ANNUARIO DELLE STATISTICHE UFFICIALI DEL MINISTERO DELL INTERNO - ed a cura dell Ufficio Centrale di Statistica
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1 ANNUARIO DELLE STATISTICHE UFFICIALI DEL MINISTERO DELL INTERNO - ed a cura dell Ufficio Centrale di Statistica Cod. ISTAT INT Settore di interesse: POPOLAZIONE E FAMIGLIA; CONDIZIONI DI VITA E PARTECIPAZIONE SOCIALE Titolare PROVVEDIMENTI EMANATI IN MATERIA DI CULTI Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione Ufficio Incaricato Direzione Centrale degli Affari dei Culti Obiettivo dell indagine Definire l'entità delle attività amministrative connesse alla gestione degli enti di culto presenti sul territorio nazionale. DIRITTI CIVILI Campo di osservazione e dati rilevati I dati si riferiscono a: - Provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto cattolico e dei culti diversi dal cattolico; - Provvedimenti di modifiche e soppressione degli enti; - Provvedimenti di nomina dei ministri di culto diversi dal cattolico. Copertura dell indagine Totale Periodicità della raccolta dei dati Continua Livello territoriale minimo dei dati disponibili per la divulgazione Provinciale Modalità operative per la raccolta dei dati I dati sono raccolti a livello centrale dalla Direzione Centrale degli Affari dei Culti Modalità operative per l elaborazione dei dati I dati sono gestiti con supporti informatici Modalità operative e periodicità della diffusione dei dati Annualmente vengono fornite apposite elaborazioni statistiche Descrizione dell indagine ed elementi informativi La rilevazione riguarda i provvedimenti amministrativi in materia di enti di culto, cattolico e diverso dal cattolico, adottati dalla Direzione Centrale degli Affari dei Culti. 1
2 DIRITTI CIVILILI Per l Area del Culto Cattolico la norma di riferimento è la legge 20 maggio 1985, n con cui è stato recepito l Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del ed il relativo regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33. L Area espleta una funzione istruttoria sia in ordine al riconoscimento della personalità giuridica nei confronti degli enti ecclesiastici, sia in ordine alle altre vicende relative alla vita di tali enti disciplinate dalla normativa concordataria richiamata (mutamenti sostanziali nella vita dell ente, estinzione o soppressione degli stessi, ecc.). Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici è concesso con decreto del Ministro dell Interno, a seguito di un istruttoria amministrativa che compete alle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo. Requisito generale e necessario per il riconoscimento di qualsiasi ente ecclesiastico, avente sede in Italia, è Il fine di religione o di culto. La normativa pattizia prevede, oltre il requisito generale del fine di religione o di culto, anche requisiti specifici per le singole tipologie di enti. Per il riconoscimento, la distinzione fondamentale viene operata dall art. 2 della legge n. 222/1985 che indica gli enti ecclesiastici il cui fine di religione o di culto è presunto "iuris et de iure" e gli enti ecclesiastici il cui fine di religione o di culto deve essere accertato di volta in volta dall Amministrazione in conformità a quanto disposto dall art. 16 della legge stessa. Con riguardo agli enti che avevano il possesso della personalità giuridica civile già in data anteriore al 7 giugno del 1929, l art. 15 del D.P.R. n. 33 del 1987 prevede che per l iscrizione nel registro delle persone giuridiche può essere allegato alla domanda dell ente, in luogo del decreto ministeriale di riconoscimento, un Attestato di antico possesso di stato a firma del Ministro dell Interno. Nell attestato devono essere indicati gli elementi in base ai quali l ente è stato ritenuto dotato di personalità giuridica civile, elementi che devono essere forniti dall ente e che, dovendo dimostrare il possesso della personalità giuridica in epoca anteriore al 1929 molto spesso, come è intuibile, si fondano su atti risalenti in molti casi addirittura alle legislazioni degli Stati italiani preunitari. La Direzione ha, inoltre, competenza, in materia di Fabbricerie. Si tratta di organismi di origine antichissima, di natura fondazionale ovvero associativa, che, attraverso un Consiglio di Amministrazione, hanno il compito di provvedere - senza ingerenza nei servizi di culto e con i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio degli enti cui sono affiancati - alla manutenzione ed ai restauri delle chiese cui sono preposte. In base all art. 35 del D.P.R. n. 33/1987, i Consigli di Amministrazione sono composti da sette membri nominati per un triennio, due