SENTENZA DEL CAUSA

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1 SENTENZA DEL CAUSA Nel procedimento , avente per oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di Giulio E Adriano Grosoli, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 23 gennaio 1968, n. 92 (relativo al contingente tariffario comunitario di tonnellate di carne bovina congelata, di cui alla voce A II della tariffa doganale comune) e dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 110 (relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate della voce A II a) 2 della tariffa doganale comune), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; M. Sørensen, presidente di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore (relatore), H. Kutscher e C. Ó Dálaigh, giudici; avvocate generale: H. Mayras, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente SENTENZA In fatto I Gli antefatti e il procedimento Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue. Nell'ambito della quinta conferenza tariffaria svoltasi sotto gli auspici dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), la Comunità si è impegnata, col protocollo di Ginevra 16 luglio 1962, a consentire che annualmente vengano importate dai paesi terzi tonnellate di carne bovina congelata, soggetta ad un dazio del 20 %. Nel redigere l'art. 4, n. 1 del regolamento 5 febbraio 1964, n. 14, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione 1556

2 GROSOLI comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU pag. 562), il Consiglio ha tenuto conto di questo impegno assunto dalla Comunità. Col regolamento 23 gennaio 1968, n. 92, relativo al contingente tariffario comunitario di tonnellate di carne bovina congelata di cui alla voce A II della tariffa doganale comune (GU n. L 23, pag. 2), il Consiglio ha ripartito tra gli Stati membri il contingente per l'anno In forza dell'art. 3 di detto regolamento, «le quote sono gestite da ciascuno Stato membro secondo le proprie disposizioni amministrative». Col regolamento 16 gennaio 1969, n. 110, relativo all'apertura, alla ripartizione e alla modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate della voce A II a) 2 della tariffa doganale comune (GU n. L 18, pag. 1), il Consiglio ha ripartito il contingente di tonnellate tra tutti gli Stati membri che intendevano effettuare importazioni nel In forza dell'articolo 2 di detto regolamento, «gli Stati membri determinano per le loro rispettive quote, le condizioni di ammissione al beneficio del contingente tariffario in causa e gestiscono dette quote secondo le proprie disposizioni amministrative, segnatamente in materia di contingenti tariffari». All'Italia erano state assegnate tonnellate nel 1968 e tonnellate nel La loro ripartizione costituiva oggetto di circolari del ministero del commercio estero in data 16 maggio 1968 e 23 aprile Tali circolari specificavano che la carne bovina congelata importata dai paesi terzi nell'ambito del contingente, esente da prelievo, doveva venir destinata esclusivamente al consumo diretto. La Grosoli, società in accomandita semplice con sede in Cadoneghe (provincia di Padova), della quale sono amministratori i fratelli Giulio e Adriano Grosoli, veniva autorizzata ad importare, nel 1968, kg di carne bovina congelata e, nel 1969, kg a valere sul contingente tariffario comunitario spettante all'italia. La carne era poi rivenduta ai clienti abituali della ditta Grosoli; i quantitativi venduti e le generalità degli acquirenti venivano comunicati all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il 12 novembre 1970 l'intendenza di finanza di Trento effettuava un controllo onde stabilire se, nella provincia, le partite di carne bovina congelata di cui trattasi fossero state vendute secondo le condizioni prescritte. Dall'ispezione risultava che, nel 1968 e nel 1969, kg di carne importati dalla Grosoli erano stati venduti a 25 acquirenti, i quali in spregio delle circolari ministeriali, non li avevano venduti ai consumatori, ma li avevano trasformati in carni affumicate e salate oppure in insaccati. Per questo motivo ì titolari della ditta Giulio e Adriano Grosoli venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Trento con le seguenti imputazioni: «1. delitto di cui all'art. 110 C.P. e 102 legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, per avere, in correità, in qualità di socio accomandatario dell' omonima società in accomandita semplice il primo, e di affittuario dell'azienda il secondo, destinato kg di carne bovina congelata ad usi diversi dal consumo diretto, in tal modo evadendo i diritti di prelievo agricolo paesi terzi in lire ; 2. reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4 legge 31 luglio 1954 n. 570, e 3 legge 20 marzo 1968 n. 418, per avere, in correità e nelle qualità di cui sopra, evaso l'imposta di conguaglio nel quantitativo di carne di cui ad a) in lire » Il Tribunale di Trento, all'udienza del 13 aprile 1973, ha deciso, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 1557

