OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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- Ugo Silvano Rizzi
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1 DELIBERAZIONE N. 168 DEL 10 MAGGIO 2013 UFF. RAGIONERIA OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Visto il documento istruttorio redatto in data 10/05/2013 dal Settore Ragioneria, Economato, Controllo Partecipate che di seguito si riporta: PREMESSO che: - l art. 8, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) istituisce a decorrere dal 2014 l imposta municipale propria in sostituzione dell imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e dell imposta sul reddito delle persone fisiche per la componente immobiliare; - l art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ( Salva Italia ), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto l anticipo, in via sperimentale, dell imposta municipale propria a decorrere dal 2012 fino al 2014 con applicazione a regime dell imposta dal 2015; VISTA la disciplina dell imposta municipale propria recata: - dagli artt. 8 e 9 del sopraccitato D. Lgs. n. 23/2011; - dall art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012 n. 44; - dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell I.C.I., relativamente alle specifiche disposizioni cui la normativa in materia di I.M.U. rimanda; - dal D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali, per quanto applicabile all imposta in oggetto; TENUTO CONTO che l art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce le aliquote dell I.M.U. come segue: - aliquota base pari allo 0,76 per cento, con possibilità di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (comma 6); - aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (comma 7); - aliquota ridotta alle 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento (comma 8); Deliberazione n. 168 del 10 maggio
2 - aliquota ridotta fino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società e per gli immobili locati (comma 9); - aliquota ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9 bis); TENUTO CONTO altresì che il comma 10 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che, relativamente all imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale: - si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell anno durante la quale si protrae la predetta destinazione; - per gli anni 2012 e 2013 si detrae, in aggiunta a quanto sopra e sempre fino a concorrenza dell ammontare dell imposta dovuta, euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare, per un importo massimo di euro 400,00; - è possibile elevare l importo della detrazione, fino a concorrenza dell imposta dovuta, nel rispetto dell equilibrio di bilancio; PRESO ATTO che l art. 1, comma 380, lett. a), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha soppresso per gli anni 2013 e 2014 la riserva allo Stato, di cui all art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, relativamente alla quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando l aliquota di base dello 0,76% su tutti gli immobili diversi dall abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; PRESO ATTO altresì che, relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: - l art. 1, comma 380, lett. f) della Legge di stabilità 2013 ha disposto la riserva allo Stato del gettito calcolato all aliquota standard dello 0,76%; - la lett. g) del comma 380 del medesimo art. 1 di cui sopra ha previsto la possibilità per i comuni di aumentare l aliquota sino a 0,3 punti percentuali; - la Circolare del Ministero delle Finanze n. 5/DF del ha precisato che, data la riserva statale, gli enti possono solamente aumentare l aliquota dello 0,76% e non ridurla; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del , così come modificata con la successiva deliberazione consiliare n. 94 del , con la quale: - sono state approvate le aliquote IMU per l anno 2013, come di seguito riportato: Deliberazione n. 168 del 10 maggio
3 Tipologia Aliquota per cento a) Abitazione principale e relative pertinenze 0,60 b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 c) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell Istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.) c1) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà di figli o nipoti concessi in uso gratuito a genitori o nonni, i quali non usufruiscono di contributo affitti e che non siano inseriti nelle graduatorie di assegnazione dell Istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.) d) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato: - contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98); - contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell art. 5, comma 2, della Legge n. 431/98); - contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell art. 5, comma 1, della Legge n. 431/98) e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto f) Immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non registrato g) Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) 0,20 0,46 0,76 0,86 1,06 1,06 h) Tutti gli altri immobili 1,06 - sono state stabilite le seguenti detrazioni: a) 200,00 per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare, per un importo massimo di 400,00, fino a concorrenza dell imposta dovuta; b) a partire dall , 250,00 per unità immobiliare, nel caso in cui il proprietario o comproprietario dell unità immobiliare sia un anziano Deliberazione n. 168 del 10 maggio