dal Vescovo Diocesano e cinque dal Ministro dell Interno sentito il Vescovo; i Consigli eleggono, poi, nel loro seno un Presidente che viene anch esso nominato con decreto del Ministro dell Interno. Le Fabbricerie sono addette alla cura di Chiese e Cattedrali di rilevante interesse storico-artistico quali il Duomo di Milano, di Firenze, di Pisa, di Siena, di Palermo, di Monreale, la Cappella del Tesoro di San Gennaro a Napoli, San Marco a Venezia, ed altre, per un totale di 25 Enti. Il settore dei culti diversi dal cattolico da qualche anno sta assumendo sempre maggiore rilievo in relazione al proliferare di nuove realtà religiose conseguenti alla massiccia immigrazione che sta interessando il Paese. A fronte di istanze sociali nuove, la normativa di riferimento per gli enti di culto diversi dal cattolico è ancora oggi la legge 24 giugno 1929, n. 1159, cosi detta sui culti ammessi, nonché il relativo regolamento di attuazione, approvato con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, normative che la Corte Costituzionale, con alcune sentenze, ha reso conformi al nostro dettato costituzionale. Le suddette disposizioni non trovano, invece, applicazione nei confronti delle confessioni che hanno stipulato con lo Stato italiano l intesa prevista dall art. 8, 3 comma della Costituzione. L intesa è uno strumento bilaterale per regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose 2
3 diverse dalla cattolica e per essere operativo ha necessità di essere tradotto in una legge dello Stato. Per queste confessioni la norma di riferimento è la legge recettiva dell intesa medesima. Le confessioni i cui rapporti con lo Stato sono regolati con legge d intesa sono al momento undici: - La Tavola Valdese (Legge , n. 449 e legge , n. 409) - L Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 Giorno (Legge , n. 516 e legge , n. 637) - Le Assemblee di Dio in Italia (Legge , n. 517) - L Unione delle Comunità Ebraiche italiane (Legge , n. 101 e Legge , n. 638) - L Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia (U.C.E.B.I.) (Legge , n. 116, modificata con legge 4 aprile 2012, n. 34) - La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.) (Legge , n. 520) - La Sacra Arcidiocesi Ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa meridionale (Legge , n. 126) - La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Legge , n. 127) - La Chiesa Apostolica in Italia (Legge , n. 128) - L Unione Buddista Italiana (Legge , n. 245) - L Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha (Legge , n. 246). DIRITTI CIVILI La principale attività dell Area consiste nel riconoscimento degli enti di culto. La procedura tipica, quella indicata dall art. 2 della legge 1159/1929, ha avvio su istanza di parte. L istruttoria è curata dalla Prefettura competente per territorio e prosegue, per l attenta verifica dei requisiti, da parte della competente Area II^. Particolare attenzione viene prestata allo Statuto che regola la vita dell'ente e che va approvato contestualmente al riconoscimento giuridico. Spesso è necessario integrare l'istruttoria. Capita, infatti, che l'ente abbia diverse sedi sul territorio ed è quindi necessario acquisire informazioni anche su tali articolazioni attraverso le locali Prefetture. La procedura, diversamente da quella del culto cattolico è più complessa in quanto si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, e previa delibera del Consiglio dei Ministri. Il riconoscimento è comunque condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (i riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Per gli enti appartenenti alle confessioni regolate dall Intesa la procedura di riconoscimento giuridico è più snella e prevede l adozione di un Decreto Ministeriale. Nel settore dei culti acattolici altra attività di rilievo è quella relativa all approvazione (diniego e revoca, etc.) della nomina dei ministri di culto degli enti che non appartengono a confessioni che hanno stipulato Intese con lo Stato italiano. L approvazione governativa non è diretta ad attribuire rilevanza giuridica alla nomina del ministro di culto, ma solo a consentire allo stesso di compiere atti produttivi di effetti giuridici come il conferimento dell efficacia civile al matrimonio religioso. In questo settore precisazioni importanti sulla procedura sono intervenute con un parere del Consiglio di Stato (00561/2012 del ) che, nel ribadire che l approvazione governativa non occorre per il compimento di atti di culto, ha definito i criteri quantitativi minimi a cui far riferimento per l adozione del provvedimento di approvazione della nomina. La mancata approvazione della nomina non incide comunque sull'attività del Ministro di culto il quale può liberamente svolgere il proprio ministero pastorale trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito. 3
