Università degli Studi di Cassino Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

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1 Università degli Studi di Cassino Dipartimento di Economia e Giurisprudenza Regolamento Didattico del Corsi di Laurea triennale in: Economia aziendale (Classe L 18 Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale) Economia e Commercio (Classe L 33 Classe delle lauree in Scienze Economiche) Art. 1 Definizione e Finalità Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi dei Corsi di laurea triennale in Economia aziendale ed Economia e Commercio, di seguito denominati Corsi di laurea, in conformità con il relativo ordinamento didattico, con il Regolamento di Dipartimento, con il Regolamento didattico di Ateneo, con lo Statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti presso l Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Art. 2 Elenco delle attività formative, docenti dei Corsi di laurea e modalità di presentazione del piano delle attività formative (PAF) 1. Le attività didattico-formative previste nell ambito dei corsi di laurea sono suddivise in: a) corsi di insegnamento (lezioni frontali); b) esercitazioni pratiche, attività di laboratorio, seminari, visite tecniche guidate; c) stage e tirocini; d) altre attività formative, non incluse nelle tipologie precedenti. Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa. 2. L'allegato n. 1 riporta l elenco delle attività formative, dei relativi crediti, e, per i corsi di insegnamento che rientrano nell ambito delle tipologie di cui all art. 10 comma 1 lettera a) e b) e all art. 10 comma 5 lettera b) e d) del D.M. 22 ottobre 2004, n 270, l indicazione dei settori disciplinari di riferimento. 3. Le propedeudicità attualmente in vigore per i Corsi di laurea sono riportate nell allegato n Le informazioni relative all organizzazione delle attività formative sono pubblicizzate sul sito web del Corso di laurea. 5. Lo studente deve presentare il piano delle attività formative (PAF). Il PAF è compilato on line dallo studente, accedendo ai servizi informatici GISS. La conferma del piano di studio da parte del sistema operativo equivale ad approvazione dello stesso. Gli studenti che si iscrivano in corso d anno, all esito di procedure di trasferimento da altri Atenei, passaggi da altro corso di laurea del Dipartimento o per il conseguimento del secondo titolo, devono presentare copia cartacea del PAF presso l'ufficio per la Didattica dell'area economico-giuridica, successivamente alla conclusione della procedura di riconoscimento dei crediti formativi universitari. 6. Gli studenti hanno la possibilità di presentare il piano delle attività formative nelle seguenti finestre temporali: 1 ottobre 30 novembre e 1 marzo 31 marzo. 1

2 Art. 3 Obiettivi formativi specifici ed eventuali curricula Gli obiettivi dei corsi di laurea di cui al presente Regolamento sono quelli fissati nel relativo Ordinamento Didattico. Art. 4 Regole di presentazione del piano individuale delle attività formative (PAF) 1. Lo studente può presentare un Piano delle Attività Formative individuale. Nel caso in cui lo studente indichi attività formative attivate in altri Dipartimenti dell Ateneo di Cassino o di altri Atenei italiani o stranieri con i quali esistono specifiche convenzioni o nell ambito di programmi di cooperazione internazionale attivati dall Ateneo di Cassino, le attività formative attivate a scelta libera in questione dovranno essere sottoposte all approvazione della Commissione Didattica del Corso di laurea ai fini della coerenza con gli obiettivi formativi e professionali del Corso di laurea medesimo. La Commissione Didattica di ognuno dei Corsi di laurea può indicare attività formative svolte al di fuori del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza per le quali il riconoscimento dei relativi crediti è automatico. Art. 5 Tipologia delle forme didattiche degli esami e modalità di valutazione del profitto 1. Le tipologie delle forme didattiche di verifica del profitto delle attività formative incluse nel Manifesto dei Corsi di laurea prevedono esami e giudizi di idoneità. 