PREVENZIONE INCENDI: SI CAMBIA

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1 S P E C I A L E PREVENZIONE INCENDI: SI CAMBIA PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA PREVENZIONE INCENDI Giampietro Boscaino Gioacchino Giomi Francesco Notaro in collaborazione con

2 PREVENZIONE INCENDI: SI CAMBIA Tutto quello che bisogna sapere sulla SCIA La semplificazione delle norme e dei procedimenti, il nuovo elenco delle attività soggette, il decreto e la circolare applicativa: miniguida sulla SCIA Giampietro Boscaino Gioacchino Giomi Francesco Notaro ottobre 2011

3 Gli autori Giampietro Boscaino Si laurea in Ingegneria Civile Idraulica presso l Università degli Studi di Napoli Federico II nel 1987, nel 1989 consegue anche il diploma di specializzazione post-laurea in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale. Entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1990 prestando servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli. Nel 2000 è trasferito all Ispettorato Regionale dei Vigili del fuoco della Campania, ora Direzione Regionale, ove ha diretto l Ufficio Attività a Rischio di Incidente Rielevante, facendo parte nel contempo di numerosi gruppi di lavoro ministeriali istituiti per la redazione di normative per le attività soggette alla direttiva comunitaria Seveso. Dal 2003 al 2005 è stato reggente del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Massa Carrara. Dal 2005 al 2011, nominato primo dirigente, ha svolto dapprima l incarico Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi e successivamente quello di Dirigente dell Area VII della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, ove si è occupato in particolare della redazione del nuovo regolamento di prevenzione incendi. Attualmente è Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Taranto. Gioacchino Giomi Si laurea in ingegneria civile, ramo idrogeologico, ed entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel È stato comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Prato, di Firenze e poi di Roma. Ha costituito il primo nucleo aerosoccorritori e di soccorso fluviale dei Vigili del fuoco operante in Toscana. Ha comandato il campo base della colonna mobile dei Vigili del fuoco della Toscana ubicato a Foligno durante il terremoto delle Marche e dell Umbria del Ha diretto il Laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze antincendio della Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendio; è esperto permanente per l Italia nel Comitato permanente per le costruzioni presso la Commissione europea. Effettua attività di docenza nel settore della sicurezza, prevenzione e protezione ed a pubblicato numerosi volumi, studi ed articoli di carattere tecnico nel settore della sicurezza. Attualmente è Direttore regionale dei Vigili del fuoco dell Umbria. Francesco Notaro Si laurea in Ingegneria Civile Trasporti presso l Università degli Studi di Roma nel 1992, nel 2001 consegue anche il diploma di specializzazione post-laurea in Sicurezza e protezione. Entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1994 prestando servizio presso la Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige. Nel 1998 è trasferito a Roma presso l Ispettorato Formazione Professionale, ora Direzione Centrale per la Formazione. Dal 2003 al 2007 è stato componente del comitato di redazione della rivista ufficiale dei Vigili del fuoco Obiettivo Sicurezza e della pubblicazione scientifica Quaderni di Scienza e Tecnica. Nel luglio 2006 è nominato dirigente ed ha svolto dapprima l incarico di dirigente addetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Milano e successivamente quello di Comandante Provinciale di Grosseto. Dal 2009 dirige il Nucleo Investigativo Antincendi. 2 antincendio

