CIRCOLARI INAIL. Circolari INAIL. Pagamento dei premi assicurativi tramite il modello F24 Enti Pubblici.

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1 CIRCOLARI INAIL 3 Circolari INAIL Circolare n. 38 del 15 ottobre 2010 OGGETTO: Pagamento dei premi assicurativi tramite il modello F24 Enti Pubblici. Quadro normativo Decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 (G.U. n. 280 del 29 novembre 2008), convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009), recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, articolo 32-ter Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 12 marzo 2010 di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 76 del 1 aprile 2010), recante Utilizzo dei modelli F24 ordinario e F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 3 giugno 2010, avente ad oggetto Modifiche al modello di versamento F24 enti pubblici (F24 EP) e alle relative specifiche tecniche di trasmissione telematica, per consentire i versamenti di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi e i versamenti di altre tipologie relative a tributi erariali Risoluzione dell Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - n. 97/E del 7 ottobre 2010, avente ad oggetto Istruzioni per l utilizzo del Modello F24 enti pubblici per il versamento dei premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore dell Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L.. PREMESSA L articolo 32-ter del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, ha esteso l utilizzo del modello di versamento F24 enti pubblici (F24 EP) per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali ed assicurativi. In attuazione di tale norma, il Ministero dell Economia e delle Finanze ha emanato il decreto del 12 marzo 2010 (1), con cui sono state previste le nuove modalità di utilizzo del modello F24 EP. Successivamente, con provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 3 giugno 2010 (2), sono state approvate le modifiche al modello F24 EP precedentemente in uso e le specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica. Infine, l Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 97/E del 7 ottobre 2010 (3), ha disposto, in accordo con l Istituto, le modalità di compilazione del modello F24 EP (4) per il versamento dei premi assicurativi dovuti all INAIL. MODELLO F24 EP PER I VERSAMENTI PREVIDENZIALI L F24 EP è il modello di pagamento, esclusivamente telematico, riservato agli enti ed alle amministrazioni pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica. L estensione di tale modello ai premi assicurativi di competenza dell INAIL consente all Istituto di migliorare e velocizzare l acquisizione e la gestione di tali pagamenti, utilizzando i vantaggi derivanti dal sistema telematico. Le nuove modalità di versamento, come stabilito nella risoluzione 97/E, decorrono dal 2 novembre Il modello non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito. In analogia a quanto disposto dall Agenzia delle Entrate con circolare n. 20/2001 in tema di versa- (1) Allegato 1. (2) Allegato 2. (3) Allegato 3. (4) Allegato

2 3 CIRCOLARI INAIL mento delle ritenute (5), gli enti e le amministrazioni pubbliche possono utilizzare il modello F24 ordinario per compensare eventuali importi a credito con debiti per premi ed accessori nei confronti dell INAIL. L utilizzo dell F24 è limitato ai soli importi da compensare e, pertanto, il saldo finale da indicare nel modello deve risultare pari a zero; qualora, a seguito della compensazione, residuino importi da pagare, questi devono essere versati tramite il modello F24 EP. Soggetti interessati L articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale del 12 marzo 2010 stabilisce che i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 EP per i versamenti previdenziali sono: a) gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984 (6) e successive modificazioni b) le amministrazioni dello Stato di cui all articolo 7 del decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007 (7), che utilizzano il modello F24 EP per il versamento dell imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute alla fonte per l imposta sui redditi delle persone fisiche e per le relative addizionali regionale e comunale. Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto b), sono interessate le amministrazioni statali tenute all obbligo di iscrizione all INAIL, relativamente ai lavoratori per i quali non si applica la speciale forma di gestione dell assicurazione per conto dello Stato (8). ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 EP PER I VERSAMENTI ALL INAIL Per i pagamenti dei premi e dei relativi accessori, il modello F24 EP deve essere compilato con le seguenti modalità: nel campo sezione deve essere indicato il valore N, che identifica i versamenti dovuti all INAIL nel campo codice tributo/causale deve essere indicato il numero di riferimento comunicato dall INAIL per il pagamento delle singole richieste di premi ed accessori; tale numero è composto sempre di 6 cifre (ad esempio, per il pagamento dei premi da autoliquidazione 2010/2011, in scadenza al 16 febbraio 2011, il numero di riferimento da indicare è ) nel campo codice deve essere indicato il codice della Sede INAIL (competente per territorio in relazione alla sede legale del soggetto assicurante), che è composto sempre di 5 cifre; l elenco dei Codici Sedi INAIL è pubblicato sul sito dell Agenzia delle Entrate nel campo estremi identificativi, deve essere indicato il codice ditta comunicato dall INAIL all atto dell istituzione del rapporto assicurativo e riportato su tutte le comunicazioni emesse dall Istituto, senza il relativo codice di controllo abbinato (ad esempio, per il codice ditta /89, indicare solo ) nel campo riferimento A deve essere sempre indicato il valore P, che è la causale per il pagamento dei premi ed accessori INAIL nel campo importi a debito versati deve essere indicato l importo da versare all Istituto il campo riferimento B non deve essere compilato. Deve essere compilato un rigo del modello per ciascun numero di riferimento. (5) Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 20 del 5 marzo 2001, avente ad oggetto Modalità di versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle Tabelle A e B annesse alla legge 29/10/84, n (6) Legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984, recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici : Allegato 5. (7) Articolo 7 del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, recante Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell addizionale comunale all IRPEF, da emanare ai sensi dell articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 : Le amministrazioni centrali dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono delle procedure informatiche del Service Personale Tesoro, di seguito denominato S.P.T., e che sono titolari di conti correnti di tesoreria centrale, possono effettuare il versamento dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al precedente art. 5. (8) Circolare INAIL n. 20 del 1 aprile 1987 avente ad oggetto Regolamentazione della gestione per conto dello Stato dell assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall INAIL. 326