3 SENTENZA DEL CAUSA «1. Se, sulla scorta dell'art. 3 del regolamento CEE n. 92/68 del 23 gennaio 1968, e dell'art. 2 del regolamento CEE n. 110/69 del 16 gennaio 1969, gli Stati membri della Comunità, per le quote loro assegnate, potevano emanare disposizioni dirette a vincolarne la destinazione finale. 2. Se, avendo i predetti Stati l'accennata facoltà, potevano, nell'ipotesi di violazione della destinazione finale da parte degli assegnatari importatori, applicare agli stessi sanzioni pecuniarie commisurate all'entità del prelievo.» L'ordinanza è stata registrata nella cancelleria della Corte il 30 aprile A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, sono state presentate osservazioni scritte il 31 luglio 1973 da parte della Commissione delle Comunità europee; nello stesso giorno hanno presentato osservazioni anche gli imputati nella causa principale ed il 10 agosto ha presentato osservazioni scritte il governo della Repubblica italiana. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Gli imputati nella causa principale, il governo della Repubblica italiana e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti loro posti dalla Corte, all'udienza del 6 novembre L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 novembre Nel procedimento dinanzi alla Corte, gli imputati nella causa principale erano rappresentati dall'avv. Piero Castellini, del foro di Padova, e dagli avvocati Giovanni Maria Ubertazzi e Fausto Capelli, entrambi del foro di Milano; il governo della Repubblica italiana era rappresentato dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dal sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari; la Commissione, dal suo consigliere giuridico sig. Peter Kalbe, in qualità di agente, assistito dal sig. Giuliano Marenco, dipendente dell'ufficio legale dell'istituzione. II Osservazioni presentate alla Corte Le osservazioni scritte e orali presentare alla Corte si possono riassumere come segue: A Sulla prima questione I signori Giulio e Adriano Grosoli, imputati nella causa principale, sostengono che i regolanenti nn. 92/68 e 110/69 non autorizzano affatto il governo italiano a disciplinare la destinazione della carne bovina congelata importata a valere sul contingente GATT. 1. L'instaurazione della politica agricola comune e, in particolare, dell'organizzazione comune di mercato, ha portato, nel settore considerato, ad un trasferimento di tutti i poteri normativi dagli Stati membri alla Comunità; le scelte di politica economica sono quindi, ormai, di esclusiva competenza delle istituzioni comunitarie. Questa conclusione emerge dall'art. 40 del trattato CEE e dal complesso dei regolamenti agricoli derivati; essa si riflette anche nei regolamenti nn. 92/68 e 110/69. Ai fini della ripartizione del contingente comunitario di carni bovine congelate, questi regolamenti tenevano conto sia del fabbisogno dei singoli Stati membri, sia delle scorte esistenti in taluni di essi; d'altra parte, essi stabilivano una ripartizione definitiva. Si tratta di giudizi d'opportunità, cioè di scelte di politica economica, fra le quali va annoverata altresì la decisione circa la destinazione della merce. Il silenzio dei regolamenti, al riguardo, significa che, in considerazione fra l'altro della esiguità del contingente rispetto al fabbisogno complessivo di prodotti importati, 1558

4 GROSOLI nonché della costituzione di scorte in taluni Stati membri in seguito a misure d'intervento, il Consiglio ha inteso astenersi dal disciplinare la destinazione delle carni congelate importate nell'ambito del contingente GATT. 2. A questa volontà del Consiglio non può opporsi l'esercizio dei poteri di gestione conferiti agli Stati membri: tali poteri non costituiscono un residuo dell' originaria competenza degli Stati, ma sono stati invece espressamente delegati a questi ultimi dalla Comunità, e vanno perciò interpretati restrittivamente. Il concetto di gestione, nella fattispecie, implica solo un sistema di regole tecniche rivolte a facilitare l'accesso al contingente da parte di tutti gli eventuali utilizzatori e a smaltire l'intero contingente; esso non comprende invece il potere di fissare imperativamente la destinazione della merce. 