4 Semplificazione e sicurezza: obiettivo raggiunto Flaminia Ciccotti è ambizioso: mettere insieme semplificazione e sicurezza, coniugare la tutela dei cittadini con un L obiettivo alleggerimento delle procedure a carico degli utenti. Il tutto, poi, in un momento estremamente delicato sul fronte dell economia, quando per le aziende diventa più forte la tentazione di abbassare la guardia per ridurre i costi operativi e tirare avanti. Invece, il miracolo sembra compiuto. Le nuove procedure per la prevenzione incendi e in particolare l arrivo sullo scenario della sicurezza della cosiddetta Scia, segnano un vero e proprio cambio di passo per l Italia. I tredici articoli del regolamento contenuto nel D.P.R. 151/2011 rappresentano una sorta di rivoluzione nel settore, responsabilizzando sempre più i professionisti ma, nello stesso tempo, prevedendo una serie di controlli ex post a carico dei Vigili del fuoco. Insomma, più responsabilità, ma anche tempi certi: due ingredienti fondamentali non solo per garantire la sicurezza, ma anche per venire incontro alle esigenze delle imprese vere, che vogliono crescere e restare sul mercato. Ma il segreto vero del cambiamento, forse, sta in altri due elementi da non sottovalutare. Prima di tutto, il Legislatore ha fatto tesoro dell esperienza, accumulata negli anni, dai Vigili del fuoco, sia nel settore del soccorso che della prevenzione incendi. Un know how che ha consentito di individuare, in modo ottimale, con un connubio I tredici articoli del regolamento contenuto nel D.P.R. 151/2011 rappresentano una sorta di rivoluzione nel settore, responsabilizzando sempre più i professionisti ideale fra semplificazione e sicurezza, le attività che concretamente presentano una valenza sotto il profilo del rischio incendio. Ma l altra parola chiave è sicuramente quella della responsabilità, attraverso un maggiore coinvolgimento dei liberi professionisti che operano su questo fronte e la più efficace opera di controllo dei Comandi dei Vigili del fuoco che hanno finalmente la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività che presentano un rischio di incendio più elevato. Due spinte che vanno nella stessa direzione: far crescere nel nostro paese la cultura della sicurezza antincendio. Un obiettivo che dovrebbe vederci sempre tutti impegnati in prima linea. antincendio 1

5 Procedure semplificate per la Prevenzione Incendi Giampietro Boscaino Francesco Notaro La nuova disciplina dei procedimenti per la prevenzione incendi prevede procedure semplificate in relazione alla tipologia e alla gravità del rischio delle attività sottoposte al controllo dei Vigili del fuoco, derivanti sia dall attuazione del cosiddetto decreto taglia oneri che dall introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dettata dall art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come novellato dall art. 49, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n I nuovi procedimenti sono stati semplificati rispetto al passato e prevedono una maggiore facilità nel loro adempimento, determinando un conseguente risparmio per i cittadini e le imprese soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ma garantendo, nel contempo, un immutato grado di tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall esposizione a rischio di incendio. Le semplificazioni dei procedimenti, introdotte dal nuovo regolamento, non modificano in alcuna misura i livelli di protezione degli interessi pubblici che, anzi, ricevono in questo modo una maggior tutela Il nuovo regolamento, che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre con il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 attua, altresì, il necessario raccordo con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che disciplina lo sportello unico per le attività produttive, assicurando certezza e uniformità all attuazione delle relative disposizioni. Lo snellimento delle procedure si basa sul principio di proporzionalità introdotto dal D.P.R. 151/2011 come metro per modulare gli adempimenti amministrativi. Questi, infatti, sono diversificati in rapporto alle 3 categorie A, B e C, nelle quali il regolamento inquadra, in base alla gravità del rischio, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi di competenza dei Vigili del fuoco. In altre parole le diverse tipologie di attività, comprese nell Allegato I al regolamento, sono assoggettate ad una disciplina differenziata, in relazione al rischio connesso all attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità 2 antincendio

