Nuovi requisiti sulla pensione di anzianità per lavoratori dipendenti nel sistema retributivo

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1 Le nuove regole per la pensione di anzianità e vecchiaia Circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008 a cura di METELLO CAVALLO L INPS ha diramato la circolare che illustra in modo definitivo le nuove regole previste dalla Legge 247/2007 in materia di pensionamento di anzianità e di vecchiaia, anche alla luce delle importanti modifiche apportate alla precedente norma del Sostanzialmente la circolare non presenta sorprese particolari per i lavoratori dipendenti e autonomi, e in buona parte avevamo anticipato gli effetti operativi della norma. Pertanto faremo un semplice cenno su quanto già era stato chiarito in precedenza e insisteremo invece sui chiarimenti contenuti dalla nota dell Istituto, in particolare quelli riguardanti la determinazione delle quote in vigore dal luglio 2009 e tutti gli altri aspetti sulla pensione di vecchiaia contributiva e per gli iscritti alla Gestione Separata. Nuovi requisiti sulla pensione di anzianità per lavoratori dipendenti nel sistema retributivo I requisiti da raggiungere dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009 sono 58 anni di età e 35 anni di contributi. - Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 il requisito cambia in quanto sono introdotte le cosiddette quote : è necessario infatti, fermi restando i 35 anni di contributi che rimangono il requisito contributivo minimo, raggiungere quota 95 con un età anagrafica minima di 59 anni. In tale senso l Istituto ha confermato che, rispettando i minimi di età e contributi la quota è da intendersi come vera e propria somma: questo significa che, rispetto alla iniziale interpretazione che vedeva come possibili requisiti il raggiungimento di età e contributi all intero (59 anni di età + 36 anni di contributi oppure 60 anni di età + 35 di contributi), è possibile considerare anche le frazioni dei due addendi. Per farlo occorre ottenere l età in giorni e dividere per 365, ed i contributi dividerli per 52, arrotondare al terzo decimale e effettuare la somma. L INPS ci fornisce un esempio: verifica dell età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951: viene scomposta in giorni l età (cominciando a contare dal giorno successivo a quello di nascita), e quindi il risultato è 59 anni giorni /365 59,364 anni; considerando che il lavoratore abbia sempre a quella data 1854 settimane di contributi, pari a 35,654. La somma ci consegna 95,018 (59,364 anni+35,654 contributi) e pertanto il lavoratore dell esempio può accedere alla pensione dal 1 luglio 2011, anziché rincorrere la quota successiva, in quanto scatterebbero i nuovi requisiti. - Dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 è necessario, fermi restando i 35 anni di contributi che rimangono il requisito contributivo minimo, raggiungere quota 96 con un età anagrafica minima di 60 anni. - Dal 1 gennaio 2013 è necessario, fermi restando i 35 anni di contributi che rimangono il requisito contributivo minimo, raggiungere quota 97 con un età anagrafica minima di 61 anni. Tale ultimo requisito, lo ricorda anche l INPS, può tuttavia essere procrastinato con decreto. E chiaro che il meccanismo di calcolo delle quote anche frazionate vale per qualsiasi periodo di maturazione del requisito dal 1 luglio 2009 in avanti, anche per i lavoratori autonomi.

