REGOLAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL INSERIMENTO LAVORATIVO. (TESTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE n. dd. )
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1 REGOLAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL INSERIMENTO LAVORATIVO (TESTO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE n. dd. ) Premessa Richiamata la normativa nazionale e regionale che regolamenta la materia dei tirocini formativi e nello specifico la Legge n. 196/97, il D.M. n. 142/98 e L. n. 148/2011 e il Regolamento per l attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell art. 63, commi 2 e 3, della LR n. 18/2005 (Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) approvato con Decreto della Giunta Regionale n. 906 del e con Decreto del Presidente della Regione , n. 0103/Pres; Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina e regola le modalità di accesso e presentazione delle domande di partecipazione agli interventi di sostegno all inserimento lavorativo incentivati dalla Provincia di Trieste. 2. L iniziativa trova realizzazione attraverso i tirocini formativi di orientamento ed ha lo scopo di: - sostenere nell inserimento lavorativo persone inoccupate che hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o disoccupati espulsi dal lavoro con difficoltà di reinserimento - favorire l acquisizione di conoscenze didattiche e tecnologiche, nonché competenze professionali attraverso dinamiche relazionali che vengono ad instaurarsi all interno dell ambiente lavorativo - facilitare il raggiungimento di obiettivi di autonomia personale anche ricerca di opportunità di assunzione in altri contesti di lavoro. Art. 2 - Contenuti del tirocinio formativo di orientamento ed emolumenti 1. Il tirocinio formativo di orientamento mette in atto un esperienza professionalizzante, a tempo determinato, in un contesto lavorativo e formativo e prevede la corresponsione al/alla beneficiario/a di un incentivo pari ad 4,00 all ora. Ogni intervento è corredato da un progetto formativo finalizzato all acquisizione di competenze utili all inserimento lavorativo a favore dei/delle beneficiari/e dell intervento. 2. La copertura INAIL è a carico del datore di lavoro che accoglie il/la tirocinante. 3. L utilizzazione dei soggetti beneficiari di tirocinio formativo di orientamento non determina l instaurazione di un rapporto di lavoro. Art. 3 Modalità di accesso allo strumento 1. l esperienza di tirocinio può avvenire a seguito di: - disponibilità dichiarata dal cittadino al Centro per l Impiego - adesione del cittadino ad avvisi pubblicati dall Amministrazione Provinciale. 1
2 Art. 4 - Soggetti interessati 1. Al Centro per l Impiego, possono dichiarare la propria disponibilità per l ammissione agli interventi di sostegno all inserimento lavorativo le persone in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell Unione Europea, nonché i/le cittadini/e extracomunitari/e in possesso di regolare permesso di soggiorno, che abbiano rilasciato anche la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, domiciliati nella Provincia di Trieste, di età non inferiore agli anni L Amministrazione provinciale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l accesso agli interventi di sostegno all inserimento lavorativo ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n.125. Art. 5 - Altre attività degli Uffici competenti 1. Al fine di valutare la possibilità di inserimento e abbinamento presso datori di lavoro che si sono dichiarati disponibili all iniziativa, a seguito dei colloqui individuali gli uffici competenti provvedono, in accordo con l interessato/a, alla predisposizione del progetto individuale che viene condiviso e sottoscritto dall Amministrazione provinciale dal/dalla beneficiario/a, dal tutor referente e dall impresa. Nel progetto individuale vengono indicate: la data di inizio e termine dell esperienza, la durata, il monte ore settimanale, il luogo di assegnazione, le mansioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere, l eventuale formazione specifica da intraprendere. 2. Il progetto individuale, predisposto dagli uffici competenti dell Area Politiche Attive e Mercato del Lavoro viene condiviso e sottoscritto dall interessato/a, dal tutor referente, dal datore di lavoro e dal rappresentante l Amministrazione provinciale. Depositato presso gli Uffici competenti dell Amministrazione provinciale e copia viene rilasciata agli interessati. 3. L inserimento e l abbinamento prevedono inoltre: - predisposizione di una rosa di nomi proponibili per un ipotizzabile abbinamento; - valutazione delle offerte disponibili ed individuazione del luogo adatto all inserimento; - valutazione della compatibilità tra le possibili mansioni cui riferirsi, il tipo di contesto lavorativo ed organizzativo offerto e le caratteristiche soggettive ed oggettive del richiedente; - individuazione del tutor di riferimento; - coordinamento dei tutor sullo sviluppo dei progetti individuali, sulle verifiche periodiche e sugli sbocchi professionali alla fine dell esperienza del tirocinio formativo e di orientamento. Art. 6 - Luogo di svolgimento degli interventi 1. I tirocini formativi di orientamento, finanziati dalla Provincia di Trieste, possono svolgersi sia presso le strutture operative proprie dell Ente che presso strutture operative di imprese che accetteranno di sottoscrivere i relativi progetti formativi. Art. 7 Durata, sospensione ed interruzione dell intervento 1. L intervento avrà una durata massima di 6 mesi e potrà essere modulato in modo flessibile per la durata temporale e per l impegno settimanale richiesto che potrà variare da un minimo di 20 ore ad un massimo di 40 ore. L effettiva erogazione 2
