Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: il punto sulla situazione normativa
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1 Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: il punto sulla situazione normativa A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Nel mese di marzo 2014 è stato emanato il D.Lgs. n. 46/2014 (prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento) che ha recepito nell ordinamento italiano la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Il provvedimento ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), incenerimento e coincenerimento dei rifiuti ed emissioni in atmosfera. In particolare, per quanto concerne l incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, la disciplina di settore posta dal D.Lgs. n. 133/2005 è stata ora inserita nella Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 sotto il nuovo Titolo III bis, che reca: le norme sui valori limite di emissione, i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti da detti impianti, i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti. L abrogazione del D.Lgs. n. 133/2005 avverrà - comunque - a partire dal 1 gennaio Gli impianti esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro il 10 gennaio Ma, in virtù di quanto disposto all art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 46/2014, la nuova disciplina si applica già ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto, cioè dopo l 11 aprile Cosa si intende per impianto di incenerimento e coincenerimento Ai fini dell applicazione della normativa di settore gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono quelli definiti all art. 237ter D.Lgs. n. 152/06, e dunque: I) impianto di incenerimento : qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in
2 diversi dall ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento (art. 237ter, comma 1, lett. b); II) impianto di coincenerimento : qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b); (art. 237ter, comma 1, lett. c). - Le esclusioni Restano esclusi dall ambito di applicazione della disciplina in oggetto (art. 237ter, comma 2): a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale; b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti: 1) rifiuti di cui all articolo 237- ter, comma 1, lettera s, numero 2) D.Lgs. n. 152/06 (cioè alcuni tipologie di rifiuti vegetali); 2) rifiuti radioattivi; 3) rifiuti animali (SOA), regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in
3 4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime; c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all anno. - Biomassa Ai fini della disciplina dettata dal nuovo Titolo III della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 per biomassa si intendono (art. 237ter, comma 1, lett. s): 1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico; 2) i rifiuti seguenti: - rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; - rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l energia termica generata è recuperata; - rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l energia termica generata è recuperata; - rifiuti di sughero; - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione. - Autorizzazione per la realizzazione e l esercizio di impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti Le disposizioni relative all autorizzazione per la realizzazione e l esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti si distinguono a seconda del tipo di impianto (art. 237quinquies, comma 1): - per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale si applica l articolo 208 D.Lgs. n. 152/06 (autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti); - per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale si applicano le disposizioni del Titolo III- bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 (AIA). La domanda per il rilascio dell autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni: Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in
4 a) l impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti di cui al Titolo III bis Parte Quarta D.Lgs. n. 152/06, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire; b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia; c) i residui sono ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno; d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati deve essere effettuato nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 (disciplina quadro sui rifiuti); e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico devono essere conformi ai requisiti dell Allegato 1, lettera C, e dell Allegato 2, lettera C, al presente Titolo III bis. - Consegna e ricezione dei rifiuti Il gestore dell impianto di incenerimento o di coincenerimento è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo la consegna e la ricezione dei rifiuti al fine di evitare o limitare - per quanto praticabile - gli effetti negativi sull ambiente, ed in particolare: l inquinamento dell aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana (art. 237 septies). Prima dell accettazione dei rifiuti nell impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve determinare la massa di ciascun tipo di rifiuti, individuati in base al codice CER. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi vi è in capo al gestore dell impianto anche un obbligo di informazione preventiva in merito a detti rifiuti (prima che vengano accettati nell impianto) al fine di verificare l osservanza dei requisiti previsti dall autorizzazione, ed in particolare: - tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti prescritti dalla normativa sui rifiuti e se del caso tutta la documentazione relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti; - la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento; - le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nel coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in
5 - Coincenerimento di oli usati Per oli usati si intendono quelli definiti all art. 183, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 152/06: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici. Fermo restando il divieto di coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione, il coincenerimento di oli usati può essere autorizzato a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni: I) gli oli usati devono soddisfare i seguenti requisiti: a) la quantità di policlorodifenili (PCB) di cui al D.Lgs. n. 209/1999 e successive modificazioni, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm; b) che questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell Allegato D alla Parte Quarta D.Lgs. n. 152/06, in quantità o concentrazioni che possano arrecare pregiudizio all ambiente; c) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo; II) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW. - Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 È possibile autorizzare il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale) a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni di cui all Allegato 3 al Titolo III bis della Parta Quarta del D.Lgs. n. 152/06. Ulteriori norme vanno a disciplinare: le condizioni anomale di funzionamento, incidenti o inconvenienti, accessi ed ispezioni, lo scarico delle acque reflue (gli impianti di incenerimento e di coincenerimento devono, infatti, possedere un autorizzazione a scaricare le acque reflue provenienti dal processo di depurazione dei gas di scarico), il campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera, i residui prodotti dagli impianti, In particolare, per i residui si dispone che, prima di avviarli a riciclaggio o smaltimento, devono essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in
6 residui. L analisi deve riguardare in particolare l intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti (art sexiesdecies, comma 3). - Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere rese accessibili al pubblico, affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell autorità competente. Gli impianti aventi una capacità nominale di due o più Mg l ora sono tenuti a fornire all'autorità una relazione annua relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell impianto. L'autorità competente redige e rende accessibile al pubblico un elenco degli impianti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l ora. Valentina Vattani Pubblicato il 2 novembre 2014 Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in
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