolo, trovano integrale applicazione le vigenti leggi e regolamenti di polizia mortuaria, nonchè le disposizioni del regolamento comunale servizi funebri e cimiteriali in vigore, nonché ogni eventuale modificazione ed integrazione disposta dall Amministrazione comunale e quelle dovute in 2

3 adempimento di intervenute modificazioni normative. 2. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni normative e regolamentari in materia di Polizia mortuaria, organizzazione dei servizi cimiteriali e ogni altra disposizione diretta a disciplinare le modalità di effettuazione dei servizi medesimi (Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R , n. 285 e s.m.i., L.P. n. 10 dd e relativo regolamento di attuazione Decreto del Presidente della Provincia dd , n /Leg.; Regolamento Comunale Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd e successivamente modificato, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 dd ), comprese le normative relative la sicurezza e salute sul lavoro di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i. e D. Lgs , n. 81 e s.m.i. e la gestione dei rifiuti. Articolo 3 - Obblighi del Concessionario. 1. Il concessionario ha l obbligo di eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione con la diligenza professionale e la serietà richiesta per la peculiare tipologia del servizio reso, entro il termine stabilito dall Amministrazione (ai sensi dell art. 12, c. 2 del vigente Regolamento comunale Servizi Funebri e Cimiteriali), ed indicato dal competente servizio comunale per lo svolgimento della cerimonia funebre. 2. Il concessionario dovrà essere sempre reperibile a uno o più recapiti telefonici e fax per eventuali contatti da parte del Comune, attraverso l ufficio competente alla gestione del cimitero. 3. Il servizio, quando richiesto, dovrà essere reso anche nelle giornate festive e prefestive e con qualsiasi condizione atmosferica. 4. Il concessionario provvede direttamente alle attrezzature e a tutti i materiali necessari, salvo quanto diversamente stabilito, e risponde in proprio, nell ambito del rischio d impresa, per eventuali danni arrecati direttamente o a titolo di responsabilità indiretta o 3

4 oggettiva ai sensi della vigente normativa, nonché per ogni danno arrecato a terzi, sollevando al riguardo l Amministrazione comunale da ogni responsabilità. 5. Il concessionario assume in proprio l obbligo di osservare e far osservare le vigenti normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs , n. 81 e s.m.i., e a predisporre tutti i relativi elaborati previsti dalle leggi in materia; il tutto a sua propria responsabilità e cura, sollevando ampiamente l Amministrazione comunale da ogni responsabilità ed incombenza in merito. Qualsiasi attività dell Impresa dovrà essere eseguita in piena autonomia garantendo l assenza di interferenza con qualunque soggetto (dipendenti del Comune, custode cimiteriale, utenti ed altri soggetti presenti a vario titolo nel cimitero). In caso di lavori per i quali si può prevedere una qualsiasi forma di interferenza con altra ditta incaricata dal Comune o con dipendenti comunali, verrà redatto un apposito verbale di valutazione dei rischi e di misure da adottare. 6. Il concessionario è tenuto a presentare all Amministrazione comunale copia della garanzia assicurativa per danni arrecati a terzi ovvero ai beni del Comune, con un massimale di almeno euro ,00. Resta inteso che Il concessionario risponde civilmente e penalmente per ogni aspetto legato al servizio di cui alla presente convenzione, sollevando l Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, compresi aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 7. Il concessionario è obbligata a provvedere all organizzazione dello spazio per l esecuzione delle operazioni cimiteriali, all interno dei campi, compreso l accesso ai medesimi, in particolare per quanto riguarda lo sgombero della neve e lo spargimento del sale e sabbia ove necessario, fermo restando che l Amministrazione comunale provvederà con proprio personale e mezzi o con personale esterno appositamente incaricato, allo sgombro neve e spargimento sale e sabbia nelle vie di accesso al cimitero, nei vialetti e 4

5 sulle scale interne. 8. Il concessionario è tenuto a rispettare le norme in materia di smaltimento di ogni tipo di rifiuto e dunque ad effettuare il completo smaltimento dei medesimi, provenienti dalle attività svolte, secondo le disposizioni e le modalità stabilite. Articolo 4 Adempimenti del Comune e responsabilità. 1. L ufficio comunale competente all atto della richiesta della prestazione cimiteriale, e su richiesta specifica del concessionario, fornirà tutte le informazioni in suo possesso in merito allo stato della sepoltura per quanto di propria conoscenza; l Amministrazione comunale è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di situazioni impreviste ed imprevedibili o comunque non a conoscenza della medesima a causa di carenza di informazioni in proprio possesso. La rimozione di elementi lapidei dalle tombe sarà a carico del titolare della sepoltura. 2. Il Comune effettua la consegna, nello stato in cui si trovano, degli eventuali beni e materiali per lo svolgimento del servizio cimiteriale in proprio possesso, e che la ditta affidataria del servizio dichiara di aver preso in visione. L Amministrazione comunale viene espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall indebito o inappropriato utilizzo del materiale fornito e il concessionario del servizio si obbliga a rimborsare in proprio il valore del materiale deteriorato per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero a sostituirlo a proprie spese nonché a risarcire il danno arrecato con il loro utilizzo nei confronti di terzi. 3. Particolari disposizioni ed obblighi concernenti le prestazioni da effettuare in 4. occasione di cerimonie funebri sono contenute nell art L Amministrazione comunale metterà a disposizione del concessionario, per la custodia di materiali ed attrezzature, il deposito attrezzi collocato in adiacenza all edificio destinato a cella mortuaria all interno del cimitero (lato nord), p.ed C.C. 5

