Delega al Governo per l adozione del Codice delle disposizioni statali in materia di enti locali e norme sul funzionamento degli enti locali

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1 DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ Delega al Governo per l adozione del Codice delle disposizioni statali in materia di enti locali e norme sul funzionamento degli enti locali Capo I Delega al Governo per l adozione del «Codice delle disposizioni statali in materia di enti locali» ART. 1 (Codice delle disposizioni statali in materia di enti locali) 1. Allo scopo di riunire e di coordinare le disposizioni statali relative all ordinamento e alla struttura istituzionale di comuni, province e città metropolitane, ai sistemi elettorali, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, allo stato giuridico degli amministratori, al sistema finanziario e contabile, ai controlli e alle norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di redigere il Codice delle disposizioni statali in materia di enti locali, di seguito denominato Codice. 2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. 3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia per provvedere al loro coordinamento formale e sostanziale e al loro aggiornamento e adeguamento in funzione anche delle esigenze di semplificazione del linguaggio normativo, apportando ad esse le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguarle alla legislazione vigente di rango costituzionale in materia, anche tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute successivamente all entrata in vigore della presente legge; b) salvaguardia dell organicità, dell unitarietà e della coerenza ordinamentale della disciplina statale in materia di enti locali anche in caso di adozione di più decreti delegati, ferma restando l adozione del 1

2 Codice, entro il termine massimo di cui al comma 2, con decreto, anche modificativo, di coordinamento dei decreti delegati già emanati; c) rispetto dei princìpi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e dei principi derivanti dal diritto dell Unione Europea e di quelli affermati dalla Corte Europea di Giustizia; d) mantenimento delle discipline specifiche in materia di incandidabilità e di inconferibilità negli enti locali nell ambito dei rispettivi testi unici, recati dal decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ferma restando la possibilità di inserire norme di armonizzazione tra le predette discipline ed il Codice; e) ricognizione delle norme statali di livello primario che sono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. 4. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro venti giorni, e del Consiglio di Stato, da rendere nel successivo termine di quarantacinque giorni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, il Governo è delegato ad adottare, ove necessario, uno o più decreti correttivi nel rispetto delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo. Capo II - Disposizioni in materia di personale ART.2 (Conferimento incarichi in enti privi di qualifica dirigenziale) 1. Al comma 2 dell articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione sono sostituite dalle seguenti: indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, purché in possesso delle adeguate competenze professionali, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, anche contrattuale, e purché non risulti personale in servizio inquadrato in categoria più elevata del sistema di classificazione con specifiche professionali analoghe, tenuto conto anche della coerenza dei titoli di studio. 2

3 ART. 3 (Disciplina delle risorse decentrate nell ipotesi di incorporazione di comuni) 1. All articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma ART. 4 (Modificazioni dei limiti assunzionali negli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, anche dissestati) 1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi e per fronteggiare gravi carenze di personale, negli enti locali, in condizione di dissesto finanziario, di cui è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la spesa per il personale a tempo determinato non può superare, per la durata della gestione commissariale, la spesa sostenuta a tale titolo nell anno Gli oneri connessi alle nuove assunzioni sono a carico dell'ente locale, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 2. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al settimo periodo, dopo le parole e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti nonché agli enti locali di cui è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Art.5 (Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali) 1. Salvo che non siano state attivate le forme di assistenza e sostegno di cui all articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ovvero altre forme collaborative finalizzate all utilizzo di personale dipendente da altro ente locale, i comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono eccezionalmente richiedere alle Prefetture UTG dei capoluoghi di regione assistenza tecnico-amministrativa in relazione a carenze o difficoltà gestionali. La stessa facoltà è altresì attribuita ai comuni con popolazione fino a abitanti che dichiarino di versare in situazione di temporanea carenza di personale. 2. Il Prefetto, anche in collaborazione, ove occorra, con le altre Prefetture della regione, assicura l assistenza di cui al comma 1 mediante il temporaneo utilizzo di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi. 3

4 3. Al personale impiegato nell attività di cui al comma 1 spetta, con oneri a carico dell ente locale utilizzatore, un trattamento indennitario o, in alternativa, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la missione. Tali somme non sono computate ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa per studi ed incarichi di consulenza. 4. Nei casi di assoluta impossibilità del comune di far fronte con fondi propri agli oneri di cui al comma 3, gli stessi, previa richiesta dell ente locale debitamente motivata, sono posti a carico di un apposito fondo denominato Fondo per l assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, istituito con uno stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall anno 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell interno, a valere sulla dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di cui all articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre di ciascun anno sul Fondo per l assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali sono versate all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell interno sul Fondo di solidarietà comunale dell esercizio successivo. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell interno, per gli affari regionali e le autonomie e dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono individuati i criteri per l attuazione del comma 2, le specifiche caratteristiche professionali, desumibili anche dai titoli di studio posseduti, necessarie allo svolgimento dell incarico, i limiti entro i quali è consentito ricorrere alla misura di sostegno ovvero reiterarne la richiesta, la misura massima del trattamento indennitario ed i limiti del rimborso delle spese di cui al comma 3. Capo III - Status degli amministratori locali ART. 6 (Trattamento contributivo degli amministratori lavoratori autonomi) 1. All articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, le parole allo stesso titolo previsto dal comma 1 sono da intendersi riferite esclusivamente all oggetto del pagamento relativo agli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi dovuti dall amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell incarico. 4