3 dell incentivo a favore del beneficiario verrà frazionato in ratei mensili posticipati nell arco temporale dell intervento stesso e sarà calcolato sulla base di 4,00/ora. 2. Il tirocinio formativo di orientamento può essere sospeso, senza erogazione dell incentivo, se supportato da adeguata documentazione giustificativa nel caso in cui si superino i 20 giorni consecutivi di assenza e può riprendere fino al compimento del periodo di svolgimento inizialmente previsto. 3. In caso di gravidanza il tirocinio è sospeso d ufficio, senza erogazione dell incentivo, per il periodo corrispondente all astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa in vigore in materia di maternità e può riprendere al rientro della beneficiaria fino al compimento del periodo di svolgimento inizialmente previsto. Art.8 - Figure di sostegno e accompagnamento. 1. Ad ogni beneficiario/a di tirocinio formativo di orientamento verrà assegnato/a un tutor di riferimento cui spetta il compito di seguire lo sviluppo del progetto individuale del/della beneficiaria anche presso la struttura organizzativa dove verrà a svolgersi l intervento. Art.9 - Modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione in caso di avviso pubblico. 1. Possono presentare domanda di adesione all avviso pubblico della Provincia di Trieste, gli/le interessati/e, residenti o domiciliati nella provincia di Trieste. 2. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e redatta secondo la modulistica all uopo predisposta. Alla stessa deve essere allegata copia del documento di identità personale e va inoltrata anche tramite fax al n , alla Provincia di Trieste Ufficio Protocollo, P.zza V. Veneto 4 1 piano. 3. La domanda può essere integrata con allegati che riportino altre informazioni utili, ad esempio: curriculum vitae, dichiarazione di invalidità, eventuale relazione di altri servizi pubblici alla persona, altro. 4. La modulistica è disponibile presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Provincia di Trieste in P.zza V. Veneto n. 4, presso il Centro per l Impiego di Trieste in Scala dei Cappuccini n. 1 ed è scaricabile dal sito web della Provincia di Trieste visitabile in internet all indirizzo: Art.10 - Ammissibilità della domanda in caso di avviso pubblico 1. In caso di attivazione di un iniziativa attraverso bando pubblico, seguirà la predisposizione di un unico elenco valido fino alla chiusura dell iniziativa. 2. Gli uffici competenti, ai fini dell ammissibilità, in sede di istruttoria, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione delle domande, provvederanno a richiedere agli interessati l eventuale integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli/Le interessati/e sono tenuti a fornire le richieste integrazioni seguendo le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell apposita comunicazione, a pena di esclusione. 3. Con atto determinativo, gli uffici competenti provvedono alla dichiarazione di ammissibilità delle domande pervenute e redigono un elenco di beneficiari che verrà reso pubblico. 4. Ai non ammessi verrà data comunicazione secondo le norme vigenti. 3
4 Art Criteri e modalità di predisposizione ed utilizzo dell elenco 1. L individuazione dei target dei/delle beneficiari/e nonché dei criteri che concorrono alla predisposizione dell elenco sono definiti con atto della Giunta, previa concertazione con le parti sociali. 2. L ammissione all elenco non costituisce graduatoria di merito. 3. Gli uffici competenti rendono pubblico, con i mezzi idonei, l elenco che viene utilizzato in base alle disponibilità finanziarie ed alle possibilità di collocamento che possono avvenire presso strutture operative proprie dell Ente o presso strutture operative di imprese che aderiscono al progetto di inserimento lavorativo. 4. Dalla data di pubblicazione dell elenco decorre il termine per le eventuali impugnative. 5. L Assessore competente, con cadenza semestrale, fornisce al Consiglio provinciale nella prima convocazione utile, le motivazioni relative all individuazione dei target di cui al comma 1 nonché gli esiti sull efficacia degli interventi attuati. Art Modalità di avvio e svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento 1. In base alla disponibilità finanziaria verrà dato corso agli interventi effettuabili e gli uffici competenti provvederanno a contattare gli/le interessati/e utilmente collocati in elenco per i colloqui di inserimento e di abbinamento. 