3. Dal preambolo dei regolamenti nn. 92/68 e 110/69 risulta chiaramente che il Consiglio si è preoccupato non solo di venir incontro alle esigenze di ogni Stato membro, ma anche di non perturbare il mercato comune. Se avesse conferito agli Stati membri il potere di dettare norme circa la destinazione della carne importata, esso non avrebbe tenuto conto del secondo scopo: se gli Stati membri fossero stati legittimati a porre condizioni agli operatori economici che intendevano fruire del contingente assegnato a ciascuno Stato, o addirittura a riservare il contingente stesso alla costituzione di scorte, ne sarebbero potute conseguire perturbazioni nell'ambito del mercato comune. 4. La stessa natura del contingente esclude che gli Stati membri abbiano la facoltà di fissare la destinazione della merce. Il prodotto di cui trattasi è importato secondo le regole del GATT, quindi dovrebbe essere soggetto alla stessa disciplina fiscale vigente per il prodotto nazionale; il fatto che la destinazione finale sia rigidamente determinata equivale in un certo senso all'imposizione di un regime speciale che colpisce il prodotto anche se in modo indiretto. La stessa Comunità è vincolata dagli accordi del GATT, e quindi non. può imporre agli Stati membri alcun obbligo relativo alla destinazione della carne bovina congelata importata nell'ambito del contingente GATT, né può autorizzare gli Stati stessi a disciplinare la materia. 5. Il 26 maggio 1971 la Commissione rispondeva ad un'interrogazione parlamentare scritta (n. 15/71; GU n. C 59, pag. 6). Dal tenore della risposta risulta che la Commissione interpreta il n. 2 dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 15 dicembre 1970, n (che stabilisce l'apertura, la suddivisione e il modo di gestione del contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata, di cui alla sottovoce A II a) 2 della tariffa doganale comune; GU n. L 275, pag. 9) nel senso che esso impone agli Stati membri l'obbligo di garantire la libertà di accesso alla quota loro attribuita a chiunque (residente nel loro territorio) proceda o faccia procedere allo sdoganamento di carne bovina congelata per immetterla in commercio nel loro territorio. La stessa interpretazione s'impone per i regolamenti nn. 92/68 e 110/69. Ciò trova precisa conferma nel regolamento del Consiglio 23 gennaio 1973, n. 186, che stabilisce, ripartisce e fissa il modo di gestione di un contingente tariffario comunitario per la carne bovina congelata della sotto-voce A II a) 2 della tariffa doganale comune per il 1973 (GU n. L 25, pag. 21). L'art. 3 di questo regolamento, infatti, dispone che gli «Stati membri adottano ogni disposizione utile per garantire agli importatori stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro attribuite». 6. Da queste considerazioni risulta che la Comunità non poteva, né ha mai inteso limitare la possibilità di importare carne congelata nell'ambito dei contingenti attribuiti agli Stati membri. Gli artt. 3 del regolamento 92/68 e 2 del regolamento n. 110/69 vanno quindi interpretati nel senso che la Comunità ha concesso agli Stati membri la facoltà di 1559

5 SENTENZA DEL CAUSA ripartire le rispettive quote di carne bovina congelata del contingente GATT tra tutti gli operatori che abbiano presentato una domanda di importazione, mentre è decisamente escluso che tale facoltà comprenda anche quella di disciplinare la destinazione della carne in questione. La prima questione va quindi risolta negativamente. Il governo della Repubblica italiana osserva quanto segue: a norma dell'art. 3 del regolamento n. 92/68, i quantitativi attribuiti ad ogni Stato membro sono gestiti dallo Stato stesso a norma delle disposizioni amministrative interne vigenti; l'art. 2 del regolamento n. 110/69 dispone, d'altra parte, che gli Stati membri stabiliscono, per quanto riguarda i quantitativi loro attribuiti, a quali condizioni gli operatori economici possano importare nell'ambito del contingente tariffano ed amministrano i contingenti ispirandosi a quanto dispone la legge amministrativa nazionale vigente in materia di contingenti tariffari. Queste norme, sostanzialmente identiche, attribuiscono agli Stati membri non solo la facoltà di gestire il contingente loro assegnato, ma anche quella di stabilire le condizioni per fruire dello stesso. Ora, questa ultima facoltà implica che gli Stati membri possono disciplinare le destinazione ultima del prodotto, la quale non rappresenta che una delle condizioni di accesso al contingente tariffario. A ragion veduta le istituzioni comunitarie hanno adottato la decisione politico-economica di attribuire agli Stati membri un potere di gestione così concepito; esse erano