La normativa antiriciclaggio e i professionisti
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1 La normativa antiriciclaggio e i professionisti - Biella, 31 ottobre 2012 Luca Piovano dottore commercialista in Torino
2 2 Le fonti (nazionali) D.Lgs. 231/2007e s.m.i. Decreto del Ministero della Giustizia del 6 aprile 2010 Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e revisori contabili Circolari Ministero dell Economia e delle Finanze Comunicazioni dell Unità di Informazione Finanziaria recanti schemi rappresentativi di comportamenti anomali Antiriciclaggio: Linee guida per l adeguata verifica della clientela Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili aggiornamento di luglio 2011
3 3 La definizione di finanziamento del terrorismo Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all intermediazione, al deposito, alla custodia o all erogazione di fondi o risorse economiche in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
4 4 La definizione di riciclaggio (PENALE) Art. 648 bis c.p. Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare lʼ identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro a euro La pena è aumentata quando il fatto è commesso nellʼ esercizio di unʼ attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica lʼ ultimo comma dellʼ articolo 648.
5 5 La definizione di riciclaggio (PENALE) Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro a La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell esercizio di un attività professionale. La pena è diminuita nell ipotesi di cui al secondo comma dell articolo 648.Si applica l ultimo comma dell articolo 648
6 6 La definizione di riciclaggio nel D.Lgs. 231/2007 Costituiscono riciclaggio: La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; L occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; L acquisto, la detenzione o l utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; La partecipazione a uno degli atti di cui ai punti precedenti, l associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l esecuzione.
7 7 La rilevanza dell AUTORICICLAGGIO Nella definizione contenuta negli artt. 648-bis e 648-ter esiste la clausola di riserva FUORI DAI CASI DI CONCORSO DI REATO. Tale clausola non è riportata nella definizione di riciclaggio di cui all art. 2 del D.Lgs. 231/2007. L autore del reato presupposto NON è punibile penalmente per riciclaggio, ma l attività di conversione o di trasferimento o di utilizzo compiuta dall autore del reato presupposto rientra nella definizione di riciclaggio ai fini di prevenzione
8 8 Il concetto di PROVENIENZA da attività criminosa Non si limita all effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel possesso del contribuente Rileva anche l esclusivo risparmio di imposta AMPLIA la platea di reati fiscali presupposto di riciclaggio
9 9 I reati fiscali presupposto di riciclaggio Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici(art. 3 D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele(art. 4 D.Lgs. 74/2000) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
10 10 I reati fiscali presupposto di riciclaggio (segue) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis D.Lgs. 74/2000) Omesso versamento di Iva (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000)
11 11 I soggetti destinatari degli obblighi Art. 10: le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 Art. 11 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria; Art. 12 Professionisti; Art. 13 Revisori contabili; Art. 14 Altri soggetti
12 12 I professionisti Art. 12 Professionisti: I soggetti iscritti nell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell albo dei consulenti del lavoro; Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; I notai e gli avvocati in alcuni specifici casi elencati.
13 13 I revisori contabili Art. 13 Revisori contabili: Le società di revisione iscritte nell albo speciale previsto dall art. 161 TUF; I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili (ora revisori legali dei conti)
14 14 Gli obblighi Obbligo di adeguata verifica della clientela Obbligo di astensione Obbligo di conservazione e registrazione Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
15 15 Gli ulteriori obblighi Obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni relative alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore Obbligo di adottare idonei e appropriati sistemi e procedure ai fini antiriciclaggio, in proporzione alle peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa
16 L adeguata verifica della clientela per i PROFESSIONISTI 16 Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a euro; Quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un operazione frazionata;
17 L adeguata verifica della clientela per i PROFESSIONISTI (segue) 17 N.B.: Ai fini della verifica circa il superamento del limite dei euro non rileva la parcella del professionista. Ciò che rileva è il valore dell operazione effettuata dal cliente (es: acquisto quote di partecipazione al prezzo di euro )
18 L adeguata verifica della clientela per i PROFESSIONISTI (segue) 18 Tutte le volte che l operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un operazione di valore non determinabile; Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti
19 19 Definizione di cliente Soggetto al quale i professionisti e i revisori rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico
20 20 Note sulla definizione di cliente Professionista esterno che esegue gli incarichi professionali che uno Studio gli affida à necessario identificare sia lo Studio sia il cliente nei cui confronti è resa la prestazione Professionista A che conferisce incarico a professionista B in relazione a clientela propria di A à professionista B deve identificare sia professionista A che cliente di A Salvo nell ipotesi in cui la prestazione professionale resa si sostanzi unicamente in una collaborazione meramente intellettuale senza che ciò comporti un esame della posizione giuridica del cliente
