COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale

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1 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale Bruxelles, 1 febbraio 2012 TAXUD/A3/017/2011 Final IT Ares(2012) Documento di lavoro GRUPPO DI LAVORO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE COMITATO DEL CODICE DOGANALE - SEZIONE DEL TRANSITO Manuale sul Transito (Parte I / Paragrafo 4.2.6) Regime di transito nell ambito del sistema postale Il presente documento è stato approvato in linea di massima durante la 147 a riunione del Gruppo di lavoro UE-EFTA sul regime di transito comune, svoltasi il 19 gennaio 2012.

2 1. INTRODUZIONE In occasione della 147 a riunione della sezione Posizione doganale e transito, tenutasi il 29 gennaio 2010 i servizi della Commissione hanno proposto che, in via preliminare a una discussione più ampia, un gruppo ristretto esamini in maniera più approfondita il regime di transito nell ambito del sistema postale, allorquando le merci siano trasportate da titolari di diritti UPU (Unione Postale Universale) o per loro conto ( operatore designato, nel prosieguo operatore postale 1 ), al fine di sviluppare ulteriormente il progetto di disposizioni d applicazione del codice doganale aggiornato. Il sottogruppo si è riunito il 14 aprile 2010 e il 30 giugno 2010, al fine di chiarire l ambito di applicazione delle norme doganali stabilite dall UPU, la loro applicazione a livello nazionale nonché elaborare un interpretazione comune delle norme da applicare a livello dell Unione e presentare eventuali raccomandazioni o proposte. La proposta di emendamento del Manuale sul Transito contenuta nel presente documento riflette la posizione del sottogruppo in relazione a taluni principi e regole applicabili al regime di transito nell ambito del sistema postale. L emendamento non intende sviluppare o orientare il progetto di disposizioni d applicazione del codice doganale aggiornato. 2. PRINCIPI FONDAMENTALI DELL UPU L UPU istituisce un territorio postale 2 unico nel quale gli utenti e i clienti godono del diritto a un servizio postale universale. La legislazione nazionale sul servizio postale determinerà l ambito di applicazione dei servizi postali nel territorio, stabilirà i requisiti qualitativi ed i prezzi del servizio ed individuerà l operatore nazionale del servizio postale universale, che potrebbe essere soggetto a una procedura di selezione. L obbligo di fornire un servizio postale universale si applica anche agli operatori postali organizzati in forma di società commerciali, vale a dire che sono nella fattispecie tenuti a impegnarsi a garantire la fornitura e l accessibilità ai servizi postali a prezzi abbordabili, anche in quelle zone che la logica commerciale ritiene non offrano un sufficiente potenziale valore aggiunto. 3. TRANSITO NELL UPU Il principio della libertà di transito è sancito dall articolo 1 della costituzione dell UPU (1964) e dall articolo 4 della convenzione UPU (2008). 1 Il termine "operatore postale" è definito nel progetto preliminare di disposizioni d applicazione per il codice doganale aggiornato. 2 Non si tratta di un territorio geograficamente definito, ma deve essere inteso come un trattamento uniforme degli invii postali in tutto i territori aderenti all UPU.

3 La libertà di transito impone a ogni operatore postale l obbligo di spedire per la via più rapida e il mezzo più sicuro gli articoli che gli sono trasferiti da un altro operatore postale. Questo significa che i monopoli postali nazionali sono preservati, ma che l operatore nazionale di servizi postali è tenuto a spedire gli articoli che gli sono consegnati da un altro operatore postale di un paese UPU. L UPU opera una distinzione tra le lettere postali e i pacchi postali 3 e consente ai paesi membri dell UPU di limitare la libertà di circolazione dei pacchi postali in transito. A norma del codice doganale dell Unione, nei territori dell Unione, il transito per posta comprende i pacchi postali (articoli 91 e 163 CDC) FORMALITÀ DOGANALI L articolo 18 della convenzione UPU (2008) dispone che gli operatori postali di paesi di origine e di destinazione sono autorizzati a presentare gli articoli presso i punti di controllo doganale, a norma della legislazione di tali paesi. Il regime di transito doganale per il sistema postale è disciplinato dall articolo 462 bis delle DAC e si applica sia al regime di transito dell Unione esterno, sia al regime di transito dell Unione interno, con i cosiddetti territori fiscali speciali 5. Le DAC non richiedono una dichiarazione di transito: tale procedura prevede la mera formalità di indicare lo status delle merci per mezzo di un etichetta apposta sull imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 5. CONSIDERAZIONI DEL SOTTOGRUPPO Il codice doganale aggiornato ha chiarito che il regime di transito postale riguarda merci trasportate nell ambito del sistema postale, a norma degli atti dell Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti 6. L operatore che fornisce un servizio postale universale nazionale, come illustrato al punto 2, è titolare di diritti e di obblighi ai sensi dell UPU. Sono esclusi i fornitori di servizi di corriere espresso che sono assimilabili agli operatori postali in termini di beni e di volumi trasportati, ma che restano soggetti alle normali procedure doganali. Tuttavia, gli operatori commerciali possono mantenere separate le attività di servizio di corriere espresso e di servizio postale nazionale, come per esempio TNT e TNT Post nei Paesi Bassi. 3 Cfr. più avanti il manuale posta-lettere e il manuale posta-pacchi. 4 Mentre il riferimento a "merci" trasportate nell ambito del sistema postale nel codice doganale aggiornato normale non è definito con maggior precisione, si ritiene che il significato del termine "merci" possa coprire i pacchi postali. 5 Si tratta di territori che fanno parte del territorio doganale unionale ma nei quali la direttiva IVA non è applicabile. 6 Articolo 144, paragrafo 3, lettera f), e articolo 145, paragrafo 2, lettera f), del codice doganale aggiornato.

