Possesso e usucapione dell azienda

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1 14. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 5 marzo 2014, n Possesso e usucapione dell azienda Articoli dei quali si consiglia la lettura prima dell approfondimento giurisprudenziale: Artt. 816 cod. civ. (Universalità di mobili), 1140 cod. civ. (Possesso), 1160 cod. civ. (Usucapione delle universalità di mobili), 2555 cod. civ. (Nozione Dell azienda), 2556 cod. civ. (Imprese soggette a registrazione), 2561 cod. civ. (Usufrutto dell azienda). Massima Ai fini della disciplina del possesso e dell usucapione, l azienda, quale complesso dei beni organizzati per l esercizio dell impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito. 1. Fatto Dopo la morte dell originario titolare di una farmacia, questa veniva gestita congiuntamente dai due figli sebbene sotto il profilo amministrativo fosse intestata ad uno solo di essi. Alla morte dell intestatario, veniva rilasciata autorizzazione provvisoria per la gestione della farmacia al nipote del de cuius, figlio del fratello, e successivamente autorizzazione prefettizia al fratello dello stesso de cuius a continuare la farmacia vita natural durante a norma dell art. 368 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. n del 1934). Alcuni anni dopo, quest ultimo donava l azienda alla figlia, laureata in farmacia a differenza del fratello, come era consentito dall art. 369, co. 1 del R.D. menzionato. Il fratello, premesso di essere l unico erede dello zio, conveniva in giudizio gli eredi della sorella (deceduta nel frattempo) chiedendo che fosse dichiarata la nullità della donazione e fosse accertata la sua qualità di unico titolare della farmacia oltreché la condanna dei convenuti al pagamento di quanto riscosso nell esercizio dell azienda e il risarcimento dei danni. I convenuti, eccepivano l intervenuta usucapione dell azienda farmaceutica in quanto la sorella dell attore aveva esercitato l impresa per oltre trent anni comportandosi quale unica proprietaria della stessa.

2 Cassazione Civile, Sezioni Unite, 5 marzo 2014, n Il Tribunale dichiarava la nullità della donazione limitatamente alla quota del 50% spettante al fratello e l usucapione della stessa quota da parte della sorella. La sentenza veniva confermata dalla Corte d Appello. 2. Problematica giuridica Ci si chiede se sia possibile nel nostro ordinamento l usucapione dell azienda. Nel caso di specie, tale questione è connessa con un altra, derivante dalla speciale natura dell azienda di cui si controverte che è una farmacia e come tale sottoposta a regime di autorizzazione amministrativa. Ci si chiede in particolare se la proprietà dei beni materiali concernenti l universalità di beni mobili aggregata per l esercizio della farmacia sia titolo per la disponibilità dell azienda farmaceutica, che suppone il provvedimento della pubblica amministrazione insuscettibile di trasferimento. 3. La posizione della giurisprudenza precedente La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per la sua particolare rilevanza e su di essa non vi sono precedenti in termini. 4. La decisione Le Sezioni Unite evidenziano in primo luogo come la possibilità di acquistare l azienda per usucapione sia questione strettamente connessa a quella, più generale, della natura dell azienda, oggetto di un dibattito molto risalente nel tempo e mai sopito. Il codice civile del 1942 ha introdotto nell ordinamento una disciplina dell azienda, della quale ha dato per la prima volta anche una definizione, con l intento di disciplinare alcuni dei problemi dibattuti in relazione alla sua natura giuridica. L art c.c., definisce l azienda come il complesso dei beni organizzato per l esercizio dell impresa. Il coordinamento di questa definizione, dettata nel libro quinto del codice civile, con la classificazione dei beni, contenuta negli artt c.c., è da sempre ritenuto un banco di prova di qualsiasi concezione dell azienda. La Corte osserva infatti che la classificazione dei beni giuridici contenuta nel codice civile, non consentirebbe di qualificare l azienda né come bene mobile né come bene immobile e neppure come universalità di beni nella definizione dell art. 816 c.c. (che suppone non solo la natura mobiliare di tutti i beni ma altresì la loro appartenenza all unico proprietario). Tuttavia, a parere del Collegio, il dibattito sul riconoscimento della natura dell azienda come cosa che sola 103