3 CIRCOLARI INAIL 3 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE SEDI Le informazioni analitiche relative ai versamenti eseguiti con F24 EP saranno trasmesse all Istituto con i flussi telematici predisposti dall Agenzia delle Entrate, che seguono le stesse logiche previste per l F24 già in uso. Per quanto riguarda le procedure interne, la riconduzione degli incassi provenienti da F24 EP nella scheda contabile del soggetto assicurante avverrà con le medesime modalità previste per gli incassi provenienti da F24. Pertanto, nel caso in cui il pagamento non abbia i requisiti che ne consentano l imputazione automatica al progressivo richiesta, le Sedi dovranno attribuire correttamente l incasso, con le consuete modalità, tramite l apposita funzione di normalizzazione incassi presente in GRA. IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 5 327

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22 3 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 39 del 15 ottobre 2010 OGGETTO: Base imponibile contributiva. Aggiornamento Circolare n. 17 del 20 marzo Quadro normativo DPR 30 giugno 1965, n. 1124: Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni. Articolo 29. DPR 22 dicembre 1986, n. 917: Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e successive modifiche e integrazioni. Articoli 49 e 51. Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314: Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro e successive modifiche e integrazioni. Circolare Inail n. 17 del 20 marzo 1998: Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. nuova formulazione dell art. 29 del TU 1124/1965: regime imponibile dal 1 gennaio Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al Circolare Inail n. 43 del 16 giugno 1998: Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 recante modifiche alla normativa in materia di redditi da lavoro dipendente : indennità sostitutiva del servizio di vitto e mensa. PREMESSA La presente circolare aggiorna, per i soli aspetti oggetto di innovazione normativa successiva, i contenuti della circolare n. 17 del 20 marzo 1998 concernente: Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 recante Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. Nuova formulazione dell articolo 29 del TU n. 1124/1965: regime imponibile dal 1 gennaio Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al 1997 (1). Pertanto, premesso che, per tutto quanto non trattato in questa sede, resta fermo il contenuto della citata circolare, è stata innanzitutto predisposta l allegata tabella che converte in euro gli importi presenti nella circolare del 1998 (2). 1. IMPONIBILE CONTRIBUTIVO La base imponibile contributiva, come è noto, è costituita dall ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) (3) e 29 Testo Unico in materia di assicurazione obbligatoria (TU) (4) ad esclusione: - delle somme e dei valori indicate ai commi da 2 a 8 dell art. 51 TUIR - delle somme di cui ai commi 4 e 6 dell art. 29 del TU. 2. SOMME E VALORI ESCLUSI DALL IMPONIBILE AI FINI FISCALI E CON- TRIBUTIVI: articolo 51, commi da 2 a 8, TUIR Si elencano le sole somme (compensi in denaro) ed i valori (compensi in natura) totalmente o parzialmente esclusi dall imponibile ai fini fiscali e contributivi che sono stati modificati da interventi normativi successivi all emanazione della circolare del (1) Circolare Inail n. 17/ Allegato 1. (2) Allegato 2. (3) A seguito delle modifiche apportate al TUIR (DPR n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni) dal D.Lgs. n. 344/2003 Riforma dell imposizione sul reddito delle società, a norma dell articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, le disposizioni previste dall art. 48 TUIR sono traslate nell art. 51 senza modificazioni di contenuto. (4) Testo unico approvato con DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni. 346