4 completamente non autosufficiente (in possesso dell indennità di accompagnamento); c) a partire dall , estensione dell ulteriore detrazione di 50,00 per ciascun figlio anche per quelli di età superiore ai 26 anni se disabile certificato ed in possesso del riconoscimento della Legge n. 104/92; RITENUTO di procedere alla riapprovazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l anno 2013, apportando alcune modifiche a quanto già stabilito con le predette delibere consiliari n. 56 del e n. 94 del , in particolare: - eliminazione dell aliquota dello 0,46% per la categoria di immobili di cui alla lett. c1 (unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà di figli o nipoti concessi in uso gratuito a genitori o nonni, i quali non usufruiscono di contributo affitti e che non siano inseriti nelle graduatorie di assegnazione dell ex I.A.C.P.), stante la non chiara individuazione dei soggetti beneficiari e la non quantificabilità del minor gettito dell imposta; - esclusione dall applicazione dell aliquota dello 0,86%, di cui alla lett. e), degli immobili rientranti nella categoria catastale C2, stante la genericità della predetta tipologia di immobili (magazzini e locali di deposito), che include anche immobili non aventi finalità produttive (es. cantine) e che possono costituire pertinenze dell abitazione principale; - non applicazione delle nuove tipologie di detrazione previste a partire dal 2013 ( 250,00 nel caso il proprietario o comproprietario sia un anziano completamente non autosufficiente in possesso dell indennità di accompagnamento e estensione dell ulteriore detrazione di 50,00 a ciascun figlio anche di età superiore ai 26 anni se disabile certificato ed in possesso del riconoscimento della Legge n. 104/92), stante le conseguenti complicazioni derivanti dalla gestione di dati sensibili e la mancanza di informazioni per individuare il mancato gettito dell imposta; - accorpamento nella categoria residuale Tutti gli altri immobili delle altre tipologie di immobili assoggettate all aliquota dell 1,06% (immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non registrato e fabbricati classificati nella categoria catastale D5); RITENUTO di confermare le restanti aliquote, ivi compreso l aumento dallo 0,55 allo 0,6 per cento dell aliquota relativa all abitazione principale e relative pertinenze, stante la necessità di far fronte almeno in parte alla riduzione delle risorse trasferite dallo Stato al Comune di Ancona, riduzione prevista per l anno 2013 per circa 5,2 milioni di euro in virtù del disposto di cui all art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012 (Spending review), oltre alla riduzione di circa 5,5 milioni di euro già prevista anche per l anno 2012 per effetto dell art. 14, comma 1, lett. d) del D.L. n. 78/2010; CONSIDERATO che, relativamente ai termini per l approvazione delle aliquote dell IMU per l anno 2013: Deliberazione n. 168 del 10 maggio
5 - l art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, sostituendo il comma 13- bis dell art. 13 del D.L. n. 201/2011, ha soppresso la disposizione che prevedeva, ai fini dell applicazione retroattiva al 1 gennaio delle aliquote approvate, l invio al Ministero delle Finanze della relativa delibera entro il 23 aprile dell anno in corso, da pubblicarsi sul sito informatico del medesimo ministero entro il 30 aprile; - trova di conseguenza applicazione la norma generale di cui al comma 169 dell art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in base alla quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1 gennaio dell anno di riferimento; - per l esercizio 2013, stante la proroga al 30 giugno del termine per l approvazione del bilancio di previsione, disposta dall art. 1, comma 381, della Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), il termine per l approvazione delle aliquote IMU è quindi fissato a tale data; - trova comunque applicazione la modifica del comma 3 dell art. 193 del TUEL, introdotta dall art. 1, comma 444, della Legge di stabilità 2013, in base alla quale, per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga al termine generale per l approvazione delle tariffe, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre dell anno di riferimento; TENUTO altresì conto che, sulla base delle disposizioni di cui all art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, novellato dall art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013, a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione per l IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze, con i seguenti effetti in termini di applicazione delle aliquote: - il versamento della prima rata dell imposta è eseguito sulla base delle aliquote deliberate nell anno in corso qualora la pubblicazione sul predetto sito della relativa delibera avvenga entro la data del 16 maggio, termine per il quale l'invio dell atto deve avvenire entro il 9 maggio; - in caso di mancata pubblicazione della delibera entro il termine del 16 maggio, il versamento della prima rata è eseguito nella misura del 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; - il versamento della seconda rata dell imposta è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 novembre, termine per il quale l invio della delibera deve avvenire entro il 9 novembre; - in caso di mancata pubblicazione della delibera entro il termine del 16 novembre, si applicano quelle risultanti dagli atti pubblicati entro il 16 maggio o, in mancanza, da quelli adottati per l'anno precedente; Deliberazione n. 168 del 10 maggio