2. La verifica del profitto delle attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base e di quelle caratterizzanti la classe (art. 10, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 270/2004), nonché delle attività formative autonomamente scelte dallo studente e delle attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi (art.10, comma 5, lettere a) e b) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) è svolta mediante esame in forma scritta e/o orale. Ai fini del superamento dell esame è necessario perseguire un punteggio minimo di 18 punti. In aggiunta al punteggio massimo di 30 punti è possibile attribuire la lode. Il superamento dell esame comporta l attribuzione dei relativi crediti. 3. La verifica del profitto delle attività formative riguardanti la prova finale per il conseguimento del titolo di studio (art. 10, comma 5, lettera c) del D.M. 270/2004), le abilità informatiche e telematiche e i tirocini di orientamento (art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/2004), nonché delle attività formative riguardanti stages o tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini e collegi professionali sulla base di apposite convenzioni (art. 10, comma 5, lettera e) del D.M. 270/2004) è svolta con modalità diversa dall esame, con attribuzione dei relativi crediti subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità. 4. Ai fini della validità delle verifiche di profitto lo studente deve: essere regolarmente iscritto all anno di corso in cui l esame è previsto; deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi; deve avere osservato le propedeuticità previste. Gli esami sostenuti in difformità da quanto stabilito nel presente comma saranno annullati con Decreto del Rettore. 5. La valutazione del profitto dello studente è affidata al docente responsabile dell attività formativa, il quale accerta l acquisizione dei corrispondenti crediti formativi. 6. Le prove di valutazione del profitto effettuate mediante esami e/o altre modalità diverse dall esame (giudizio di idoneità) si svolgono in periodi differenti da quelli dedicati alle attività formative. 7. Le date di svolgimento delle prove di verifica del profitto sono stabilite con congruo anticipo, pubblicate nell albo del Dipartimento e inserite nel sito web all inizio del trimestre. 8. Gli studenti, previa prenotazione, possono sostenere l esame di profitto relativo ad un corso nell appello fissato al termine dello stesso (appello ordinario) e in uno degli altri quattro appelli (cinque per i fuori corso) fissati dal Dipartimento, per un totale di cinque appelli (sei per i fuori corso) per anno accademico. L appello ordinario di un corso ultimato nel terzo trimestre si distanzia di non meno di dieci giorni utili dall appello successivo. 9. Gli studenti sono ammessi a sostenere le prove di verifica del profitto a condizione di aver superato le prove di verifica relative alle attività formative ad esse propedeutiche. 10. Per le attività formative in cui la verifica del profitto individuale è effettuata mediante un esame, la valutazione finale è espressa in trentesimi da una commissione formata dal docente responsabile 2

3 dell attività formativa e da un altro docente o ricercatore, appartenente allo stesso settore scientificodisciplinare o a settore affine, ovvero da un cultore della materia. Tale proposta viene vagliata ed accettata dal Direttore previo parere del Consiglio di Dipartimento. 11. La definizione del voto di merito finale è determinata tramite accertamenti del profitto effettuati nelle forme scritte e/o orali. Le prove d esame, anche quando previste solo in forma scritta, devono essere verbalizzate in presenza di una Commissione regolarmente costituita. Per le attività formative in cui la verifica del profitto è effettuata con modalità diverse dall esame, l attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità. Art. 6 Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza 1. Per ciascuna attività formativa, eventuali obblighi di frequenza sono deliberati dalla Commissione Didattica dei Corsi di laurea, sentito il docente responsabile. La frequenza dei Laboratori è obbligatoria, salvo delibera della Commissione didattica del Corso di Studio, sentito il docente responsabile. Tali obblighi decorrono dall anno accademico a cui si riferisce il manifesto delle attività formative in cui sono riportati. 