23 CIRCOLARI INAIL EROGAZIONI LIBERALI IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ O RICORRENZE (5) Le erogazioni liberali concesse dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti sono escluse dall imponibile fino alla data del 28 maggio 2008 (6). L erogazione è da ritenersi eseguita a titolo di liberalità se non è dovuta, cioè se non sorge dall obbligo, derivante dal contratto collettivo o individuale di lavoro, di corrispondere un importo predeterminato. Le festività o ricorrenze sono tutte quelle situazioni in cui si è soliti celebrare un evento: non solo le festività religiose e civili e le ricorrenze in senso proprio, ma anche le festività e ricorrenze relative al dipendente o all azienda (es.. il matrimonio o la nascita di un figlio, il cinquantenario dell azienda, ecc.). Dette erogazioni, per ciascun dipendente, sono esenti fino alla data del 28 maggio 2008 per un importo non superiore ad 258,23 annuale. A decorrere dal 29 maggio 2008, le erogazioni liberali in argomento concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l intero importo, ferme restando le specifiche eccezioni previste nell art. 51 del TUIR. In particolare, il citato TUIR (7) esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore a 258,23; la medesima norma stabilisce inoltre che se detto valore è superiore al limite indicato lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Questa previsione fornisce i criteri per la determinazione del valore dei beni in natura, stabilendo altresì una soglia di detassazione. Da ciò ne deriva che, con l abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove siano erogate in natura (sotto forma di beni e servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) rientrano nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore a 258,23 (8). Inoltre, l esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità dei dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è di importo superiore ad 258,23, lo stesso concorre interamente a formare reddito (9). 2.2 SUSSIDI OCCASIONALI (10) Fino alla data del 28 maggio 2008 (11), sono totalmente esclusi dall imponibile anche i sussidi occasionali, ovvero somme concesse in via eccezionale, sempre a titolo di liberalità, nelle seguenti tre ipotesi: 1. sussidi erogati in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; dette esigenze familiari si riferiscono ai familiari individuati dall art. 5, comma 5, del TUIR: coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo 2. sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell usura (12) 3. sussidi corrisposti a dipendenti ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuti opposti a richieste estorsive (13). A decorrere dal 29 maggio 2008, le erogazioni liberali in argomento concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l intero importo. 2.3 SERVIZIODIVITTOEDIMENSA(14) Sul punto la circolare n. 17/1998 è stata aggiornata dalla circolare n.43/1998 (15) alla quale si rimanda. In aggiunta alle disposizioni contenute nella circolare Inail n. 43/1998, tutt oggi vigenti, l Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 23 marzo 2000 ha precisato che l esclusione dal reddi- (5) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera b). (6) Il DL 27 maggio 2008 convertito dalla legge n. 126/2008, n. 93, ha soppresso la lettera b) dell art. 51 del TUIR. Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre (7) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 3. (8) V. Circolare Inail n. 17/1998, 4.12 Determinazione in denaro dei compensi in natura. Disciplina di esenzione. (9) V. circolari dell Agenzia delle Entrate n. 49 dell 11 luglio 2008 e n. 59/E del 22 ottobre (10) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera b). V. circolare dell Agenzia delle Entrate n. 49 dell 11 luglio (11) Il DL 27 maggio 2008, n. 93, ha soppresso la lettera b) dell art. 51 del TUIR. V. circolare dell Agenzia delle Entrate n. 49 dell 11 luglio (12) Legge 7 marzo 1996, n (132) DL 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 febbraio 1992, n (14) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera c). (15) Circolare Inail n. 43 del 16 giugno 1998: Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 recante: Modifiche alla normativa in materia di redditi di lavoro dipendente : indennità sostitutiva del servizio di vitto e di mensa Allegato n