6 RAVVISATO che l art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i tributi locali; VISTA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011; Tutto ciò premesso e considerato; si propone quanto segue 1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di approvare le seguenti aliquote dell imposta municipale propria (I.M.U.) per l anno 2013; Tipologia Aliquota per cento a) Abitazione principale e relative pertinenze 0,60 b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 c) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell Istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.) d) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato: - contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98); - contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell art. 5, comma 2, della Legge n. 431/98); - contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell art. 5, comma 1, della Legge n. 431/98) e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto 0,20 0,46 0,76 0,86 f) Tutti gli altri immobili 1,06 3) di stabilire che, per l applicazione delle aliquote di cui alla predetta lettere e) deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro i Deliberazione n. 168 del 10 maggio
7 termini per il versamento a saldo di imposta per l anno di riferimento, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza della quale verrà applicata l aliquota maggiorata; 4) di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare, per un importo massimo di euro 400,00, fino a concorrenza dell imposta dovuta; 5) di allegare copia del presente atto alla proposta di Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013, ai sensi dell art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 6) di trasmettere copia del presente atto alla società Ancona Entrate S.r.l.; 7) di disporre la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, mediante inserimento nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze; 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. Il Responsabile del Procedimento f.to Dott. Michele Camilletti sulla proposta di cui sopra si esprime: Parere favorevole di regolarità tecnica Ancona, 10/05/2013 IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO, CONTROLLO PARTECIPATE f.to Dott.ssa Daniela Ghiandoni Parere favorevole di regolarità contabile Ancona, 10/05/2013 IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO, CONTROLLO PARTECIPATE f.to Dott.ssa Daniela Ghiandoni Preso atto di quanto sopra rappresentato e ritenendolo condivisibile per le motivazioni ivi riportate; Deliberazione n. 168 del 10 maggio
8 Visto che la proposta in parola riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici interessati; Atteso che il presente atto rientra nelle materie di competenza del Consiglio; Con i poteri del Consiglio conferiti con Decreto Presidente della Repubblica del prot , trasmesso con nota della Prefettura di Ancona in data prot /fasc.7593/area II e acquisito al protocollo generale del Comune di Ancona il al n ; D E L I B E R A per quanto in premessa rappresentato, di approvare la proposta in argomento, con le modalità nella stessa indicate, che di seguito si riporta: 1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di approvare le seguenti aliquote dell imposta municipale propria (I.M.U.) per l anno 2013; Tipologia Aliquota per cento a) Abitazione principale e relative pertinenze 0,60 b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3- bis, del D.L. n. 557/1993 c) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell Istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.) d) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato: - contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98); - contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell art. 5, comma 2, della Legge n. 431/98); - contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell art. 5, comma 1, della Legge n. 431/98) e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, D7 e D8 posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto 0,20 0,46 0,76 0,86 f) Tutti gli altri immobili 1,06 Deliberazione n. 168 del 10 maggio
9 3) di stabilire che, per l applicazione delle aliquote di cui alla predetta lettere e) deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l anno di riferimento, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza della quale verrà applicata l aliquota maggiorata; 4) di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare, per un importo massimo di euro 400,00, fino a concorrenza dell imposta dovuta; 5) di allegare copia del presente atto alla proposta di Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013, ai sensi dell art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 6) di trasmettere copia del presente atto alla società Ancona Entrate S.r.l.; 7) di disporre la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, mediante inserimento nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze; 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma IV, del TUEL. D. Lgs. n. 267 del PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003) E DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (Deliberazione del Garante n. 17 del ). Il Dirigente del Settore Ragioneria, Economato, Controllo partecipate. f.to Dott.ssa Daniela Ghiandoni Deliberazione n. 168 del 10 maggio
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