Aggiornamenti nella valutazione e nella gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro

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1 EUGENIO MELANI Aggiornamenti nella valutazione e nella gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro 26/02/13 1 ORDINE DEI CHIMICI DI BRESCIA - 26 FEBBRAIO 2013

2 D. Lgs. n. 52/1997 (dir.67/548/cee) SOSTANZE Reg. (CE) n. 1907/2006 GHS Reg.(CE) n. 1272/2008 Sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura Reg.(UE) n. 453/2010 D. Lgs. n. 65/2003 (dir. 99/45/CE ) PREPARATI RICADUTE SULLA NORMATIVA SOCIALE DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Titolo IX, Capi I e II, del D. Lgs. n. 81/2008 ) 26/02/13 2

3 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il Decreto legislativo n. 106/ /02/13 3

4 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 TITOLO I PRINCIPI COMUNI TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI TITOLO VII TITOLO VIII TITOLO IX TITOLO X TITOLO XI TITOLO XII TITOLO XIII LUOGHI di LAVORO USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SEGNALETICA di SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ATTREZZATURE MUNITE di VIDEOTERMINALI AGENTI FISICI SOSTANZE PERICOLOSE ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE NORME TRANSITORIE E FINALI 26/02/13 4

5 TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo 1 Protezione da agenti chimici Capo 2 Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Capo 3 Protezione da rischi connessi all esposizione ad amianto TITOLO IX 26/02/13 5

6 !! Nella definizione di agenti chimici pericolosi rientrano inoltre, anche quegli agenti che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base al suddetto comma 1, lettera b) punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. Si considerano, pertanto, agenti chimici pericolosi anche quelli che, pur non essendo classificabili secondo la Normativa di prodotto (quali, ad es. gli interferenti endocrini), possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 26/02/13 6

7 !! Le sostanze e i preparati (miscele) classificati ai sensi della normativa in materia di immissione sul mercato CE dei prodotti chimici pericolosi: D. Lgs. n. 52/1997 (Dir. 67/548/CEE) SOSTANZE PERICOLOSE D. Lgs. n. 65/2003 (Dir. 99/45/CE ) PREPARATI PERICOLOSI e s.m.i. con l esclusione di quelli pericolosi solo per l ambiente. 26/02/13 7

8 Art. 221Campo di applicazione!requisiti minimi per la protezione dei lavoratori Art. 222 Definizioni!Agenti chimici pericolosi, attività coinvolte, valori limite di esposizione Art. 223 Valutazione dei rischi!condizioni di esposizione, informazioni dal fornitore Art. 224 Misure e principi generali!prevenzione e risultati della valutazione Art. 225 Misure specifiche!non IRRILEVANTE PER LA SALUTE RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA Art. 226 Disposizioni per incidenti o emergenze!non IRRILEVANTE PER LA SALUTE RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA Art. 229 Sorveglianza sanitaria!non IRRILEVANTE PER LA SALUTE RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA Art. 230 Cartelle sanitarie!non IRRILEVANTE PER LA SALUTE RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA 8 26/02/13

9 Art. 221Campo di applicazione!requisiti minimi per la protezione dei lavoratori Art. 222 Definizioni!Agenti chimici pericolosi, attività coinvolte, valori limite di esposizione Art. 223 Valutazione dei rischi!condizioni di esposizione, informazioni dal fornitore Art. 224 Misure e principi generali!prevenzione e risultati della valutazione Art. 225 Misure specifiche!rischio NON BASSO PER LA SICUREZZA - IRRILEVANTE PER LA SALUTE Art. 226 Disposizioni per incidenti o emergenze!rischio NON BASSO PER LA SICUREZZA - IRRILEVANTE PER LA SALUTE 9 26/02/13