24 3 CIRCOLARI INAIL to imponibile dell indennità sostitutiva del diritto di mensa opera per i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni: - orario di lavoro che comprenda la pausa pranzo - lavoro stabile presso una unità produttiva - unità produttiva che non consenta di recarsi, senza l utilizzo di mezzi di trasporto, ad un luogo di ristorazione. Sul punto, a seguito dell emanazione di apposito decreto (16) che disciplina le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate, l Agenzia delle Entrate pubblica la Risoluzione n. 118/E del 30 ottobre 2006, nella quale si precisa che il buono pasto non concorre, quale compenso in natura, nei limiti di 5,29 giornaliere, alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva del lavoratore assunto con contratto a tempo pieno o a tempo parziale. Pertanto, l esenzione dalla base imponibile opera sia per i dipendenti che osservano un orario di lavoro che preveda una pausa pranzo, sia per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, la cui articolazione dell orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto. 2.4 UTILIZZO DI OPERE E SERVIZI (17) Trattasi dei cosiddetti oneri per finalità sociali individuati nel testo dell art. 100, comma 1, del TUIR, con riferimento alle spese relative ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto. Tali oneri sono stati ulteriormente precisati dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 10 marzo 2004, n. 34, e, pertanto, ai fini dell esclusione dalla base imponibile devono ricorrere le seguenti condizioni (18): la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità di dipendenti o di categorie di dipendenti tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. L Agenzia ha ritenuto che l esclusione dalla tassazione operi anche nell ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso di strutture esterne all azienda. In tale ultimo caso, il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l azienda e l effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all obiettivo di fornitura dei servizi medesimi. L esenzione è riferibile alle erogazioni in natura (19). Peraltro, gli oneri di utilità sociale che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposti in denaro, riguardano esclusivamente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità di dipendenti o di categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati all art. 12 del TUIR (coniuge, figli compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati, i genitori, generi e nuore, fratelli e sorelle), nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (20). 2.5 AZIONARIATO AI DIPENDENTI (21) Occorre distinguere tra: azioni offerte alla generalità dei dipendenti (cd. stock granting) (22) azioni offerte a determinati dipendenti (cd. stock option) (23). (16) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del emanato in esecuzione della delega di cui all art. 14 vicies ter della legge 17 agosto 2005, n. 168, che disciplina le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate. (17) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera f) e f-bis). (18) V. anche Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 26/2010. (19) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera f). (20) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera f-bis). (21) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettere g) e g-bis). (22) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera g). (23) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera g-bis), abrogata con l entrata in vigore del DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 82, c

25 CIRCOLARI INAIL Azioni offerte alla generalità dei dipendenti STOCK GRANTING (24) Per azioni offerte ai dipendenti si intendono le azioni di nuova emissione sottoscritte dai dipendenti anche se emesse da società che, direttamente o indirettamente, controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa. Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti è escluso dalla base imponibile a condizione che: - le azioni siano offerte alla generalità dei dipendenti - le azioni abbiano un valore non superiore ad 2.065,83 per ciascun periodo di imposta (superata tale soglia, rientra nella base imponibile la sola eccedenza) - le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla assegnazione. Qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l importo che non ha concorso a formare reddito al momento dell acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d imposta in cui avviene la cessione Azioni offerte a determinati dipendenti - STOCK OPTION (25) Tale disciplina ha l obiettivo di premiare solo alcuni dipendenti che si ritiene vestano un ruolo chiave nell azienda. Il regime fiscale agevolato delle stock option, consiste nella esclusione da imposizione in capo al lavoratore dipendente del reddito di natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo. Il reddito escluso da imposizione è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell offerta e che le partecipazioni possedute dal dipendente rappresentino una percentuale del diritto di voto o di partecipazione al capitale della società non superiore al 10%. Il regime fiscale agevolato delle stock option è stato abolito a decorrere dal 25 giugno 2008 (26). Di conseguenza, la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente ai fini fiscali. Detta abolizione del regime delle stock option si applica in relazione alle azioni assegnate (la data di assegnazione coincide con quella di esercizio del diritto di opzione) ai dipendenti a decorrere dal 25 giugno 2008 (27). Il regime fiscale agevolato delle stock option continua, invece, ad applicarsi alle azioni già assegnate alla predetta data (v. la sottoriportata tabella). Il nuovo regime fiscale delle stock option in vigore dal 25 giugno 2008 trova applicazione solo ai fini fiscali ma non anche ai fini previdenziali (28). Pertanto, a decorrere dal 25 giugno 2008, è applicabile il solo esonero dalla base imponibile ai fini contributivi. Atteso che la disciplina delle stock option è stata oggetto, nel tempo, di varie modifiche, nella sottostante tabella si fornisce un quadro riepilogativo dei vari interventi normativi in tema di stock option, che hanno stabilito anche le condizioni e l ammontare dell esenzione ai fini del calcolo della base imponibile (29). (24) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera g). (25) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera g-bis), abrogata con l entrata in vigore del DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 82, c. 23. (26) DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 82, c. 23. V. circolare n. 54/2008 dell Agenzia delle Entrate. (27) DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 82, c. 24. (28) DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 82, c. 24-bis. (29) Il regime delle stock option di cui al DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera g-bis) (lettera aggiunta dall art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 505/1999), è stato modificato da: - DL n. 223/2006 (entrato in vigore il ) convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006, art. 36, commi 25 e 25-bis - DL n. 262/2006 (entrato in vigore il ) convertito con modificazioni dalla legge n. 286/ DL n. 112/2008 (entrato in vigore il ) convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, art. 82, comma 24-bis. V. circolare Inps n. 123/