21 21 Prestazioni escluse Non sussiste l obbligo di adeguata verifica della clientela in relazione a: Adempimenti in materia di amministrazione del personale; Redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali; Docenze a corsi, convegni e simili; Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (se non incaricato della revisione legale dei conti);
22 22 Prestazioni escluse (segue) Funzione di revisore in enti pubblici; Funzione di sindaco in società o enti (se non incaricato della revisione legale dei conti); Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali; Custode giudiziale di beni ed aziende; Incarico di recupero crediti
23 23 Modalità di esecuzione dell adeguata verifica ORDINARIA SEMPLIFICATA RAFFORZATA
24 24 Obblighi ORDINARI Quando non devono applicarsi gli obblighi RAFFORZATI né possono applicarsi quelli SEMPLIFICATI Identificare il cliente Verificare il potere di rappresentanza Identificare il titolare effettivo Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione Svolgere il controllo costante nel corso della prestazione
25 25 Identificazione del cliente In presenza del cliente, anche tramite propri dipendenti o collaboratori Mediante un documento d identità non scaduto Al momento in cui è conferito l incarico di svolgere una prestazione professionale o dell esecuzione dell operazione Verificando il potere di rappresentanza in caso di società o enti
26 26 Identificazione del titolare effettivo Contestualmente all identificazione del cliente Adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e controllo del cliente (per persone giuridiche) Mediante un documento d identità non scaduto Anche tramite dichiarazione del cliente à obblighi del cliente
27 27 Definizione di titolare effettivo La persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione o un attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona e o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano i beneficiari.
28 28 Titolare effettivo in caso di società La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale Tale criterio si considera soddisfatto quale la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale La persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica
29 29 Informazioni sulla natura e sullo scopo della prestazione Tramite dichiarazione del cliente à obblighi del cliente
30 30 Controllo costante Verificando che le transazioni concluse siano compatibili con la conoscenza che si ha del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio Avendo riguardo all origine del fondi Tenendo aggiornati i documenti, i dati e le informazioni
31 31 Obblighi del cliente I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità: tutte le informazioni necessarie e aggiornate per l adeguata verifica Ai fini dell identificazione del titolare effettivo, tutte le informazioni necessarie e aggiornate
32 32 Esecuzione da parte di terzi Gli obblighi di adeguata verifica si considerano comunque assolti quando è fornita IDONEA ATTESTAZIONE da parte dei professionisti (ci cui agli art. 12 e 13) nei confronti di altri professionisti
33 33 Approccio basato sul rischio Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente MAGGIOR RISCHIO à obblighi rafforzati ASSENZA DI RISCHIO à obblighi ordinari Se sussistono i presupposti à obblighi semplificati
34 34 L analisi del rischio In relazione al cliente: Natura giuridica Prevalente attività svolta Comportamento tenuto al momento del compimento d e l l o p e r a z i o n e o dell instaurazione della prestazione professionale Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte Con riferimento all operazione o alla prestazione professionale: Tipologia Modalità di svolgimento Ammontare Frequenza delle operazioni e durata della prestazione Ragionevolezza in rapporto all attività del cliente Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell operazione
35 35 Obblighi semplificati quando: Il cliente è: Un intermediario finanziario Un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva Un ente creditizio o finanziario extracomunitario, soggetto a obblighi equivalenti Una società o altro organismo quotato con strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati Un ufficio della PA In relazione a: contratti di assicurazione sulla vita (entro determinate soglie) Forme pensionistiche complementari Regimi di pensione o b b l i g a t o r i a e complementare Moneta elettronica (entro determinate soglie) Prodotti con basso rischio di riciclaggio
36 36 Obblighi rafforzati In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e comunque: Quando il cliente non è fisicamente presente à misure supplementari Per prestazioni professionali con persone politicamente esposte à Adeguate misure per stabilire l origine del patrimonio e dei fondi impiegati Assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale
37 37 Persone Politicamente Esposte Le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami
38 38 Obbligo di astensione Il professionista deve astenersi dall eseguire la prestazione o deve porvi fine se già in essere se non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta Obbligo di restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le atre disponibilità liquidandone l importo tramite bonifico bancario tracciato Non si applica nell esame della posizione giuridica del cliente nei compiti di difesa o di rappresentanza in procedimenti giudiziari (compresa consulenza preventiva) Non si applica se di ostacolo alle indagini
39 39 I modelli Identificazione delle clientela (persona fisica) Identificazione della clientela (persona giuridica) Identificazione indiretta Analisi del rischio
40 40 Obblighi di registrazione e conservazione I professionisti CONSERVANO i documenti e REGISTRANO le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica affinché possano essere utilizzati