6 Il nuovo regolamento in pillole Il D.P.R. 151/2011, è strutturato in 13 articoli, contenenti le procedure relative ai vari procedimenti di prevenzione incendi: presentazione ed esame dei progetti, visite tecniche, approvazione di deroghe a specifiche normative, e due allegati, il primo contenente le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed il secondo che equipara il previgente elenco delle attività con quello attuale, ai fini dell applicazione delle tariffe connesse ai servizi di prevenzione incendi resi dal CNVVF, in attesa dell emanazione di un decreto ministeriale ad hoc. Nella previgente normativa tutte le attività erano soggette, indipendentemente dalla dimensione e tipologia di rischio, allo stesso iter autorizzativo, finalizzato all ottenimento del certificato di prevenzione incendi, in particolare era necessario sottoporre ad approvazione preventiva il progetto dell opera per ottenere la conformità antincendi, prima di procedere alla sua realizzazione. Con il nuovo regolamento, detto obbligo, permane solo per gli enti e i privati responsabili delle attività ricomprese nell Allegato I, in categoria B o C. I titolari di dette attività sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. I titolari di attività ricadenti in categoria A non devono più richiedere l esame del progetto, potendo quindi avviare la costruzione dell opera, una volta ottenute le relative autorizzazioni alla realizzazione della stessa da parte degli organi competenti (Comune/SUAP), senza il parere preventivo dei Vigili del fuoco. Anche i tempi di risposta del Comando sono cambiati: infatti la previgente normativa (D.P.R. 37/98 art. 2) prevedeva un arco temporale per conclusione del procedimento, compreso tra 45 e 90 giorni. Il nuovo regolamento fissa invece tempi certi, prescrivendo il pronunciamento del Comando sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. In caso di documentazione poco chiara o incompleta il Comando può, entro trenta giorni dal ricevimento della pratica, richiedere documentazione integrativa. Dopo la costruzione, per concludere gli adempimenti procedurali previsti al comma 2 dell articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è necessario, prima di avviare l attività, presentare una SCIA ai sensi dell art. 4 comma 1 del nuovo regolamento, corredata dalla documentazione necessaria ai Vigili speciale SCIA COSA CAMBIA Cambiano le attività soggette: Abrogati D.M. 16/2/82 (attività soggette) e D.P.R. 689/59 (tabelle A e B) Nuova tabella attività Allegato I del D.P.R. 151/2011 Esclusione dai procedimenti del nuovo regolamento delle attività a rischio di incidente rilevante art. 8, D.Lgs. 334/99 Cambiano le procedure: Abrogato D.P.R. 37/98 (procedure) e D.M. 4/5/98 (contenuto delle istanze e modulistica) Modificato D.Lgs. 139/2006 (testo unico VV.F.) Modificato D.P.R. 380/2001 (abrogato CPI a vista) Nuove procedure nel D.P.R. 151/2011 e nuovi dm contenuto delle istanze /modulistica e tariffe antincendio 3

7 speciale SCIA del fuoco per i successivi controlli. Il Comando verifica la completezza formale dell istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. Successivamente alla presentazione della SCIA verranno avviati i controlli di prevenzione incendi che, per le attività in categoria A e B, saranno effettuati, a campione, entro 60 giorni, mentre, per le attività di categoria C il controllo, entro lo stesso tempo di 60 giorni, è previsto in maniera sistematica. Al termine del sopralluogo il Comando provinciale rilascerà, a richiesta dell interessato, copia del verbale della visita tecnica per le attività A e B e, solamente per le attività C, in caso di esito positivo del controllo, il CPI entro quindici giorni dalla visita. È il caso di precisare che a seguito delle abrogazioni contenute nell art 16 del D.Lgs. 139/06, il certificato di prevenzione incendi, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato senza validità temporale, assumendo la valenza di attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Si precisa inoltre che l omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all articolo 20 del D.Lgs. 139/06, dà luogo, per tutte le attività individuate nell allegato I, alle sanzioni penali previste nel citato articolo. Per non incorrere nelle sanzioni penali previ- LA NOVITÀ Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate CATEGORIA B Attività a medio rischio CATEGORIA C Attività a elevato rischio Viene eliminato il parere di conformità sul progetto La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni Avvio dell attività tramite SCIA Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia di verbale della visita tecnica Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi 4 antincendio

