CONSIGLIO REGIONALE DEL A^NETO Sesta Commissione consiliare
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1 AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 21/04/ ro 1/" CONSIGLIO REGIONALE DEL A^NETO Sesta Commissione consiliare S Consiglio regionale del Veneto Interno del 21/04/2011 Num CRV CRV spc-upa Al Signor PRESIDENTE del Consiglio regionale SEDE IX LEGISL/VTURA OGGETTO: Progetto di legge n. 88. Proposta di legge d'iniziativa dei Consiglieri Foggiato, Valdegamberi, Peraro, Teso, Laroni, Tesserin, Tiozzo, Pettenò, Padrin, Causin, Pipitone, Marotta, Bortolussi e Bond relativa a: "Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta". Si trasmette, in allegato alla presente, il testo del progetto di legge licenziato, con modifiche, dalla Commissione nella seduta del 20 aprile Distinti saluti. Il Presidente Vittorino Cenci Prot. Gen. n. Prot Sesta n.(^èo/^ol/ Rif. Prot. Gen n del 21 sett 2010 AP/nml N:\D0CUMENTI NONA LEGISLATURA\SPORT\pdl\pdl trasmissione.rtf 88 - modifica Ir 5 voga\materiale per aulamettera Istruzione e assistenza scolastica Attività culturali Problemi della ricerca scientifica Sport - Turismo San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia tei fax com.com6@consiglioveneto.it
2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione e assistenza scolastica, attività culturali, problemi della ricerca scientifica, sport e turismo) Progetto di legge relativo a: "CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi delfart. 25 del regolamento dei Consiglio regionale del Veneto A seguito dell'assegnazione per ristruttoria del PROGETTO DI LEGGE n. 88 d'iniziativa dei Consiglieri Foggiato, Valdegamberi, Peraro, Teso, Laroni, Tesserin, Tiozzo, Pettenò, Padrin, Causin, Pipitone, Marotta, Bortolussi e Bond: "CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA Licenziato con modifiche il 20 aprile 2011 nella seduta n. 26 con la seguente votazione: Favorevoli Contrari Astenuti Voti rappresentati n Maggioranza richiesta n. 21 Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Tesserin
3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 88 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Foggiato, Valdegamberi, Peraro, Teso, Laroni, Tesserin, Tiozzo, Pettenò, Padrin, Causin, Pipitone, Marotta, Bortolussi e Bond «CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 settembre Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SESTA e ai Consiglieri regionali il 21 settembre 2010.
4 "CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA Relazione: In data 27 gennaio 1999, è stata emanata la legge regionale n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta", la quale all'articolo I cosi afferma:"la Regione, nell'ambito della sua azione di tutela delle tradizioni e dei valori della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva la pratica della voga alla veneta come disciplina sportiva, espressione di una radicata e diffusa cultura popolare" e all'articolo 2 così recita: "Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale sostiene annualmente mediante contributi le attività svolte dalle società remiere aventi per oggetto esclusivo o prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta". La legge regionale 27gennaio 1999, n. 5 individua l'esercizio della voga alla veneta come elemento sia dell'eredità storica e culturale del Veneto sia dell 'identità in parte condivisa da Venezia e dalla Terraferma. Dal 1999 ad oggi il degrado dei corsi d'acqua veneti ha subito una drammatica e tragica accelerazione. La quantità d'acqua è diminuita ed è cambiato il regime delle acque. I vogatori alla veneta che percorrono i corsi d'acqua sono un esempio ben visibile e concreto di un uso rispettoso e civile dei corsi d'acqua alla veneta. La presente proposta di legge nel prevedere l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione dello spazio acqueo attualmente stabilito dalla Tabella dei canoni regionali per le concessioni dei beni del Demanio idrico integra il sostegno che attualmente viene riconosciuto dalla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, alle associazioni di voga alla veneta con l'erogazione di contributi annuali. La Sesta Commissione Consiliare, nella seduta del 20 Aprile 2011, acquisito e recepito il parere favorevole condizionato della Prima Commissione Consiliare, ha licenzato, ali 'unanimità, con modifiche, l'unito testo del progetto di legge in questione, che viene sottoposto all'esame dell'aula Consiliare. Erano rappresentati i Gruppi L.V. - L.N. Padania, Popolo della Libertà, Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra Veneta- PRC Sinistra europea.