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29 CIRCOLARI INAIL RINUNCIA ALL ACCREDITO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEL LAVORATORE (30) Sono totalmente esenti le quote di retribuzione derivanti dall esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia dell accredito contributivo presso l assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 3. SOMME E VALORI ESCLUSI DALL IMPONIBILE AI SOLI FINI CONTRI- BUTIVI Si tratta di emolumenti che, anche se considerati ai fini fiscali reddito di lavoro dipendente, sono esclusi dalla base imponibile ai soli fini contributivi (DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 29, commi 4-6). A tale riguardo, eccetto quanto indicato nel successivo paragrafo che aggiorna il punto E) del paragrafo 6.1 della circolare n. 17/ per i restanti argomenti si conferma il contenuto del paragrafo 6 della citata circolare. 3.1 EROGAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI (C.D. PREMI DI RISUL- TATO) (31) Si tratta di erogazioni previste dai contratti di secondo livello delle quali sono incerti la corresponsione o l ammontare e la cui struttura è correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell andamento economico dell impresa e dei suoi risultati (32). Le erogazioni in argomento sono esenti entro il limite massimo del 3% della retribuzione imponibile annuale lorda. Detta esclusione dalla base imponibile è applicata fino al (33). A decorrere dall le erogazioni previste dai contratti di secondo livello rientrano nel computo dell imponibile. (30) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 2, lettera i-bis). (31) DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 29, comma 4, lettera e). (32) DL n. 67/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997, art. 2. (33) L articolo 2 del DL n. 67/1997 convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997, che stabilisce il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, è stato abrogato, con effetto dal 1 gennaio 2008, dall art. 1, comma 67, della legge n. 247/

30 3 CIRCOLARI INAIL 4. LAVORO PRESTATO ALL ESTERO IN VIA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA Ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 10 della circolare n. 17/1998, si fa presente che il collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2000 (34), modificando la disciplina dell imponibilità ai fini fiscali dei redditi di lavoro dipendente prodotti all estero in via continuativa ed esclusiva, sostituisce al precedente regime di esclusione dalla base imponibile fiscale un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali (35). Tale disposizione, secondo quanto precisato nel 2001 dall allora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non esplica i suoi effetti anche ai fini degli adempimenti contributivi (36). Pertanto, ai lavoratori italiani all estero in Paesi comunitari o in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali ordinarie vigenti per i lavoratori operanti in Italia. Per quanto riguarda i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, il reddito di lavoro dipendente prestato all estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto continua ad essere determinato ai fini contributivi sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente da apposito decreto ministeriale (37). IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 3 (34) Legge n. 342/2000, art. 36. (35) DPR n. 917/1986 (TUIR), art. 51, comma 8-bis (comma aggiunto dalla legge n. 342/2000, art.35 - collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2000) (36) V. circolare Inps n. 86/2001. (37) DL n. 317/1987 convertito con modificazioni nella legge n. 398/1987. V. da ultimo circolare Inail n. 7/