perfettamente informate delle modalità secondo cui sarebbe avvenuta la gestione nazionale dei contingenti. Nel fissare la destinazione del prodotto di cui trattasi, la Repubblica italiana ha tenuto conto della situazione economica e sociale del paese, rispettando, d'altra parte, sia i principi dell'organizzazione comune' del mercato, sia gli impegni internazionali della Comunità. Va ricordato, in proposito, che la quota del contingente attribuita all'italia era, per il 1968, di tonnellate, di cui venivano destinate all'industria di trasformazione e al consumo diretto. Per il 1969 la quota dell'italia era fissata, dal Consiglio, precisamente nella misura di tonnellate, pari al quantitativo destinato al consumo, mentro lo stesso Consiglio, col regolamento 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148, pag. 24), istituiva, per la carne congelata destinata alla trasformazione, un regime speciale per le importazioni, consistente nella sospensione totale o parziale del prelievo. La destinazione al consumo della carne congelata non alterava affatto, del resto, il prezzo della carne fresca, dal momento che la carne congelata importata corrispondeva solo all'1 % del consumo di carne fresca. La disciplina istituita dall'italia relativamente alla destinazione del contingente di carne bovina congelata che le era stato assegnato è quindi ineccepibile e conforme ai regolamenti. La prima questione dovrebbe quindi essere risolta positivamente. La Commissione delle Comunità europee ricorda che i contingenti tariffari comunitari costituiscono sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune e quindi deroghe che si devono applicare in tutta la Comunità; tali contingenti sono soggetti ad un regime doganale particolare, contemplato dalla suddetta tariffa. Nella fattispecie, il consolidamento dell'aliquota (20 % nell'ambito del GATT) ha in pratica lo scopo di far sì che la carne importata a valere sul contingente vada esente dal prelievo contemplato dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina. 1. Gli Stati membri, in questo caso, non hanno la facoltà di porre condizioni circa l'utilizzazione della merce. Dalla giurisprudenza della Corte (vedasi in particolare la sentenza 18 febbraio 1970, n : Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe contro ditta Paul G. Bollman, domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof; Raccolta 1970, pag. 69) risulta che, salvo disposizioni 1560

6 GROSOLI contrarie, gli Stati membri non possono garantire l'applicazione del diritto comunitario adottando provvedimenti che ne modifichino la portata; a fortiori, la suddetta facoltà non può essere attribuita agli Stati onde consentire loro di perseguire fini autonomi e diversi da quelli contemplati dal diritto comunitario. 2. I regolamenti del Consiglio sui quali verte la domanda d'interpretazione non contengono alcuna disposizione contraria a detto principio. L'art. 3 del regolamento n. 92/68, il quale stabilisce che le quote sono gestite da ogni Stato membro in forza delle disposizioni amministrative interne, sottolinea in sostanza l'evidente necessità di provvedere alla «gestione» di un contingente o di una frazione di contingente; è sostanzialmente indispensabile organizzare un' attività amministrativa che, vista la molteplicità delle stazioni di frontiera in cui si sdoganano le merci importate, centralizzi il servizio statistico sulle importazioni, onde evitare che il contingente venga superato. La nozione di «gestione» di un contingente si riferisce a questo servizio statistico centralizzato, e non implica invece la possibilità d'intervenire sulla destinazione finale del prodotto importato. L'art. 2 del regolamento n. 110/69 non solo autorizza gli Stati membri a gestire la propria quota secondo le disposizioni amministrative nazionali vigenti, ma consente inoltre agli stessi di stabilire le condizioni che gli operatori devono soddisfare per fruire del contingente tariffario. La determinazione delle modalità per le importazioni non è, infatti, che il naturale presupposto della gestione: la «gestione» del contingente sia che lo Stato membro abbia scelto il sistema dell'«ordine cronologico», sia che invece abbia preferito ricorrere alla «preripartizione» implica in ogni caso che le condizioni per importare nell'ambito del contingente siano fissate a priori. La disposizione più particolareggiata dell'art. 2 del regolamento n. 110/69 ha quindi la semplice funzione di chiosa dell'art. 3 del regolamento n. 92/68, senza apportare alcuna innovazione, come conferma il preambolo dei due regolamenti. Il diverso tenore delle norme rispecchia semplicemente l'evoluzione