Premessa. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto Suppl. Ord. n è stata pubblicata la legge 1 agosto 2002, n. 166.

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1 DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA E BILANCIO Roma, 13 settembre 2002 Circolare n. 150 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Articolo 34 della legge n. 166/2002. Modifiche alla disciplina in materia di sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo, di cui all articolo 52, comma 32, della legge n. 448/2001. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Modalità operative per la fruizione dello sgravio previsto, per l anno 2002, a favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio. Premessa. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto Suppl. Ord. n è stata pubblicata la legge 1 agosto 2002, n

2 Tale provvedimento, recante Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, apporta, tra l altro, modifiche alla disciplina in materia di sgravi contributivi già introdotta dall art. 52, c. 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) (allegato 1). In particolare, l art. 34 della legge n. 166/2002 fissa nell 80% la misura del beneficio previsto, per l anno 2002, a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l intero anno, attività di cabotaggio. La disposizione, configurandosi come un regime di aiuti, è stata notificata alla Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE (aiuto di Stato n. N 519/ Italia) La Commissione, con nota del 6 settembre 2002, ha notificato il provvedimento n. C(2002) 3306, che ha considerato l aiuto compatibile con il mercato comune per l anno Con la presente circolare si forniscono le disposizioni per l attuazione pratica della normativa in commento. 1) Contenuto della norma. Si evidenzia in via preliminare che l art. 52, c. 32, della legge n. 448/ come modificato dall art. 34 della legge n. 166/ presenta rilevanti aspetti di novità, concernenti l individuazione delle imprese destinatarie del beneficio nonché la misura dell attività di cabotaggio da assumere a parametro per l accesso al beneficio stesso, rispetto al previgente regime di sgravi introdotto dall art. 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 (vedi circolare n. 29 del 10 febbraio 2000). 2) Destinatari. 2.1) Navi rientranti nello sgravio. Premesso che, in forza del dettato normativo, sono in linea generale interessate allo sgravio le imprese armatoriali, si sottolinea che la legge dispone il beneficio con esclusivo riferimento alle singole navi. Al riguardo, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 14 febbraio 2002, rientrano nello sgravio le navi battenti bandiera italiana, iscritte nelle Matricole delle navi maggiori o nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, gestite da armatori privati, adibite anche in via non esclusiva per l intero anno ad attività di cabotaggio. Per quanto concerne la definizione di attività di cabotaggio marittimo nazionale, si rinvia a quanto illustrato e precisato ai punti A.1 e A.2 della circolare n. 29 del 10 febbraio Circa la misura dell impiego delle navi in attività di cabotaggio - indicata dall art. 52, c. 32, come uno dei requisiti di accesso al beneficio - si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la citata nota del 14 febbraio 2002, ha chiarito che le navi stesse debbono essere impiegate in attività di cabotaggio marittimo nazionale anche se non in maniera esclusiva nel corso dell arco temporale di riferimento che è l anno, e quindi a prescindere dalla durata del periodo di impiego. 2.2) Navi escluse dallo sgravio Rispetto alla previgente disciplina ex art. 9 della legge n. 522/1999, l articolo 52, comma 32, della legge n. 448/2001 individua le navi che, pur essendo adibite ad attività di cabotaggio marittimo nazionale, restano escluse dall applicazione del regime di sgravio. Tali sono le navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. Sono pertanto escluse dallo sgravio le navi operanti nel settore del cabotaggio gestite dalle società di preminente interesse nazionale ADRIATICA e TIRRENIA, dalle società regionali di navigazione CAREMAR, TOREMAR, SIREMAR e SAREMAR, nonché dalle FERROVIE DELLO STATO 2

