Ing. Emanuele RENZI Dirigente delle Divisione IV del Servizio Tecnico Centrale Consiglio Superiore dei LL.PP.

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1 FONDAZIONE DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO Seminario di aggiornamento in collaborazione con IL CONTROLLO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE PER USO STRUTTURALE MARCATURA CE - Regolamento UE n. 305/2011 e NTC - DM COMPITI E RESPONSABILITA DELLE FIGURE TECNICHE CPR e NTC08: INTRODUZIONE Ing. Emanuele RENZI Dirigente delle Divisione IV del Consiglio Superiore dei LL.PP. 02/10/2013

2 La qualità di Sistema sull intera Filiera Regolatori SM, CE Committenza Progettista Fabbricante [Importatore Distributore] IMPRESA di costruzione Istallatori Normatori UNI, CEN OPERA Op.VVCP del Prodotto [NB, TABs Labb] Op. Vigilanza sul Mercato nei cantieri D.L. Collaudatore Op.Valut. Qualità Progetto [Validazione] Accreditatore Autorizzatore (1)

3 Il panorama normativo: opere e prodotti Regole sulle opere Stati membri Regole sui prodotti da costruzione UE + Stati Membri L.1086/71, L.64/74, D.Lgs.112/98 DPR380/01, L186/04, etc - Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) opere e prodotti strutturali - RE1 Dir. 89/106/CE DPR 246/93 Reg(UE) 305/11 CPR (2)

4 NTC cap.11 - MATERIALI E PRODOTTI Identificati Descrizione, a cura del produttore, del materiale stesso e dei suoi componenti elementari I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: Qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure indicate nelle NTC Accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. (3)

5 Le norme prevederanno tre casi principali (A) marcatura CE materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata (ENh) il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE Prodotti da costruzione (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499; (B) Qualificazione Nazionale NTC -MATERIALI E PRODOTTI : Qualificazione Prevalente, al termine del periodo di coesistenza materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle NTC. E fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE; (C) marcatura CE con BTE o Certificato di Idoneità Tecnica materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica [cfr Cap.4.6] all Impiego rilasciato dal sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.; (EQUIVALENZA) Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle NTC. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure (4) all uopo stabilite dal STC sentito lo stesso Consiglio Superiore. Reg. (CE) 764/08

6 Il CPR GUUE Lunedì 4 aprile 2011, n L 88 Articolo 68 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. [24 aprile 2011] La maggior parte del CPR è pienamente in vigore al 1 Luglio giorni dopo la pubblicazione in GUUE si applicano immediatamente: Art.s 1 and 2 Oggetto e Definizioni Art.s and Appendix IV - TABs; Art.s NBs Art. 64 SCC -> Linguaggio Comune -> Operatori della VVCP (ETAs) -> Operatori della VVCP -> Coordinamento degli SM con la CE (5)

7 Rispetto alla Direttiva IL REGOLAMENTO UE: PRINCIPI CHIAVE è immediatamente efficace (in ogni sua parte) in tutti gli stati membri senza la necessità di trasposizioni (recepimenti) nazionali; limita fortemente differenti implementazioni da parte degli SM ; garantisce un linguaggio tecnico comune; impone obblighi diretti alle autorità degli SM Sarà necessaria comunque una attuazione nazionale. Le tre amministrazioni tradizionalmente coinvolte hanno già avviato un apposito tavolo tecnico Chiarimento dei concetti base e dell uso del marchio CE per i PdC; Semplificazione del vigente sistema basato sulla Direttiva 89/106/CEE (CPD) (per esempio considerando procedure semplificate per PM/Micro Imprese) Incremento della Credibilità dell intero sistema (ad esempio mediante nuovi e più rigorosi requisiti per gli organismi coinvolti nella verifica della costanza della prestazione dei PdC) Incremento dell Armonizzazione nell ambito dell UE delle condizioni per la commercializzazione dei PdC (6) Il tutto sulla base della più che ventennale esperienza della CPD

8 Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE Art.1 - Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. La marcatura CE non è una attestazione di conformità ad una specifica tecnica. La Marcatura CE rappresenta una metodologia armonizzata per valutare provare calcolare esprimere garantire ed infine dichiarare le prestazioni di un PdC (7)