della tecnica legislativa comunitaria in materia di contingenti tariffari, evoluzione che si è concretata, nei regolamenti del Consiglio 15 dicembre 1970, n (GU n. L 275, pag. 9), 20 dicembre 1971, n (GU n. L 282, pag. 19) e 23 gennaio 1973, n. 186 (GU n. L 25, pag. 21), relativi all'apertura, alla ripartizione e al sistema di gestione del contingente tariffario comunitario delle carni bovine congelate di cui alla sotto-voce A II a) 2 della tariffa doganale comune, rispettivamente per gli anni 1971, 1972 e 1973, restando immutata la portata della delega di poteri agli Stati membri. Da questi regolamenti si desume che a questi ultimi, per quel che riguarda il settore specifico, incombono soprattutto obblighi; quello di garantire l'attuazione dei regolamenti e quello di non praticare discriminazioni nei confronti degli importatori e di non porre condizioni alle operazioni d'importazione. 3. La prova del fatto che la nozione di «gestione» non implica la facoltà di determinare la destinazione dei prodotti importati nell'ambito del contingente si può desumere a contrario dall'art. 5 della decisione del Consiglio 13 ottobre 1964, relativa al contingente tariffario supplementare di carne bovina congelata di cui all'art. 4 del regolamento n. 14/64 (GU pag. 2584). L'art. 1 di tale decisione subordina espressamente la possibilità di fruire del contingente supplementare all' impegno di destinare il prodotto alla trasformazione; benché, quindi, gli Stati membri non abbiano evidentemente la facoltà di imporre una diversa destinazione della merce, l'art. 5 delle decisione è sostanzialmente identico all'art. 3 del regolamento n. 92/68, dal momento che recita: «I quantitativi assegnati sono gestiti da ciascun Stato membro secondo le disposizioni amministrative nazionali». 4. Il rinvio alle disposizioni amministrative degli Stati membri effettuato dall'art. 3 del regolamento n. 92/68 e dall'art. 2 del regolamento n. 110/69 non 1561

7 SENTENZA DEE CAUSA può venir interpretato nel senso che l'ampiezza dei poteri conferiti agli Stati membri dipenda dal diritto interno. Dalla sentenza 11 febbraio 1971 (causa 39-70, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo; Raccolta 1971, pag. 58) si desume che l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie esclude che si ricorra alle norme interne, a meno che questo mezzo si riveli necessario per dare attuazione ai regolamenti. Il rinvio espresso alle norme interne va quindi considerato come puramente dichiarativo, e non può compromettere l'esigenza che il diritto comunitario sia interpretato in modo uniforme. 5. Un'interpretazione estensiva dei poteri attribuiti agli Stati membri in materia di gestione dei contingenti comunitari è in contrasto col principio di non discriminazione tra gli operatori economici della Comunità, specie tra gli operatori di Stati membri diversi. Tale principio, sancito dagli artt. 7 e 40, n. 3, 2 comma, del trattato, ha essenziale importanza per i contingenti comunitari: in questo settore la circostanza che il vantaggio è limitato rende particolarmente acuta la necessità che esso venga ripartito, per quanto possibile, secondo criteri uniformi nell'intera Comunità. Si deve evitare che interpretazioni estensive vengano ad aggravare i rischi di discriminazione fra gli operatori di Stati membri diversi, rischi inevitabilmente connessi con un sistema di gestione nazionale dei contingenti comunitari. 6. La disciplina dell'organizzazione comune del mercato della carne bovina, istituita col regolamento 14/64 e modificata, dopo il 29 luglio 1968, dal regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU n. L 148, pag. 24), fornisce anche i criteri essenziali per interpretare le disposizioni di cui trattasi nella presente fattispecie. Il contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata è stato istituito, in conformità all'art. 111 del trattato, per considerazioni di politica commerciale; esso rappresenta quindi una deroga al regime normale d'importazione della carne bovina da paesi terzi previsto dall'organizzazione comune del mercato. Tale deroga non poteva comunque andare più in là di quanto reso necessario per l'adempimento degli impegni internazionali della Comunità. Per andare oltre si sarebbe dovuto applicare l'art. 43 del trattato, il che però avrebbe richiesto il parere preventivo del Parlamento europeo. Il sistema di organizzazione comune dei mercati agricoli si fonda sul principio secondo cui, salvo ecceezioni espressamente previste, l'intervento degli enti pubblici non deve ripercuotersi sulla libera formazione dei prezzi di mercato. Il destinare esclusivamente al consumo