8 Sanzioni penali e sospensione dell attività Articolo 20 del D.Lgs. 139/06 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l arresto sino ad un anno o con l ammenda da 258 euro a euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall art. 16, comma 1. speciale SCIA 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all adempimento dell obbligo. ste occorre, prima di avviare l attività, presentare la SCIA, ovvero per le attività esistenti, secondo quanto previsto all articolo 5, l attestazione periodica di conformità. Quest ultima dovrà essere presentata ogni cinque anni, dalla presentazione della SCIA, tranne che per le attività identificate ai punti 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell allegato I, per le quali la cadenza del rinnovo è di dieci anni. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio viene effettuata tramite una dichiarazione attestante l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione necessaria ai Vigili del fuoco per i successivi controlli. Nel caso in cui, successivamente all avvio dell attività, fosse necessario effettuare della modifiche, il nuovo regolamento prevede l obbligo di ripresentare una nuova SCIA solo nel caso in cui si tratti di modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, senza però che quest ultime comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. Se invece le modifiche previste comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere riavviato il procedimento di cui agli articoli 3 e 4, per le attività in categoria B e C, e la segnalazione di cui all articolo 4 per le attività in categoria A. Il nuovo regolamento mantiene, come la precedente normativa, la possibilità di ricorrere al procedimento di deroga quando la realizza- Semplificazione nei rinnovi periodici La richiesta di rinnovo del CPI prevista dalla precedente normativa, è stata sostituita da una dichiarazione attestante l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al Comando, per la quasi totalità delle attività, ogni 5 anni. Inoltre è stata eliminata la perizia giurata che attestava l efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi ed è stata sostituita da una dichiarazione del tecnico abilitato. antincendio 5

9 speciale SCIA Il certificato di prevenzione incendi modificato dal D.P.R. 151/11 Articolo 16 del D.Lgs. 139/06 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. 3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all articolo Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell interno. zione dell opera presenti caratteristiche tali da non consentire l integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti. In questo caso gli interessati, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio, il quale esamina l istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Abolizione della duplicazione del Registro dei controlli Con l entrata in vigore del nuovo regolamento è stata eliminata la duplicazione, a carico delle imprese del Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, in quanto già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente. La possibilità di avvalersi dell istituto della deroga viene concessa anche alle attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (e quindi non contenute nell Allegato I al regolamento) a condizione che, ovviamente, siano coperte da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Nel caso di progetti particolarmente complessi, la nuova normativa dà la possibilità ai titolari delle attività comprese nelle categorie B e C, di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF). 6 antincendio

10 Aspetti dell opera rilevanti dal punto di vista antincendio ubicazione; comunicazioni e separazioni; accesso all area e accostamento dei mezzi di soccorso; caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento); resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; vie di esodo; sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; aree e impianti a rischio specifico; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza; mezzi e impianti di estinzione degli incendi; impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. Cosa deve fare il cittadino o l impresa che ha una attività già soggetta ai controlli di prevenzione incendi Per prima cosa occorre verificare se l attività, a seguito dell entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 è ancora soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ossia se l attività è ricompresa nell allegato I. Per poter svolgere questa verifica, essendo le nuove denominazioni e classificazioni delle attività diverse da quelle della precedente normativa, può essere di ausilio l allegato II al nuovo regolamento che equipara il previgente elenco delle attività con quello attuale. Tale verifica può anche essere fatta sul sito nella sezione dedicata al nuovo regolamento. A seguito di detta verifica possono verificarsi i seguenti casi: a) l attività risulta ancora ricompresa nell allegato I In questo caso occorre individuare la nuova numerazione che è stata attribuita all attività nonché la categoria per i successivi adempimenti. b) l attività non risulta più ricompresa nell allegato I In questo caso, fermo restando gli obblighi in materia di sicurezza antincendio, di cui rimane direttamente responsabile il titolare dell attività, non si è più soggetti alle procedure di prevenzione incendi. Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell opera. Altro procedimento innovativo, introdotto dal D.P.R. 151/11, è quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso d opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione. In questo modo è possibile, per le opere particolarmente complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la costruzione delle attività complesse. Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell opera in attesa della visita tecnica da parte dei Vigili del Fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase valutazione del progetto, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse. Naturalmente sia il NOF che le verifiche in corso d opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento. La richiesta di NOF e la verifica in corso d opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell istanza lo stesso dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni. Conclusioni Il nuovo regolamento attraverso la rivisitazione delle procedure e l individuazione delle attività soggette al controllo, prevede sostanziali modifiche e semplificazioni rendendo più snella e veloce l azione amministrativa, ma, senza dubbio, innalza il livello di sicurezza garantito ai cittadini attraverso un maggiore coinvolgimento dei liberi professionisti e la più efficace opera di controllo dei Comandi VVF, che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato. speciale SCIA antincendio 7

