CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

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1 MARCA DA BOLLO 14,62 [indicare eventuali riferimenti normativi di esenzione dall applicazione del bollo] CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 1,2,3,4,6 DELLA LEGGE , N. 68 PREMESSO che l'art. 11 della legge 68/99 prevede la possibilità da parte di datori di lavoro, obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L. 68/99; VISTI i criteri, stabiliti per la stipula delle convenzioni in parola, approvati dalla Commissione Provinciale Tripartita nella seduta del 24 luglio 2003; CONSIDERATO: che risulta opportuno fissare, sulla base dei suddetti criteri, un termine massimo entro il quale realizzare il completamento del programma di assunzioni di cui al c. 1 art. 11 della L. n. 68/99, che può riguardare l intera quota di scopertura o parte di essa; in tal caso dovranno essere dichiarati gli strumenti che verranno utilizzati per la copertura della restante quota d obbligo; che il comma 2 del citato art. 11 della L.68/99 consente, nell'ambito della convenzione, di stabilire anche il ricorso alla richiesta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative e di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi in deroga a quelli previsti dai relativi contratti collettivi di lavoro; che il comma 6 del citato art. 11 della L. n. 68/99 consente deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato; Pagina 1 di 4

2 che la presente convenzione potrà prevedere il riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 della L. 68/99 qualora ricorrano le condizioni previste; La Provincia di Savona, con sede in Savona, via Sormano n. 12, rappresentata dalla Dott.sa Giulia COLANGELO, nata a Lagonegro (PZ) il 29/07/1970, domiciliata per la carica in Savona, in qualità di Dirigente del Settore Politiche Economiche e del Lavoro e L'Azienda con sede in indirizzo, tel., fax, C.F./P.I. rappresentata dal Sig. in qualità di legale rappresentante dell'azienda convengono quanto segue: ARTICOLO 1 A) L'Azienda, che nel prospetto ex art. 9 c. 6 della Legge n. 68/99, riportante il personale in forza alla data del / /, presentato al Servizio Politiche Economiche e del Lavoro della Provincia di Savona, ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligata all'assunzione di n. lavoratori disabili di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge , n. 68, si impegna ad adempiere: a) alla totale quota d obbligo; b) ad una quota d obbligo parziale fissata nella misura del %; secondo il programma allegato; OPPURE B) L Azienda, che non ha obblighi ai sensi dell art. 3 della L. n. 68/99, si impegna ad assumere n. lavoratori disabili secondo il programma allegato. Per determinate modalità di inserimento lavorativo, previste dall'art. 11 c.2 e c.6 della L. n. 68/99 tra le quali i tirocini formativi e di orientamento ex art. 18 L. 196/97 e D.M. 142/98, l'azienda si impegna a rispettare i criteri fissati dalla Commissione Provinciale Tripartita e ad integrare la Pagina 2 di 4

3 presente convenzione con la necessaria documentazione e la modulistica prevista. Per i programmi per l'ammissione agli incentivi disciplinati dagli artt della legge n. 68/99 e D.M. n. 91/00 e per il riconoscimento dei contributi di cui all'art. 8 della L.R. 45/96, l'azienda si impegna ad integrare la presente convenzione con la documentazione e la modulistica eventualmente necessarie. Ai lavoratori assunti saranno attribuite le mansioni previste nel programma di inserimenti allegato o negoziate con il competente Servizio della Provincia di Savona. ARTICOLO 2 Con la presente convenzione si intende favorire la programmazione delle assunzioni, al fine di assicurare al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche professionali e umane e al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione delle specificità tecniche e organizzative dell'azienda. Nel caso di scelta nominativa, l'azienda provvederà al rispetto del programma di inserimento effettuato, con la cadenza definita, con regolari richieste di avviamento dei lavoratori individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati. A tale scopo, il Centro per l Impiego competente, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti, in materia di politiche dell'inserimento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assume iniziative propositive per assicurare qualificato supporto tecnico alle necessità manifestate dal datore di lavoro e si impegna a fornire ogni supporto necessario per l'individuazione dei soggetti disabili più idonei all'inserimento lavorativo mediante la produzione di elenchi selettivi dei propri iscritti, attivando il raccordo con i Servizi Sociali e territoriali competenti in materia di handicap. Il Centro per l Impiego competente attiverà la selezione dei lavoratori da avviare e promuoverà la realizzazione di interventi formativi, di riqualificazione e misure di sostegno e di accompagnamento al lavoro dei lavoratori disabili. ARTICOLO 3 La durata della presente convenzione è pari a n. mesi e si conclude naturalmente il / /.. La convenzione potrà essere rescissa al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma. E prevista la stipula di una nuova convenzione in subordine alla valutazione positiva, effettuata dalla Provincia, dell'esito occupazionale delle precedenti. ARTICOLO 4 Per tutta la durata della presente convenzione l'azienda che avrà rispettato la scansione temporale degli avviamenti previsti, è da ritenere ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 e specificati nel precedente art. 1. Pagina 3 di 4