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48 3 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 42 del 4 novembre 2010 OGGETTO: Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell importo mensile a decorrere dal 1 luglio Quadro Normativo Delibera del Presidente commissario Inail n. 96 del 21 maggio 2010 Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dal 1 luglio 2010 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 giugno 2010 Rivalutazione dell importo mensile dell assegno d incollocabilità, con decorrenza 1 luglio 2010 (1) A decorrere dal 1 luglio 2010, l importo mensile dell assegno di incollocabilità è fissato nella misura di Euro 235,51. L importo è stato determinato in relazione alla variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2008 e il 2009 pari allo 0,75 %. Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di dicembre IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1 (1) Allegato 1 Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 dicembre

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50 3 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 43 del 19 novembre 2010 OGGETTO: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio 2010 (1). Quadro Normativo D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite. Decreto 21 luglio 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2010, nel settore industria. (GU n. 257 del ). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1 luglio Circolare Inail n. 50 del 25 settembre 2009: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio Circolare Inail n. 11 del 12 aprile 2010: Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l anno PREMESSA Il decreto ministeriale 21 luglio 2010 (2) rivaluta le prestazioni economiche erogate dall Istituto nel settore industriale con decorrenza 1 luglio 2010 e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di ,40 e di ,60. Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 11/ Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (3) * per arrotondamento del valore di 47,831 ** per arrotondamento del valore di 48,188 (1) Integrazione della Circolare Inail n. 11/2010. (2) Gazzetta Ufficiale n. 257 del (3) Cfr. Circolare Inail n. 11/2010, paragrafo 5.1 punto A. 374

51 CIRCOLARI INAIL 3 2. Familiari partecipanti all impresa familiare di cui all articolo 230-bis c.c. (4) * per arrotondamento del valore di 48,043 ** 48, Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 (5) 4. Lavoratori dell area dirigenziale senza contratto part- time (6) * per arrotondamento del valore di 88,829 ** per arrotondamento del valore di 89, Lavoratori dell area dirigenziale con contratto part-time (7) * per arrotondamento del valore di 11,104 ( 88,83 : 8) ** per arrotondamento del valore di 11,186 ( 89,49 : 8) (4) Cfr. Circolare Inail n. 11/2010, paragrafo 5.1 punto B. (5) Cfr. Circolare Inail n. 11/2010, paragrafo 5.1 punto B. (6) Cfr. Circolare Inail n. 11/2010, paragrafo 6.4. (7) Cfr. Circolare Inail n. 11/2010, paragrafo

52 3 CIRCOLARI INAIL 6. Retribuzione di ragguaglio (8) * per arrotondamento del valore di 47,831 ** per arrotondamento del valore di 48, Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (9) 7.1 Prestazioni occasionali (10) 8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti (11) (8) Cfr. Circolare Inail n. 11/2010, paragrafo 7. (9) Cfr. Circolare Inail n. 11/2010, paragrafo 8. (10) Cfr. Circolare Inail n. 11/2010, paragrafo 8.1. (11) Cfr. Circolare Inail n. 11/2010, paragrafo

53 CIRCOLARI INAIL 3 9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (12) Dal 1 luglio 2010, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a 2,31 e, quindi, l importo dovuto per la regolazione relativa all anno scolastico 2009/2010 risulta uguale a 2,30 (calcolato sommando 8/12 di 2,29 e 4/12 di 2,31). Pertanto, in ordine al periodo gennaio ottobre 2010, va applicata una integrazione di 0,01 rispetto al premio di 2,29 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo. Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2009/2010 e per l anticipo del premio 2010/2011: Tabelle riepilogative Il riepilogo per gli anni delle retribuzioni convenzio-nali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell allegato 1. Il riepilogo per gli anni delle altre retribuzioni con-venzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell allegato 2. Il riepilogo per gli anni delle retribuzioni convenzio-nali stabilite con legge è illustrato nell allegato 3. PROFILO RISARCITIVO IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 3 (12) Cfr. Circolare Inail n. 11/2010, premi speciali unitari, paragrafo 10, punto F. 377