5 Art. 7 (Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni) 1. Al comma 108 dell articolo 1 della legge 14 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: Restano a carico dell Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n ART. 8 (Abrogazione) 1. Il comma 18 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato. Capo IV - Disposizioni in materia di ordinamento contabile ART. 9 (Modificazioni della disciplina in materia di revisori dei conti) 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, deliberano la costituzione di un collegio di revisori composto da tre membri, scelti con le modalità previste dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza l incarico svolto presso l ente di maggiore dimensione.» ; 3) al comma 3, le parole «eletto dal consiglio comunale, o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2» sono sostituite 5

6 dalle seguenti: «con delibera del consiglio comunale o del consiglio dell'unione di comuni o dell'organo rappresentativo della comunità montana e scelto con le stesse modalità di cui al comma 1.»; 4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. L'organo di revisione economico finanziaria delle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, svolge la revisione economico finanziaria anche per i comuni che fanno parte dell'unione stessa. Tale organo è composto da un unico revisore per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano abitanti e da un collegio costituito da tre membri per le unioni che superano tale limite. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213»; 5) dopo il comma 3-bis è aggiunto, infine, il seguente: «3-ter. Resta ferma la composizione dell'organo di revisione prevista dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56, nel caso in cui i comuni esercitino la facoltà di attribuire all'unione l'esercizio associato delle funzione dell'organo di revisione. Per le unioni che superano il limite di abitanti, il collegio dei revisori è costituito da tre membri. All'atto della costituzione dell'organo dell unione decadono i revisori dei comuni associati eventualmente in carica.»; b) all'articolo 236 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole «nonché le condizioni di inconferibilità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39» ; 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Si applicano ai revisori le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39/1 ; c) all'articolo 238, comma l, secondo periodo, dopo le parole «Le province» sono aggiunte le seguenti «e le città metropolitane» e dopo le parole «le comunità montane» sono aggiunte le seguenti «e le unioni di comuni» ; d) all'articolo 241, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria delle unioni di comuni è esercitata in forma associata anche per i comuni che ne fanno parte, a norma dell'art. 234, comma 3-bis e dell'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n. 56, il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato fino al limite del trenta per cento»; 6

7 2. Fino all'adeguamento del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'istituzione delle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, i revisori dei conti dei predetti enti sono scelti nella fascia 3 di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e hanno efficacia immediata anche sugli incarichi in corso alla predetta data. 4. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la gratuità dello svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, è prevista per gli organi diversi dai revisori dei conti e dai collegi sindacali. ART. 10 (Modificazioni della disciplina del dissesto) 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 248, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Nei confronti dei comuni di dimensione inferiore a abitanti, a seguito della dichiarazione di dissesto, per cinque anni successivi a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non si applicano riduzioni, di risorse a titolo di concorso ai risparmi di spesa pubblica. L importo delle minori riduzioni è posto a carico dei restanti comuni. Per gli stessi enti, le sanzioni previste dalla normativa vigente sono rateizzate per i medesimi cinque anni»; b) all'articolo 253, dopo il comma 3, è aggiunto infine il seguente: «3-bis. Al personale di cui al comma precedente è attribuito un compenso non superiore complessivamente al cinquanta per cento di quello spettante all'organo straordinario di liquidazione.»; c) all'articolo 255, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. L'ente provvede al ripiano dell'eventuale squilibrio dei fondi a gestione vincolata, di cui al precedente comma, entro cinque anni dalla data di deliberazione del dissesto.» ; d) all'articolo 256, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: 7

8 «11-bis. Il saldo del compenso dell'organo straordinario della liquidazione non può essere inferiore al venti per cento del totale e può essere liquidato soltanto a seguito dell'approvazione del rendiconto.» ; «11-ter. Il consiglio comunale prende atto dell'avvenuta approvazione del rendiconto da parte dell'organo straordinario di liquidazione nonché della verifica e del riscontro dell'organo di revisione economico-finanziaria e ne dà comunicazione al Ministero dell'interno.» ; e) all'articolo 258, comma 5, dopo le parole «comma 11» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e comunque entro cinque anni dalla data di adozione della deliberazione di giunta di cui al comma l, secondo periodo». ART. 11 (Bilancio stabilmente riequilibrato) 1. All articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-ter, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole Nei comuni sono sostituite dalle seguenti: Nelle province e nei comuni ; b) è soppressa la parola comunali. Capo V Disposizioni varie ART. 12 (Adeguamento della disciplina dello scioglimento per mancata approvazione del bilancio alla soppressione dei comitati regionali di controllo) 1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta o dal commissario, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Alla nomina del commissario provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.» 8

9 ART. 13 (Disposizioni in materia di giurisdizione sulle controversie avverso i decreti del Ministro dell'interno adottati ai sensi dell'articolo 143, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell articolo 133, dopo la lettera i) è inserita la seguente: i-bis) le controversie relative ai provvedimenti del Ministro dell interno adottati nei confronti del personale in servizio negli enti locali, ai sensi del comma 5 dell articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; b) al comma 2 dell articolo 135, le parole: «dello stesso comma 1» sono sostituite dalle seguenti «e alla lettera q) dello stesso comma 1, con riguardo ai provvedimenti del Ministro dell interno adottati ai sensi del comma 5 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 9

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