diretto la carne congelata importata nell'ambito del contingente comunitario è in contrasto con detto principio, giacché ha l'effetto, se non lo scopo, di esercitare una pressione sui prezzi del mercato della carne destinata al consumo; ciò mette a repentaglio lo scopo fondamentale dell' organizzazione di mercato, il quale consiste nel far sì che il prezzo di mercato si avvicini il più possibile al prezzo di orientamento, onde garantire un reddito equo ai produttori comunitari. Se si considera che tale deroga al regime degli interventi o la creazione di condizioni che la rendano possibile avrebbe richiesto l'applicazione dell'art. 43 del trattato, va esclusa l'interpretazione estensiva delle disposizioni sulle quali la Corte è chiamata a pronunziarsi. 7. L'apertura di un contingente comunitario annuo di tonnellate di carne bovina congelata soggetta ad un dazio del 20 % corrisponde ad un obbligo assunto dalla Comunità nell'ambito del GATT. Il fatto che la Comunità, o uno Stato membro, abbia adottato disposizioni vincolanti circa la destinazione del prodotto importato non costituisce, di per sé, un inadempimento degli ob 1562

8 GROSOLI blighi assunti nell'ambito del GATT; l'inadempimento contrattuale si ha invece qualora il contingente annuo non possa essere smaltito perché alla merce è stato imposto un determinato vincolo di destinazione. 8. Dal canto suo, la Comunità, posta dinanzi al problema del collocamento della carne congelata destinata alla trasformazione, problema connesso all'organizzazione comune dei mercati per la carne bovina, non ha ritenuto di poterlo risolvere grazie ai contingenti GATT. L'art. 4 del regolamento 14/64, che contempla la possibilità di stabilire un contingente di carne congelata destinata alla trasformazione, precisa che tale contingente viene ad affiancarsi al contingente GATT; nell'ambito dell'organizzazione definitiva del mercato, disciplinata dal regolamento n. 805/68, si praticano parallelamente un regime speciale per la carne congelata destinata alla trasformazione, disciplinato dall'art. 14, ed un sistema di contingenti annuali GATT, come previsto dall'art. 16 del regolamento. Gli organi comunitari non hanno quindi ritenuto opportuno prescrivere tassativamente che la carne importata nell'ambito del contingente GATT dovesse avere una determinata destinazione; tale orientamento induce ad escludere che nel contempo si sia inteso conferire agli Stati membri la facoltà d'imporre un simile obbligo. 9. La decisione di destinare il contingente GATT unicamente al consumo diretto avrebbe potuto avere ripercussioni negative sul prezzo della carne fresca. Ora, le norme comunitarie costituiscono un tutto unico, la cui coerenza deve costituire un criterio d'interpretazione. Tale coerenza verrebbe meno se si ammettesse che gli Stati membri sono autorizzati a perseguire uno scopo diametralmente opposto a quello dell'organizzazione comune dei mercati. 10. Concludendo, trattandosi di un prodotto agricolo soggetto ad una organizzazione comune di mercato, si deve ritenere che gli Stati membri non avevano affatto il potere di subordinare l'ammissione a fruire del contingente GATT alla destinazione della carne ad un uso determinato. B Sulla seconda questione I sigg. Giulio e Adriano Grosoli osservano che, essendo imputati del delitto di cui all'art. 102 della legge doganale n. 1424, per aver destinato merci importate in regime doganale di favore ad usi diversi da quello per cui erano previste le relative agevolazioni, essi rischiano di essere condannati ad una pena pecuniaria pari a dieci volte l'importo dei dazi doganali nella fattispecie, dei prelievi non pagati. Una condanna di questa gravità annulla in pratica il vantaggio dell' importazione di carne bovina congelata in esenzione da prelievo. Ora, dall'art. 4, n. 3, del regolamento n. 14/64 risulta che non possono essere riscossi prelievi sulle importazioni effettuate nell'ambito del contingente tariffario di tonnellate, soggetto al dazio consolidato GATT del 20 %; l'esenzione dal prelievo costituisce oggetto anche dei regolamenti nn. 92/68 e 110/69. Gli Stati membri possono avere la facoltà di stabilire le condizioni necessarie per fruire del contingente, ma non possono invece istituire, sotto nessuna forma, un prelievo che non sia imposto dal diritto comunitario. Il governo della Repubblica italiana sostiene che gli Stati membri, autorizzati a stabilire le condizioni per fruire dei contingenti tariffari, non escluso l'impegno a dare al prodotto una determinata destinazione, possono altresì, senza contravvenire ai regolamenti comunitari, comminare sanzioni nei confronti degli importatori che non si conformassero alla disciplina. È pure legittima la determinazione delle sanzioni pecuniarie in funzione dell'importo dei prelievi non versati. D'altro canto, il vantaggio del contingente tariffario è l'espenzione dal prelievo; è quindi logico che la sanzione per l'inosservanza di una delle condizioni prescritte per poter fruire di tale vantaggio sia commisurata alle sanzioni normalmente 1563

