III COMMISSIONE TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO MAGGIO 2010
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1 III COMMISSIONE TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 69, 72, 75 <<Istituzione della Commissione conciliativa per la responsabilità medica e sanitaria nell ambito del Servizio sanitario regionale>> TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO MAGGIO 2010 SERVIZIO PER L'ASSISTENZA GIURIDICO-LEGISLATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI
2 - 1 - Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare il rapporto di fiducia dei cittadini con il sistema sanitario regionale e di prevenire situazioni di contenzioso che possono coinvolgere gli operatori sanitari, promuove l utilizzo di modalità di composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell erogazione di prestazioni sanitarie. 2. Per conciliazione stragiudiziale professionale, si intende una procedura in cui un terzo soggetto neutrale, diverso dal giudice naturale, facilita la comunicazione e la negoziazione fra le parti coinvolte in una controversia, al fine di promuoverne la risoluzione consensuale tramite un accordo transattivo ai sensi dell articolo 1965 del codice civile. Art. 2 (Commissione conciliativa per la responsabilità medica e sanitaria) 1. Per le finalità di cui all articolo 1, presso l Avvocatura della Regione, è istituita la Commissione conciliativa per la responsabilità medica e sanitaria, di seguito denominata Commissione, la cui funzione è quella di evitare un contenzioso giudiziario nell eventualità in cui un paziente ritenga di essere stato leso da un errore nella diagnosi o nel trattamento terapeutico sanitario, ovvero sia stato danneggiato dall omessa o irregolare informazione in ordine al suo stato di salute e/o alle cure a cui avrebbe dovuto sottoporsi. 2. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione, dura in carica cinque anni, ed è composta da: a) un magistrato a riposo, con funzioni di presidente; b) un medico legale, scelto tra un elenco di almeno tre nominativi proposti dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri; c) un avvocato effettivo e due supplenti, iscritti nel Distretto di Corte di Appello della Regione Friuli Venezia Giulia, indicati dall Unione triveneta dei Consigli dell Ordine degli avvocati. 3. La Commissione, in casi di particolare complessità, può acquisire la perizia di un consulente tecnico, iscritto negli elenchi dei consulenti tecnici medico-legali presso i tribunali della regione. 4. La Commissione propone la conciliazione e la sottopone alle parti come esito di una transazione stragiudiziale.
3 Il ricorso alla Commissione non pregiudica al paziente, né all operatore sanitario, la proposizione di una medesima vertenza di fronte al giudice ordinario, nel caso in cui non venga raggiunto un accordo transattivo tra le parti. Art. 3 (Organizzazione e funzionamento della Commissione) 1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, vengono disciplinate l organizzazione e il funzionamento della Commissione, in particolare per quanto concerne: a) l accesso alla Commissione; b) il procedimento dinanzi alla Commissione e la sua durata massima; c) l istruttoria dei procedimenti; d) le indennità spettanti ai componenti, ai supplenti e agli eventuali consulenti tecnici di cui all articolo 2, comma Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere sedi operative della Commissione dislocate sul territorio regionale. In tal caso la Regione assicura per ciascuna sede i locali e le risorse umane necessarie e ne sostiene le spese di funzionamento. 3. Il procedimento davanti alla Commissione è ispirato ai seguenti principi: a) volontarietà: si presume il consenso di tutte le parti interessate; b) gratuità: il procedimento conciliativo non comporta oneri finanziari per le parti, fatti salvi i casi in cui per la complessità del caso in esame una parte richieda una perizia medico-legale esterna o decida di terminare il procedimento prima che la Commissione definisca la sua proposta di conciliazione; c) imparzialità garantita in ogni sua fase; d) adeguata rappresentatività delle parti e delle categorie interessate dal procedimento; e) celerità del procedimento, compatibilmente alla complessità della controversia; f) definizione della conciliazione con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell articolo 1965 del codice civile;
4 - 3 - g) riservatezza del procedimento in ogni sua fase; h) non vincolatività: il ricorso alla Commissione e la decisione transattiva che ne consegue non precludono alle parti di adire successivamente l autorità giudiziaria ordinaria. 4. Possono adire la Commissione i seguenti soggetti: a) il paziente danneggiato o i suoi eredi; b) ogni medico, operatore sanitario e ogni struttura sanitaria pubblica o privata che intenda avviare una procedura conciliativa con un paziente che si ritenga danneggiato da un errore medico o sanitario ovvero dalla omessa o irregolare informazione da parte della struttura sanitaria o dell operatore ospedaliero. 5. Le compagnie assicurative dei sanitari delle strutture sanitarie pubbliche o private di appartenenza possono intervenire nel procedimento davanti alla Commissione. Art. 4 (Monitoraggio) 1. La Commissione predispone annualmente un rapporto dettagliato sull attività svolta, indicando nello specifico: a) il numero dei procedimenti conciliativi conclusi con esito positivo e il valore dei risarcimenti complessivi pattuiti; b) il numero dei procedimenti in itinere e di quelli archiviati, per mancanza di un intesa transattiva; c) le strutture sanitarie pubbliche e private coinvolte nei procedimenti conciliativi; d) le tipologie di danno da responsabilità medica esaminate. 2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale ogni anno entro il 31 dicembre. 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, trasmette il rapporto alla Commissione consiliare competente evidenziando, anche tenendo conto della programmazione sanitaria regionale, le eventuali misure o azioni intraprese nei confronti degli enti del Servizio sanitario regionale per contenere l incidenza del rischio clinico.
5 - 4 - Art. 5 (Controversie in materia di responsabilità professionale veterinaria) 1. La Commissione può esaminare anche controversie in materia di responsabilità professionale veterinaria per l attività svolta nel territorio regionale. In tal caso il componente di cui all articolo 2, comma 2, lettera b), è sostituito da un veterinario da scegliere fra almeno tre nominativi indicati dagli Ordini provinciali dei veterinari. Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si provvede per l anno 2009 con una spesa di euro.. che faranno carico all UB. e ai capitoli di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno 2010, con prelevamento, a copertura della spesa, di pari importo dal Fondo. che viene ridotto conseguentemente.
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