6 Mezzolombardo, con divieto di depositare sostanze pericolose e/o infiammabili ed ogni e qualsiasi tipo di rifiuto. 4. E a carico del Comune la fornitura delle cassettine ossario in zinco, cassoni in zinco, croci di legno, ed eventuali altri materiali e/o attrezzature da concordare. Il concessionario è tenuto a comunicare con congruo anticipo all ufficio comunale competente per la gestione del cimitero la necessità di provvedere all acquisto dei citati materiali. In caso di mancanza degli stessi al momento della necessità, è a carico del concessionario attivarsi tempestivamente a proprie spese per procurarseli, compresi ogni onere e provvista per dare il richiesto servizio completo. 5. Il materiale si intende affidato in custodia e sotto la responsabilità del concessionario del servizio, al quale verranno forniti adeguati spazi per il suo deposito. 6. Il Comune ha facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio di propria iniziativa, ogni e qualsiasi controllo sullo svolgimento delle operazioni cimiteriali attraverso il proprio ufficio competente o il custode cimiteriale. 7. Il Comune è espressamente esonerato da qualsivoglia responsabilità nella gestione del servizio, la cui conduzione e direzione rimane nella piena disponibilità e responsabilità del concessionario, sia in termini civili che penali, per danni a persone e cose con particolare riferimento in quest ultimo caso, a lapidi, monumenti ed arredi funerari. Articolo 5 Prestazioni relative a funerali. 1. Il Comune di Mezzolombardo è tenuto a comunicare alla ditta ogni singolo intervento entro 36 ore dall istanza di svolgimento dell attività cimiteriale (sepoltura) da parte dell utenza interessata. Tale richiesta sarà effettuata dall ufficio comunale competente, tramite fax o telefono, presso uno o più recapiti telefonici che saranno indicati dal concessionario. 2. Il concessionario potrà intervenire sulla tomba ed eseguire gli interventi dopo 6

7 aver ottenuto le necessarie indicazioni e prescrizioni da parte dell ufficio cimiteriale del Comune sulla dislocazione della salma. La ditta concessionaria dovrà attivarsi immediatamente a propria cura e spese, una volta ricevuta la richiesta di intervento, per il reperimento di tutte le informazioni ed elementi necessari sulle caratteristiche della sepoltura ed eventuali difficoltà tecniche che si potrebbero incontrare nell esecuzione dei lavori. 3. La rimozione di elementi lapidei dalle tombe sarà a carico del titolare della tomba medesima, secondo quanto previsto dal Regolamento cimiteriale comunale. Articolo 6 Tariffa. Il concessionario si obbliga a praticare nei confronti dei soggetti che richiedono i servizi oggetto della presente convenzione i corrispettivi approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 260 del riportati nella tabella allegata - che rimangono fissi per la durata della presente convenzione. Il corrispettivo sarà fatturato dal concessionario direttamente al privato richiedente che provvederà al pagamento della fattura. Articolo 7 Durata. 1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2015 e ha durata di 1 (uno) anno, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 8, per i casi di recesso e risoluzione del rapporto contrattuale. 2. La convenzione scade senza necessità di alcuna comunicazione e potrà essere rinnovata solo a seguito di specifico provvedimento. E vietata la proroga tacita. Articolo 8 - Risoluzione e revoca del servizio. 1. Il concessionario potrà recedere dal servizio dandone comunicazione con preavviso di almeno 90 giorni naturali e consecutivi. 2. Il Comune potrà risolvere la convenzione in ogni tempo, con effetto anche immediato, 7

8 nel caso in cui venga accertata l esistenza di una colpa grave, di una grave negligenza, o la carenza di copertura assicurativa per danni arrecati a terzi o ai beni del concedente o la mancata tempestiva effettuazione dei risarcimenti dovuti al concedente o ai terzi. 3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune è tenuto ad inviare al concessionario una lettera raccomandata con indicazione delle motivazioni che stanno alla base della richiesta, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le giustificazioni e le controdeduzioni. Articolo 9 - Norme finali. 1. Fatta salva la competenza del TRGA per le controversie rientranti nella sua giurisdizione esclusiva, per eventuali controversie innanzi al giudice ordinario le parti determinano la competenza territoriale del foro di Trento. 2. Il ricorso all arbitrato è ammesso solo con il consenso di entrambe le parti. 3. Le spese contrattuali derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario. 4 Per il concedente Il Segretario generale dott.. Luciano Ferrari Per il concessionario Il presidente e leg. rappresentante 8

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