Le ricadute dei Regolamenti REACH e CLP in materia. e sicurezza dei lavoratori

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1 Le ricadute dei Regolamenti REACH e CLP in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Antonello Poles S.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASS n. 3 Alto Friuli Concetti base - 1 PERICOLO (Hazard) Proprietà caratteristica di un agente o una situazione che ha la potenzialità di causare effetti avversi quando un organismo, sistema o popolazione è esposta a quell agente RISCHIO (risk) ( ) La probabilità di avere un effetto avverso in un organismo, sistema o (sotto)popolazione causato dall esposizione in circostanze specificate a un agente 1

2 Concetti base - 2 Il rischio chimico si concretizza nel momento in cui si realizzano le condizioni in cui risultano contemporaneamente presenti: agenti chimici (pericolosi) condizioni di esposizione. I pericoli sono minacce per gli uomini e i rischi sono misure quantitative (o stime) del danno agli uomini 100 Pericolo Rischio 0 Sostanza chiusa, etichettata, ben custodita Sostanza etichettata accessibile Sostanza non etichettata accessibile in cucina Sostanza nel caffé 2

3 Premessa - 1 Con l entrata in vigore del Regolamento REACH, la valutazione del rischio connesso con l esposizione ad agenti chimici i i (sostanze) viene stimata prima che la sostanza arrivi in ambiente di lavoro sulla base del principio no data no market. Premessa - 2 Il Regolamento CLP comporta l obbligo di classificare, secondo i criteri ivi riportati, le sostanze e le miscele: 1. prima di immetterle e sul mercato; 2. soggette al regolamento REACH. I criteri di classificazione da applicare si basano sulle proprietà intrinseche delle sostanze. Cambieranno classi, categorie di pericolo nonché simboli e frasi da apportare in etichetta. Ciò potrà comportare la riclassificazione di alcune sostanze con l attribuzione di classi di pericolo oggi non previste. 3

4 Il datore di lavoro riceve di ritorno i riflessi positivi derivanti dal Regolamento REACH. Le nuove informazioni a disposizione dovranno essere utilizzate provvedendo a sottoporre a nuova verifica il proprio ambiente di lavoro. Le nuove informazioni saranno incluse nella scheda dati di sicurezza (SDS) Il REACH e i datori di lavoro Qualsiasi datore di lavoro è considerato soggetto attivo dei processi innescati dal REACH. Egli infatti può essere: fabbricante e/o importatore di sostanze e in quanto tale già coinvolto attivamente e fattivamente nei processi (in quanto responsabile dell immissione sul mercato o in commercio di una sostanza); utilizzatore finale delle sostanze (DU) in quanto soggetto coinvolto a valle della catena di approvvigionamento. 4

5 Inquadramento normativo I Regolamenti REACH e CLP: - rappresentano normative di prodotto; - non sono sostitutive della normativa sociale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L elemento di interazione tra le normative REACH, CLP e D.Lgs. 81/2008 è la valutazione del rischio nell ambito di un uso definito di una sostanza chimica. 5

6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Definizione (Linee guida CEE 1996): La valutazione dei rischi è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro intrapreso per definire quali siano le cause probabili di lesioni o di danni, sia che risulti possibile eliminare il pericolo oppure ciò non risulti possibile. Chi deve valutare i rischi - 1 Il Responsabile dell immissione sul mercato o in commercio di una sostanza dovrà effettuare la valutazione del rischio, ovvero una previsione della controllabilità del rischio associato all uso della sostanza; Previsione: per quanto puntuali possano essere le informazioni in possesso, il responsabile dell immissione non potrà mai conoscere tutte le condizioni operative dei propri clienti 6

7 Chi deve valutare i rischi - 2 L Utilizzatore a valle di una sostanza dovrà adottare o adattare le previsioni stabilite dal Responsabile dell immissione sul mercato o in commercio al proprio contesto aziendale e valutare il rischio. Il rischio va valutato a valle dell applicazione delle misure di gestione dei rischi. Lo scenario di esposizione È l insieme delle condizioni che descrivono come una sostanza può essere utilizzata in piena sicurezza durante il suo ciclo di vita e come i Responsabili dell immissione sul mercato o i commercio raccomandano agli Utilizzatori finali di controllare l esposizione dell uomo e dell ambiente comprendendo le misure di gestione dei rischi e le condizioni d uso. Il l i l t h it h l i di Il legislatore ha previsto che lo scenario di esposizione debba essere riportato in un allegato alla scheda dati di sicurezza (SDS) e debba contemplare anche gli usi identificati. 7