2. Saranno considerati rinunciatari all intervento di tirocinio coloro i/le quali non dovessero presentarsi alla convocazione senza darne opportuno avviso agli Uffici competenti. 3. L orario concordato per l attività del tirocinio formativo e di orientamento terrà conto delle esigenze sia dell impresa ospitante che del/della beneficiario/a. Art Obblighi e limiti del/della tirocinante 1. Il/la beneficiario/a del tirocinio formativo e di orientamento ha l obbligo osservare un comportamento corretto e di rispettare le disposizioni organizzative ed operative concordate con la struttura accogliente; per ogni propria necessità farà riferimento al tutor assegnato. 2. E esclusa la possibilità di accesso nel medesimo periodo a più di un intervento di tirocinio formativo e di orientamento a favore del/della medesimo/a beneficiario/a. 3. Il/la beneficiario/a del tirocinio informa il tutor del Centro per l Impiego dell esistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna o di provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o di procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di futuro licenziamento, ovvero, dell assenza di condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento all avvio dell intervento. Art Compiti del tutor 1. Il tutor, è il referente per la realizzazione dell intervento e del suo regolare svolgimento, segue lo sviluppo del progetto individuale e, di norma, affianca il tirocinante nell ambiente lavorativo cui è stata assegnata. 2. Per la valutazione delle scelte da effettuare, il tutor si rapporta con i referenti degli Uffici competenti, con la persona beneficiaria dell intervento e con i referenti della struttura ospitante. 3. Il tutor svolge il necessario monitoraggio dell intervento che è caratterizzato da almeno tre momenti fondamentali di verifica: all inizio dell intervento, nel corso dello 4
5 svolgimento ed al termine dell intervento stesso. Ad ogni verifica effettuata, invia relazione scritta agli Uffici competenti. 4. Nel caso di inserimento di disabili, il tutor presta particolare attenzione alla valutazione delle condizioni logistiche anche in base a quanto disposto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Art. 15 Obblighi dell azienda ospitante 1. L azienda ospitante, con oneri a proprio carico, provvede alle coperture assicurative INAIL ed alla responsabilità civile a favore del/della tirocinante ospitato/a. 2. Secondo quanto disposto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), in materia di sicurezza nell ambiente di lavoro e impiantistica, di informazione e formazione prevista per i lavoratori nonché di vigilanza sanitaria, l azienda ospitante si impegna nei confronti del/della tirocinante ospitato/a ad effettuare gli adempimenti previsti. Art Cause di interruzione e revoca del tirocinio formativo e di orientamento 1. Il tirocinio di formazione e orientamento può essere interrotto prima della scadenza del termine su richiesta del/della beneficiario/a o per sopravvenute incompatibilità gravi ed accertate nell ambito del contesto organizzativo presso il quale la persona è stata assegnata. 2. L interruzione anticipata e la revoca devono essere comunicate con nota scritta a firma del datore di lavoro, del tutor e del/della beneficiario/a. Art Controlli 1. Gli Uffici competenti si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche tramite Servizi preposti, in qualsiasi fase dell intervento. Art Trattamento dei dati sensibili 1. Nell intento di favorire l accesso al lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all art.13 del D.Lgs , n. 196, il/la richiedente il tirocinio formativo e di orientamento provvede ad autorizzare l Amministrazione provinciale a comunicare agli operatori pubblici o privati autorizzati o accreditati, i dati personali indicati dagli/dalle interessati/e, nel rispetto delle disposizioni di cui all Art. 8 del D.Lgs n I dati verranno altresì trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici che lo richiedano. 3. L interessato/a che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Art Norme transitorie e finali 1. Per tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia. 5
6 2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo dell Ente. 6
7 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: MAURIZIO VIDALI CODICE FISCALE: VDLMRZ67T12L424F DATA FIRMA: 10/02/ :33:46 IMPRONTA: 87933A00C837AC2C7D0EEFBE8BED ECC0FC6068D35693A6C5523F6C37F 817ECC0FC6068D35693A6C5523F6C37F501BFE642A841D31DF2C AF 501BFE642A841D31DF2C AFABDB42F201E8D472E7B65A7C11F97C2B ABDB42F201E8D472E7B65A7C11F97C2BD7D682EED976E8C919DA427F33C69C36 NOME: GABRIELLA LUGARA' CODICE FISCALE: LGRGRL67T53H224K DATA FIRMA: 13/02/ :41:37 IMPRONTA: 49BDB14701FA54DFCC4A6D6C1928B4CF6C6E123EF524E76BD26109E3189BA239 6C6E123EF524E76BD26109E3189BA239F9A2F70B41BF8851B5ECF7DE27C18F0E F9A2F70B41BF8851B5ECF7DE27C18F0E97600AB546E DAA8A88CD86F 97600AB546E DAA8A88CD86F23E416E80B5C2F03E8001EBDA690524A
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