2. Per ciascuna attività formativa, l accertamento degli obblighi di frequenza è a cura del docente responsabile. Art. 7 Accesso al corso di studio 1. Nel rispetto delle norme generali per l immatricolazione e l iscrizione ai corsi di studio del Regolamento didattico di Ateneo, l iscrizione al primo anno dei Corsi di laurea prevede una prova di verifica d accesso finalizzata all individuazione del grado di preparazione iniziale dello studente. Il Consiglio di Dipartimento, d intesa con le Commissioni dei Corsi di Laurea, determina annualmente la data della prova di verifica delle conoscenze minime richieste per l accesso e la rende nota con congruo anticipo, tramite pubblicazione sul proprio sito web e affissione all albo del Dipartimento. Art. 8 Riconoscimento di crediti formativi universitari 1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini dell immatricolazione o dell iscrizione al corso di laurea è deliberato dalla Commissione Didattica del corso di laurea ed è subordinato, nel rispetto della normativa vigente e delle convenzioni e/o degli accordi internazionali, alla verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi e professionali dei corsi di studio. 2. Possono essere inoltre riconosciuti in crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia o di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l università abbia concorso. Il numero di crediti riconoscibili non può essere superiore a 12 (dodici) crediti e ricomprende sia le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia (Nota 1063 del 29/04/2011), sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività di livello post-secondario. 3. Gli esami sostenuti presso questo Dipartimento, nonché gli esami sostenuti presso altri Dipartimenti dell Ateneo di Cassino o di altri Atenei saranno valutati dalla Commissione Didattica del corso di laurea per il riconoscimento totale o parziale. La valutazione rispetterà la coerenza con gli obiettivi formativi e professionali del Corso di laurea. 4. Ai tirocini (stage) presso imprese e/o Enti pubblici o privati e/o Ordini professionali per un periodo fissato dalle disposizioni vigenti, in base ad un rapporto convenzionale con l Ateneo di Cassino, sono attribuiti fino ad un massimo di 5 CFU. 5. La Commissione del Corso di laurea in seguito all ammontare dei crediti formativi riconoscibili delibera l abbreviazione del Corso di laurea, in particolare l iscrizione avverrà: - al terzo anno nel caso di riconoscimento di almeno 90 crediti formativi; - al secondo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi compresi tra 30 e 90; - al primo anno negli altri casi. 3

4 6. Allo studente possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti/moduli collocati in anni successivi a quello a cui è stato iscritto. Art. 9 Stato di studente a tempo parziale 1. Lo studente può chiedere, al momento dell'immatricolazione o dell iscrizione, di essere iscritto con la qualifica di studente non a tempo pieno. 2. Un regime particolare vige per lo studente a tempo parziale, che prevede una durata concordata degli studi di 6 anni con un percorso formativo predisposto dal Corso di laurea, che prevede l'acquisizione di 30 CFU per ciascun anno accademico (Allegato n. 3). Art. 10 Prova finale per il conseguimento del titolo di studio 1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio è volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti e specificamente le competenze acquisite nelle discipline curriculari del corso di laurea. 2. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella redazione e discussione di un elaborato che deve vertere sui contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell ordinamento didattico del corso di studio. 3. L argomento dell elaborato è concordato con un relatore (strutturato o a contratto) responsabile di una delle attività formative inserite nel piano delle attività formative dallo studente. L argomento dell elaborato dovrà essere concordato preferibilmente nel corso del 3 anno e non prima che lo studente abbia acquisito 120 CFU e sarà formalizzato sul modulo di assegnazione dell argomento della prova di verifica finale che, firmato dallo stesso relatore nonché dallo studente, sarà consegnato immediatamente all'ufficio per la Didattica dell'area economico-giuridica del Dipartimento. La Commissione Didattica del Corso di laurea provvede all assegnazione del relatore qualora lo studente non riesca a trovare un relatore disponibile all assegnazione dell argomento della prova finale. La prova finale sarà discussa non prima di tre mesi dalla data di assegnazione, davanti ad una commissione composta da almeno cinque membri, fra cui è compreso il relatore. La costituzione della commissione giudicatrice della prova di verifica finale, abilitata al conferimento del titolo di studio, sarà curata dal Direttore di Dipartimento che ne designa altresì il Presidente, fra i docenti di ruolo afferenti al corso di studio. 