Delega al Governo per l adozione del Codice delle disposizioni statali in materia di enti locali e norme sul funzionamento degli enti locali
|
|
- Giuliana Savino
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ Delega al Governo per l adozione del Codice delle disposizioni statali in materia di enti locali e norme sul funzionamento degli enti locali Capo I Delega al Governo per l adozione del «Codice delle disposizioni statali in materia di enti locali» ART. 1 (Codice delle disposizioni statali in materia di enti locali) 1. Allo scopo di riunire e di coordinare le disposizioni statali relative all ordinamento e alla struttura istituzionale di comuni, province e città metropolitane, ai sistemi elettorali, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, allo stato giuridico degli amministratori, al sistema finanziario e contabile, ai controlli e alle norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di redigere il Codice delle disposizioni statali in materia di enti locali, di seguito denominato Codice. 2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. 3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia per provvedere al loro coordinamento formale e sostanziale e al loro aggiornamento e adeguamento in funzione anche delle esigenze di semplificazione del linguaggio normativo, apportando ad esse le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguarle alla legislazione vigente di rango costituzionale in materia, anche tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute successivamente all entrata in vigore della presente legge; b) salvaguardia dell organicità, dell unitarietà e della coerenza ordinamentale della disciplina statale in materia di enti locali anche in caso di adozione di più decreti delegati, ferma restando l adozione del 1
2 Codice, entro il termine massimo di cui al comma 2, con decreto, anche modificativo, di coordinamento dei decreti delegati già emanati; c) rispetto dei princìpi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e dei principi derivanti dal diritto dell Unione Europea e di quelli affermati dalla Corte Europea di Giustizia; d) mantenimento delle discipline specifiche in materia di incandidabilità e di inconferibilità negli enti locali nell ambito dei rispettivi testi unici, recati dal decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ferma restando la possibilità di inserire norme di armonizzazione tra le predette discipline ed il Codice; e) ricognizione delle norme statali di livello primario che sono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. 4. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro venti giorni, e del Consiglio di Stato, da rendere nel successivo termine di quarantacinque giorni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, il Governo è delegato ad adottare, ove necessario, uno o più decreti correttivi nel rispetto delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo. Capo II - Disposizioni in materia di personale ART.2 (Conferimento incarichi in enti privi di qualifica dirigenziale) 1. Al comma 2 dell articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione sono sostituite dalle seguenti: indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, purché in possesso delle adeguate competenze professionali, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, anche contrattuale, e purché non risulti personale in servizio inquadrato in categoria più elevata del sistema di classificazione con specifiche professionali analoghe, tenuto conto anche della coerenza dei titoli di studio. 2
3 ART. 3 (Disciplina delle risorse decentrate nell ipotesi di incorporazione di comuni) 1. All articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma ART. 4 (Modificazioni dei limiti assunzionali negli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, anche dissestati) 1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi e per fronteggiare gravi carenze di personale, negli enti locali, in condizione di dissesto finanziario, di cui è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la spesa per il personale a tempo determinato non può superare, per la durata della gestione commissariale, la spesa sostenuta a tale titolo nell anno Gli oneri connessi alle nuove assunzioni sono a carico dell'ente locale, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 2. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al settimo periodo, dopo le parole e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti nonché agli enti locali di cui è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Art.5 (Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali) 1. Salvo che non siano state attivate le forme di assistenza e sostegno di cui all articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ovvero altre forme collaborative finalizzate all utilizzo di personale dipendente da altro ente locale, i comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono eccezionalmente richiedere alle Prefetture UTG dei capoluoghi di regione assistenza tecnico-amministrativa in relazione a carenze o difficoltà gestionali. La stessa facoltà è altresì attribuita ai comuni con popolazione fino a abitanti che dichiarino di versare in situazione di temporanea carenza di personale. 2. Il Prefetto, anche in collaborazione, ove occorra, con le altre Prefetture della regione, assicura l assistenza di cui al comma 1 mediante il temporaneo utilizzo di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi. 3