11 Le attività soggette ai controlli: si volta pagina Gioacchino Giomi Il numero delle attività soggette è sceso da 97 a 80: mentre alcune sono state accorpate in base alla medesima tipologia di rischio, altre sono state cancellate, ed altre ancora sono state inserite ex novo Era il 27 aprile 1955 quando, con l emanazione del D.P.R. 547, l Italia, in piena ricostruzione industriale, si dotò del primo strumento normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e iniziò a parlare di lavorazioni pericolose sotto il profilo antincendio. In base all articolo 36 di questo storico regolamento, qualche anno dopo, precisamente il 26 maggio del 1959, con il D.P.R. 689 furono stabilite le aziende e le lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco sia in fase di progettazione che di messa in esercizio dell attività. L elenco del 1955 fu rivisitato ed ampliato per rispondere alle esigenze normative dell articolo 4 della legge n. 966 del 26 luglio 1965 che sanciva il principio di garantire la sicurezza antincendio, non soltanto ai lavoratori nell ambiente di lavoro, ma a tutte le persone presenti, a diverso titolo, in attività ove il rischio di incendio avrebbe potuto mettere a repentaglio la loro incolumità, disponendo, a controllo effettuato, il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Comandi Provinciali alle attività risultate in regola con le norme ed i criteri di prevenzione incendi. In virtù del citato disposto normativo fu emanato il decreto del ministero dell interno 27 settembre 1965, modificato con il decreto 16 febbraio 1982, che è giunto fino ai nostri giorni con lievi ulteriori aggiustamenti. Il decreto del 1982 fissava un elenco di 97 attività che spaziavano dal settore industriale a quello artigianale, commerciale e civile da assoggettare ad un procedimento tecnico amministrativo disciplinato dal D.P.R. 29 luglio 1982, n In seguito, tale procedimento è stato disciplinato con un regolamento di semplificazione adottato con il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. È necessario evidenziare che l intera materia è stata rivisitata con l art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 che al comma 1 prevede l emanazione di uno specifico regolamento per l individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. In tale contesto normativo, l introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività anche per i procedimenti di prevenzione incendi, voluta 8 antincendio

12 PIÙ EFFICACIA Il principio di proporzionalità rende più efficace l azione degli uffici pubblici, che possono concentrare il lavoro di verifica e controllo sui casi davvero necessari speciale SCIA dall art. 49 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, ha determinato una accelerazione nella rivisitazione, in chiave semplificativa, di tutto l apparato procedimentale. In virtù delle suddette disposizioni è stato emanato il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre u.s., che, nello spirito della rinnovata legge 241/90, ha operato una rivoluzione copernicana nel modo di intendere e applicare le norme di sicurezza antincendio, abrogando, fra gli altri, anche il D.P.R. 689/59 ed il D.M. 16 febbraio Per quanto concerne le attività da sottoporre ai controlli di prevenzione incendi il nuovo regolamento, in attuazione al principio di proporzionalità, le distingue in tre categorie (A, B, C) assoggettandole ad una disciplina differenziata in ragione della loro complessità sotto il profilo del rischio di incendio, della sussistenza di specifiche regole tecniche e della esigenza di tutela della pubblica incolumità. Conseguentemente, viene stabilito che per le attività rientranti nella categoria A non è prevista l acquisizione del parere di conformità sul progetto per cui i progetti antincendio per tali attività sono presentati contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività. Per le attività rientranti nelle categorie B e C è invece prevista l acquisizione del parere preventivo sul progetto. Solo per le attività di tipologia C il Comando dei Vigili del fuoco deve obbligatoriamente effettuare sopralluoghi di controllo a tappeto, mentre per le attività in categoria A e B il controllo può essere effettuato anche a campione. L elenco delle attività allegato al D.P.R. 151/2011 è scaturito da una revisione critica delle casistiche definite dal D.P.R. 689/59 e dal D.M. 16/2/82 che ha determinato in alcuni casi degli accorpamenti ed in altri delle cancellazioni. Sono inoltre state inserite nuove attività per tenere conto del connesso rischio di incendio e della conseguente necessità di controllo in relazione agli obiettivi di sicurezza e tutela della incolumità pubblica e privata sanciti dalle vigenti leggi. Il nuovo elenco, dunque, prevede un numero inferiore di attività soggette rispetto al precedente: 80 a fronte di 97. È stato ritenuto ancora funzionale ed aderente alle odierne necessità tecniche e operative, anche ai fini di una più agevole consultazione, mantenere la suddivisione delle attività nelle macrocategorie industriali, artigianali, commerciali e civili. Gli accorpamenti sono stati effettuati per consentire di individuare in modo univoco ed oggettivo le attività che presentano una medesima tipologia di rischio, quali ad esempio le lavorazioni con gas infiammabili, gli stabilimenti ove si producono ed impiegano liquidi infiammabili, ovvero prodotti in gomma o materie plastiche. In particolare: nell attività 1 sono state unificate le vecchie attività 1, 9, 10, 11 ed è stato modificato il termine gas combustibile con gas infiammabile per rendere coerente l indicazione della sostanza con le usuali frasi di rischio; l attività 10 accorpa le ex attività 12 e 13 che si riferivano rispettivamente ai liquidi infiammabili e combustibili elevando la soglia di assoggettabilità da 0,5 a 1 m 3 in considerazione dell evoluzione tecnologica e di sicurezza dei depositi; nell attività 12 sono stati conglobati i depositi di liquidi infiammabili, combustibili e antincendio 9

