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1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 78 a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 26 luglio 2001 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1997, N. 27 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CON ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI, DA QUESTA PREVISTE, AI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO (215)

2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, la legge regionale n. 27 del 5 maggio 1997, concernente: Norme in materia di circolazione agevolata sugli autoservizi di trasporto pubblico locale, è attualmente applicata al solo trasporto pubblico su gomma. Dopo l entrata in vigore della sopracitata l.r. 27/ 1997, la divisione del trasporto regionale di Trenitalia SpA e l utenza hanno reso palese la disparità di trattamento riservato al servizio ferroviario, che non fruisce di alcuna agevolazione rispetto a quello su gomma. Malgrado la l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 preveda, al comma 6 dell articolo 32, l abrogazione della suddetta legge all atto del trasferimento delle funzioni e compiti previsti dalla l.r. 45/1998, si ritiene di dover procedere ugualmente all estensione dei benefici della l.r. 27/1997 al trasporto pubblico su ferro per il periodo transitorio, vista la necessità urgente di assicurare la parità di trattamento tra i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro. Per tale motivo il servizio trasporti si è attivato per verificare la fattibilità di estendere le agevolazioni di legge anche al vettore ferroviario chiedendo anche a Trenitalia SpA, che gestisce i servizi regionali, una ipotesi di costo basata sulla statistica degli abbonamenti mensili venduti negli anni precedenti. La società Trenitalia SpA, con lettera prot. DTR.CCN.RMA del 16 giugno 2000, ha trasmesso le stime dei costi, per l anno 2000 e 2001, nell ipotesi di estensione ai possessori di abbonamento ferroviario, Trenomarchebus e Picchio, di un agevolazione analoga a quelle previste dalla l.r. 27/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ma più ridotta. Per il vettore ferroviario l onere a carico della Regione viene stimato in circa lire 800 milioni/ anno. Attualmente la l.r. 27/1997, integrata successivamente dalle l.r. 45/1998 e 7/1999, indica i seguenti criteri di calcolo delle tariffe agevolate degli abbonamenti e dei carnet di biglietti: a) la tariffa agevolata degli abbonamenti mensili è pari al 30 per cento della corrispondente tariffa degli abbonamenti mensili ordinari; b) la tariffa agevolata degli abbonamenti annuali è pari al 30 per cento della corrispondente tariffa degli abbonamenti mensili ordinari, moltiplicata per 10 mesi; c) la tariffa agevolata dei carnet di 10 biglietti è pari al 30 per cento della corrispondente tariffa di un singolo biglietto di viaggio ordinario, moltiplicata per 10. Il minor introito alle aziende, corrispondente alla differenza tra la tariffa ordinaria e la tariffa agevolata, viene rimborsato dalla Regione Marche. Pertanto la quota parte che risulta a carico della Regione e pari al 70 per cento della tariffa ordinaria per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma. La l.r. dell 11 maggio 1999, n. 7 concernente Provvedimento generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999, articolo 8, comma 8 della sopracitata legge regionale) ha autorizzato per l anno 1999 la spesa di lire milioni iscritta a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa. Il computo esatto della spesa sostenuta per l anno 1999 con l applicazione della quota di agevolazione a carico della Regione pari al 70 per cento è il seguente: 1 semestre lire semestre (acconto) lire semestre (saldo) lire Totale spesa lire Tenendo conto di quanto stimato da Trenitalia SpA e nella consapevolezza di non poter gravare eccessivamente sul bilancio regionale, si è quindi formulata un ipotesi di agevolazione con quota a carico della Regione pari al 30 per cento del costo complessivo dell abbonamento, valida sia per il trasporto pubblico su gomma che per quello su ferro. Partendo da tale ipotesi, sulla base dei dati sopra citati, si può stimare un onere a carico della Regione di lire milioni/anno per il vettore su gomma, portando il totale di costo dell agevolazione a circa lire milioni/anno. Poiché il piano regionale del trasporto pubblico locale, approvato con delibera amministrativa n. 276 del 16 novembre 1999 si prefigge, tra l altro, l obiettivo di giungere all integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto, si ritiene opportuno introdurre una norma incentivante l uso degli abbonamenti denominati Trenomarchebus e Picchio, anche in vista dell estensione della cosiddetta Comunità tariffaria a tutto il territorio regionale. Per incentivare l utilizzo dei predetti sistemi tariffari, la quota a carico della Regione Marche può essere aumentata al 35 per cento limitatamente agli abbonamenti Trenomarchebus e Picchio. Quindi, nell ottica di incentivare l integrazione modale, la proposta di modifica della l.r. 5 maggio 1997, n. 27, modificata ed integrata con le l.r. 45/ 1998 e l.r. 7/1999, per il servizio di trasporto su gomma interviene con un contributo del 30 per cento mentre, per il servizio di trasporto su vettore ferroviario, adotta percentuali diverse (30 per cento per il generico abbonamento e 35 per cento per l abbonamento denominato Trenomarchebus e Picchio). Infine, ad evitare che venissero penalizzate eccessivamente le categorie di cittadini di cui all arti-