9 SENTENZA DEL CAUSA stabilite per le violazioni delle leggi doganali. Anche la seconda questione dovrebbe quindi venir risolta in senso affermativo. La Commissione sostiene che la seconda questione diviene priva di oggetto, qualora la prima venga risolta negativamente. In diritto 1 Con ordinanza 13 aprile 1973, pervenuta in cancelleria il 30 aprile successivo, il Tribunale penale di Trento ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 23 gennaio 1968, n. 92 (relativo al contingente tariffario comunitario di tonnellate di carne bovine congelata, soggetto al dazio del 20 % consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio; GU 1968, n. L 23, pag. 2) e del regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 110 (relativo allo stesso contingente; GU 1969, n. L 18, pag. 1). 2 Col regolamento n. 92/68, il Consiglio effettuava la ripartizione del contingente fra gli Stati membri, per l'anno 1968, attribuendeo all'italia una quota di tonnellate. A norma dell'art. 3, ciascuno Stato membro doveva gestire la quota ad esso attribuita «secondo le proprie disposizioni amministrative». Col regolamento n. 110/69, il Consiglio ripartiva fra gli Stati membri il contingente per l'anno 1969 e attribuiva all'italia una quota di tonnellate. L'art. 2 stabiliva: «Gli Stati membri determinano, per le loro rispettive quote, le condizioni di ammissione al beneficio del contingente tariffario in causa e gestiscono dette quote secondo le proprie disposizioni amministrative segnatamente in materia di contingenti tariffari». 3 Con la prima questione si chiede se, in forza del combinato disposto dell'art. 3 del regolamento n. 92/68 e dell'art. 2 del regolamento n. 110/69, gli Stati membri potessero emanare, per le quote loro assegnate sui due contingenti, disposizioni dirette a vincolarne la destinazione. Dal fascicolo risulta che le autorità italiane avevano stabilito, mediante circolari amministrative, che le quote attribuite all'italia venissero riservate al consumo 1564

10 GROSOLI diretto, ad esclusione di altri usi, esigendo che gli assegnatari si impegnassero a rispettare tale destinazione. Gli imputati nella causa principale, che avevano ottenuto l'assegnazione di una parte del contingente così ripartito, sono accusati di non aver rispettato la suddetta destinazione, per aver venduto un certo quantitativo di carne congelata all'industria di trasformazione. 4 Le trattative per l'acquisto del contingente di cui è causa sono state concluse dalla Comunità, in forza dei poteri attribuitile dal trattato in materia di politica doganale e commerciale. Nel preambolo dei due regolamenti relativi alla ripartizione del contingente, questo viene espressamente definito «comunitario»; la stessa qualifica spetta quindi alle note attribuite ai vari Stati membri. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 92/68, la gestione delle quote è affidata agli Stati membri, che devono provvedere alla ripartizione secondo le proprie disposizioni amministrative. Il testo di quest'articolo è ripetuto nell'art. 2 del regolamento n. 110/69, il quale precisa, tuttavia, che gli Stati membri determinano le «condizioni di ammissione» al beneficio del contingente. 5 L'imposizione di determinate condizioni agli assegnatari costituisce necessariamente parte integrante delle modalità di gestione; nella suddetta modifica del testo non si può quindi ravvisare l'intenzione di cambiare sostanzialmente, per la gestione del contingente 1969, il regime vigente nel Dal preambolo del regolamento n. 110/69 risulta, d'altra parte, che il Consiglio non ha voluto attribuire al sistema di gestione una portata diversa da quella derivante dal regolamento che si applicava al contingente La questione d'interpretazione sottoposta alla Corte consiste perciò nello stabilire quale sia l'ampiezza del potere di gestione delegato nella fattispecie agli Stati membri, e quali siano, di conseguenza, le condizioni che gli Stati potevano imporre, senza contravvenire alle norme adottate dal Consiglio in merito ai contingenti di cui trattasi. 1565

