Roma, 28/4/2008 All. 1

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1 Roma, 28/4/2008 All. 1 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 100, lett. a) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Fondo di garanzia per le PMI Sezione ORDINARIA Beneficiari Questo strumento agevolativo prevede che la richiesta di intervento del Fondo possa essere inoltrata da una serie di soggetti richiedenti (banche, confidi, altri fondi di garanzia, Società finanziarie per l innovazione e lo sviluppo) che concedono sostegni finanziari in forma diversa alle PMI comunitarie e loro consorzi, ubicati nell intero territorio nazionale, le quali, quindi, risultano essere i soggetti beneficiari finali della legge, in quanto esse vedranno facilitato il loro accesso ad una delle diverse forme di finanziamento previste. Oggetto dell agevolazione Sono ammissibili al Fondo le seguenti operazioni di finanziamento: - finanziamenti a medio-lungo termine, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale; - prestiti partecipativi di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell impresa finanziata; - partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI; - finanziamenti a breve termine, concessi nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di credito agevolato a breve ad imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca; - altre operazioni finanziarie direttamente finalizzate all attività di impresa, diverse dai finanziamenti a medio-lungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni; - Anticipazioni finanziarie per la capitalizzazione delle nuove imprese e delle PMI di cui alla legge 388/2000, artt. 103 e 106. Agevolazioni finanziarie Per migliorare l accesso alle fonti finanziarie delle PMI, il Fondo interviene mediante la concessione di garanzie attraverso le tre seguenti modalità di intervento, distinte a seconda della natura dei richiedenti: - garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore di soggetti finanziatori; - controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi; - cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi. La misura massima concedibile della garanzia varia dal 60% al 90% in relazione al tipo di garanzia offerta dal Fondo e ad alcune caratteristiche del soggetto beneficiario finale.

2 Iter procedurale La procedura per l ammissione all intervento del Fondo, effettuata dai soggetti richiedenti su operazioni di finanziamento concesse a PMI, può essere ricondotta alle seguenti principali fasi: - concessione del finanziamento a PMI (soggetti beneficiari finali), da parte dei soggetti finanziatori (soggetti richiedenti l intervento di garanzia) oppure, - concessione a PMI della garanzia da parte dei confidi (soggetti richiedenti l intervento di garanzia); - invio al MCC, da parte del soggetto richiedente, della richiesta di ammissione alla garanzia entro 6 mesi dalla data di delibera dell operazione per la quale la garanzia è richiesta; - avvio del procedimento istruttorio da parte del MCC attraverso la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finalizzata ad accertare la capacità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall operazione per la quale è richiesta la garanzia. Il MCC adotta dei modelli di valutazione distinti con riferimento a quattro settori economici di riferimento; - sulla base delle risultanze dell esame istruttorio le richieste di ammissione sono deliberate da un apposito Comitato di gestione del Fondo. Costi L utilizzo del Fondo di garanzia prevede il pagamento di una commissione una tantum ad ammissione avvenuta, che varia (0,25%- 1%) a seconda delle dimensioni dell impresa beneficiaria; l ammissione è gratuita per le imprese a prevalente partecipazione femminile ovunque ubicate e per le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all art. 87.3, lett. a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale.

3 Roma, 28/4/2008 All. 2 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 100, lett. a) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Sezione tecnologie digitali del Fondo di garanzia per le PMI Sezione PMI ACQUIRENTI Beneficiari Considerando che l intervento di questa Sezione è riservato al solo rilascio di due forme di garanzia (garanzia diretta a banche ed intermediari finanziari e controgaranzia a confidi) su finanziamenti concessi da banche a PMI (acquirenti) ubicate nell intero territorio nazionale a fronte di investimenti in tecnologie digitali finalizzati all introduzione di innovazioni di prodotti e di servizi e alla integrazione dei processi aziendali, la normativa di riferimento individua due soggetti interessati distinti per tipo di garanzia: Garanzia diretta: soggetti richiedenti: banche, anche in qualità di capofila di pool di banche; gli intermediari; le società di leasing; soggetti beneficiari finali: PMI; le operazioni relative a PMI operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilità previsti dai Programmi operativi regionali (POR), o ai Piani di sviluppo rurali (PSR), di cui ai Fondi comunitari (Fondi strutturali e Fondo europeo per lo sviluppo rurale). Controgaranzia: soggetti richiedenti: confidi, altri fondi di garanzia, società di leasing; soggetti beneficiari finali: PMI. Oggetto dell agevolazione Sono ammissibili alle due forme di garanzia previste, i finanziamenti concessi a fronte di: - investimenti materiali: investimenti fissi in tecnologie dell informazione e della comunicazione (ICT) digitali finalizzato all introduzione di innovazioni di prodotti e servizi e all integrazione dei processi aziendali (organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione); - investimenti immateriali: tale tipologia di investimento la cui spesa deve rappresentare almeno il 50% del costo del complessivo programma di investimento deve avere ad oggetto l acquisizione di: servizi di consulenza per lo studio e la realizzazione di processi, prodotti e/o servizi innovativi finalizzati al recupero di competitività;

