NORMATIVE. Rifiuti. Tutti i rifiuti sono classificati secondo la loro destinazione finale: Rifiuti

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1 NORMATIVE La legge nr. 22 del 05/02/1997, nota come "Decreto Ronchi" è un decreto attuativo alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/9262/CEE relativa agli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi. Il Decreto regola la gestione dei rifiuti e li suddivide in: Urbani Non Pericolosi - Pericolosi Rifiuti Speciali Non Pericolosi Pericolosi Tutti i rifiuti sono classificati secondo la loro destinazione finale: Non Riutilizzabili Rifiuti Riutilizzabili I rifiuti non riutilizzabili sono quelli destinati allo smaltimento e quindi alle comuni discariche. I rifiuti riutilizzabili possono essere smaltiti o riciclati per essere reimpiegati in cicli produttivi. Il Decreto Ronchi ha assegnato, come previsto dalla normativa da cui deriva, dei codici C.E.R. per qualsiasi tipologia di rifiuto. Per contenitori toner, cartucce laser per stampanti o fax, cartucce a getto d'inchiostro per stampanti o fax, nastri per stampanti ad impatto e per macchine da scrivere, nastri o tamponi o cartucce per calcolatrici, il codice C.E.R. attribuito è: se destinato allo smaltimento se destinato al recupero E' importante ricordare che per effetto dell'abrogazione dell'art. 39 della L. 146/94 non è più possibile considerare i suddetti prodotti come rifiuti speciali assimilabili agli urbani. ADEMPIMENTI PER IL PRODUTTORE: Considerato che i rifiuti provenienti da qualunque tipo di attività economica sono da classificarsi come rifiuti speciali, nella fattispecie, i rifiuti costituiti da quei prodotti compresi nel codice C.E.R , con riguardo alla loro pericolosità, sono da considerarsi come rifiuti speciali non pericolosi (in quanto non compresi nell'allegato D del D. Lgs. 22/97) e, rispetto alla loro potenziale valorizzazione per mezzo di attività di recupero, come rifiuti recuperabili (punto del D.M. Ambiente n. 72 del 5/2/98); tali rifiuti devono essere necessariamente conferiti a soggetti autorizzati, preferibilmente per rispettare la "gerarchia delle modalità di recupero e di smaltimento" si deve trattare di soggetti autorizzati al recupero in forma della materia; nel caso ciò non fosse possibile si deve ricorrere allo smaltimento effettuato da soggetti debitamente iscritti, per l'attività di trasporto, all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (categoria III, trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e muniti di specifica autorizzazione regionale per le attività di smaltimento diverse dal trasporto; le attività di recupero devono essere effettuate da operatori specializzati abilitati all'esercizio di tale attività in virtù delle procedure semplificate di cui agli artt. 30 comma 16 ( attività di trasporto di rifiuti recuperabili) e 33 (attività di recupero diverse dal trasporto).

2 Dall'obbligo di conferire rifiuti speciali, nel caso specifico non pericolosi e recuperabili, a soggetti debitamente autorizzati ad operare, derivano, per tutte le imprese industriali e per quelle artigianali con un numero di dipendenti superiore a tre, le seguenti conseguenze in termini di adempimenti amministrativi: 1) l'annotazione almeno settimanale, su apposito registro di carico e scarico conforme alle prescrizioni del DM 148/98 preventivamente vidimato presso l'ufficio del Registro, del quantitativo di rifiuto recuperabile prodotto ("carico" del rifiuto) e temporaneamente depositato in attesa di essere avviato al recupero; 2) la necessita di verificare che i trasportatori che prendono in carico i rifiuti recuperabili siano iscritti all'apposito elenco speciale dell'albo delle imprese che effettuano le gestione dei rifiuti; 3) la responsabilità di accertarsi che gli impianti di recupero dei rifiuti abbiano effettuato la comunicazione alla Provincia secondo la procedura semplificata delineata dall'art. 33 del decreto Ronchi e che siano decorsi 90 giorni senza che l'amministrazione di controllo abbia accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio prescritte per quell'attività; 4) l'onere di controllare che gli impianti di recupero abbiano nuovamente presentato all'amministrazione Provinciale entro il 17 maggio 1998, la comunicazione prescritta dalla procedura semplificata (art. 57, comma 6 del D.Lgs. 22/97); 5) la registrazione, entro una settimana, dei dati relativi alle imprese alle quali si è conferita una determinata quantità di rifiuto affinché questo venisse trasportato e sottoposto a trattamenti finalizzati al recupero di materia o di energia ("scarico" del rifiuto); 6) la compilazione di un apposito formulario di trasporto rifiuto (DM 14/98) preventivamente vidimato presso l'ufficio del Registro o presso la Camera di Commercio (la fattura d'acquisto deve recare gli estremi seriali e numerici dei formulari); 7) l'accertamento che la quarta copia del formulario venga restituita dall'impianto di recupero entro tre mesi dalla data di effettuazione del trasporto (art. 15 DM 22/97); 8) l'invio con raccomandata A/R alla Provincia (Ufficio Catasto Rifiuti Speciali), entro trenta giorni dal primo movimento di "carico", della scheda descrittiva del rifiuto (solamente per la Regione Lombardia); 9) il rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione; 10) l'invio alla Camera di Commercio, entro il 30 aprile di ogni anno, del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Per le imprese commerciali e di servizi, così come per le microimprese artigiane (fino a tre dipendenti), sempre che non siano localizzate in regioni ove sono ancora vigenti norme più re strittive rispetto al decreto Ronchi (ad esempio la legge regionale lombarda n. 21/94), gli adempimenti sono un po' meno pesanti perché nel caso in cui non vengano prodotti rifiuti pericolosi non è prevista né la tenuta del registro di carico e scarico né la presentazione del MUD. Alcuni Enti preposti a effettuare controlli in materia sono: A.S.L.,N.O.E.(Nuclei Operativi Ecologici), Guardia di Finanza, Polizia Municipale. Il mancato rispetto delle regole comporta severe sanzioni Chiunque viola un divieto espressamente indicato nel piano regionale vigente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1.500,00 euro a 7.500,00 euro nonché a provvedimenti penali.