4 3. Al personale impiegato nell attività di cui al comma 1 spetta, con oneri a carico dell ente locale utilizzatore, un trattamento indennitario o, in alternativa, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la missione. Tali somme non sono computate ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa per studi ed incarichi di consulenza. 4. Nei casi di assoluta impossibilità del comune di far fronte con fondi propri agli oneri di cui al comma 3, gli stessi, previa richiesta dell ente locale debitamente motivata, sono posti a carico di un apposito fondo denominato Fondo per l assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, istituito con uno stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall anno 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell interno, a valere sulla dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di cui all articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre di ciascun anno sul Fondo per l assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali sono versate all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell interno sul Fondo di solidarietà comunale dell esercizio successivo. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell interno, per gli affari regionali e le autonomie e dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono individuati i criteri per l attuazione del comma 2, le specifiche caratteristiche professionali, desumibili anche dai titoli di studio posseduti, necessarie allo svolgimento dell incarico, i limiti entro i quali è consentito ricorrere alla misura di sostegno ovvero reiterarne la richiesta, la misura massima del trattamento indennitario ed i limiti del rimborso delle spese di cui al comma 3. Capo III - Status degli amministratori locali ART. 6 (Trattamento contributivo degli amministratori lavoratori autonomi) 1. All articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, le parole allo stesso titolo previsto dal comma 1 sono da intendersi riferite esclusivamente all oggetto del pagamento relativo agli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi dovuti dall amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell incarico. 4
5 Art. 7 (Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni) 1. Al comma 108 dell articolo 1 della legge 14 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: Restano a carico dell Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n ART. 8 (Abrogazione) 1. Il comma 18 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato. Capo IV - Disposizioni in materia di ordinamento contabile ART. 9 (Modificazioni della disciplina in materia di revisori dei conti) 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, deliberano la costituzione di un collegio di revisori composto da tre membri, scelti con le modalità previste dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza l incarico svolto presso l ente di maggiore dimensione.» ; 3) al comma 3, le parole «eletto dal consiglio comunale, o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2» sono sostituite 5
6 dalle seguenti: «con delibera del consiglio comunale o del consiglio dell'unione di comuni o dell'organo rappresentativo della comunità montana e scelto con le stesse modalità di cui al comma 1.»; 4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. L'organo di revisione economico finanziaria delle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, svolge la revisione economico finanziaria anche per i comuni che fanno parte dell'unione stessa. Tale organo è composto da un unico revisore per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano abitanti e da un collegio costituito da tre membri per le unioni che superano tale limite. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213»; 5) dopo il comma 3-bis è aggiunto, infine, il seguente: «3-ter. Resta ferma la composizione dell'organo di revisione prevista dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56, nel caso in cui i comuni esercitino la facoltà di attribuire all'unione l'esercizio associato delle funzione dell'organo di revisione. Per le unioni che superano il limite di abitanti, il collegio dei revisori è costituito da tre membri. All'atto della costituzione dell'organo dell unione decadono i revisori dei comuni associati eventualmente in carica.»; b) all'articolo 236 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole «nonché le condizioni di inconferibilità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39» ; 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Si applicano ai revisori le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39/1 ; c) all'articolo 238, comma l, secondo periodo, dopo le parole «Le province» sono aggiunte le seguenti «e le città metropolitane» e dopo le parole «le comunità montane» sono aggiunte le seguenti «e le unioni di comuni» ; d) all'articolo 241, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni è esercitata in forma associata anche per i comuni che ne fanno parte, a norma dell'art. 234, comma 3-bis e dell'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n. 56, il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato fino al limite del trenta per cento»; 6