41 41 Conservazione Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per un periodo di 10 anni dalla fine della prestazione professionale Per quanto riguarda le operazioni e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documento originali o nelle copie avanti analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 anni dall esecuzione dell operazione o dalla cessazione della prestazione professionale
42 42 Il fascicolo della clientela Linee Guida CNDCEC - il fascicolo della clientela deve contenere: Fotocopia documento d identità Fotocopia codice fiscale partita iva Visura camerale verbale Cda di nomina Scheda per l adeguata verifica della clientela (dichiarazioni del cliente) Scheda per l analisi del rischio Copia del mandato professionale Documentazione sulle prestazioni svolte appunti sulle stesse
43 43 Registrazione I professionisti REGISTRANO (e conservano per 10 anni), con riferimento alla prestazione professionale: La data di instaurazione I dati identificativi del titolare effettivo e anche Data avvenuta identificazione Dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera Attività lavorativa svolta dal cliente e della persona per conto della quale opera Descrizione sintetica prestazione professionale fornita Valore oggetto della prestazione professionale, se conosciuto
44 44 Registrazione (segue) I professionisti REGISTRANO (e conservano per 10 anni), con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a euro: Data Causale Importo Tipologia dell operazione Mezzi di pagamento Dati identificativi del soggetto che effettua l operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera
45 45 Dati del titolare effettivo Mancando le disposizioni applicative (di cui all art. 38 c. 7) à il professionista deve identificare l eventuale titolare effettivo e verificarne l identità senza registrazione di tali informazioni, che vanno conservate nel fascicolo di studio (Chiarimento MEF del 20/05/2012)
46 46 Tempistica di registrazione Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo: al compimento dell operazione all accettazione dell incarico professionale, all eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni al termine della prestazione professionale
47 47 Tempistica di registrazione (segue) Scheda normativa e modulo operativo n. 6 Circ / Comando Generale della Guardia di Finanza Non sussistendo, allo stato, alcun chiarimento ufficiale del Ministero dell Economia e delle Finanze o del Ministero della Giustizia, si può ipotizzare che il professionista utilizzi il criterio dell accettazione allorquando riterrà di essere in possesso di tutte le informazioni, mentre sposterà in avanti l adempimento della registrazione qualora preveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo. Viceversa, quando la prestazione ha una durata non definibile a priori, ovvero si tratta di un esecuzione continuativa nel tempo il cui termine è incerto ed aperto, il professionista potrebbe anche attendere la conclusione della stessa per eseguire la registrazione. Secondo una parte della dottrina, il criterio del termine della prestazione dovrebbe valere solo per quelli incarichi di durata estremamente breve, al pari del caso in cui il professionista effettui una specifica e singola operazione.
48 48 Modalità di registrazione I professionisti ed i revisori istituiscono alternativamente: Un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici Un registro della clientela, nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione nonché gli ulteriori dati ed informazioni, sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente
49 49 Modalità di registrazione per Studi Associati I professionisti o revisori che svolgono l attività in forma associata possono tenere l archivio in forma accentrata nello studio, fatta salva la facoltà per ciascuno di formare un proprio registro
50 50 Registro della clientela Il registro della clientela: È numerato progressivamente e siglato in ogni pagina (a cura del professionista o suo delegato per iscritto) Alla fine dell ultimo foglio deve riportare il numero di pagine di cui è composto e la firma di colui che ha siglato le varie pagine Deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni Non deve essere a fogli mobili o ad anelli I dati e le informazioni registrate devono essere rese disponibili entro 3 giorni dalla richiesta.
51 51 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette Obbligo di invio alla UIF della segnalazione di operazione sospetta quando: SANNO SOSPETTANO HANNO MOTIVI RAGIONEVOLI PER SOSPETTARE che siano IN CORSO COMPIUTE TENTATE operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
52 52 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (segue) La valutazione prescinde dall importo dell operazione Obbligo di segnalazione anche nel caso in cui la prestazione o l operazione sia stata rifiutata o non eseguita
53 53 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (segue) ESCLUSIONE: Per i professionisti, non si applica per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente, oppure ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell esame della posizione giuridica del loro cliente o dell espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull eventualità di iniziare o evitare un procedimento
54 54 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (segue) La segnalazione è da effettuare senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l operazione I professionisti e revisori si astengono dal compiere l operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge, ovvero l esecuzione dell operazione per sua natura non possa essere rinviata o l astensione possa ostacolare le indagini
55 55 Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (segue) La segnalazione non costituisce violazione di obblighi di segretezza o del segreto professionale Se posta in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa à non comporta responsabilità di alcun tipo
56 56 Il sospetto Il sospetto è desunto sulla base di: connotati oggettivi: caratteristica, entità e natura dell operazione connotati soggettivi: capacità economica e attività svolta dal cliente qualsiasi altro elemento acquisito nell ambito dell attività svolta Escluse indagini esterne