10 Art. 221Campo di applicazione!requisiti minimi per la protezione dei lavoratori Art. 222 Definizioni!Agenti chimici pericolosi, attività coinvolte, valori limite di esposizione Art. 223 Valutazione dei rischi!condizioni di esposizione, informazioni dal fornitore Art. 224 Misure e principi generali!prevenzione e risultati della valutazione Art. 225 Misure specifiche!rischio BASSO PER LA SICUREZZA NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE Art. 229 Sorveglianza sanitaria!rischio BASSO PER LA SICUREZZA NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE Art. 230 Cartelle sanitarie!rischio BASSO PER LA SICUREZZA NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE 10 26/02/13

11 Ogni datore di lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento. Datore di lavoro REACH, CLP e SDS Prevenzione rischi e sicurezza lavoratori 26/02/13 11

12 Strumenti per la comunicazione delle informazioni di pericolosità di sostanze e miscele "! Scheda di Dati di Sicurezza (SDS); "! Chemical Safety Report (CSR); "! Scheda di Dati di Sicurezza Estesa (esds); "! Etichettatura. 26/02/13 12

13 Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) disciplinata dal Regolamento (UE) N. 453/2010 (che aggiorna l Allegato II del REACH) Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonchè per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro. 26/02/13 13

14 Valutazione della sicurezza chimica Chemical Safety Assessment (CSA) Rapporto sulla sicurezza chimica Chemical Safety Report (CSR) Delinea gli scenari di esposizione pertinenti e rilevanti per l impiego delle sostanze, che dovranno figurare in allegato alla SDS (esds) DdL DU 26/02/13 14

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16 !! Gli articoli 31 e 32 del Reg. REACH dispongono alcuni cambiamenti nelle Schede di dati di Sicurezza (SDS) che vanno compilate a norma dell Allegato II. MODIFICHE!"#$%&'"()$*!"#$%&'%()*+,-.-%/#001% &#%789%,-%:;<<=>%,-.-%* +,-./0,* *3,6*+,726.1,/02*89":*/;* <=>?@A>>B*3,6*C.+6.1,/02*,D+2E,2*,*3,6* 92/F47642*-2/-,+/,/0,*6.*+,74F0+.G42/,H*6.* I.6D0.G42/,H*6J.D02+4GG.G42/,*,*6.*+,F0+4G42/,* 3,66,*F2F0./G,*-K414-K,*8!"&9L:;* 26/02/13 16

17 CSR SE SDS!! Le informazioni presentate nella SDS corrispondono a quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta;!! Se è stata elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, lo scenario o gli scenari di esposizione pertinenti sono riportati in un allegato della SDS. 26/02/13 17

18 !! Gli scenari di esposizione, qualora disponibili, rappresentano comunque utili fonti di informazioni cui il datore di lavoro deve fare riferimento nella valutazione del rischio, perché contengono sia le misure di gestione dei rischi sia le condizioni operative raccomandate al DdL (DU) dal fabbricante;!! Il DdL, se non sono stati previsti tra gli usi e gli scenari proposti quelli applicabili alla propria attività lavorativa, ha diritto di notifica al fornitore;!! La presenza di scenari di esposizione collegati all uso degli agenti chimici allegati alla esds, non esonera il DdL dall effettuare la valutazione del rischio. 26/02/13 18

19 Uno SE deve includere i parametri principali che determinano i rilasci della sostanza e di conseguenza l esposizione, i cosiddetti determinanti.!!! relativi alle proprietà della sostanza sono:! la volatilità, la solubilità in acqua, o la degradabilità;!!! relativi al processo ed al prodotto possono essere:! la durata e la frequenza d uso, la concentrazione di una sostanza in un prodotto, o la quantità di sostanza usata per singola applicazione!!! relativi al processo sono anche:! le misure di gestione del rischio, es. il tipo di ventilazione, l equipaggiamento di mezzi di protezione personali, che vengono prese per rendere il rischio controllabile.!! relativi all ambiente nel quale il processo avviene, come per esempio il volume degli ambienti di lavoro o la portata dei corsi d acqua sui quali vengono scaricate le acque inquinate ecc. 26/02/13 19