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57 CIRCOLARI INAIL 3 Circolare n. 44 del 19 novembre 2010 OGGETTO: Chiusura sede di Salerno - Battipaglia. Riclassificazione della sede di Battipaglia. Si comunica che, per effetto di una razionalizzazione operata nell ambito delle Strutture insistenti sul territorio della provincia di Salerno, la Sede di tipologia B di Salerno Battipaglia (cod ) è stata chiusa con decorrenza 15/10/2010, con conseguente attribuzione di tutte le competenze alla Sede di Battipaglia (cod ). In relazione a quanto precede, con pari decorrenza, la predetta Unità viene riclassificata da tipologia C a tipologia B, mantenendo la Sede di Salerno come Struttura dirigenziale di riferimento. Disposizioni Considerato che la riclassificazione di cui si tratta avviene in corso di esercizio di bilancio, nel primo riallineamento utile si provvederà ad effettuare le assegnazioni delle risorse finanziarie relative alla unità interessata. Le Strutture terranno conto della riclassificazione della Sede in oggetto ai fini del costante aggiornamento delle informazioni, in particolare sui canali tecnologici di comunicazione interna ed esterna. IL DIRETTORE GENERALE Circolare n. 48 del 1 dicembre 2010 OGGETTO: Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi (OPCM n. 3903/2010). Quadro normativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 (G.U. n. 249 del 23 ottobre 2010), recante Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 22 ottobre 2010 (G.U. n. 261 dell 8 novembre 2010) recante Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, articolo 9 PREMESSA A seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, sono state emanate le disposizioni dirette a fronteggiare l emergenza. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 per le suddette province è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre Con l ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 22 ottobre 2010 (1) sono stati disposti interventi urgenti, tra i quali la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi. (1) Pubblicata sulla G.U. n.261 dell 8 novembre

58 3 CIRCOLARI INAIL SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI L articolo 9, comma 1, ha disposto la sospensione del versamento dei premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 4 ottobre al 15 dicembre Possono beneficiare della sospensione i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente. In presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall OPCM n. 3903/2010, la sospensione si applica alla quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010 del 16 novembre 2010 (2) e ad ogni altro pagamento in scadenza nel periodo dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010, comprese le rateazioni ordinarie (3) in corso alla data dell evento, concesse dall Istituto. MODALITÀ operative per fruire della sospensione La disposizione citata stabilisce quale requisito per la sospensione la dichiarazione di inagibilità degli immobili, pertanto gli interessati devono produrre la dichiarazione in questione rilasciata dai competenti uffici. Per fruire della sospensione deve essere presentata alla competente Sede dell INAIL apposita comunicazione (4), alla quale deve essere allegata la dichiarazione di inagibilità. MODALITÀ di riscossione dei premi sospesi La medesima ordinanza, all articolo 9, comma 3, ha stabilito che la riscossione delle somme non versate per effetto della sospensione avviene in 12 rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi. I beneficiari, quindi, dovranno versare la prima rata entro il 16 gennaio 2011 nonché le successive entro il giorno 16 di ogni mese (5), e l ultima rata entro il 16 dicembre 2011, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta Poiché l ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell 8 novembre 2010, le somme già versate non saranno restituite, così come previsto dal comma 4. (6) SOSPENSIONE DEI TERMINI L articolo 9, comma 2, dell ordinanza dispone che nei confronti dei soggetti beneficiari sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva. ISTRUZIONI OPERATIVE Al fine di gestire la sospensione sarà creato nell archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 152, che le Sedi dovranno inserire per ciascuna PAT (7) - escluse quelle con data inizio attività successiva al 4 ottobre previa verifica dei requisiti di legge. IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 3 (2) Ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/1999. (3) Ai sensi della legge n. 389/1989. (4) Con il modulo allegato alla presente circolare. (5) Art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997 e successive modifiche e art. 55, comma 5, della legge n. 144/1999. (6) OPCM n. 3903/2010, art. 9, comma 4: Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. (7) Posizione assicurativa territoriale, prevista dall articolo 10 del D.M

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70 3 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 49 del 1 dicembre 2010 OGGETTO: Collegio dei Sindaci. Sostituzione dei membri effettivi in rappresentanza del Ministero dell Economia e delle Finanze. Premessa Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze ha nominato (1) il dott. Giancarlo GISCI e la dott.ssa Annamaria PASTORE membri effettivi del Collegio dei Sindaci dell INAIL, in rappresentanza del Ministero dell Economia e delle Finanze ed in sostituzione del dott. Giancarlo GIORDANO e del dott. Massimo TESTA, collocati a riposo. Composizione Con la nomina del dott. GISCI e della dott.ssa PASTORE il Collegio dei Sindaci è così composto: Presidente Paola Chiari Vice Presidente Paolo Marcarelli Membri effettivi Angelo Fabio Marano Ugo Menziani Giuseppe Silveri Annamaria Pastore Giorgio Gisci e delle Finanze In rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali In rappresentanza del Ministero dell Economia Membri supplenti Luciana Dalu Marina Danella Ferruccio Nobili Laura Bertoldi Carla Pavone Massimo Marconi Filomena La Torre In rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali In rappresentanza del Ministero dell Economia e delle Finanze IL DIRETTORE GENERALE (1) Decreti interministeriali del 20 settembre

