GUIDA REGOLAMENTO DELL ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI FIGC. Di Francesco Casarola

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1 GUIDA REGOLAMENTO DELL ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI FIGC Di Francesco Casarola Copyright Aprile 2015

2 SOMMARIO 1. Introduzione 2. Soggetti a. Direttori sportivi b. Collaboratore della gestione sportiva c. Osservatore d. La commissione direttori sportivi 3. L iscrizione a. Modalità b. Cause di incompatibilità 4. Tesseramento del DS 5. Doveri del DS 6. Sanzioni e controversie 2

3 1. INTRODUZIONE Con CU n. 225/A del la FIGC ha voluto modificare il vecchio testo riguardante la figura del direttore sportivo. La novità più importante è la creazione della nuova figura dell Osservatore calcistico. Infatti, fino ad oggi, nessuna norma dell ordinamento sportivo ne dava menzione. 2. I SOGGETTI L art. 1 del Regolamento definisce chi sono i soggetti che dovranno sottostare al presente regolamento, ed implicitamente coloro che dovranno iscriversi all Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. L elenco avrà non solo la sezione riguardante i direttori Sportivi ma anche sezioni riguardanti i collaboratori della gestione sportiva e osservatori calcistici per società professionistiche. Gli stessi rientrano nell art. 1 c. 1 CGS, che enumera le figure che devono sottostare all osservanza dell ordinamento sportivo. In particolare: Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l ordinamento federale. Ma chi sono i tesserati secondo l ordinamento sportivo: a definirlo ci pensano gli artt. 36 c. 1 e 37 c. 1 NOIF. Secondo 3

4 cui: sono tesserati FIGC: i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva, i tecnici e i calciatori.. a. Il direttore sportivo Il regolamento lo definisce come persona fisica che svolge per conto delle Società sportive professionistiche attività riguardanti: -l organizzazione e l amministrazione della società; -gestione dei rapporti contrattuali tra società e calciatori o tecnici; - conduzione di trattative con altre società sportive in merito al trasferimento, stipulazione e cessione dei contratti. Infine al tesseramento dei tecnici. b. Il collaboratore della gestione sportiva Siccome non è possibile incaricare un direttore sportivo per le società dilettantistiche. Comunque non è definito colui che svolge l attività per una società non professionistica, Allora il regolamento definisce anche il DS dei dilettanti attraverso la figura del collaboratore della gestione sportiva. Le attività che potrà svolgere questo soggetto sono: - l organizzazione e l amministrazione delle società; 4

5 - gestione dei rapporti riguardanti il tesseramento, trasferimento dei calciatori e dei tecnici. Questo tipologia di tesserato era già presente nell ordinamento federale, in particolare nell art. 22 NOIF dove si afferma che: Sono collaboratori nella gestione sportiva della società coloro che, svolgendo per esse attività retribuite o comunque compensate, siano incaricati di funzioni che competino responsabilità e rapporti nell ambito dell attività sportiva organizzata falla FIGC. 2. I collaboratori delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di collaboratore o dirigente in altra società. c. L osservatore calcistico per società professionistiche Dicevamo che la novità assoluta di questo regolamento riguarda la creazione della figura dell osservatore calcistico. Questo soggetto svolge per conto delle società professionistiche le seguenti attività concernenti i giocatori e squadre: - l osservazione; - l analisi; - la valutazione; - l archiviazione; - lo scouting. 5

6 d. La Commissione Direttori sportivi L art. 5 definisce che presso la FIGC è istituita la Commissione Direttori Sportivi. I compiti della stessa vengono descritti nel c. 5: - iscrizione degli aventi titolo nell Elenco Speciale; - cancellazione dall Elenco Speciale; - provvedimento di esclusione ai corsi di soggetti, precedenza sanzionati; - dirime in via conciliativa controversie tra gli iscritti. Le modalità di comunicazione sono descritte nell art. 5 c. 6, infatti le iscrizioni e le cancellazioni vengono comunicate per iscritto dalla Segreteria al soggetto e alle società interessate e comunque rese note attraverso un Comunicato Ufficiale. La composizione della Commissione Direttori Sportivi è definita dall art. 5 c. 2, sono 7 membri designati da organi diversi. Più precisamente: Un componente designato dal Presidente Federale, con funzioni di Presidente, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico sportiva e di notoria indipendenza. 6

7 Un componente designato dalla Lega Nazionale Professionistica di Serie A. Un componente designato dalla Lega Nazionale Professionistica di serie B; Un componente designato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; Due componenti designati dall A.DI.SE., di cui uno con funzioni di Vice-Presidenti. I componenti sopra definiti vengono nominati dal Consiglio Federale della FIGC, in quanto organo politico del calcio italiano. La Commissione dura in carica per due stagione, rinnovabili per due volte e viene assistita da un Segretario nominato dalla FIGC. L assemblea della Commissione Direttori Sportivi è valida se ha la maggioranza di presenti mentre le decisioni vengono deliberate a maggioranza e laddove vi sia parità prevale il voto del Presidente. 3. L ISCRIZIONE a. Modalità La disciplina dell iscrizione all elenco speciale dei direttori sportivi è definita dagli art. 2 e 3 del Regolamento. 7