7 2. Fino all'adeguamento del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'istituzione delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, i revisori dei conti dei predetti enti sono scelti nella fascia 3 di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e hanno efficacia immediata anche sugli incarichi in corso alla predetta data. 4. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la gratuità dello svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, è prevista per gli organi diversi dai revisori dei conti e dai collegi sindacali. ART. 10 (Modificazioni della disciplina del dissesto) 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 248, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Nei confronti dei comuni di dimensione inferiore a abitanti, a seguito della dichiarazione di dissesto, per cinque anni successivi a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non si applicano riduzioni, di risorse a titolo di concorso ai risparmi di spesa pubblica. L importo delle minori riduzioni è posto a carico dei restanti comuni. Per gli stessi enti, le sanzioni previste dalla normativa vigente sono rateizzate per i medesimi cinque anni»; b) all'articolo 253, dopo il comma 3, è aggiunto infine il seguente: «3-bis. Al personale di cui al comma precedente è attribuito un compenso non superiore complessivamente al cinquanta per cento di quello spettante all'organo straordinario di liquidazione.»; c) all'articolo 255, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. L'ente provvede al ripiano dell'eventuale squilibrio dei fondi a gestione vincolata, di cui al precedente comma, entro cinque anni dalla data di deliberazione del dissesto.» ; d) all'articolo 256, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: 7
8 «11-bis. Il saldo del compenso dell'organo straordinario della liquidazione non può essere inferiore al venti per cento del totale e può essere liquidato soltanto a seguito dell'approvazione del rendiconto.» ; «11-ter. Il consiglio comunale prende atto dell'avvenuta approvazione del rendiconto da parte dell'organo straordinario di liquidazione nonché della verifica e del riscontro dell'organo di revisione economico-finanziaria e ne dà comunicazione al Ministero dell'interno.» ; e) all'articolo 258, comma 5, dopo le parole «comma 11» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e comunque entro cinque anni dalla data di adozione della deliberazione di giunta di cui al comma l, secondo periodo». ART. 11 (Bilancio stabilmente riequilibrato) 1. All articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole Nei comuni sono sostituite dalle seguenti: Nelle province e nei comuni ; b) è soppressa la parola comunali. Capo V Disposizioni varie ART. 12 (Adeguamento della disciplina dello scioglimento per mancata approvazione del bilancio alla soppressione dei comitati regionali di controllo) 1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta o dal commissario, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Alla nomina del commissario provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.» 8
9 ART. 13 (Disposizioni in materia di giurisdizione sulle controversie avverso i decreti del Ministro dell'interno adottati ai sensi dell'articolo 143, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell articolo 133, dopo la lettera i) è inserita la seguente: i-bis) le controversie relative ai provvedimenti del Ministro dell interno adottati nei confronti del personale in servizio negli enti locali, ai sensi del comma 5 dell articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; b) al comma 2 dell articolo 135, le parole: «dello stesso comma 1» sono sostituite dalle seguenti «e alla lettera q) dello stesso comma 1, con riguardo ai provvedimenti del Ministro dell interno adottati ai sensi del comma 5 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 9
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliDISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità
DettagliDisposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (2).
L. 15-7-2002 n. 145 Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172.
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliDISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 1559)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3369 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 14 ottobre 2015 (v.