71 CIRCOLARI INAIL 3 Circolare n. 50 del 14 dicembre 2010 OGGETTO: Eventi alluvionali verificatisi nella regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (OPCM n. 3906/2010 e Decreto MEF 1 dicembre 2010). Quadro normativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 (G.U. n. 269 del 17 novembre 2010), recante Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 13 novembre 2010 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2010) recante Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 1 dicembre Allegati (in corso di pubblicazione), recante Articolo 1 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) PREMESSA A seguito degli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, sono state emanate le disposizioni dirette a fronteggiare l emergenza. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 novembre Con l ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 13 novembre 2010 sono stati disposti i primi interventi urgenti ed è stato previsto, al fine della possibile sospensione relativa ai premi assicurativi, che il Commissario delegato, avvalendosi dei Comuni, predisponesse l elenco delle imprese che a causa dell esondazione dei fiumi abbiano subìto il fermo della propria attività economica e siano state oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale (1). Con il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2010, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e reperibile nel sito è stata disposta la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi per i soggetti indicati negli elenchi allegati sub A al decreto stesso, anch essi pubblicati nel sito web citato. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI L articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto MEF del 1 dicembre 2010, ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010, senza diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato (2). La sospensione si applica alla quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010 del 16 novembre 2010 (3) e ad ogni altro pagamento in scadenza nel periodo dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010, comprese le rateazioni ordinarie (4) in corso alla data dell evento, concesse dall Istituto. Possono beneficiare della sospensione i soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A al decreto stesso, comprendenti sia gli elenchi delle imprese che hanno subìto il fermo della propria attività economica, interessate quindi alla sospensione dei versamenti nei confronti dell INAIL, sia gli elenchi dei cittadini costretti allo sgombero ovvero all evacuazione dalle proprie abitazioni. (1) Articolo 11 dell OPCM n del (2) Articolo 1, comma 1, del decreto MEF del (3) Ai sensi della legge n. 449/1997 e n. 144/1999. (4) Ai sensi della legge n. 389/

72 3 CIRCOLARI INAIL Tali soggetti, secondo quanto disposto dall articolo 1, comma 3, del decreto in esame, fruiscono della sospensione qualora entro il 10 dicembre 2010 producano ai Sindaci dei Comuni di residenza ovvero sede delle relative aziende una dichiarazione, resa ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica ovvero determinato l adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione. L elenco dei soggetti che hanno presentato la citata dichiarazione sarà acquisito dall INAIL direttamente dai Comuni interessati, al fine di individuare le posizioni assicurative territoriali beneficiarie della sospensione. MODALITA DI RISCOSSIONE DEI PREMI SOSPESI Il decreto MEF, all articolo 1, comma 2, ha stabilito che i versamenti relativi ai premi assicurativi oggetto di sospensione sono effettuati entro il 22 dicembre I beneficiari, quindi, dovranno versare la somma dovuta in unica soluzione entro il 22 dicembre 2010, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta ISTRUZIONI OPERATIVE Al fine di gestire la sospensione sarà creato nell archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 153. La Direzione Regionale per il Veneto curerà che le Sedi interessate acquisiscano dai Comuni l elenco dei soggetti beneficiari, con indicazione del relativo codice fiscale, con la massima sollecitudine. Una volta acquisiti i suddetti dati, si provvederà con operazione centralizzata a inserire il codice di agevolazione sulle PAT interessate, riferite ai soggetti presenti negli elenchi allegati sub A al decreto MEF del nonché a quelli che, avendo presentato la dichiarazione prevista dall articolo 1, comma 3, del decreto stesso, sono presenti negli elenchi forniti dai Comuni. Nelle more degli elenchi in questione, per velocizzare l istruttoria del DURC o di altri adempimenti, copia della dichiarazione suddetta potrà essere acquisita direttamente dagli interessati o dai loro intermediari. IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 3 396

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