4 servizi per la realizzazione di applicazioni informatiche dai contenuti innovativi a supporto dell azione di reingegnerizzazione di processi critici aziendali quali: Enterprise Resource Planning (ERP); Customer Relationship Management (CRM); Supply Chain Management (SCM); E- Marketplace; E-Banking; servizi finalizzati alla formazione del personale in materia di innovazione digitale dell impresa. Agevolazioni finanziarie Per migliorare l accesso alle fonti finanziarie delle PMI, il Fondo interviene mediante la concessione di garanzie attraverso le due seguenti modalità di intervento, distinte a seconda della natura dei richiedenti: - le banche e gli intermediari finanziari sono ammissibili alla garanzia (prestata dal Fondo direttamente a favore di soggetti finanziatori), a fronte di investimenti da essi concessi a PMI, di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni, a copertura degli investimenti ammissibili e sopra citati; - i confidi e gli altri fondi di garanzia sono ammissibili alla controgaranzia (garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi) per le operazioni di garanzia da essi effettuate su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni concessi a PMI a fronte degli investimenti sopra citati. La misura massima concedibile della garanzia varia dal 60% al 90% in relazione al tipo di garanzia offerta dal Fondo e ad alcune caratteristiche del soggetto beneficiario finale. Iter procedurale La procedura per l ammissione all intervento di garanzia o di controgaranzia del Fondo effettuata dai soggetti richiedenti su operazioni di finanziamento concesse a PMI acquirenti, può essere ricondotta alle seguenti principali fasi: - concessione del finanziamento a PMI che acquistano immobilizzazioni (soggetti beneficiari finali), da parte dei soggetti finanziatori (soggetti richiedenti l intervento di garanzia) oppure, - concessione a PMI della garanzia da parte dei confidi (soggetti richiedenti l intervento di garanzia); - invio al MCC, da parte del soggetto richiedente, della richiesta di ammissione alla garanzia entro 6 mesi dalla data di delibera dell operazione per la quale la garanzia è richiesta; - avvio del procedimento istruttorio da parte del MCC attraverso la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finalizzata ad accertare la capacità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall operazione per la quale è richiesta la garanzia. Il MCC adotta dei modelli di valutazione distinti con riferimento a quattro settori economici di riferimento;

5 - sulla base delle risultanze dell esame istruttorio le richieste di ammissione sono deliberate da un apposito Comitato di gestione del Fondo. Costi La garanzia diretta e la controgaranzia è concessa ai soggetti richiedenti a titolo gratuito.

6 Roma, 28/4/2008 All. 3 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 100, lett. a) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Sezione tecnologie digitali del Fondo di garanzia per le PMI Sezione PMI FORNITRICI Beneficiari Al pari delle agevolazioni concesse alle PMI che acquistano applicazioni tecnologiche digitali, vengono ora favorite, in questa Sezione, anche le PMI (PMI fornitrici) che, nel fornire specifiche forniture di applicazioni tecnologiche digitali finalizzate alla innovazione di prodotto o servizio e/o alla integrazione dei processi aziendali, ricorrono - al fine di monetizzare velocemente la fornitura ad un finanziamento avente uguale importo e durata e stesso piano di rimborso della sottostante dilazione di pagamento accordata dalla PMI fornitrice alla PMI acquirente. Obiettivo della Sezione è quello di sgravare le PMI italiane fornitrici dall onere delle garanzie da fornire sulla quota di finanziamento utilizzata a fronte di investimenti digitali effettuati. L obiettivo di agevolare queste PMI viene attuato, indirettamente, attraverso l azione di questa Sezione speciale che garantisce, sempre con risorse pubbliche, il rischio di insolvenza delle PMI fornitrici, vere beneficiarie finali, attraverso l intervento di garanzia diretta prestata a banche e intermediari finanziari, ovvero attraverso l intervento di controgaranzia prestata a Confidi intervenuti per garantire le PMI fornitrici. Oggetto dell agevolazione Sono ammissibili alla garanzia diretta i finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari aventi uguali durata ed importo e stesso piano di rimborso della sottostante dilazione di pagamento accordata dalla PMI fornitrice alla PMI acquirente in relazione alla fornitura delle applicazioni tecnologiche digitali, finalizzate alla innovazione di prodotto o servizio e/o alla integrazione dei processi aziendali. La fornitura di applicazioni tecnologiche digitali sottostante alla concessione della dilazione di pagamento sopra citata e al relativo finanziamento per il quale è richiesta la garanzia diretta, deve avere ad oggetto l acquisto da parte della PMI acquirente di beni materiali, immateriali e di servizi indicati nella precedente scheda intestata alle PMI acquirenti. Sono ammissibili alla controgaranzia le operazioni di garanzia effettuate dai confidi su finanziamenti aventi uguale durata ed importo e stesso piano di rimborso della sottostante dilazione di pagamento accordata dalla PMI fornitrice alla PMI acquirente in relazione alla fornitura delle stesse applicazioni digitali di cui al punto precedente.

7 Agevolazioni finanziarie Per favorire l acquisto dilazionato di tecnologie digitali da parte delle PMI acquirenti, questa Sezione del Fondo di garanzia per le PMI, interviene, sia con la concessione di garanzia diretta ai soggetti sopra citati a richiederla, che con la concessione di controgaranzia, sempre ai soggetti abilitati a richiederla. Iter procedurale L iter procedurale di ammissione alla garanzia diretta e di controgaranzia può essere ricondotta alle seguenti principali fasi: - richiesta di ammissione alla garanzia da parte dei soggetti richiedenti a fronte di finanziamenti (deliberati o da deliberare) a PMI fornitrici; - valutazione economica e finanziaria della PMI fornitrice; - Sulla base delle risultanze dell esame istruttorio le richieste di ammissione sono deliberate da un apposito Comitato di gestione del Fondo. Costi La garanzia diretta e la controgaranzia è concessa ai soggetti richiedenti a titolo gratuito.