13 speciale SCIA lubrificanti (ex 15, 16, 17) a qualsiasi titolo detenuti nello stesso sito di stoccaggio, fissando un unica soglia di assoggettabilità ad 1 m 3 ; l attività 13 include le varie tipologie di distributori di carburanti per autotrazione di tipo liquido e gassoso (ex 7 e 19) e viene stabilito che i distributori rimovibili sono soggetti ai controlli indipendentemente dall ambito di utilizzazione; l attività 24 accorpa le ex 32 e 33 che si riferivano rispettivamente alla lavorazione e al deposito dello zolfo. Anche in questo caso è stata fissata una soglia unica di assoggettabilità; l attività 35 congloba gli stabilimenti per la produzione di carte fotografiche e calcografiche (ex 44) con quelle per la produzione delle pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile (ex 45). La soglia di assoggettabilità viene abbassata a kg per omogeneità con l attività 34; l attività 43 accorpa stabilimenti, laboratori e depositi che trattano la gomma (ex 54, 55, 56) in quanto risultano pressoché omogenei ai fini del rischio. Analoga considerazione vale per l attività 44 (ex 57 e 58) dove vengono trattate le materie plastiche e per la 47 (ex 61 e 62) in cui il prodotto trattato è costituito dai cavi e conduttori elettrici isolati; nell attività 51 vengono unificate le attività (ex 66 e 67) di siderurgia e di lavorazione a caldo dei metalli, ivi compresi i processi di fusione, con esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria che non superano la soglia dei 25 addetti; nella attività 52 sono state accorpate tutte le industrie meccaniche per la costruzione di mezzi di trasporto stradale, aereo, marittimo e ferroviario (ex 68, 69, 70, 71) fissando la soglia di assoggettabilità a 5 addetti. Le attività di manutenzione per la stessa tipologia di mezzi vengono invece inseriti nella attività 53 dove la soglia degli addetti è stata sostituita con il limite di superficie distinto per tipologia di mezzi. Nell elenco annesso al D.P.R. 151/2011 figurano alcune attività che non erano presenti nel decreto del Si tratta di attività riconducibili essenzialmente all esercizio di alcune infrastrutture considerabili ad elevato rischio ed altre attività che sono il risultato di una integrazione di quelle preesistenti. L articolo 11, comma 4 del suddetto decreto stabilisce che i responsabili delle nuove attività introdotte nell allegato I, esistenti al 22 settembre 2011 (data di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale), devono espletare i prescritti adempimenti entro il 7 ottobre 2012 che consistono essenzialmente nella presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Analizzando tali tipologie di attività si osserva che: la nuova voce 3, rispetto alla precedente, comprende ora anche gli impianti di riempimento di gas che nell elenco del 1982 non trovavano una specifica collocazione, pur essendo ordinariamente trattati come depositi; nella attività 5 sono stati inseriti i recipienti mobili di gas comburenti che nella ex 5 non figuravano; l attività 18, rispetto alla ex 25, è stata integrata con gli esercizi commerciali che detengono prodotti pirotecnici declassificati; nell attività 34 sono stati inseriti, in modo esplicito rispetto alla ex 43, gli archivi di materiale cartaceo e le biblioteche che precedentemente venivano trattati in analogia come depositi di carta; nell attività 41 sono stati inseriti i teatri e gli studi per le riprese cinematografiche e televisive in sostituzione dei teatri di posa che figuravano nella ex 51; nella attività 42, rispetto alla ex 53, vengono inseriti anche i depositi per caratterizzare in modo più compiuto i rischi dell attività e viene eliminata la parola teatrali per comprendere i laboratori per la produzione di scenografie e carri allegorici, stabilendo una soglia minima di 200 m 2 ; 10 antincendio