3 Definizioni RIFIUTO Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A D.Lgs. 22/97 Art. 6, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. La definizione di rifiuto, dunque, prescinde dalla destinazione dello stesso ad attività di smaltimento o di recupero. PRODUTTORE La persona (fisica o giuridica) la cui attività ha prodotto rifiuti e (anche) la persona (fisica e giuridica) che ha effettuato operazioni di trattamento preparatorio o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti. Si configura produttore anche colui che pur non avendo fisicamente generato i rifiuti li ha trattati, manipolati cambiandone la natura o la composizione. DETENTORE Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. GESTIONE La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. La gestione comprende un arco estremamente più ampio rispetto al D.P.R. 915/82 quali la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento come fase residuale della gestione stessa. RACCOLTA L'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. La raccolta si configura come una fase preparatoria al deposito temporaneo ed al trasporto. RACCOLTA DIFFERENZIATA La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima. SMALTIMENTO Le operazioni previste nell'allegato B (art. 5 D.Lgs. 22/97) RECUPERO Le operazioni previste nell'allegato C (Art. 6 D.Lgs. 22/97) LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti. Dalla definizione si esclude che possano essere considerati luoghi di produzione stabilimenti, che pur facendo parte di una stessa società, sono fisicamente separati e/o dislocati nel territorio nazionale. STOCCAGGIO Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti, prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B, in riferimento allo smaltimento, (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato C, in riferimento al recupero, (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). (caso. R5, riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche). Sono quindi stoccaggio: 1) il deposito pre liminare prima di una delle operazioni di smaltimento se non è configurabile come un "deposito temporaneo" definito come in seguito indicato. (In questo caso lo stoccaggio è un attività di smaltimento; 2) la messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una operazione di recupero se non è

4 configurabile come un " deposito temporaneo" definito come in seguito indicato. (In questo caso lo stoccaggio è una attività di recupero). DEPOSITO TEMPORANEO Il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere... (omissis).; 2) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, (omissis). devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi; 3) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 4) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori. ALBO GESTORI I raccoglitori e i trasportatori di rifiuti obbligati all'iscrizione sono: 1) le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi 2) Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi o da se stessi Sono esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano i 30Kg./giorno o i 30 litri/giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, restano esclusi i soggetti che trasportano rifiuti non pericolosi da loro stessi prodotti. FORMULARIO Non sono soggetti all'obbligo del formulario i trasporti rifiuti (pericolosi o non pericolosi) che non eccedono i 30Kg./giorno o i 30 litri/giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti.

5 CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2002 devono presentare la dichiarazione MUD Sezione Rifiuti: le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali pericolosi; l'unica eccezione è prevista per gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 15 milioni di lire (tali soggetti sono esonerati dall'obbligo di presentazione del Mud); pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali e che, nel caso delle imprese artigiane, abbiano un numero di dipendenti (non di addetti) superiore a tre; le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti o costituiti da fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, da fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi; i produttori di imballaggi vuoti che abbiano effettuato, nel territorio nazionale, la prima cessione (come definita dal Regolamento Conai) ad un utilizzatore; gli autoproduttori di imballaggi, come definiti dal Regolamento Conai; i riutilizzatori di imballaggi (cioè chiunque abbia riutilizzato tal quali, nel corso del 2002, prodotti adibiti a contenere e proteggere merci destinate al mercato); gli importatori e gli esportatori di imballaggi pieni e vuoti; le Autorità portuali, ove siano state istituite, oppure le Autorità marittime, per quanto attiene ai rifiuti prodotti dalle navi; chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, con l'eccezione costituita dai soggetti autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio; i soggetti che svolgono attività di smaltimento o di recupero di rifiuti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti; i Comuni o loro consorzi o comunità montane o aziende speciali, in relazione all'attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati nonché a quella di gestione di rifiuti speciali; non devono presentare la dichiarazione MUD Sezione Rifiuti: pericolosi derivanti da attività diverse dalle lavorazioni artigianali ed industriali; pericolosi assimilati agli urbani e conferiti al servizio pubblico di raccolta; le imprese e gli enti che abbiano conferito al servizio pubblico di raccolta in regime di convenzione rifiuti speciali (pericolosi o meno) non assimilati agli urbani, limitatamente alle quantità e alle tipologie di rifiuti effettivamente conferite al servizio pubblico. Sono esonerati dalla presentazione del MUD, SOLO SE non hanno rifiuti pericolosi, i seguenti soggetti: attivita' artigianali con non piu' di 3 dipendenti; attivita' di demolizione e costruzione; attivita' di commercio (es. negozi) e di servizio (banche, assicurazioni, studi commercialisti, ecc.); Sono esonerati dalla presentazione del MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi, i seguenti soggetti: Gli studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti, non associati in una qualsiasi forma d'impresa. CHI, DURANTE L'ANNO 2002, NON HA PRODOTTO, TRASPORTATO, RECUPERATO O SMALTITO RIFIUTI, NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE.

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