4 Spetta all operatore nazionale di servizi postali, che inoltra la posta per conto di un altro operatore postale, interagire con l autorità doganale nazionale al fine di garantire la libertà di transito istituita dall UPU e avere il controllo della spedizione postale. Quando la posta in transito non è consegnata all operatore postale del paese di transito ma è gestita da un operatore privato si applicano le normali procedure doganali. Il sottogruppo ha concluso che il territorio doganale dell Unione è da considerarsi un territorio unico ai fini del transito postale, il che significa che l operatore postale di uno Stato membro ha la facoltà di trasportare merci in tutto il territorio doganale dell Unione avvalendosi del regime di transito postale. Un operatore postale di uno Stato membro può quindi, ma non è tenuto, a consegnare la spedizione all operatore postale dello Stato membro di transito. Il sottogruppo ha inoltre ritenuto che un operatore postale di uno Stato membro possa stabilire le modalità di trasporto delle merci attraverso le frontiere interne. I subappaltatori dovrebbero quindi essere in grado di fornire i servizi di trasporto per conto di un operatore postale di uno Stato membro, a condizione che tale operatore sia correttamente identificabile, per esempio mediante una modifica della legislazione volta a rendere obbligatoria sulla dichiarazione di transito NCTS la menzione dell operatore postale. Per quanto riguarda l obbligo di etichettatura, si ritiene che l etichetta debba essere apposta sull imballaggio più esterno qualora lo stesso collo contenga più pacchi.

5 Il Manuale sul Transito è modificato come segue: Parte I / Paragrafo X 1) È sostituito dal testo in allegato

6 Allegato Regime di transito nell ambito del sistema postale Preambolo e legislazione ala base giuridica di questa procedura è costituita dall articolo 91, paragrafo 2, del CDC e dall articolo 462 bis delle DAC. Il principio della libertà di transito è sancito dall articolo 1 della Costituzione dell UPU (1964) e dall articolo 4 della Convenzione UPU (2008). a La libertà di transito impone a ogni operatore postale l obbligo di spedire per la via più rapida e il mezzo più sicuro gli elementi che gli sono trasferiti da un altro operatore postale. Questo significa che i monopoli postali nazionali sono preservati, ma che l operatore postale nazionale è tenuto a spedire gli articoli che gli sono consegnati da un altro operatore postale di un paese UPU. Il regime di transito nell ambito del sistema postale è aperto ai titolari di diritti UPU ( operatore designato, nel prosieguo operatore postale 7 ). Spetta alla legislazione nazionale in materia postale designare l operatore postale. uando la posta in transito non è consegnata all operatore postale del paese ma è gestita da un operatore privato si applicano le normali procedure doganali. i Ai fini del transito postale, il territorio doganale dell Unione è da considerarsi un territorio unico. L operatore postale di uno Stato membro può quindi trasportare le merci in tutto il territorio 7 "Operatore postale": un determinato operatore stabilito in uno Stato membro e da questo autorizzato a fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione dell Unione postale universale attualmente in vigore.

7 doganale dell Unione avvalendosi del regime di transito postale. Ne consegue che un operatore postale di uno Stato membro può, ma non è tenuto, a consegnare la spedizione avvalendosi dell operatore postale dello Stato membro di transito. operatore postale di uno Stato membro può stabilire le modalità di trasporto delle merci attraverso le frontiere interne. I subappaltatori dovrebbero quindi essere in grado di fornire i servizi di trasporto per conto di un operatore postale di uno Stato membro, a condizione che tale operatore sia correttamente identificato, per esempio nel documento di trasporto Descrizione del regime uando merci di Stati terzi sono spedite per posta (compresi i pacchi) da un punto a un altro del territorio doganale dell Unione, il pacco e tutti i documenti di accompagnamento devono essere muniti di un etichetta gialla (allegato 42 DAC). ualora un collo, un sacco o un contenitore postale contengano più articoli, si deve apporre una sola etichetta gialla sull involucro più esterno. In mancanza di detta etichetta gialla o di un altra prova del carattere terzo delle merci, queste sono trattate come merci dell Unione. ualora il pacco contenga tanto merci dell Unione quanto merci terze, le merci dell Unione sono scortate da una dichiarazione (T2L) che ne attesti la posizione. l Tale documento, che attesta la posizione delle merci, può essere inviato separatamente al destinatario per la presentazione all autorità doganale oppure può essere incluso nel pacco. In quest ultimo caso, all esterno del pacco deve essere indicato chiaramente che questo contiene il documento relativo al carattere della merce. Tale documento può essere rilasciato anche a posteriori.

8 rticolo 462 L etichetta gialla deve essere apposta sul collo e sui documenti di bis DAC accompagnamento. L etichetta gialla deve essere apposta anche sulla dichiarazione doganale compilata per ciascun collo postale CN 22/23. uando merci dell Unione sono spedite per posta (compresi i pacchi) in partenza da, o a destinazione di, una zona dell Unione non soggetta alla legislazione fiscale, il pacco e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un etichetta gialla del tipo illustrato nell allegato 42 ter DAC. e Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente alle merci spedite per posta tra due punti del territorio doganale dell Unione e non alle merci spedite per posta che abbiano come destinazione finale un paese EFTA. uttavia, le merci dell Unione spedite a tali paesi per il successivo inoltro ad un paese dell Unione europea devono essere scortate da una dichiarazione che ne attesti il carattere di merci dell Unione, da esibire allo Stato membro di destinazione. In alternativa, l applicazione del regime di transito doganale comune/dell Unione è fortemente raccomandata al fine di evitare che tali merci subiscano eventuali ritardi all attraversamento delle frontiere.

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