57 57 Il sospetto (segue) E un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all art. 49 e in particolare il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro
58 58 L analisi del rischio In relazione al cliente: Natura giuridica Prevalente attività svolta Comportamento tenuto al momento del compimento d e l l o p e r a z i o n e o dell instaurazione della prestazione professionale Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte Con riferimento all operazione o alla prestazione professionale: Tipologia Modalità di svolgimento Ammontare Frequenza delle operazioni e durata della prestazione Ragionevolezza in rapporto all attività del cliente Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell operazione
59 59 Indicatori di anomalia Al fine di agevolare l individuazione delle operazioni sospette su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia Per i professionisti e revisori à Decreto Ministero della Giustizia 16 aprile 2010 Non rappresentano comunque un riferimento esaustivo per effettuare le segnalazioni
60 60 Indicatori di anomalia (segue) 6 gruppi 28 indici e relativi sottoindici 51 indicatori complessivi: Indicatori di anomalia connessi al cliente Indicatori di anomalia relativi all area geografica di residenza o sede del cliente o delle controparti Indicatori di anomalia relativi allo svolgimento della prestazione
61 61 Indicatori di anomalia (segue) Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi ad oggeto beni immobili o mobili registrati Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie Indicatori di anomalia relativi all utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi noti al professionista in ragione della prestazione svolta
62 62 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali Elaborati dalla UIF: 29 settembre 2009 in materia di imprese in crisi ed usura (aggiornato il 9 agosto 2011) 13 ottobre 2009 in tema di conti dedicati 5 febbraio 2010 in materia di truffe informatiche
63 63 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali 15 febbraio 2010 in tema di frodi intracomunitarie 8 luglio 2010 in materia di abuso di finanziamenti pubblici 17 gennaio 2011 in materia di frodi nell attività di leasing 16 marzo 2012 in materia di frodi nell attività di factoring 23 aprile 2012 in materia di frodi fiscal internazionali e frodi nelle fatturazioni
64 64 Tutela della riservatezza Rigoroso regime di segretezza circa l avvenuta segnalazione di operazione sospetta Divieto di comunicazione al cliente circa la segnalazione di operazione sospetta
65 65 Tutela della riservatezza L identità del segnalante non è menzionata in caso di denuncia o rapporto penale Può però essere rivelata se l autorità giudiziaria con decreto motivato lo ritiene indispensabile per l accertamento dei reati per cui procede
66 66 Procedura di segnalazione Opportuno formalizzare una PROCEDURA per la segnalazione di operazioni sospette La procedura deve prevedere che la valutazione del titolare dell attività sia preceduta dalla eventuale rilevazione della segnalazione effettuata da altro professionista associato o da dipendente o collaboratore
67 67 Procedura di segnalazione L iter valutativo deve sempre essere ricostruibile su base documentale, anche qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazione
68 68 Il nuovo modello di segnalazione A decorrere dal 16 maggio 2011 le segnalazioni di operazioni sospette sono trasmesse alla UIF per via telematica (provvedimento UIF 4 maggio 2011) Utilizzo del portale INFOSTAT:
69 69 Obiettivi del nuovo modello di segnalazione tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la UIF e i segnalanti, attraverso l utilizzo del canale telematico omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti e delle operatività oggetto di segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un più agevole accesso agli elementi informativi nonché il trattamento degli stessi con processi automatici
70 70 Obiettivi del nuovo modello di segnalazione integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi a corredo della segnalazione o in risposta a specifiche richieste della UIF sinteticità degli elementi descrittivi dell operatività segnalata controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni inoltrate tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva
71 71 Struttura del nuovo modello di segnalazione Dati identificativi della segnalazione Elementi informativi in forma strutturata (operazioni, soggetti, rapporti e legami, provvedimenti) Elementi descrittivi in forma libera (descrizione dell operatività e motivi del sospetto) Documentazione allegata e altre informazioni
72 72 Dati identificativi della segnalazione tipologia (o categoria) di sospetto fenomeno al quale l operazione sospetta è riferibile evento che ha dato origine all inoltro livello di rischio attribuito all operatività segnalata riferimento ad eventuali segnalazioni ritenute collegate ed il motivo del collegamento segnalazione dell eventuale richiesta di sospensione dell operazione Importo complessivo dell operatività sospetta
73 73 Elementi informativi in forma strutturata operazioni rapporti soggetti ai quali le operazioni o i rapporti sono riferiti legami tra le operazioni e i rapporti legami tra le operazioni/rapporti e i soggetti legami tra i soggetti
74 74 Elementi informativi in forma libera si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata Descrizione del processo valutativo che ha condotto all individuazione del sospetto Valutazione sulla coerenza dell operatività con il profilo soggettivo
75 75 Finalità delle informazioni risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra le operazioni poste in essere, i rapporti e i soggetti coinvolti essere finalizzate a consentire di ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti, dall origine all impiego degli stessi
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