3 S.P.A., relativamente agli equipaggi delle navi traghetto per la Sicilia e la Sardegna gestite dalla società stessa. Al riguardo, si rammenta che le navi gestite dalle succitate società, in virtù della precedente disciplina, erano state ricomprese nel novero di quelle destinatarie dello sgravio ex art. 9 della legge n. 522/1999 (vedi il punto A.4 della circolare n. 29/2000). Parimenti, restano escluse dallo sgravio in trattazione le navi iscritte nel Registro internazionale che svolgano anche navigazione di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili. Queste ultime infatti, conservando fino al limite di cui sopra - peraltro innalzato dall art. 34, c. 6, della legge n. 166/ l iscrizione nel Registro internazionale, continuano a fruire dello sgravio totale ex art. 6 della legge n. 30/1998 per i marittimi italiani o comunitari componenti l equipaggio. Soltanto qualora la nave iscritta nel Registro internazionale superasse detto limite di operatività, verrebbe meno l'iscrizione nel Registro internazionale, e, quindi, il diritto allo sgravio di cui all art. 6 della legge n. 30/1998 (v. circolare n. 162/1998), in quanto condizione per l'ammissione in detto Registro è l'impiego esclusivo della nave medesima in traffici commerciali internazionali. 3) Lavoratori interessati dallo sgravio contributivo. Gli oneri contributivi da assoggettare al regime di sgravio sono quelli relativi al personale che compone l equipaggio delle navi adibite ad attività di cabotaggio, come individuate al precedente punto 2.1. La tecnica legislativa utilizzata per la concessione dello sgravio fa sì che, ai fini dell applicazione del beneficio, occorre assumere a parametro quale norma di riferimento l art. 6, c. 1, primo periodo, della legge n. 30/1998 (1). Pertanto, come precisato anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella citata nota del 14 febbraio 2002, lo sgravio deve essere riferito esclusivamente al personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, cioè al personale italiano ed a quello appartenente ai Paesi dell'unione Europea (vedi circolare n. 162 del 21 luglio 1998). Per quanto attiene alle modalità di applicazione dello sgravio, si rammenta che, nei confronti dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) (2), il beneficio compete anche sulle retribuzioni dovute, secondo le previsioni contrattuali, per il periodo di riposo compensativo a terra, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi maturati a bordo e non fruiti durante l'imbarco (domeniche, festività, sabati e ferie). Peraltro, la contribuzione afferente detto periodo di riposo, successivo allo sbarco da una nave rientrante nello sgravio per cabotaggio - avente natura compensativa dei riposi non usufruiti a bordo - deve essere assolta non sulla posizione contributiva INPS della nave, bensì in un'apposita posizione separata assegnata all'azienda armatoriale limitatamente al versamento delle contribuzioni afferenti i predetti periodi di riposo compensativo. Si ricorda, da ultimo, che la contribuzione per i restanti periodi trascorsi a terra dal personale marittimo in C.R.L. deve essere assolta nella posizione INPS propria del personale dell'impresa armatoriale. 3.1) Imponibile contributivo e CCNL. A differenza di quanto espressamente previsto dall art. 9, c. 2, della legge n. 522/1999 (vedi punti A.5 e B.4 della circolare n. 29/2000), l art. 52, c. 32, della legge n. 448/2001 non disciplina specifiche ipotesi di decadenza dallo sgravio contributivo in esame. Peraltro, in materia di sgravi, vige nei confronti dei datori di lavoro - in quanto principio di carattere generale - l osservanza degli obblighi di cui all art. 6, c. 9, della legge 7 dicembre 1989, n

4 Tale norma contempla, tra le diverse ipotesi di esclusione dai benefici, anche quella relativa all applicazione da parte del datore di lavoro di retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art.1, comma 1, della legge stessa ( retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo ). Per i marittimi italiani o comunitari, imbarcati sulle navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo nazionale, il CCNL di riferimento per la determinazione della retribuzione imponibile, ai sensi del citato art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, è quello italiano stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale per gli imbarchi sul tipo di nave a bordo della quale i marittimi stessi operano. 4