3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE colo 2, comma 1, della l.r. 27/1997, agevolate sin dall origine della norma, e precisamente: a) mutilati e invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla ottava categoria, invalidi civili e di lavoro e portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 67 per cento; b) minori portatori di handicap che usufruiscono delle indennità di frequenza; si è ritenuto di mantenere la quota a carico della Regione al 70 per cento sia nel caso di uso del vettore su gomma che di quello su ferro. Pertanto, in relazione a quanto sopra descritto, si propone di modificare nel senso succitato gli articoli 1, 4 e 8 della l.r. 27/1997, modificata ed integrata con le l.r. 45/1998 e 7/1999. Ipotizzando, per il 2001, una spesa complessiva di lire milioni, questa può essere ripartita nel modo seguente, per la generalità delle categorie di cittadini rientranti nelle agevolazioni della legge: a) abbonamenti mensili trasporto su gomma (30 b) abbonamenti annuali trasporto su gomma (30 c) carnet di biglietti trasporto su gomma (30 per cento a carico per lire d) abbonamenti mensili trasporto su vettore ferroviario Trenitalia SpA (30 per cento a carico e) abbonamenti mensili Trenomarchebus e Picchio trasporto su vettore ferroviario (35 per cento a carico per lire Spesa parziale stimata in lire Mentre per le categorie a) e c) dell articolo 2, comma 1, della l.r. 27/1997, si ha la seguente ripartizione: a) abbonamenti mensili trasporto su gomma (70 b) abbonamenti annuali trasporto su gomma (70 c) carnet di biglietti trasporto su gomma (70 per cento a carico Regione Marche) per lire d) abbonamenti mensili trasporto su vettore ferroviario Trenitalia SpA (70 per cento a carico e) abbonamenti mensili Trenomarchebus e Picchio trasporto su vettore ferroviario (70 per cento a carico Regione Marche) per lire Spesa parziale stimata in lire Totale spesa stimata lire A tale scopo si ritiene opportuno integrare l articolo 10 (Norme finanziarie) della l.r. 5 maggio 1997, n. 27, per autorizzare la spesa di lire milioni per l anno Alcune aziende del trasporto pubblico locale hanno inoltre segnalato l esigenza di modificare l articolo 7 della legge per assicurare il pagamento delle integrazioni regionali per la circolazione agevolata in tempi più ravvicinati rispetto alla data di rilascio dei titoli di viaggio. Tale esigenza è dovuta all aumento consistente degli utenti che usufruiscono di agevolazioni previste dalla legge, in particolare dopo che con la legge di bilancio n. 7/1999 i benefici sono stati estesi anche alle categorie degli studenti e dei lavoratori dipendenti, purché rientranti all interno delle fasce di reddito di cui all articolo 3 della predetta l.r. 27/ Si propone pertanto di modificare gli articoli 6 e 7 della l.r. 27/1997 per prevedere la trasmissione dei dati da parte delle Aziende e dei Comuni alla Regione al termine di ogni trimestre e conseguentemente per procedere al rimborso negli stessi termini.