2 Infine si ricorda che anche per la determinazione delle quote vanno escluse le contribuzioni figurative da disoccupazione e malattia. Le finestre di accesso avranno cadenza semestrale a gennaio e a luglio: coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre dell anno, potranno andare in pensione di anzianità dal 1 luglio dell anno successivo, mentre coloro che raggiungeranno i requisiti previsti entro il 30 giugno, avranno come primo accesso possibile il 1 gennaio dell anno successivo. Requisito dei 40 anni di contributi per i lavoratori dipendenti. Rimangono confermate le quattro finestre al 1 gennaio per coloro che maturano almeno 2080 contributi entro il 30 settembre dell anno precedente a prescindere dall età; al 1 aprile per coloro che maturano almeno 2080 contributi entro il 31 dicembre dell anno precedente a prescindere dall età; al 1 luglio per coloro che maturano almeno 2080 contributi entro il 31 marzo e compiono 57 anni di età entro il 30 giugno; al 1 ottobre per coloro che maturano almeno 2080 contributi entro il 30 giugno e compiono 57 anni di età entro il 30 settembre. Nuovi requisiti sulla pensione di anzianità per lavoratori autonomi o con contribuzione mista dipendente-autonoma utilizzata per raggiungere i requisiti Anche in questo caso non vi sono significative novità nella circolare, fatta ovviamente eccezione per l utilizzo delle quote frazionate, che conferma i seguenti requisiti dal 1 gennaio 2008: i requisiti da raggiungere dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009 sono 59 anni di età e 35 anni di contributi. - Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 il requisito cambia in quanto sono introdotte le cosiddette quote : è necessario infatti, fermi restando i 35 anni di contributi che rimangono il requisito contributivo minimo, raggiungere quota 96 con un età anagrafica minima di 60 anni. - Dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 è necessario, fermi restando i 35 anni di contributi che rimangono il requisito contributivo minimo, raggiungere quota 97 con un età anagrafica minima di 61 anni. - Dal 1 gennaio 2013 è necessario, fermi restando i 35 anni di contributi che rimangono il requisito contributivo minimo, raggiungere quota 98 con un età anagrafica minima di 62 anni. Tale ultimo requisito può tuttavia essere procrastinato con decreto. Le finestre di accesso per questi lavoratori avranno differimento annuale a gennaio e a luglio: coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre dell anno, potranno andare in pensione di anzianità dal 1 gennaio di due anni dopo, mentre coloro che raggiungeranno i requisiti previsti entro il 30 giugno, avranno come primo accesso possibile il 1 luglio dell anno successivo. Requisito dei 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi o con contribuzione mista autonomi-dipendenti. Rimangono confermate le quattro finestre al 1 gennaio per coloro che maturano almeno 40 anni di contributi entro il 30 giugno dell anno precedente a prescindere dall età; al 1 aprile per coloro che maturano almeno 40 anni di contributi entro il 30 settembre dell anno precedente a prescindere dall età; al 1 luglio per coloro che maturano almeno 40 anni di contributi entro il 31 dicembre dell anno precedente a prescindere dall età; al 1 ottobre per coloro che maturano almeno 40 anni di contributi entro il 31 marzo a prescindere dall età. 2

3 Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo per i lavoratori dipendenti e autonomi Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che richiedono la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e quindi assicurati da data anteriore al 1 gennaio 1996, che maturano il requisito dal 1 gennaio 2008, vengono applicate le seguenti decorrenze: 1 gennaio, se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 settembre dell anno precedente; 1 aprile se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre dell anno precedente; 1 luglio se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 marzo; 1 ottobre se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 giugno. Per ciò che concerne i lavoratori autonomi o con contribuzione mista utilizzata per raggiungere il requisito contributivo minimo, le decorrenze saranno le seguenti: 1 gennaio, se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 giugno dell anno precedente; 1 aprile se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 settembre dell anno precedente; 1 luglio se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre; 1 ottobre se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 marzo. Ricordiamo i requisiti attualmente in vigore per la pensione di vecchiaia retributiva: Il requisito di età per la generalità dei lavoratori dipendenti è di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, unitamente al requisito contributivo minimo di 20 anni. Rimangono invece validi 15 anni di contribuzione per i seguenti casi: a) Lavoratori che avevano già maturato 15 anni di contribuzione entro il ; b) Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari sempre entro il ; c) Lavoratori subordinati che possano far valere almeno 25 anni di assicurazione all'inps ed un versamento contributivo per almeno dieci anni inferiore a 52 settimane; d) Lavoratori subordinati che al abbiano maturato un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, se incrementata dai periodi intercorrenti dalla predetta data e la data di pensionamento di vecchiaia, non permetterebbe loro di conseguire i nuovi requisiti. Di conseguenza vale il requisito contributivo raggiunto all'età pensionabile, purché non inferiore a 15 anni. Al fine del perfezionamento del requisito dei 15 anni prima del , si possono far valere tutti i contributi, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione. L INPS ha chiarito che il requisito della cessazione dell attività lavorativa non deve essere perfezionato nel trimestre precedente alla finestra, ma è sufficiente alla decorrenza della pensione. Inoltre, l Istituto conferma che le deroghe previste per coloro che risultano autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007, sono valide esclusivamente per le pensioni di anzianità e quindi non utilizzabili per la pensione di vecchiaia. Infine, non essendo menzionata alcuna eccezione, riteniamo purtroppo che l Istituto sia orientato ad applicare le finestre anche in caso di pensione di vecchiaia anticipata per motivi di invalidità, orientamento che sembra confermato dal Messaggio n /