4. La commissione esprime la propria votazione in centodecimi e può attribuire al candidato, oltre al massimo dei voti, all unanimità la lode. I criteri che concorrono alla votazione riguardano la qualità dell elaborato e della sua presentazione, nonché la carriera dello studente (durata degli studi, esperienza all estero). I criteri sono i seguenti: durata degli studi: 3 punti conseguimento in 3 anni; 1 punto conseguimento in 4 anni; prova finale: fino a 4 punti per l'elaborato e 2 punti per la presentazione; esperienza all'estero: 1 punto a chi ha partecipato ad esperienze di studio all'estero nell'ambito di programmi di scambio internazionali. Art. 11 Orientamento e tutorato 1. Il Corso di Laurea organizza un attività di tutorato riservata agli studenti iscritti al fine di fornire l assistenza necessaria a rendere gli stessi studenti attivamente partecipi del processo formativo e a rimuovere gli ostacoli alla proficua frequenza del Corso di laurea, venendo incontro alle attitudini ed alle esigenze dei singoli in modo da prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi. 2. L attività di tutorato può essere svolta da tutti i professori e ricercatori titolati di attività formative del Corso di Laurea. 3. L attività di tutorato è avviata in seguito all assegnazione di un tutor ad ogni studente immatricolato. 4. Le attività di orientamento sono organizzate annualmente dalla Commissione didattica del Corso di Laurea, secondo quanto previsto dallo statuto di Ateneo Art. 12 4

5 Attività di tirocinio 1. Il tirocinio, parte integrante del percorso formativo svolto nel Corso di laurea, consiste in un esperienza di inserimento lavorativo, o di ricerca supervisionata, da espletarsi presso aziende, imprese, enti pubblici e privati, strutture didattiche e/o di ricerca, italiani o esteri, come anche del Dipartimento. 2. Il tirocinio costituisce lo strumento attraverso il quale lo studente è posto in condizione di osservare e comprendere le logiche del mondo lavorativo, e di applicare a realtà operative le competenze e le conoscenze apprese nel proprio percorso formativo. 3. L attività di tirocinio è supervisionata e valutata da un tutore designato dalla struttura ospitante, eventualmente da un docente del Dipartimento su designazione del Corso di laurea, e da un tutore accademico, strutturato o a contratto. Lo studente ha facoltà di proporre, previo accordo con lo stesso, il tutore accademico. Il tutore accademico provvederà (di concerto con il tutore aziendale) a concordare con lo studente il progetto formativo ed a vigilare sul suo corretto e proficuo sviluppo, nonché assisterà il tirocinante o stagista nella stesura di una relazione finale. 4. La domanda di tirocinio è presentata al Coordinatore del Corso di Laurea dallo studente, non prima di avere maturato 100 crediti, e dovrà contenere la proposta di un progetto formativo e potrà essere indicata anche la struttura presso la quale si intende svolgere l attività. Nel progetto formativo dovranno essere indicati tempi e modalità dell attività formativa, incluse le mansioni svolte e le conoscenze che si prevede di acquisire. Il progetto, concordato con il tutore aziendale di concerto con quello accademico, dovrà essere firmato dallo studente, dai due tutor e dal Coordinatore del Corso di laurea. 5. La durata minima del tirocinio è di 125 ore, ripartite in un periodo minimo di 2 mesi e massimo di 6 mesi. La frequenza alle attività previste dal progetto formativo, nei modi e nei tempi concordati con la struttura ospitante, è obbligatoria e deve essere certificata dal tutore aziendale. 