4 DIRITTI CIVILILI Situazione ed andamento del fenomeno Nell anno 2014 l'attività relativa al Culto cattolico si è concretizzata nell adozione di 158 Decreti ministeriali. In particolare, 46 sono stati i provvedimenti di riconoscimento giuridico, 31 quelli relativi a mutamenti sostanziali (denominazione, trasferimenti di sede, fusione tra enti, ecc.), 62 quelli di soppressione o estinzione di cui 40 hanno riguardato le Confraternite. Le Confraternite sono una particolare tipologia di ente ecclesiastico per la quale, d intesa con le autorità ecclesiastiche, è da tempo in corso un opera di ricognizione tendente ad eliminare dal mondo giuridico quelle che risultano non più operanti. Più nello specifico, una volta che l attività di ricognizione ha messo in evidenza l inesistenza o l inoperatività dell ente, l Autorità ecclesiastica adotta il decreto con cui ne dichiara l estinzione nell ambito dell ordinamento canonico. Sulla base di tale provvedimento viene poi adottato il decreto ministeriale che conferisce efficacia civile al provvedimento di estinzione canonica. Tra i 158 Decreti ministeriali rientrano, tra l'altro, anche 19 provvedimenti concernenti le Fabbricerie. Nell anno 2014, per quanto concerne il settore dei culti diversi dal cattolico, sono stati adottati n. 87 provvedimenti. In particolare: - 3 decreti di riconoscimento di personalità giuridica civile; - 9 decreti di approvazione nuovo statuto; - 12 dinieghi di riconoscimento della personalità giuridica; - 3 comunicati riguardanti i calendari di festività religiose di enti dotati di legge d intesa; - 22 decreti di approvazione della nomina a ministro di culto; - 21 decreti di diniego di approvazione della nomina a ministro di culto; - 17 decreti di revoca dell approvazione della nomina a ministro di culto. Come evidenziato, la procedura per il riconoscimento giuridico degli enti di culto diverso dal cattolico si presenta più articolata in quanto si conclude (per quelle confessioni che non hanno stipulato l Intesa e che sono la maggior parte) con l adozione di un D.P.R., previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i ministri di culto, come detto, l approvazione governativa non è diretta ad attribuire rilevanza giuridica alla nomina del ministro di culto, ma solo a consentire allo stesso di compiere atti produttivi di effetti giuridici (come il conferimento dell efficacia civile al matrimonio religioso). Per quanto concerne i requisiti oggettivi per l'approvazione della nomina (consistenza della soglia quantitativa minima dei fedeli della confessione) si richiama il parere del Consiglio di Stato del 2012 che ha consentito di ancorare i provvedimenti a criteri certi, accelerando la definizione delle pratiche. 4
5 ENTI DI CULTO DIVERSI DAL CATTOLICO DOTATI DI PERSONALITA GIURIDICA 1. Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia - Giurisdizioni Tradizionali - D.P.R. Ric. Giur.14/1/1998 Mutam. denom. D.P.R. 28/7/ Associazione Filantropica Chiesa del Regno di Dio - Gli Amici dell Uomo - D.P.R.16/12/ Mutam.denom. D.P.R. 18/9/ Associazione Santacittarama D.P.R. 10/7/ Modif. Statuto D.P.R. 30/4/ Centro Islamico Culturale d Italia D.P.R. 21/12/ Chiesa Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale di Olivarella di Milazzo - D.P.R. 16/12/ Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente Berea D.P.R. 25/10/ Chiesa Cristiana Millenarista D.P.R. 17/5/1979 DIRITTI CIVILI 8. Chiesa di Cristo di Milano D.P.R. 13/6/ Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci Sovrana Risoluzione del Governo Borbonico 20/2/1764, confermata con Legge 13/7/1877 e Legge n. 126/ Chiesa Ortodossa Russa in Roma R.D. 14/11/ Modif. Statuto D.P.R. 13/04/1972. Approvazione nuovo Statuto D.P.R. 20/7/1999 e 15/2/ Chiesa Ortodossa Russa in Sanremo D.P.R. 3/7/ Comunità Armena dei Fedeli di Rito Armeno Gregoriano D.P.R. 24/2/ Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia Sovrane Concessioni Repubblica Veneta 28/11/1498, 4/10/1511 e 11/7/1526 Statuto approvato con D.l.vo 10/5/1917, confermato con Legge 126/ Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste D.P.R.. 3/8/1964 e successivo D.P.R. 20/3/ Comunità Evangelica di Merano - D.M. 19/4/2010, già denominata Comunità Evangelica di Merano di Confessione Augustana Provvedimenti Governo Austriaco 28/12/1875 e 7/2/ Comunità Greco-Orientale in Trieste Provvedimenti Imperiali 9/8/1782 e 17/3/1784 Statuto approvato con Decreto Imperiale 8/4/ Modif. Statuto D.M. 19/4/2010 Legge 126/ Comunità Religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste Prima approvazione Statuto Rescritto Imperiale 28/2/1773 Ultimo Statuto Approvato con D.P.R. 19/2/ Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova D.P.R. 31/10/ Consulta Evangelica D.P.R. 13/9/ Ente Cristiano Evangelico dei Fratelli in Novi Ligure D.P.R. 13/11/ Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Mormoni) D.P.R. 23/2/ confermato con Legge 127/ F.P.M.T. Italia Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana D.P.R.20/ 7/1999 confermato con Legge 245/2012 5