4 Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo per i lavoratori dipendenti e autonomi Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti e autonomi con prima assicurazione dopo il , ovvero nel sistema contributivo, i requisiti sono dal 1 gennaio 2008 i seguenti: l assegno sociale. Le finestre di pensione per i dipendenti saranno: 1 gennaio, se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 settembre dell anno precedente; 1 aprile se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre dell anno precedente; 1 luglio se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 marzo; 1 ottobre se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 giugno. Per ciò che concerne i lavoratori autonomi o con contribuzione mista utilizzata per raggiungere il requisito contributivo minimo, le decorrenze saranno le seguenti: 1 gennaio, se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 giugno dell anno precedente; 1 aprile se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 settembre dell anno precedente; 1 luglio se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre; 1 ottobre se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 marzo anni di contributi indipendentemente dall età (esclusi i contributi volontari, mentre i periodi lavorati prima dei 18 anni di età vanno moltiplicati per 1,5). In tale caso le finestre per i dipendenti saranno il 1 gennaio per coloro che maturano 40 anni di contributi entro il 30 giugno e compiono 57 anni di età entro il 31 dicembre dell anno precedente; il 1 luglio per coloro che maturano i 40 anni entro il 31 dicembre dell anno precedente a prescindere dall età. Per quanto concerne i lavoratori autonomi le finestre saranno del 1 gennaio per coloro che abbiano maturato i 40 anni entro il 31 dicembre di due anni prima; 1 luglio per coloro che abbiano maturato i 40 anni entro il 30 giugno dell anno precedente. Lavoratori iscritti alla gestione separata L Istituto fa una distinzione, fra coloro che non sono iscritti ad altri fondi obbligatori di previdenza e coloro che sono iscritti. A) Per quanto riguarda i lavoratori non iscritti ad altra forma di previdenza, i requisiti sono gli stessi dei lavoratori dipendenti nel sistema contributivo, ovvero: l assegno sociale; In tali casi le finestre saranno 1 gennaio, se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 settembre dell anno precedente; 1 aprile se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre dell anno precedente; 1 luglio se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 marzo; 1 ottobre se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 giugno anni di contributi indipendentemente dall età (esclusi i contributi volontari, mentre i periodi lavorati prima dei 18 anni di età vanno moltiplicati per 1,5); gli accessi al pensionamento possibili sono saranno il 1 gennaio per coloro che maturano 40 anni di contributi entro il 30 giugno e compiono 57 anni di età entro il 31 dicembre dell anno precedente; il 1 luglio per coloro che maturano i 40 anni entro il 31 dicembre dell anno precedente a prescindere dall età. 4

5 - i requisiti e le finestre previsti per la pensione di anzianità dei dipendenti dal 2008 (58 anni di età e 35 di contributi fino al 30 giugno 2009, quota 95 con 59 anni di età minima, ecc.). B) Per coloro che invece risultano invece iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, a prescindere se siano o meno pensionati, i requisiti saranno gli stessi della gestione dei commercianti nel sistema contributivo e pertanto: l assegno sociale; le decorrenze saranno le seguenti: 1 gennaio, se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 giugno dell anno precedente; 1 aprile se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 30 settembre dell anno precedente; 1 luglio se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre; 1 ottobre se perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 marzo anni di contributi indipendentemente dall età (esclusi i contributi volontari e la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia); le finestre saranno del 1 gennaio per coloro che abbiano maturato i 40 anni entro il 31 dicembre di due anni prima; 1 luglio per coloro che abbiano maturato i 40 anni entro il 30 giugno dell anno precedente. - i requisiti e le finestre previsti per la pensione di anzianità dei commercianti dal 2008 (59 anni di età e 35 di contributi fino al 30 giugno 2009, quota 96 con 60 anni di età minima, ecc.). Ulteriori chiarimenti La circolare si conclude con ulteriori chiarimenti in merito a questioni fino a questo momento non delucidate: le finestre si applicano anche in caso di pensione supplementare e di trasformazione dell assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, la retrodatazione della decorrenza in presenza di tutti i requisiti è possibile alla prima finestra teorica. Inoltre vengono confermate le opzioni previste per le donne dalla Legge n. 243/2004, ovvero la possibilità di mantenere il requisito dei 57 anni di età in caso di contribuzione da dipendente e 58 per le contribuzioni autonome o miste, con liquidazione della pensione con il calcolo interamente contributivo, con le stesse modalità dell opzione. L INPS, oltre a ribadire tale possibilità, conferma che in tali casi le finestre sono le seguenti: per le lavoratrici dipendenti che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre dell anno, potranno andare in pensione di anzianità dal 1 luglio dell anno successivo, mentre coloro che raggiungeranno i requisiti previsti entro il 30 giugno, avranno come primo accesso possibile il 1 gennaio dell anno successivo. Per quanto riguarda le autonome invece, le finestre di accesso per questi lavoratori avranno differimento annuale a gennaio e a luglio: coloro che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre dell anno, potranno andare in pensione di anzianità dal 1 gennaio di due anni dopo, mentre coloro che raggiungeranno i requisiti previsti entro il 30 giugno, avranno come primo accesso possibile il 1 luglio dell anno successivo. Infine si segnala il messaggio INPS n /2008 che conferma, alla luce dell entrata in vigore dei nuovi requisiti nella Gestione separata, la possibilità dal 1 gennaio 2008, di richiedere la pensione supplementare a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. 5

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