8 Con l iscrizione si assume lo status di tesserato della FIGC. Ma prima di poter inviare la domanda di iscrizione il soggetto dovrà conseguire il diploma di abilitazione attraverso i Corsi per Direttori Sportivi organizzati dalla FIGC. Tali corsi sono annuali e vengono organizzati dal Settore Tecnico in collaborazione con l A.DI.SE. (Associazione Direttori e Segretari Sportivi) all inizio di ogni stagione sportiva. Per quel che riguarda l iscrizione all elenco dei collaboratori della gestione sportiva si dovrà conseguire il rilascio del diploma di abilitazione dopo aver sostenuto il corso. Anche questo come per quanto avvenuto per i direttori sportivi. Infine a norma dell art. 11 Regolamento Direttori sportivi che hanno conseguito il corso dovranno fare la richiesta entro 2 anni dal conseguimento dell abilitazione, documentando quanto segue: Residenza in Italia Godimento dei diritti civili Non aver riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti 8

9 Non essere stati mai assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria FIGC b. Cause di incompatibilità Le cause d incompatibilità sono definite dall art. 4 del Regolamento, più precisamente si definisce che è incompatibile con la carica: qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell assistenza di calciatori o di società l attività di calciatore o di tesserato Il perdurare dell incompatibilità si protrae per un anno dal giorno della cessazione dello status eccezion fatta per gli allenatori e i calciatori per i quali cessa alla fine della stagione calcistica di riferimento. Il Regolamento disciplina anche l esercizio senza titolo delle attività sopra definite. In particolare si afferma che l esercizio delle attività di direttore Sportivo, collaboratore della gestione sportiva e degli osservatori calcistici per società professionistiche comporta le sanzioni del Codice di Giustizia Sportiva, anche se il CGS non definisce delle norme particolari. Inoltre al soggetto che svolge queste attività senza aver ottenuto l iscrizione allora gli sarà vietato partecipare ai 9

10 corsi e ad essere iscritto nell Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La causa di cancellazione dall Elenco è disposta dall art. 5 lett. b) del Regolamento, infatti si afferma che la cancellazione avverrà laddove si accerta il venir meno di un requisito d iscrizione o incompatibilità. I divieti coinvolgono anche le società, infatti secondo l art. 8 del regolamento le società non possono avvalersi di soggetti non iscritti all Elenco Speciale per quanto riguarda trattive o rapporti in relazione alle attività proprie sopra definite. Però le società sportive possono far svolgere le attività proprie dei soggetti riguardanti il presente regolamento dai componenti di rappresentare validamente ed impegnare la Società nei confronti dei terzi. 4. TESSERAMENTO DEL DS Quali sono i doveri del Direttore Sportivo, la prima riguarda lo status del tesserato. Infatti per quel che riguarda il Direttore sportivo questo deve risultare da contratto mentre per i Collaboratori della Gestione Sportiva deve essere determinato dall atto di tesseramento per la società o per l associazione dilettantistica e deve essere depositato presso la Lega o il Comitato di competenza che lo trasmetterà alla Commissione Direttori Sportivi. Come per il collaboratore della gestione sportiva, anche l osservatore calcistico per società professionistica deve depositare o 10

11 inviare alla Lega di competenza che trasmetterà una copia alla FIGC. Il tesseramento del Direttore Sportivo e dell Osservatore calcistico siccome è possibile solamente con società professionistiche avrà validità dal momento della data di ricezione risultante dal visto del deposito. Così come accade per qualsiasi tesseramento. Diversamente per il Collaboratore della Gestione sportiva, siccome si tratta di dilettante, il tesseramento avrà efficacia dal momento della data di invio del tesseramento. 5. DOVERI DEL DS I soggetti delineati dal Regolamento in analisi dovranno sottostare secondo l art. 7 c.4 alle norme ed i regolamenti federali e dovranno improntare il loro operato ai principi di correttezza e buona fede, a parere di chi scrive superfluo il richiamo perché comunque i tesserati sottostanno all art. 1 c. 1 bis CGS principio di lealtà, probità e correttezza. Il concetto è ribadito dall art. 9 c.1. dove si conferma il fatto che gli iscritti all elenco speciale devono osservare le norme federali e sono sanzionabili dal Codice di Giustizia Sportiva Il Direttore Sportivo, il Collaboratore della Gestione Sportiva e l Osservatore calcistico potranno intrattenere rapporti solamente con la società con la quale sono stati tesserati. 11

12 6. SANZIONI E CONTROVERSIE Nel caso di cancellazione o estromissione dal bando per il corso per l ottenimento dell iscrizione nell Elenco speciale, gli iscritti nell elenco speciale possono esporre gli argomenti a propria difesa entro cinque giorni dall audizione ed hanno il diritto di essere ascoltati da persona di fiducia. La giurisdizione riguardante le controversie dei soggetti iscritti nell Elenco speciale è affidato al Collegio arbitrale previsto dall Ordinamento Federale. Per comprendere quali possono essere le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società dobbiamo fare riferimento all art. 19 CGS che definisce: - Ammonizione - Ammonizione con diffida - Ammenda - Ammenda con diffida - Squalifica per una o più giornate - Squalifica a tempo determinato - Divieto di accedere agli impianti sportivi - Inibizione temporanea. 12