11 SENTENZA DEL CAUSA Secondo il regime istituito dalla Comunità in materia di contingenti tariffari, le istituzioni comunitarie Consiglio e Commissione hanno il potere di stabilire la destinazione economica dei contingenti e di fissare, di conseguenza, le modalità per la gestione degli stessi. Queste condizioni per l'uso dei contingenti sono stabilite in funzione sia degli impegni assunti dalla Comunità sul piano internazionale, sia degli obiettivi di politica economica, generali o settoriali, perseguiti dalla istituzioni nell'ambito della loro competenza. Nella fattispecie, trattandosi di un prodotto agricolo, tali condizioni dovevano essere più specificamente determinate tenendo conto dell'organizzazione comune del mercato agricolo interessato. 7 In base a queste premesse, il diritto esclusivo di disporre circa l'uso del contingente spetta alle istituzioni comunitarie. In proposito esse possono garantire l'accesso al contingente a qualsiasi interessato, ovvero stabilire direttamente quale debba essere la destinazione delle merci, oppure consentire agli Stati membri di servirsene in conformità ai propri interessi. Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, l'attribuzione agli Stati membri della facoltà di gestire la propria quota dipende da una manifestazione di volontà delle istituzioni comunitarie. Il fatto che un determinato contingente non sia stato destinato ad uno scopo specifico va quindi interpretato nel senso che qualsiasi interessato deve poterne fruire liberamente. 8 In effetti, qualsiasi provvedimento statale diretto a vincolare un contingente comunitario ad una destinazione stabilita in base a criteri di politica interna potrebbe compromettere gli obiettivi di politica economica perseguiti sul piano comunitario, nonché la parità di trattamento dei cittadini dell'intera Comunità. Stando così le cose, le norme dei regolamenti nn. 92/68 e 110/69 da cui risulta una delega della gestione agli Stati membri, vanno interpretate nel senso che, non avendo il Consiglio fissato alcuna destinazione dei contingenti, il rinvio, contenuto nei regolamenti stessi, alle disposizioni «amministrative» degli Stati membri è necessariamente limitato alle norme tecnico-procedurali volte a garantire in generale l'osservanza dei limiti del contingente e la parità di trattamento dei beneficiari. 1566

12 GROSOLI 9 Eccede, per contro, i limiti di questo potere di gestione il fatto che uno Stato membro imponga delle condizioni di ammissione al beneficio, le quali mirino al raggiungimento di scopi politico-economici non contemplati dalla norme adottate in sede comunitaria. Da quanto precede risulta che l'art. 3 del regolamento n. 92/68 e l'art. 2 del regolamento n. 110/69, nell'affidare agli Stati membri la gestione delle rispettive quote di un contingente tariffario comunitario, non hanno autorizzato gli Stati stessi ad emanare disposizioni dirette a vincolare la destinazione della merce. 10 È inutile procedere all'esame della seconda questione, formulata solo per il caso che la prima fosse risolta affermativamente. Sulle spese 11 Le spese sostenute dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato le loro osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Poiché il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa principale, la decisione sulle spese spetta al Tribunale di Trento. Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali degli imputati nella causa principale, del governo della Repubblica italiana e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177, visto il regolamento del Consiglio 23 gennaio 1968, n. 92/68, relativo al contingente tariffario comunitario di tonnellate di carne bovina congelata, voce A II della tariffa doganale comune, e il regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 110/69, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate, della voce A II a) 2 della tariffa doganale comune, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20, 1567

13 SENTENZA DEL CAUSA visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Trento con ordinanza 13 aprile 1973, afferma per diritto : L'art. 3 del regolamento n. 92/68 e l'art. 2 del regolamento n. 110/69 (relativi al contingente tariffario comunitario di tonnellate di carne bovina congelata, soggetto al dazio del 20 % consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio) vanno interpretati nel senso che, nell'affidare agli Stati membri la gestione delle rispettive quote di un contingente tariffario comunitario, essi non hanno autorizzato gli Stati stessi ad emanare disposizioni dirette a vincolare la destinazione delle merce. Lecourt Sørensen Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 dicembre Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt 1568

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