14 la ex voce 63 riferita alla centrali termoelettriche, ora 48, si è arricchita delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m 3 ; la ex voce 64 relativa ai gruppi per la produzione di energia elettrica, ora 49, è stata integrata con gli impianti di cogenerazione; la 55 è una nuova voce il cui inserimento è dettato dall esigenza di assoggettare ai controlli le attività di demolizione di veicoli che risultano particolarmente esposte al rischio di incendio e che spesso comportano difficoltose operazioni di spegnimento e sono alcune volte causa di infortuni per i soccorritori; l attività 59 che deriva dalla ex 77, tiene conto della presenza nelle autorimesse di automezzi adibiti al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive; l attività 65, rispetto alla ex 83, specifica che i locali soggetti sono sia quelli a carattere pubblico che privato, esplicita che in questa categoria rientrano impianti e centri sportivi e oltre al parametro dell affollamento, introduce anche quello della superficie per rendere più oggettivo il requisito di assoggettabilità; nella attività 66, ex 84, sono state esplicitate le attività turistico alberghiere che sono soggette ai controlli e sono stati inseriti in questa categoria anche i campeggi che superano la soglia delle 400 persone presenti; la ex voce 85, riferita alle scuole, attuale attività 67, è stata integrata con gli asili nido con oltre 30 persone presenti; l attività 68, ex 86, presenta una nuova veste per tenere conto del campo di applicazione del DPR 14/1/1997; inoltre in questa voce è stata esplicitata l assoggettabilità delle case di riposo per anziani e sono state inserite le strutture sanitarie che erogano prestazioni assistenziali specialistiche in regime ambulatoriale con superficie superiore a 500 m 2 ; la ex voce 88, attuale 70, è stata integrata legando il parametro della assoggettabilità non soltanto alla superficie lorda del deposito che rimane fissata a 1000 m 2, ma anche ai quantitativi di merci e materiali combustibili; nella nuova versione della ex voce 89, ora 71, il livello di assoggettabilità degli uffici scende a 300 persone, considerando non i soli addetti ma le effettive presenze; l attività 72, ex 90, limita l assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela, unicamente a quelli aperti al pubblico destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre e tutte le attività elencate nell allegato I al DPR 151/2011; l attività 73, di nuova istituzione, introduce fra le attività soggette i complessi polifunzionali sia del settore terziario che industriale, gestiti da più soggetti, ma che necessitano del coordinamento delle misure di prevenzione, protezione e gestione antincendio; l attività 75, ex 92, lega il limite di assoggettabilità alla superficie che risulta un parametro più oggettivo rispetto al numero di veicoli per tenere conto anche della diversità dei mezzi parcheggiati (motocicli, automobili, autobus, ecc.). La voce è stata integrata con i depositi di mezzi rotabili; la voce 77, ex 94, si riferisce a tutte le attività ad uso civile e non più ai soli edifici di civile abitazione fissando il limite di assoggettabilità a 24 m di altezza antincendio; le voci 78, 79 e 80, di nuova istituzione, si riferiscono rispettivamente alle aerostazioni, stazioni ferroviarie e marittime, metropolitane, interporti, gallerie stradali e ferroviarie. L esperienza accumulata nel corso degli anni dai Vigili del fuoco, sia nel settore del soccorso che in quello della prevenzione incendi, ha consentito di individuare in modo ottimale, n un connubio fra semplificazione e garanzia di tutela della sicurezza, le attività che concretamente presentano una valenza sotto il profilo del rischio di incendio. speciale SCIA antincendio 11