4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE Art Il comma 1 dell articolo 1 della l.r. 5 maggio 1997, n. 27, è sostituito dal seguente: 1. Le imprese che gestiscono i servizi di autotrasporto di competenza regionale o degli enti locali ed i servizi di trasporto su ferro di competenza regionale sono tenuti a rilasciare, a richiesta degli aventi diritto, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata: a) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana di una città delle Marche; b) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane; c) abbonamento mensile senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana di una città delle Marche; d) abbonamento mensile senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane; e) carnet di 10 biglietti, con validità di un anno dalla data del rilascio, valido per la rete urbana di una città delle Marche; f) carnet di 10 biglietti, con validità di un anno dalla data del rilascio, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane; g) abbonamento mensile a Trenitalia SpA, Trenomarchebus e Picchio senza limitazione del numero delle corse, valido su tutto il territorio della Regione Marche.. Art Dopo il comma 9 dell articolo 4 della l.r. 27/ 1997 è aggiunto il seguente: 10. I viaggiatori che all atto dei controlli risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla l.r. 21 luglio 1992, n. 31 decadono dai benefici della presente legge per la durata di 12 mesi.. Art Il comma 1 dell articolo 6 della l.r. 27/1997 è così modificato: 1. Le aziende, entro il termine di ogni trimestre, comunicano alla Regione Marche, nel formato e con le modalità stabilite dal servizio trasporti, i dati relativi ai titoli agevolati rilasciati nel corso del trimestre di riferimento sui servizi di rispettiva competenza e per quelli integrati.. Art Il comma 2 dell articolo 7 della l.r. 27/1997 è così modificato:

5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE 2. Gli importi corrispondenti ad ogni trimestre, previe le verifiche ritenute necessarie, sono erogati nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui all articolo 6. Quelli relativi al comma 4 sono erogati in acconto, salvo conguaglio, nella misura del 75 per cento della media delle somme erogate nei precedenti tre trimestri, entro il mese di dicembre di ciascun anno e, per la restante parte, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all articolo Il comma 3 dell articolo 7 della l.r. 27/1997 è così modificato: 3. La liquidazione dei rimborsi spettanti alle imprese avviene con decreto del Dirigente del servizio trasporti della Regione previa presentazione da parte delle stesse delle fatture commerciali per gli importi corrispondenti a ciascun trimestre.. Art Il comma 1 dell articolo 8 della l.r. 27/1997, è sostituito dal seguente: 1. Le tariffe dei titoli di cui all articolo 1, comma 1, della presente legge, sono determinate, per l anno 2001, come segue: a) per le categorie b), d), e), f), g), h), i) dell articolo 2, comma 1, della presente legge, le tariffe sono determinate, per l anno 2001, come segue: 1) abbonamenti mensili trasporto su gomma = TAM x 0, 70 (30 per cento a carico Regione 2) abbonamenti annuali trasporto su gomma = TAM x 10 x 0, 70 (30 per cento a carico 3) carnet di biglietti trasporto su gomma = TO x 10 x 0, 70 (30 per cento a carico Regione 4) abbonamenti mensili trasporto su vettore ferroviario Trenitalia SpA = TFAM x 0, 70 (30 5) abbonamenti mensili trasporto integrato su vettore ferroviario Trenomarchebus e Picchio = TFAM x 0,65 (35 per cento a carico b) per le categorie a) e c) dell articolo 2, comma 1, della presente legge, le tariffe sono determinate, per l anno 2001, come segue: 6) abbonamenti mensili trasporto su gomma = TAM x 0,30 (70 per cento a carico Regione 7) abbonamenti annuali trasporto su gomma = TAM x 10 x 0,30 (70 per cento a carico 8) carnet di biglietti trasporto su gomma = TO x 10 x 0,30 (70 per cento a carico Regione 9) abbonamenti mensili trasporto su vettore ferroviario Trenitalia SpA = TFAM x 0,30 (70

6 REGIONE MARCHE 6 CONSIGLIO REGIONALE 10)abbonamenti mensili trasporto integrato su vettore ferroviario Trenomarchebus e Picchio = TFAM x 0,30 (70 per cento a carico dove: TAM è la tariffa del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione; TO è la tariffa del biglietto ordinario sulla stessa relazione; TFAM è la tariffa ferroviaria del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione. Art Dopo il comma 4 dell articolo 10 della l.r. 27/ 1997, sono aggiunti i seguenti commi: 5. Per le finalità previste all articolo 1 della presente legge è autorizzata, per l anno 2001, la spesa di lire milioni. 6. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 5 si provvede mediante impiego delle disponibilità iscritte a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l anno

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