3 Possesso e usucapione dell azienda può essere oggetto di possesso (e quindi di usucapione) nella definizione dell art c.c. non appare decisivo. La nozione di cosa, infatti, non è naturalistica, ma economico-sociale, sicchè non sarebbe illogico trattare come cosa tutti quei possibili oggetti di rapporti giuridici che non hanno natura corporea. Se non può escludersi la configurabilità di un bene costituito da una cosa immateriale, come nei casi di proprietà intellettuale, non dovrebbero esserci insormontabili ostacoli al riconoscimento di una cosa (l azienda) costituita da un complesso organizzato di beni, conformemente all indicazione dell art c.c. Il fatto che l art c.c., restringa il possesso (e quindi l usucapione) alla cosa non implica necessariamente neppure l esclusione categorica della cosa immateriale, quale sarebbe, secondo un opinione dottrinale, il complesso organizzato di beni, distinto dagli stessi beni singolarmente considerati, e inteso come organizzazione, e precisamente come frutto di attività dell uomo. Nella definizione dell art c.c., l elemento unificatore della pluralità dei beni è ancorato a un attività (l organizzazione), a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico (l impresa). L art c.c., esprime una valutazione dell azienda che, senza cancellare il suo collegamento genetico (organizzativo) e finalistico con l attività d impresa, ne sancisce una considerazione oggettivata (di cosa, oltre che di strumento di attività), costituente la premessa alla possibilità che essa diventi oggetto di negozi giuridici e di diritti. Detto ciò, considerato che il possesso è configurabile quando rispetto al bene sia ipotizzabile la proprietà o un altro diritto reale, risulta essere pienamente giustificata l affermazione che colui il quale esercita sull azienda un attività corrispondente a quella di un proprietario o di un usufruttuario la possiede, e, nel concorso degli altri requisiti di legge, la usucapisce. Che l azienda possa essere oggetto di proprietà o di usufrutto è infatti espressamente sancito dall art c.c., comma 1, e dall art c.c. Il principio di diritto sancito dalla Corte è dunque quello per cui ai fini della disciplina del possesso e dell usucapione, l azienda, quale complesso dei beni organizzati per l esercizio dell impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito. Con riferimento al secondo quesito, le Sezioni Unite richiamandosi all unico precedente sul punto hanno affermato che, data la dissociazione fisiologica tra proprietario e titolare dell autorizzazione prefettizia nel caso di vicende successorie analoghe al caso di specie, l assoggettamento delle farmacie a regime pubblicistico, con riguardo sia alla preventiva au- 104

4 Cassazione Civile, Sezioni Unite, 5 marzo 2014, n torizzazione sia al successivo controllo da parte dell amministrazione sulla relativa attività, nonchè l inderogabile principio della coincidenza della qualità di titolare con quella di gestore della farmacia (L. 2 aprile 1968, n. 475, e D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275), non escludono la configurabilità di posizioni di diritto soggettivo di persone diverse dal titolare-gestore della stessa. 5. Riferimenti giurisprudenziali Cass. Civ., Sez. Un., 17 gennaio 1986 n. 274: giurisdizione in tema di farmacie soggette a regime pubblicistico. Cass. Civ., 15 gennaio 2003 n. 502: equiparazione azienda ad un universitas rerum; Cass. Civ., 25 marzo 2009 n. 7221: esclusione della necessità di una interversione del possesso ex art c.c. ai fini dell usucapione in caso di compossesso. 6. Istituti collegati Azienda (artt c.c.); Beni immobili e mobili (artt c.c.); Possesso (artt c.c.). 105