9 Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE Il Documento fondamentale sarà la Dichiarazione di Prestazione DoP (Artt. 4, 5 e 6), [e non la Dichiarazione di Conformità CE prevista dalla CPD] Obiettivo della CPR è corredare il PdC ai fini della libera circolazione nello SEE - con una Dichiarazione delle Prestazioni del prodotto effettuata secondo metodologie armonizzate (definite tramite le specifiche tecniche armonizzate) ed espresse secondo un linguaggio comune europeo ANCHE STRUMENTO PER LA SICUREZZA E LA QUALITA DELLE OPERE (non solo per la commercializzazione) La DoP è lo strumento che deve essere consapevolmente impiegato [predisposto, verificato, controllato, etc.] da tutti i soggetti della Filiera al fine dell impiego di qualità del prodotto [nonché per la valutazione dell idoneità del prodotto per l uso previsto] Art.4 DoP Principio Generale: La DoP è obbligatoria per prodotti coperti da HS o da un ETA Art.5 Deroghe alla redazione della Dichiarazione di Prestazione a) Produzione occasionale o non di serie (!!) b) Produzione in cantiere (a pie d opera) c) con metodi tradizionali per la conservazione del patrimonio artistico tutelato RESPONSABILITA BEN DEFINITE (8)

10 Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE Art.1 - Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. La marcatura CE non è una attestazione di conformità ad una specifica tecnica. La Marcatura CE rappresenta una metodologia armonizzata per valutare provare calcolare esprimere garantire ed infine dichiarare le prestazioni di un PdC (9)

11 Cosa deve essere dichiarato Art.6 Contenuto della DoP 1. La DoP descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. ( ) 3. La DoP contiene altresì: ( ) c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati; d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3; e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato; f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata); CHIARIMENTO ARMONIZZAZIONE Art Per specifiche famiglie di prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata la Commissione, ove opportuno e in funzione degli usi previsti di tali prodotti definiti da norme armonizzate, stabilisce mediante atti (10) delegati conformemente all'articolo 60 le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante dichiara la prestazione del prodotto all'atto di immetterlo sul mercato.

12 Specifiche tecniche armonizzate Norme armonizzate (Arts ) Documento per la Valutazione Europea (Arts , Annex II) Valutazione Tecnica Europea (Arts. 26) Regole complete per la : -predisposizione, contenuti, valutazione e pubblicazione (da parte della CE) ed obiezione (da parte degli SM e CE) per le specifiche tecncihe armonizzate (HS ed EAD) - un ETA Valutazione (Assessment) Tecnica Europea (non più Benestare/Approval) deve essere sempre basato su un documento di riferimento trasparente: Il Documento per la Valutazione Europea (EAD) (nel quadro della CPD ci sono due possibili documenti alla base di un ETA: gli ETAGs ed i CUAPs) - Procedura per l adozione di un EAD -> Art.20 + ANNEX II (trasparenza, tempi definiti, confidenzialità se necessaria, partecipazione e ollegialità fra i TABs) SEMPLIFICAZIONE CREDIBILITA (11)

13 Organismi coinvolti nella valutazione Organismi di Valutazione Tecnica Technical Assessments Bodies TABs (Arts Annex IV) Autorità notificante ed Organismi Notificati NB (Arts.39-55) - criteri più rigorosi per la designazione degli organismi coinvolti nella valutazione e verifica della costanza della prestazione dei PdC (NBs e TABs); -Massimo livello di trasparenza nell attività di NBs e TABs; - (...) -L autorità notificante (SM) rimane responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la notifica dei NB (Art.40.1) -La Valutazione ed il controllo dei NB può essere affidato agli organismi nazionali di accreditamento di cui al Reg(CE) 765/08. (Art.40.2) -La domanda di Notifica è accompagnata [ ], se disponibile, da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento [ ], che attesti che l'organismo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43 [del CPR] (Art.47.2). - Notifica senza accreditamento -> Procedura Aggravata (Artt e 48.5, NLF) ACCREDITAMENTO vs NOTIFICA (!!) Soluzione EU: CE & EA Che ( schema di) Accreditamento? Soluzione Nazionale: Amm.ni & ACCREDIA (12)