6 23. Fondazione Apostolica Ente Patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia D.P.R. 21/2/ 1989 e D.P.R. 15/10/ confermato con Legge 128/ Fondazione dell Assemblea Spirituale Nazionale dei Baha i d Italia D.P.R. 21/11/1966 DIRITTI CIVILILI 25. Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai D.P.R. 20/11/2000 e D.P.R. 20/3/ Istituto Italiano Zen Soto Shobozan Fudenji D.P.R. 5/7/ confermato con Legge 245/ Associazione della Chiesa Evangelica della Riconciliazione (già Movimento Evangelico Internazionale Fiumi di Potenza) D.P.R. 10/9/1971 e successivo D.P.R. 20/1/1990, modificato con D.P.R. 5/10/ Opera della Chiesa Cristiana dei Fratelli R.D. 22/2/1891 e D.P.R. 11/6/ Sacra Arcidiocesi Ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa meridionale D.P.R. 16/7/ confermato con Legge 126/ Ente della Chiesa della Fratellanza nella Realizzazione del Sé (S.R.F.) D.P.R. 3/7/ Unione Buddhista Italiana (U.B.I.) D.P.R. 3/1/ Ente Patrimoniale dell unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 Giorno D.P.R , n. 128, riconfermato con Legge 516/ Unione Induista Italiana (U.I.I.) Sanatana Dharma Samgha D.P.R. 29/12/2000 confermato con Legge 246/ Modif. Statuto D.M. 24/1/ Chiesa Cristiana Biblica D.P.R. 28/1/2004 e D.P.R. 5/10/ Missioni Cristiane Internazionali Chiesa Avventista del Settimo Giorno - Movimento di Riforma (M.C.I.) D.P.R. Ric. Giur. 28/1/2004 Mutam. denom. D.P.R. 30/11/ Prima Chiesa del Cristo, Scientista di Firenze D.P.R. 28/1/ Congregazioni Cristiane Pentecostali - D.P.R. 20/6/ Prima Chiesa del Cristo, Scientista di Aosta D.P.R. 20/3/ Esercito della Salvezza in Italia - D.P.R. 20/3/ Chiesa Cristiana Evangelica di Chieti - PRO.CU.OR.E. - D.P.R. 5/10/ Amministrazione della Chiesa Ortodossa Russa (Patriarcato di Mosca) in Italia - D.P.R. 3/2/ Diocesi Ortodossa Romena d'italia - D.P.R. 12/9/ Diocesi Copto-Ortodossa di San Giorgio - D.P.R. 30/11/ Chiesa Evangelica Internazionale (CEVI) - D.P.R. 30/11/ Chiese Elim in Italia D.P.R. 19/2/ Associazione Chiesa d Inghilterra - D.P.R. 17/7/2014 6
7 PROVVEDIMENTI EMANATI AGLI ENTI DI CULTO CATTOLICO NELL ANNO 2014 Dati nazionali ENTI DI CULTO CATTOLICO Riconoscimento di personalità giuridica Soppressione enti Rinnovo di Consigli di Amm.ne, nomina Presidenti, approvazione statuti fabbricerie della denominazione Mutamento sostanziale enti (art.19 L.222/85) della sede del modo di essere modifica della circoscrizione territoriale Parrocchie Istituti Religiosi Fondazioni e Associazioni Monasteri Province di ordini religiosi Chiese Santuari Confraternite Congregazioni Seminari Fabbricerie Case Diocesi Colonie TOTALE DIRITTI CIVILI TOTALE ,0% 29,1% 39,2% 19,6% Riconoscimenti Provv.ti di mutamento sostanziale ex art. 19 Soppressione/estinzione Provv.ti concernenti le fabbricerie 7
8 PROVVEDIMENTI EMANATI AGLI ENTI DI CULTO DIVERSO DAL CATTOLICO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2014 Dati nazionali DIRITTI CIVILILI ENTI DI CULTO DIVERSO DAL CATTOLICO Calendario festività enti dotati di leggi d'intesa Riconoscimento personalita giuridica Dinieghi personalità giuridica Modifiche (cambio denominaz., modifiche statutarie, ecc.) Approvazione nomina, revoca e diniego dei ministri di culto Orientali (*) Ebraici (**) 1 1 Valdesi 2 Avventisti 2 Ortodossi (***) Testimoni di Geova 27 Evangelici Anglicani 1 Organismi vari 2 Pentecostali 3 2 TOTALE (*) Trattasi del provvedimento annuale con il quale questa Direzione rende ufficiale il calendario della festa induista Dipavali comunicato dall'unione Induista Italiana (**) Trattasi del provvedimento annuale con il quale questa Direzione rende ufficiale il calendario delle Festività Ebraiche comunicato dall'unione delle Comunità Ebraiche Italiane (***) Trattasi del provvedimento annuale con il quale questa Direzione rende ufficiale il calendario delle Festività Ortodosse comunicato dalla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'italia ed Esarcato per l'europa Meridionale 8
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