8 L Utilizzatore a valle al momento del ricevimento della nuova SDS (eventualmente comprensiva di allegato con riportati gli scenari di esposizione) è tenuto a verificare se l uso che egli fa della sostanza è contemplato in SDS e se il proprio scenario di esposizione è conforme con quello riportato in scheda. In caso contrario l Utilizzatore a valle può/deve: interrompere l uso della sostanza; trovare una sostanza, un preparato o un processo alternativi; comunicare al proprio p fornitore l uso o le condizioni d uso della sostanza, affinché quest ultimo possa predisporre uno scenario d esposizione che contempli tali condizioni d uso (siamo ancora in tempo??); modificare le condizioni d uso in maniera tale da renderle conformi allo scenario d esposizione descritto dal fornitore; trovare un altro fornitore che possa trasmettere uno scenario d esposizione che contempli le condizioni d uso dell utilizzatore a valle; predisporre una propria relazione sulla sicurezza chimica. 8

9 L Utilizzatore finale deve effettuare una verifica approfondita che si concretizza in una revisione della propria valutazione dei rischio (in ottemperanza agli obblighi di cui all articolo 223, comma 7 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Articolo Valutazione dei rischi Comma 7: il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. Autorizzazione - 1 Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, un fabbricante importatore o utilizzatore a valle si astiene un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV. 9

10 Autorizzazione 2 Rientrano nella procedura di autorizzazione: - sostanze C/M/R categorie 1 e 2; - sostanze PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) e vpvb (molto persistenti e molto bioaccumulabili); - perturbatori endocrini e altre valutate caso per caso Preliminarmente all inserimento nell allegato XIV, il meccanismo dell autorizzazione prevede che le sostanze vengano inserite nella lista delle sostanze candidate all eventuale inclusione nell allegato (Candidate List). L autorizzazione è sempre concessa per un periodo determinato (stabilito caso per caso). Qualora siano disponibili sostanze o tecnologie alternative, deve essere previsto un piano di sostituzione. Le attività di ricerca e sviluppo volte ad individuare sostituti sono prese in considerazione ai fini della autorizzazione 10

11 È evidente che quando una sostanza è individuata come estremamente preoccupante (SVHC) è destinata ad avere vita breve. Si consiglia quindi di organizzare l attività sul presupposto dell applicazione del principio della sostituzione. Restrizione (allegato XVII) Quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, che richiede un'azione a livello comunitario, l'allegato XVII è modificato tramite l'adozione di nuove restrizioni o la modifica delle restrizioni esistenti. La decisione tiene conto dell'impatto socioeconomico della restrizione, compresa l'esistenza di alternative. La restrizione è pertanto qualsiasi condizione o divieto riguardante la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di determinate sostanze. 11

12 La scheda dati di sicurezza Rappresenta un importante elemento della comunicazione del pericolo e rappresenta a volte il principale strumento per trasmettere informazioni sulla sicurezza per sostanze e miscele classificate e per alcune sostanze e miscele non classificate lungo la catena di approvvigionamento fino all utilizzatore a valle. La valutazione del rischio inerente l utilizzo di sostanze st in ambiente di lavoro non può prescindere dalle pertinenti SDS. La SDS deve essere: predisposta per sostanze e miscele pericolose per l uomo e l ambiente, incluse le sostanze PBT (persistente, biaccumulabile, tossica) e vpvb (molto persistente e molto bioaccumulabile) e le sostanze inserite nella Candidate List; fornita anteriormente o contestualmente alla prima fornitura; fornita su richiesta di un utilizzatore professionale per miscele non classificate pericolose ma contenenti sostanze pericolose al di sopra di una determinata soglia; fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica, nella lingua ufficiale dello stato membro entro la data di fornitura della sostanza o miscela; aggiornata tempestivamente (da parte dei fornitori) nelle seguenti circostanze: si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; sia stata rilasciata o rifiutata un autorizzazione; è stata imposta una restrizione. 12

13 Inoltre: non deve contenere sottosezioni prive di testo; se l informazione per una determinata sezione non è disponibile o non è pertinente va indicato; l assenza di informazione va giustificata; deve essere preparata da persona competente utilizzando linguaggio semplice, chiaro e preciso evitando affermazioni ambigue e ingannevoli non coerenti con la classificazione; devono essere riportati gli Usi identificati pertinenti individuati dal fornitore (punto 1.2), e se del caso, gli usi sconsigliati dal fornitore con indicazione del motivo; devono essere riportati i limiti di esposizione professionale nazionali e comunitari i e le necessarie misure di gestione dei rischi; deve contenere, ove richiesto, gli scenari di esposizione. Infine, ma non da ultimo: Formazione Informazione Addestramento t In relazione a: nuove informazioni on disponibili; nuova classificazione ed etichettatura degli agenti chimici; esiti della valutazione dei rischi. 13

14 I siti 14

15 15

16 DORS della Regione Piemonte propone una guida aggiornata alle banche dati on line per la valutazione del rischio chimico (interessante anche il motore di ricerca MATLINE Matrice dell esposizione ad agenti cancerogeni) sito della Commissione Europea 16

17 Grazie per l attenzione. 17