15 Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi: ecco il decreto n. 151/2011 Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina il rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio per il deposito dei progetti, per l esame dei progetti, per le visite tecniche, per l approvazione di deroghe a specifiche normative. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state distinte in tre categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Fino all adozione del decreto ministeriale, che sarà emanato dal Ministero dell Interno per garantire l uniformità delle procedure, la trasparenza e la speditezza dell attività amministrativa e per disciplinare la presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, saranno applicate le disposizioni del Decreto del Ministro dell interno 4 maggio 1998, che regola le modalità di presentazione ed il contenuto delle domande per l avvio di procedimenti di prevenzione incendi. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogate diverse disposizioni normative, tra cui il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, il Decreto del Ministro dell interno 16 febbraio Per dare inizio ad un attività lavorativa è sufficiente segnalare all autorità competente, in questo caso ai Vigili del fuoco, l inizio dell attività e allegare a questa segnalazione fatta dall imprenditore, una documentazione che attesti il rispetto della normative, in particolare di sicurezza antincendio. Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n (G.U. del 22/09/2011, n.221) Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2011 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14; 12 antincendio

16 Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; Visto l articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; Visto decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214; Visto il decreto del Ministro dell interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; Visto il decreto del Ministro dell interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985; Visto il decreto del Ministro dell interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; Visto il decreto del Ministro dell interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011; Sentite le associazioni imprenditoriali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell adunanza del 21 marzo 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, del Ministro dell interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente; b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; e) SUAP: lo sportello unico per le attività speciale SCIA antincendio 13

17 speciale SCIA produttive che costituisce l unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l esame dei progetti, per le visite tecniche, per l approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Nell ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell Allegato I del presente regolamento. 3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell Allegato I in relazione alla dimensione dell impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. 4. L elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio. 5. La revisione dell elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 6. Sono escluse dall ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. 7. Al fine di garantire l uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell interno. 8. Con il decreto del Ministro dell interno di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze previsto dall articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Art. 3 Valutazione dei progetti 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell articolo Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documenta- 14 antincendio

18 zione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. Art. 4 Controlli di prevenzione incendi 1. Per le attività di cui all Allegato I del presente regolamento, l istanza di cui al comma 2 dell articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell esercizio dell attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 2. Per le attività di cui all Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. 3. Per le attività di cui all Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. speciale SCIA antincendio 15

19 speciale SCIA 6. Fermo restando quanto previsto dall articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l obbligo per l interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione. 2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni. Art. 6 Obblighi connessi con l esercizio dell attività 1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. Art. 7 Deroghe 1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all Allegato I. 3. Il Comando esamina l istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui al- 16 antincendio

20 l articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente. Art. 8 Nulla osta di fattibilità 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. Art. 9 Verifiche in corso d opera 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell opera. Art. 10 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) 1. Per le attività di cui all Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n Ai soli fini antincendio le attività di cui all Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto. 3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all articolo 4 del presente regolamento. Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. 2. Fino all adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell articolo 2, all istanza di cui al comma 1 dell articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all Allegato I, sono allegati: a) la dichiarazione di conformità di cui all articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all articolo 6 del presente regolamento; c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell impresa che procede all installazione del deposito. speciale SCIA antincendio 17

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