DettagliCOMUNE DI CALASETTA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS
COMUNE DI CALASETTA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS C O P I A DETERMINAZIONE DEL SETTORE: Area Amministrativa - Affari Generali Oggetto: QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE ASSUNTO CON FORME
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
DettagliDECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015. Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1226 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO Disposizioni per il
Dettagli5 SETTORE Servizio Risorse umane DETERMINAZIONE. N. 1616/A.G. del 14/10/2014
Reg. di Settore n. 142 5 SETTORE Servizio Risorse umane Copia DETERMINAZIONE N. 1616/A.G. del 14/10/2014 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI ASSESSORI COMUNALI A SEGUITO
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI
Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore
DettagliCAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2
DettagliREGOLAMENTO PER L ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO
REGOLAMENTO PER L ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO Adottato con Delibera del Consiglio Direttivo del 18/12/2013
DettagliDecreto Ministeriale 30 ottobre 2007
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre
DettagliC. 5123 e abbinate Proposta di testo unificato dei relatori
C. 5123 e abbinate Proposta di testo unificato dei relatori Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1199 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SGOBIO Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici Presentata il 26
DettagliDisposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.L. 21 maggio 2015, n. 65 (1). Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2015, n. 116. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni),
DettagliSNADIR Segreteria Nazionale Piazza Confienza, 3 00185 ROMA Tel. 06 45492246 Fax 06 45492085 www.snadir.it e.mail snadir@snadir.it
(Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007) Art.1, comma 207. Detrazione per spese aggiornamento Art.1, comma 207. Per l anno 2008 ai docenti delle
DettagliArticolo 8. Articolo 8. (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)
Sezione IV Sezione IV Salute Salute Articolo 8. Articolo 8. (Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici) (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)
DettagliDECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
DettagliRegione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.
Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni
Dettagli«LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI»
«LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI» VENERDI 27 GIUGNO 2014 Aula Magna della Questura PAVIA Programma Saluto del Prefetto di Pavia Dott.ssa
DettagliDECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014
DettagliModifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Articoli 2 e 7) Testo storico Art. 2 Modifiche e integrazioni intervenute
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliTABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI ** PENSIONI LIQUIDATE* 1^ SALVAGUARDIA
DettagliDECRETO LEGGE 16 maggio 2008 n. 85
DECRETO LEGGE 16 maggio 2008 n. 85 Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pubblicato nella
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 146 del 1 settembre 2011
ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE Decreto n. 146 del 1 settembre 2011 Oggetto: Personale con qualifica dirigenziale: determinazione dell'ammontare
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento
DettagliUdito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Decreto 28 febbraio 2002, n. 70 Servizi di telefonia per anziani Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliMIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione
DettagliAllegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
DettagliDecreto Legislativo 5 dicembre 2003, n. 343
Decreto Legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153 Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l imposta municipale propria; Visto l articolo 13 del decreto
DettagliL.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres.
L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato
DettagliDecreto legge n. 90/2014 sulla pubblica amministrazione
TESTO Decreto legge n. 90/2014 sulla pubblica amministrazione NOTE CAPO I - PERSONALE Art.1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) 1. Sono abrogati l articolo 16 del
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, comma quinto, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre
DettagliDisciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari.
TITOLO I Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari. Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare Art 4. Partecipazione al capitale
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.
Dettagli(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50.
L. 26-2-1999 n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50. L. 26 febbraio 1999, n. 42 (1). Disposizioni in materia di professioni sanitarie. (1)
DettagliDECRETO LEGGE 13 novembre 2015, n. 179. (GU n.266 del 14 11 2015)
DECRETO LEGGE 13 novembre 2015, n. 179 Disposizioni urgenti in materia di contabilita' e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni. (15G00193) (GU n.266 del 14 11 2015) Vigente al:
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina
DettagliC I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A )
C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A ) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ART. 208 DEL D.LGS. 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA). NORME PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
DettagliREGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce
DettagliDECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152
DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 Art. 18. 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento a dipendenti
DettagliLEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DettagliLA CONFERENZA UNIFICATA
Intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all art. 19, comma 2, del decreto legge
DettagliASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
DettagliCOMUNE DI SERIATE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2010
COMUNE DI SERIATE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA ANNO 2010 TRA Il Direttore Generale, dottor Michele Luccisano, presidente di parte pubblica della Delegazione Trattante; I rappresentanti
DettagliSettore Contenzioso Cultura Pubblica
COMUNE DI PARABITA (Provincia di Lecce) CONVENZIONE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE Rep. N. L anno, il giorno del mese di, in Parabita Palazzo Comunale, TRA il Comune di Parabita, C.F. 81001530757, rappresentato
DettagliCOMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi
COMI Direzione Affari Generali e Supporto Organi Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione personale, reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive del Comune di Venezia,
DettagliDisegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità.
Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità. GIANLUCA CENCIA Direttore Federambiente Torino, 5 dicembre 2013 SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.
CITTA DI BARLETTA Medaglia d oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI
DettagliDeliberazione della Giunta esecutiva n. 23 di data 4 marzo 2016.
Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23 di data 4 marzo. Oggetto: Approvazione variazione di cassa al bilancio gestionale per l esercizio finanziario, ai sensi dell articolo 51, comma 2, lettera d)
DettagliIL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Decreto 10 febbraio 2014 Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decretolegge 31 agosto
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliLEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2157 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
DettagliPROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.)
PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.) Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito di Impruneta società cooperativa, con sede in Impruneta (FI) e il Consiglio di amministrazione del Credito
DettagliArt. 24. 24.1 Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin Sopprimere l articolo. 24.2 Bisinella, Calderoli Sopprimere l articolo.
Art. 24. 24.1 Sopprimere l articolo. 24.2 Sopprimere l articolo. 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 Vaccari, Boroli, Broglia, Caleo 24.10 24.11 24.12 24.13 Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
DettagliRegolamento di contabilità
Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliREPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014
REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 6.5.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA
DettagliBozza di disegno di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane ex art.22 Patto per la salute
IPOTESI A Bozza di disegno di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane ex art.22 Patto per la salute Art. 1. Al fine di garantire la nuova organizzazione dei servizi sanitari
Dettagli3. Gli atti di trasformazione e di 3. Identico.
Pag. 142-143 Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008. Testo del decreto-legge Testo del decreto-legge comprendente
Dettagli1. Oggetto e struttura del disegno di legge
Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato
DettagliIl Presidente del Consiglio dei Ministri
Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell
DettagliParere n 52/2010 Indennità di posizione del segretario comunale in rapporto alla popolazione del Comune presso cui presta servizio
Parere n 52/2010 Indennità di posizione del segretario comunale in rapporto alla popolazione del Comune presso cui presta servizio Il Comune di (omissis) chiede se al Segretario Comunale, precedentemente
DettagliREGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2013
REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2013 Deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69/2013 Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte: criteri per l'iscrizione
DettagliSTATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI. Art. 1. Natura giuridica
STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI Art. 1. Natura giuridica 1. L'Agenzia nazionale per i giovani, di seguito denominata: "Agenzia", e' agenzia di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8 del
Dettagliwww.lavoripubblici.it
RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo
DettagliPremessa. Direzione centrale delle Entrate contributive
Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO
COMUNE DI PORTOGRUARO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N 66 del 24.05.2000 INDICE Art. 1 Autonomia contabile
DettagliIL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
D.M. 30 dicembre 1998, n. 516. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
DettagliTitolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate Capo I Riduzione dei costi della politica
DettagliConsiglio di Bacino dell Ambito BACCHIGLIONE
Consiglio di Bacino dell Ambito BACCHIGLIONE Proposta di Deliberazione dell Assemblea SEDUTA del 8.04.2014 N. di Reg. N. di Prot. Odg 3 Immediatamente eseguibile Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO
DettagliRegolamento recante la disciplina dei professori a contratto
Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; Vista la legge 9.5.1989 n. 168, concernente l istituzione del Ministero
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2397-A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CAPEZZONE Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliMinistero dell Interno
Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO di concerto con il Ministero dell Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI VISTO il decreto
DettagliDecreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 (in Gazz. Uff.,
DettagliDELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 68 24/02/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 1251 DEL 03/02/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
AS 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2014) Disposizioni di interesse per la professione forense SCHEDA DI ANALISI * Art. 9, comma
DettagliDeliberazione della Giunta esecutiva n. 118 di data 29 luglio 2013
Deliberazione della Giunta esecutiva n. 118 di data 29 luglio 2013 Oggetto: Approvazione variazione di bilancio ai sensi dell art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni
Dettagli