5 "CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA Art, 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta". 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 è inserito il seguente articolo: "Art. 4 bis - Esenzione dal canone per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico. 1. Le società remiere, i circoli e le associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta sono esentati, ai soli finì dì tali attività, dal pagamento del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico di cui all'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni". Art. 2 - Modifica del titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta". 1. Il titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5. "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta" è così modificato: "Sostegno, salvaguardia e diffìisione della voga alla venetd'. Art. 3 - Norma di prima applicazione 1. Le disposizioni di esenzione dal canone per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 cosi come introdotte dall'articolo 1, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario di entrata in vigore della presente legge. Art. 4 - Norma finanziaria 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, a valere suu'upb E0042 "Proventi dalla gestione del demanio ìdrico" e quantificate in euro ,00 per l'esercizio 2011, corrisponde una riduzione dello stanziamento dell'upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" del bilancio di previsione 2011, a valere sugli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12.
6 INDICE Art. 1 - Integrazione della legge regionale 27 germaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta" 2 Art. 2 - Modifica del titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta" 2 Art. 3 - Norma di prima applicazione 2 Art. 4 - Norma fmanziaria 2
7 PARTE NOTIZIALE (aggiomata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 (BUR n. 8/1999) CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA (1) Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande. 1. Per beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni aimo salvo diverso termine définito dalla provincia di Venezia (2) una domanda corredata da: (3) a) i progetti indicanti le attività di cui all'articolo 3; b) l'atto costitutivo; c) una apposita relazione indicante: 1) il numero degli associati; 2) le regate alle quali ilrichiedenteha concorso negli ultimi tre anni, col numero dei partecipanti e irisultaticonseguiti; 3) l'attività svolta nell'anno precedente. (1) Art. 149 comma 2 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 delega alla Provincia di Venezia le fiinzioni di cui alla presente legge intendendosi sostituiti agli organi regionali i competenti organi della Provincia di Venezia. (2) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20, che ha introdotto le parole "salvo diverso termine definito dalla provincia di Venezia". (3) Per l'anno 2001 il termine è stato prorogato al 31 marzo 2001, da articolo 57 comma 2 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 Art Canoni. 1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate. (1) 1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee. (2)
8 2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina ai finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico. 3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati". 4. La Giunta regionale, sentite le province, definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente (3) e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno (4) 4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una quota fissa annuale di euro 20,00. (5) 4 bis 1. Nei territori montani, i titolari di concessioni di attraversamento di beni del demanio idrico con strade silvo-pastorali, così come definite dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina dalla viabilità silvo-pastorale", sono esentati dal pagamento del relativo canone di concessione. (6) 4 bis 2. Le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee di piccola portata inferiori a 5 It/sec a servizio di rifiigi alpini ed escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell'ambiente rurale montano, fianzionali alla manutenzione ambientale, previa autorizzazione da parte dell'autorità competente al rilascio della concessione,sono esentate dal relativo canone di concessione. (7) 4 ter. Dal 1 gennaio 2005 i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all'utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell'anno di riferimento. 4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione. 4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese. (8) (1) Comma così modificato da art. 13, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che ha aggiunto dopo la parola "provvedimento" le parole "i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e"; il comma 4, del medesimo articolo 13, ha dettato disposizioni specifiche per l'anno 2004 disponendo che "Per i canoni con pagamento nel corso dell'anno 2004, l'importo dovuto è conguagliato
9 in ragione di dodicesimi per ciascun mese intercorso tra la scadenza dell'anno precedente e il 31 dicembre Lafrazionedel mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese". (2) Comma aggiunto da art. 21, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, il comma 3, dell'art. 21, prevede che tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi. (3) Comma così modificato da art. 13, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 che ha aggiunto dopo le parole "l'entità dei canoni" le parole "nonché i relativi aggiomamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'armo precedente". (4) Vedi l'art. 39, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 che ha disposto: "1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n il "Conferimento di fiinzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modifiche ed integrazioni, i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. I relativi proventi sono introitati nella upb E0042 "Proventi dalla gestione del demanio idrico". 2. I proventi di cui al comma 1, sono finalizzati alfinanziamentodi interventi da realizzare nelle aree territoriali interessate dall'aumento medesimo, per 1' ottimizzazione dell'uso dell'acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica delle falde sotterranee interessate dal prelievo, nonché per la tutela delle fonti di approvvigionamento. 3. H piano di interventi previsti dal comma 2 è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e le relative risorse sono allocate nella upb U0115 "Interventi infrastratturali per le risorse idriche", nella quale confluiscono i proventi introitati ai sensi del comma 1.". (5) Comma aggiunto da art. 21, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1. (6) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11. (7) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11. (8) Commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies aggiunti da art. 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38. Nota all'articolo 2 Legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 (BUR n. 8/1999) CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO, LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DELLA VOGA ALLA VENETA (1)
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