20 Ogni scenario si riferisce ad una situazione base, su cui vengono innestate varianti di OC e RMM; L esposizione è stata calcolata per tutte queste situazioni utilizzando diversi modelli: ECETOC TRA, Stoffenmanager, ConsExpo, Risk of Derm. E possibile così paragonare diverse esposizioni per la stesso scenario 26/02/13 20

21 !! Generalmente i determinanti sono divisi in due categorie: 1) le condizioni operative (OC) 2) le misure di gestione del rischio (RMM). 26/02/13 21

22 ES M/I = fabbricante/importatore, OC = condizioni operative, RMM = misure di gestione del rischio, EV = valore di esposizione, DU = utilizzatore a valle, ES = scenario di esposizione, CSA = valutazione della sicurezza chimica effettuata dal DU Scaling = messa in scala. 26/02/13 22

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24 Possono essere distinti 4 casi: 1.! Le condizioni di lavoro dell utilizzatore a valle sono le stesse di quelle previste nello SE. 2.! L utilizzatore a valle applica misure di tipo simile a quelle raccomandate dal fornitore e le condizioni operative sono quasi uguali. 3.! Il produttore/importatore ha elaborato lo SE in base a condizioni operative (OC) e misure di gestione del rischio (RMM) diverse da quelle in cui opera l utilizzatore a valle. 4.! Nel caso in cui alle condizioni del caso precedente non si accompagna la presenza di un meccanismo per valutare le differenze tra lo scenario proposto e le condizioni dell utilizzatore a valle l utilizzatore a valle deve elaborare un proprio CSA (Chemical Safety Assessment) e notificarlo all'echa (CSR). 26/02/13 24

25 !"#$%&'"()$*!"#$%&'%()*+,-.-%/#001% &#%789%,-%:;<<=>%,-.-%* +,-./0,* *3,6*+,726.1,/02*89":*/;* -2/-,+/,/0,*6.*+,74F0+.G42/,H*6.*I.6D0.G42/,H* 6J.D02+4GG.G42/,*,*6.*+,F0+4G42/,*3,66,*F2F0./G,* -K414-K,*8!"&9L:;* 26/02/13 25

26 26/02/13 26

27 Reach Reach 26/02/13 27

28 26/02/13 28

29 Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro Comitato 9 Sottogruppo Agenti chimici Applicazione dei Regolamenti Europei REACH, CLP, SDS nell ambito del D. Lgs. n. 81/08 #! Aprile 2011 Circolare esplicativa #! Novembre Criteri e strumenti per la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro 29 26/02/13

30 Commissione Consultiva Permanente sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I Protezione da Agenti Chimici e Cancerogeni e Mutageni ), Capo II Protezione da Agenti alla luce delle ricadute del:! Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH),! Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP)! Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza). Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali NOVEMBRE /02/13 30

31 Elementi ed obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini dell applicazione del Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: 1. definizione e individuazione delle figure coinvolte; 2. terminologia; 3. nuove prescrizioni per la stesura della SDS e i nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose; 4. nuovo sistema di etichettatura; 5. coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa (fino al 01/06/2015) 6. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni; 7. aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell informazione; 8. classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria; 9. aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP. 26/02/13 31

32 PUNTI 1, 2, 3 26/02/13 32

33 PUNTO 4 26/02/13 33

34 PUNTI 5, 6, 7 26/02/13 34

35 PUNTO 9 26/02/13 35

36 INFORMAZIONI PER I LAVORATORI 26/02/13 36

37 !! Nell ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale i Regolamenti Europei aggiornano gli obblighi e le procedure nei processi di valutazione del rischio chimico, modificando:! i criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele (CLP)! gli strumenti di informazione sulla pericolosità di sostanze e miscele (SDS) 26/02/13 37

38 Obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori!formazione!etichettatura e SDS!Aggiornamenti nella valutazione del rischio chimico Compiti derivanti da REACH, CLP e SDS! Registrazioni! Notifiche! INFO lungo la Supply Chain! Aggiornamento! Requisiti di prodotto 26/02/13 38

39 FINE 26/02/13 39