4 ARTICOLO 5 I termini della presente convenzione, in via straordinaria, possono essere concordemente modificati, su richiesta di ciascuno dei due contraenti, nei casi in cui vengano a modificarsi oggettivamente le condizioni che hanno dato origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga opportuno introdurre modifiche al programma di inserimento. La presente convenzione potrà inoltre essere: sospesa o modificata nel caso in cui cambiamenti significativi vengano previsti da nuove disposizioni normative e regolamentari. sospesa per le fattispecie previste dall'art. 3, comma 5, della L. n. 68/99. Visto, letto e sottoscritto. Savona, li. PER L AZIENDA PER LA PROVINCIA DI SAVONA IL DIRIGENTE DEL SETTORE Pagina 4 di 4

5 PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO Programma di assunzioni, della durata massima di 36 mesi L azienda si impegna ad attuare il programma di assunzioni con le seguenti modalità: [] tempo indeterminato [] apprendistato [] tempo parziale [] lavoro a domicilio [] tempo determinato [] tele/lavoro [] con contratto di formazione [] tirocinio formativo e di orientamento [] altro (specificare) Totale lavoratori disabili da assumere n. alla data del (ultimo prospetto informativo) a) entro il n. - con la qualifica di - modalità di assunzione - requisiti (professionali e attitudinali) b) entro il n. - con la qualifica di - modalità di assunzione - requisiti (professionali e attitudinali) c) entro il n. - con la qualifica di - modalità di assunzione - requisiti (professionali e attitudinali) d) entro il n. - con la qualifica di - modalità di assunzione - requisiti (professionali e attitudinali) L azienda si avvale secondo la legge 68/99: - [ ] della scelta nominativa - [ ] della possibilità di accedere a misure di preselezione - [ ] della facoltà di prevedere periodi di prova più lunghi rispetto a quanto previsto dal CCNL (indicare la durata del periodo di prova : ) [Da sottoporre al Comitato Tecnico per l approvazione] - [ ] deroghe ai limiti di età, per i contratti a causa mista, apprendistato e C.F.L. (indicare il limite di età superiore : ) [Da sottoporre al Comitato Tecnico per l approvazione] - Per gli inserimenti lavorativi destinati a persone con handicap di particolare gravità l azienda stipula la convenzione di integrazione lavorativa (art.11 co.4) - Si conviene altresì che per gli inserimenti mirati l azienda può avviare tirocini formativi e di orientamento previa stipula di convenzione di tirocinio, formazione e orientamento (D.M. n. 142/98 e L. 68/99). Data L Azienda Pagina 5 di 4