6. Al termine del tirocinio lo studente redige una relazione finale che sottopone al tutore accademico. Alla relazione, che deve descrivere l attività svolta e il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto formativo, lo studente allega la certificazione relativa alla frequenza delle attività di tirocinio. La documentazione costituisce oggetto di valutazione da parte del tutore accademico, il quale esprime il proprio giudizio apponendo nella scheda relativa la dizione approvato o non approvato, e la propria firma. L approvazione della documentazione, firmata anche dal Coordinatore del Corso di laurea, dà luogo al conferimento dei crediti riservati al tirocinio. Il Coordinatore trasmetterà la documentazione all'ufficio per la Didattica dell'area economico-giuridica. La registrazione del tirocinio nei curricula degli studenti non comporta una valutazione in trentesimi come per gli altri esami, ma una mera indicazione di idoneo. In caso di non approvazione da parte del tutore accademico, la documentazione è trasmessa alla Commissione Didattica del Corso di Laurea che delibera in merito. 7. Convalida dell attività lavorativa e di attività formative presso istituzioni accreditate. Lo studente che svolga abitualmente un attività lavorativa, con posizione di dipendente, da almeno sei mesi, presso un azienda o Ente pubblico o privato, con mansioni congruenti con gli obiettivi formativi e professionali del Corso di studio, ha la facoltà di presentare istanza di riconoscimento alla Segreteria Studenti presso il Rettorato; tale istanza deve essere indirizzata al Coordinatore del Corso di laurea. L istanza deve essere corredata: a) da una dettagliata descrizione dell attività lavorativa, con le indicazioni dettagliate delle mansioni svolte; b) dalla certificazione del datore di lavoro attestante l inquadramento aziendale dello studente ed il periodo lavorativo. La Commissione Didattica del Corso di Laurea, valutata la congruità dell attività lavorativa svolta con gli obiettivi formativi e professionali del Corso di studio, attribuisce fino ad un massimo di 5 CFU. Identica facoltà è attribuita allo studente che svolga attività lavorativa autonoma congrua con gli obiettivi formativi e professionali del corso, purché la stessa attività comporti l obbligo di iscrizione ad albo professionale con conseguente attribuzione di partita IVA. In tal caso, l istanza deve essere corredata: i) da una dettagliata descrizione dell attività lavorativa autonoma svolta; ii) dalla certificazione d iscrizione all Albo professionale o comunque della partita IVA; iii) dalla copia della ricevuta di presentazione dell ultima dichiarazione dei redditi. 5

6 8. L attività di promozione delle convenzioni con strutture di cui all art.12 comma 1 può essere promossa dai Corsi di Laurea, dalle altre strutture didattiche del Dipartimento, dai singoli docenti o dagli studenti, nella fase di richiesta del tirocinio. Si applicano al riguardo le modalità previste dai vigenti Regolamenti. Sarà compito dei competenti uffici del Rettorato provvedere alla richiesta di un certificato camerale di esistenza in vita e di una certificazione antimafia, nei casi in cui il Corso di Laurea subordini la stipula della convenzione all esito positivo di tale accertamento. 9. Pubblicità delle strutture convenzionate. Il Corso di Laurea provvede a pubblicare e a curare l aggiornamento, con cadenza almeno trimestrale, dell elenco delle strutture convenzionate nelle apposite aree informatiche loro riservate. Art. 13 Forme di pubblicità, qualità e trasparenza 1. La Commissione Didattica del Corso di laurea, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 sulla definizione dei requisiti dei Corsi di laurea afferenti alle classi ridefinite con i DD. MM. 16 marzo 2007, con particolare riguardo ai requisiti di trasparenza, rende disponibile qualsiasi informazione riguardante le caratteristiche del Corso di laurea e la programmazione e gestione delle relative attività didattiche, con pubblicazione sul sito web dello stesso Corso di laurea, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati. 2. La Commissione Didattica del Corso di Laurea monitora, in osservanza con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 19 del 27/01/2012, le metodologie, i criteri e i parametri indicati dall'anvur per l'autovalutazione e la valutazione periodica del Corso di Studi. Art. 14 Norme transitorie e finali 1. Il presente regolamento è deliberato e modificato dalla Commissione Didattica del Corso di Laurea e dal Consiglio di Dipartimento ed è emanato dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico. 2. La Commissione Didattica del Corso di laurea assicura revisioni periodiche del presente regolamento didattico. 3. Le modifiche di cui al precedente comma hanno validità dall inizio dell anno accademico successivo alla data di emanazione. 6