5 4) Misura e durata dello sgravio. La norma in oggetto prevede per l anno 2002 la concessione di uno sgravio, nella misura dell 80 per cento, dei contributi relativi ai lavoratori individuati al precedente punto 2. La contribuzione oggetto dello sgravio comprende sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore (3). 5) Decorrenza dello sgravio. Lo sgravio trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2002 (data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448) e fino al 31 dicembre ) Adempimenti a carico delle aziende. Ai fini dell'accesso allo sgravio contributivo in argomento, le imprese armatoriali dovranno far pervenire alla competente Sede INPS, per ciascuna nave gestita, una dichiarazione di responsabilità, redatta secondo il fac-simile di cui all allegato 2, attestante l'operatività della nave nel cabotaggio marittimo nazionale secondo quanto richiesto dalla normativa in commento. La predetta dichiarazione, oltre che alla competente Sede dell'istituto che ha in carico la posizione nave ex art. 10 della legge n. 413/84, dovrà essere indirizzata anche all'ufficio marittimo nelle cui "Matricole delle navi maggiori" o "Registro delle navi minori e dei galleggianti" la nave è iscritta. Ciò al fine di consentire all Autorità marittima di svolgere gli accertamenti di competenza, del cui esito dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sede dell'inps, ai sensi dell'art.17 della legge n. 413/84. La dichiarazione di cui sopra, riferita all'attività di cabotaggio marittimo nazionale resa nell'anno 2002, dovrà comunque pervenire alla competente Sede dell'istituto contestualmente alla prima operazione di conguaglio del beneficio. 7) Codifica aziende - Modalità operative. Le posizioni contributive, riferite al personale marittimo imbarcato, dipendente da imprese destinatarie dello sgravio in trattazione, dovranno essere contraddistinte dal previsto codice di autorizzazione 9E, che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, assume il nuovo significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 52 legge n. 448/2001. Al riguardo, si precisa che tale codice non dovrà essere attribuito alle posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione 2N (impresa armatoriale: posizione contributiva relativa al solo personale non soggetto alla legge , n. 413). Per gli adempimenti contributivi relativi ai periodi di riposo compensativo dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL), le Sedi attribuiranno alle aziende armatoriali una separata posizione contrassegnata con il previsto codice di autorizzazione 9N che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, assume il nuovo significato di "posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio ex art. 52 L. 448/2001". Le Sedi avranno cura di eliminare i sopracitati codici di autorizzazione dalle posizioni contributive riferite ad imprese non destinatarie dello sgravio in trattazione (si veda il precedente punto 2.2). Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue: esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C del modello DM10/2, secondo le modalità comuni (4); calcoleranno l importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia, pari all 80% della contribuzione (sia la quota a carico del datore di lavoro, 5

6 sia quella a carico del lavoratore), e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura sgravio cabot. ex art. 52 L.448/2001 e dal codice di nuova istituzione C920 ; - determineranno l'ammontare dello sgravio contributivo relativo a periodi pregressi e lo indicheranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "arr. sgravio cabot. ex art. 52 L.448/2001 e dal codice di nuova istituzione C921. Per la restituzione di somme, relative al personale interessato dallo sgravio ex art. 52 della legge n. 448/2001, fruite a titolo di sgravio totale triennale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998, le imprese esporranno - nella medesima denuncia con la quale effettueranno il conguaglio dello sgravio disciplinato dalla presente circolare - le somme da restituire in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura rest. sgravio L. 448/1998 e dal previsto codice M204. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Le sopra citate operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare. 7.1) Chiarimenti per la regolarizzazione dei periodi pregressi. Si ricorda che l eventuale credito maturato potrà essere recuperato dalle aziende interessate con una delle seguenti procedure: 1) Compensazione su modello F24, nel limite massimo di ,90, come stabilito dal 1 gennaio 2001 dall art. 34 della legge n. 388/ ) Richiesta di rimborso del credito (o dell'eccedenza dello stesso) alla competente Sede dell Istituto. 3) Richiesta di compensazione del credito mediante utilizzo della procedura ordinaria. Si rammenta, al riguardo, che i crediti risultanti dalle denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il sopracitato limite complessivo, a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa. Si ricorda, da ultimo, che la denuncia a credito dell'azienda deve essere presentata direttamente alla Sede INPS competente per territorio entro le scadenze di legge. 8) Istruzioni contabili. Gli sgravi contributivi in argomento, evidenziati nei modelli DM10/2 con i codici C920 e C921 secondo le modalità operative riportate nel precedente punto 7, dovranno essere imputati ai conti GAW 37/76 (competenza anno in corso) e GAW 37/56 (competenza anni precedenti), già istituiti con il messaggio n. 121 del 10 aprile 2000 per la rilevazione degli stessi sgravi a favore delle imprese armatoriali di navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo. I recuperi degli sgravi contributivi fruiti dalle imprese armatoriali a titolo di sgravio totale triennale ex art. 3, commi 5 e 6, della citata legge n. 448/1998, contraddistinti nei modelli DM 10/2 dal codice M204, verranno imputati al conto GAW 24/49, già esistente. Nell'allegato n. 3 viene riportata la denominazione opportunamente variata dei suddetti conti GAW 37/76 e GAW 37/56. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO 6