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7 CRITERI PER LA STIPULA E LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.11 DELLA LEGGE N.68/99 - approvati dalla Commissione Provinciale Tripartita nella seduta del 24/07/ Soggetti interessati Le convenzioni possono essere stipulate sia da aziende obbligate ad assunzioni di lavoratori disabili ai sensi dell art. 3 della Legge 68/99, sia da datori di lavoro non soggetti a tale obbligo. 2. Quota d obbligo Le convenzioni non potranno, in nessun caso, modificare la quota d obbligo determinata in applicazione della L.68/99, prevedendo comunque la possibilità di adempimento totale o parziale di tale obbligo. Le convenzioni devono quindi considerare complessivamente la quota d obbligo, richiamando espressamente le eventuali richieste di esonero parziale ai sensi del comma terzo dell art.5, o di compensazione territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.N.68/ Durata delle convenzioni La durata delle convenzioni è stabilita da un minimo di dodici a un massimo di 36 mesi, decorrenti dalla data della stipula della convenzione stessa. Su richiesta motivata ed opportunamente documentata da parte dell azienda, da presentarsi almeno un mese prima della scadenza della convenzione, può essere concessa una proroga del termine non eccedente la durata di sei mesi. 4. Programma di assunzioni Le singole assunzioni, o tirocini finalizzati alle assunzioni, dovranno essere distribuite nel corso dell intera durata della convenzione, mentre una quota significativa delle stesse dovrà essere prevista nei primi dodici mesi. La tipologia contrattuale dell'assunzione potrà essere: - contratto a tempo indeterminato, con orario pieno o parziale, fatta salva la volontarietà delle parti; - contratto a tempo determinato in tal caso il datore di lavoro è tenuto a rinnovare o trasformare a tempo indeterminato il contratto oppure a sostituire il lavoratore con un altro disabile; - contratto di apprendistato; - contratto di formazione e lavoro. E altresì prevista la possibilità di adempiere a quanto stabilito con la presente convenzione tramite l inserimento mirato in prosecuzione di progetti sperimentali in corso che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo finalizzati ad assunzioni. Sarà anche possibile adempiere a quanto stabilito con la presente convenzione tramite l inserimento mirato di disabile che presenti particolari problematiche di inserimento nell'attività lavorativa ordinaria attraverso convenzione di integrazione lavorativa stipulata con il Servizio Inserimento Lavorativo della Provincia di Savona ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 7 della Legge n. 68/ Tirocini I tirocini di cui all art.11, secondo comma, per gli effetti di cui all art.13, terzo comma, della L.n.68/99, saranno previsti quando risultino effettivamente propedeutici all inserimento tramite assunzione, in quanto la durata e gli obiettivi degli stessi siano necessari per fare corrispondere le competenze di base, tecnicoprofessionali e trasversali possedute dal disabile alle competenze previste per il posto da ricoprire. Pagina 7 di 4

8 Le proposte di tirocinio, presentate con la modulistica predisposta dalla Provincia e secondo le modalità eventualmente previste dai bandi provinciali, dovranno quindi evidenziare nel Progetto formativo e di orientamento la coerenza degli obiettivi e delle modalità del tirocinio con i criteri sopra indicati, oltre a contenere l indicazione, come previsto dallo stesso D.M.142, del soggetto promotore del tirocinio, del tutor designato dallo stesso e del tutor aziendale. I tutor dovranno garantire, a pena di interruzione del tirocinio, che i loro compiti siano svolti in modo da consentire la realizzazione degli obiettivi dello stesso. L eventuale rinnovo del tirocinio dovrà essere richiesto e motivato dall azienda al Servizio Politiche del Lavoro con congruo anticipo e sarà concesso se rispondente ai presenti criteri. La Provincia o altri soggetti promotori del tirocinio, ai sensi del D.M. 142/98, prevederanno, salvo casi motivati, che esso sia assistito dall'erogazione al disabile di un'adeguata borsa lavoro, a titolo di rimborso forfettario delle spese, a carico dell'azienda, che potrà essere coperta in tutto o in parte da apposito assegno finanziato dal FSE, dagli Enti bilaterali, da altri soggetti pubblici e privati, compreso lo stesso soggetto promotore. 6. Deroghe ex comma 2 e 6 dell art.11 della L.n.68/99 Lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi, di cui al comma secondo dell art.11 della L.n.68/99, fatto salvo quanto previsto per il caso di esito negativo dallo stesso comma, deve essere motivato per iscritto dall Azienda, all atto della richiesta di avviamento nominativo. Le motivazioni devono riferirsi ad esigenze conformi allo specifico programma di inserimento del disabile. La deroga ai limiti di età e di durata di contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, ai sensi del comma sesto dell art.11, deve essere giustificata dalla specificità del progetto di inserimento mirato. 7. Modalità operative Il Centro per l Impiego competente attiverà la selezione dei lavoratori da avviare e promuoverà la realizzazione di interventi formativi, di riqualificazione e misure di sostegno e di accompagnamento al lavoro dei lavoratori disabili. Al Comitato Tecnico verranno richiesti i pareri previsti dal primo comma dell art. 11 della legge n. 68/99. Copia od originale di tutta la documentazione relativa all attuazione del programma di assunzioni sarà conservata dal Servizio insieme alla convenzione. Il Servizio effettuerà un monitoraggio costante sullo stato di attuazione delle convenzioni e dei progetti di inserimento, dando in merito supporto al Comitato Tecnico per i suoi compiti di relazione alla Commissione Provinciale Tripartita e di raccordo con la Commissione di accertamento di cui alla L.n.104/92. Disposizioni conclusive I suddetti criteri sono vincolanti per il Servizio Politiche Economiche e del lavoro, e sono stati recepiti dalla Giunta Provinciale contestualmente all approvazione dello schema di convenzione nella seduta del 12/08/2003. Pagina 8 di 4

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