5 Possesso e usucapione dell azienda 7. Mappa concettuale Il possesso protratto per un certo lasso di tempo fa acquisire al possessore la titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata L usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali minori. Perché si verifichi l usucapione, debbono concorrere i seguenti presupposti: (i) il possesso, sia di buona fede che di mala fede; (ii) la continuità del possesso per un certo lasso di tempo; (iii) la non interruzione del possesso; (iv) il decorso di un certo lasso di tempo, di regola venti anni. L usucapione (art e ss. c.c.) La ratio dell usucapione va ricercata nell opportunità di favorire chi, nel tempo, utilizza e rende produttivo il bene a fronte del proprietario che lo trascura. La legge prevede, relativamente a talune ipotesi, termini di usucapione più brevi: (i) dieci anni per beni immobili e tre anni per beni mobili registrati se il possessore vanta un titolo idoneo a trasferire la proprietà o abbia acquistato il possesso in buona fede; (ii) dieci anni per le universalità di mobili se il possessore vanta un titolo idoneo all acquisto del diritto o abbia acquistato il possesso in buona fede; (iii) dieci anni per i beni mobili non registrati se il possesso è stato acquisito in buona fede; (iv) quindici anni per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni che per legge sono classificati come montani o per fondi rustici con annessi fabbricati che abbiano un reddito domenicale iscritto in catasto non superiore ad euro 180,76. Tale termine si riduce a cinque anni se concorrono i presupposti del titolo idoneo, della buona fede e della trascrizione del titolo. Agevola la prova del diritto di proprietà: se non vi fosse tale istituto che si afferma proprietario dovrebbe dare la prova di aver acquistato il suo diritto da un soggetto che era effettivamente proprietario del bene per averlo, a sua volta, acquistato dal precedente proprietario, che era effettivamente tale per averlo acquistato da quello precedente, e così via sino alla notte dei tempi (c.d. probatio diabolica). 106

6 Cassazione Civile, Sezioni Unite, 5 marzo 2014, n Ripasso Domande aperte 1. In quale categoria di beni disciplinata dal codice civile può essere ricondotta l azienda secondo la definizione che ne da l art c.c.? Passaggio della sentenza risolutivo: cfr. par. 15 della sentenza 2. L azienda può essere oggetto di possesso secondo la definizione dell art c.c.? Passaggio della sentenza risolutivo: cfr. par. 15 della sentenza 3. Qual è il cosiddetto elemento unificatore della pluralità di beni nella definizione di cui all art c.c.? Passaggio della sentenza risolutivo: cfr. par. 16 della sentenza Passaggio della sentenza da completare Il riconoscimento che l azienda, come oggetto di diritti, costituisce un 1 non sarebbe sufficiente si è anche osservato per considerarla una cosa, che sola può essere oggetto di 2 (e quindi di usucapione) nella definizione dell art c.c.; sicchè la considerazione delle cose che compongono l azienda, con la riconduzione eventualmente analogica di questa a un universitas rerum sarebbe un passaggio indispensabile per l ammissione del suo possesso. Che al dibattito sul punto possa assegnarsi un ruolo decisivo nella decisione circa l ammissibilità del possesso dell azienda non pare tuttavia sostenibile al collegio, oltre che per le ragioni di seguito illustrate a proposito della disciplina generale dell azienda, già solo per il rilievo, che si legge anche nelle trattazioni tradizionali della materia, che la stessa nozione di cosa non è 3, ma economico-sociale, sicchè non sarebbe illogico trattare come cosa tutti quei possibili oggetti di rapporti giuridici che non hanno natura corporea. RISPOSTE: 1. bene giuridico; 2. possesso; 3. naturalistica. Domande varie 1. Quale di queste affermazioni è corretta: a) L imprenditore, se ha la proprietà dei beni aziendali, può disporre autonomamente dei singoli beni. b) L imprenditore può in ogni caso disporre dei beni aziendali. c) Il complesso di beni organizzati dall imprenditore devono essere necessariamente di proprietà di quest ultimo. d) L imprenditore non può disporre dell azienda unitariamente considerata se i singoli beni non sono di sua proprietà. 2. Perché si verifichi l usucapione, debbono concorrere i seguenti presupposti: 107

7 Possesso e usucapione dell azienda a) Il possesso, la continuità del possesso, la non interruzione del possesso, il decorso di un certo lasso di tempo. b) Il possesso, la non interruzione del possesso, il decorso di un certo lasso di tempo. c) Il possesso, la continuità del possesso, il decorso di un certo lasso di tempo. d) Il possesso di buona fede, la continuità del possesso, la non interruzione del possesso, il decorso di un certo lasso di tempo. 3. Quale di queste affermazioni è corretta: a) il termine per usucapire le universalità di mobili è sempre di dieci anni. b) Il termine per usucapire le universalità di mobili è di dieci anni quando il possessore possa vantare a suo favore un titolo idoneo all acquisto del diritto e il possesso sia di buona fede. c) Il termine per usucapire le universalità di mobili è di dieci anni quando il possessore possa vantare a suo favore un titolo idoneo all acquisto del diritto. d) Il termine per usucapire le universalità di mobili è di dieci anni quando sussiste un possesso in buona fede. RISPOSTE: 1. a); 2. a); 3. b) 108

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