14 Documentazione Tecnica Appropriata ATD (Art.36) Micro-Imprese (Art.37) Alter procedure semplificate STD (Art.38) Procedure semplificate Principio: le procedure semplificate non si applicano per i prodotti rilevanti per la sicurezza delle opere - Il fabbricante può sostituire le ITT o le ITC mediante la Documentazione Tecnica Appropriata quando: - sono applicabili il Without Testing/Calculation or Without Further Testing/Calculation - Il prodotto è stato già provato da altri soggetti; - Il sistema è composto da componenti (già sottoposti a prove) Se si applica il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1 o 1+ (prodotti rilevati per la sicurezza), la Documentazione Tecnica Appropriata deve essere verificata dal NB -Procedure semplificate per le Micro-Imprese (< 10 dipendenti, bilancio annuale < 2M ): solo per prodotti per i quali siano applicabili i sistemi 3 e 4; - Per prodotti coperti da HS e fabbricati in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie (!!) a seguito di specifica ordinazione ( ) una Documentazione Tecnica Specifica STD può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione, dimostrando la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l equivalenza con le procedure fissate dalla HS. Se si applica il sistema 1 o 1+ la STD deve essere verificata dal (13) NB.

15 Sorveglianza sul mercato e procedure di salvaguardia Procedure nazionali per PdC che comportano rischi (Art.56) Procedura di salvaguardia dell Unione (Art.57) PdC conformi ma che comportano rischi per la salute e la sicurezza (Art.58) Non conformità formale (Art.59) -La Sorveglianza sul Mercato è Competenza/Responsabilità degli SM -Si applica il New Legal Frame, Reg(CE) 765/2008 (Appl.: ) che prevede: - Gli SM devono istituire e comunicare le Autorità di Vigilanza sul mercato; - La vigilanza sul mercato deve assicurare che i prodotti (1) siano conformi alla normativa armonizzata applicabile; (2) siano sicuri; (3) siano correttamente marcati CE; - Gli SM prevedono Programmi di vigilanza sul mercato (comunicati alla CE) - Il CPR fornisce indicazioni aggiuntive per i PdC Art. 56 Procedura nazionale per prodotti che comportano rischi Art. 57 Procedura di Salvaguardia dell Unione Art.58 Prodotti conformi che comportano un rischio Art. 59 Non conformità formale ARMONIZZAZIONE CREDIBILITA (14)

16 NTC -MATERIALI E PRODOTTI : Impiego Il CPR disciplina la LIBERA CIRCOLAZIONE dei prodotti Le regole sulle opere (progettazione delle opere e impiego dei prodotti) sono competenza degli Stati Membri (L.1086/71, L.64/74, DPR380/01, NTC). Pertanto un opera deve essere progettata e realizzata in conformità alle regole nazionali. Di conseguenza ogni materiale o prodotto impiegato nell opera deve essere tale da garantire la conformità dell opera stessa alle regole nazionali di progettazione ed esecuzione (es: specifiche caratteristiche per le zone sismiche e/o classi/valori limite di utilizzo, modalità di istallazione, prove di accettazione, prove di collaudo, etc.). Compiti del Progettista, del D.L., del Collaudatore Le NTC prevedono ( 11.1, caso A) che per materiali, prodotti e/o sistemi (kits) per uso strutturale ricadenti nel campo di applicazione di una norma europea armonizzata i cui riferimenti siano pubblicato su GUUE, la marcatura CE costituisce condizione necessaria, al termine del periodo di coesistenza, alla qualificazione del materiale o prodotto stesso. Comunque risulti qualificato il materiale o prodotto ad uso strutturale (quindi anche nel caso di marcatura CE degli stessi), resta onere del direttore dei lavori, in fase di accettazione del prodotto in cantiere, la verifica della prescritta documentazione di qualificazione; in particolare non potranno essere impiegati nelle opere prodotti per i quali quanto dichiarato nella suddetta documentazione non sia conforme ai requisiti ed ai livelli di sicurezza previsti dalle NTC oltre che dagli specifici documenti contrattuali o progettuali. Ovviamente, le opere stesse dovranno essere progettate e realizzato nel rispetto delle NTC (15)

17 NTC -MATERIALI E PRODOTTI : Accettazione - Certificazione Cosa deve verificare il Direttore dei Lavori? (ACCETTAZIONE) Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE (caso A o caso C con ETA)sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea (caso A) ovvero allo specifico Benestare Europeo (caso C). Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all impiego (caso C senza ETA) rilasciato del del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. (16)

18 Consiglio Superiore del LL.PP PP.- Ing. Emanuele Renzi Dirigente della IV Divisione grazie per l attenzione (17)

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