7 (1) L art. 6, c. 1, primo periodo, della legge n. 30/1998 dispone che Per la salvaguardia dell occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale di cui all art. 1 (della stessa legge n. 30/1998), nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. (2) Per una completa disamina delle varie tipologie di rapporto di lavoro esistenti nel settore marittimo, si rinvia alla Parte Seconda, paragrafo 7.3, della circolare n.162 del 21 luglio 1998; si veda, in particolare, il punto B del paragrafo stesso per quanto concerne i marittimi con continuità del rapporto di lavoro (CRL). (3) Ciò alla luce di quanto previsto dall art. 1, c. 1, della legge n. 472/1999, il quale dispone che: Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente. (4) Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale utilizzazione, secondo le modalità dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998, dei previsti codici statistici C000, X000, e N000. 7

8 Allegato 1 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) STRALCIO Art. 52, comma 32 (come modificato dall art. 34 della legge n. 166/2002) Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. 8

9 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA DELL IMPRESA DI NAVIGAZIONE Allegato 2 Alla Sede Inps di All Ufficio Marittimo (1) OGGETTO: Dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ai fini dello sgravio delle contribuzioni di cui all art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001. DATI DELL IMPRESA DI ARMAMENTO E DELLA NAVE IMPRESA DI ARMAMENTO SEDE/ DOMICILIO DENOMINAZIONE DELLA NAVE Iscritta al n. Matricole delle navi maggiori Registro delle navi minori e dei galleggianti dell Ufficio marittimo in indirizzo. POSIZIONE CONTRIBUTIVA I.N.P.S. DELLA NAVE: matricola aziendale n. presso la Sede I.N.P.S. di. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA Il sottoscritto nato a il, in qualità di, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, che la nave sopra indicata nell anno 2002 eserciterà, anche in via non esclusiva per l intero anno, attività di cabotaggio. Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la nave suddetta non è di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. Il sottoscritto dichiara, infine, di applicare, per il personale imbarcato, il contratto collettivo nazionale di lavoro. Data, In fede (1) Indicare nell indirizzo l Ufficio marittimo di iscrizione della nave: Capitaneria di porto, Ufficio circondariale marittimo, Ufficio locale marittimo, Delegazione di spiaggia. 9

10 Allegato 3 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione : V Codice conto : GAW 37/56 Denominazione completa : Sgravi di oneri contributivi per le imprese armatoriali di navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 522/1999 e dell'art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001, come modificato dall'art. 34 della legge n. 166/2002, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata : SGR.CTR.ARTT.9 C.1 L.522/99-52 C.32 L.448/01-A.P. Tipo variazione : V Codice conto : GAW 37/76 Denominazione completa : Sgravi di oneri contributivi per le imprese armatoriali di navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 522/1999 e dell'art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001, come modificato dall'art. 34 della legge n. 166/2002, di competenza dell'anno in corso Denominazione abbreviata : SGR.CTR.ARTT.9 C.1 L.522/99-52 C.32 L.448/01-A.C. 10

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