1. LE SEMPLIFICAZIONI NECESSARIE PERCHE IL SISTRI SIA UN SISTEMA A PORTATA DELLE IMPRESE 2

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1 SISTRI 1. LE SEMPLIFICAZIONI NECESSARIE PERCHE IL SISTRI SIA UN SISTEMA A PORTATA DELLE IMPRESE 2. I NODI NORMATIVI E INTERPRETATIVI CHE ANCORA IMPEDISCONO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI, A PRESCINDERE DALLE SEMPLIFICAZIONI Roma, giugno 2014 Pagina 1

2 LEGENDA Questo documento elenca e illustra le cinque semplificazioni necessarie a riportare il SISTRI nell ambito degli obiettivi proposti, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale, per allinearlo alle esigenze operative delle imprese. Il documento è completato da 40 schede, nelle quali vengono descritti specifici nodi normativi e interpretativi ancora esistenti nel sistema SISTRI. Queste schede, che non riguardano le semplificazioni, sono a loro volta suddivise in tre parti: Parte prima: Disposizioni contraddittorie. La proliferazione di norme giuridiche e regolamentari, circolari e quadri sinottici, istruzioni specifiche del SISTRI, indicazioni fornite dal Contact Center ha creato diverse zone di sovrapposizione con indicazioni in contrasto tra di loro, che sono individuate nelle schede. Nemmeno gli esperti più preparati sono in grado di dare alle imprese risposte certe quando le norme di legge sono contraddette dalle norme regolamentari, le circolari danno indicazioni diverse dai quadri sinottici e il SISTRI fornisce spesso agli operatori risposte senza un espresso fondamento di legittimità. Parte seconda: Disposizioni inesigibili. Le schede riguardano alcune norme che impongono agli operatori di effettuare operazioni o di seguire procedure con modalità che sostanzialmente non possono essere rispettate. Parte terza: Quesiti. Diversi quesiti, anche banali, rimangono senza risposta da parte del Ministero. Per un buon funzionamento del sistema le imprese devono poter contare su norme chiare e non interpretabili. Le schede sono raggruppate per attività trattata e riportano le disposizioni applicabili al singolo caso, che viene adeguatamente illustrato con le appropriate proposte operative. Pagina 2

3 LE CINQUE SEMPLIFICAZIONI Le cinque semplificazioni necessarie a riportare il SISTRI nell ambito degli obiettivi proposti, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale, per allinearlo alle esigenze operative delle imprese, riguardano: 1. Trasmissione asincrona dei dati (pag. 4) 2. Eliminazione delle chiavette USB (pag. 5) 3. Sostituibilità delle Black Box con sistemi GPS alternativi (pag. 5) 4. Registrazione unificata delle diverse attività svolte nell unità locale (pag. 6) 5. Schede cronologica e di movimentazione con format uguale al registro di carico e scarico e al formulario (pag. 7) Le semplificazioni sono illustrate nelle schede che seguono. Pagina 3

4 SEMPLIFICAZIONI 1. Trasmissione asincrona dei dati Il sistema operativo SISTRI impone attualmente che gli operatori si colleghino al server e inviino i dati in diretta connessione con il server. Gli operatori devono quindi più volte al giorno connettersi al server e ripetere le procedure di accesso per poter inserire i dati. Se la connessione non è al momento disponibile (la rete ADSL non ha una copertura sempre efficiente sul territorio), l operatore deve rinviare la compilazione delle schede o mettere in atto complicate procedure alternative. L impostazione originaria del SISTRI non ha giustificazione alcuna, né sotto il profilo tecnico, né sotto il profilo della tutela ambientale o dei controlli. Si tratta probabilmente di un difetto di progettazione, che non ha tenuto conto delle modalità operative nelle unità industriali e che deve essere corretto. Molto più semplicemente, la trasmissione asincrona, nel rispetto dei limiti temporali disposti dalle norme, consente all operatore di memorizzare nel corso della giornata i dati in locale (anche per più operazioni), controllarli e se necessario verificarli, per inviarli successivamente in unico pacchetto, quando la connessione sarà più agevole. Tra le semplificazioni da adottare, è senza dubbio la più richiesta dalle imprese obbligate al SISTRI. Pagina 4

5 SEMPLIFICAZIONI 2. Eliminazione delle chiavette USB Il sistema operativo SISTRI impone attualmente che gli operatori, per potersi connettere al SISTRI, dispongano di una chiavetta USB dedicata e nominativa, che viene predisposta dal SISTRI e data in comodato d uso. Le chiavette USB hanno notoriamente un indice di affidabilità limitato e sono troppo frequentemente soggette a guasti. Sono del tutto inadatte per un uso quotidiano e continuativo. Il loro affidamento a persone fisiche è poi motivo di intralcio sull operatività dell ufficio. Anche in questo caso si tratta probabilmente di un difetto di progettazione, che non ha tenuto conto delle modalità operative nelle unità industriali e che deve essere corretto, sostituendo le chiavette con un sistema basato su user-id e password. 3. Sostituibilità delle Black Box con sistemi GPS alternativi Il sistema operativo SISTRI impone attualmente ai trasportatori di utilizzare un apposita apparecchiatura GPS (Black Box), ricevuta in comodato d uso, che consente di tracciare i percorsi di ogni singolo veicolo. Le Black Box imposte dal SISTRI costituiscono una duplicazione delle apparecchiature GPS generalmente già presenti nei mezzi di trasporto. Costituiscono quindi un inutile costo aggiuntivo. Il loro montaggio e smontaggio (nei frequenti casi di cessazione delle attività soggette a SISTRI o di cambio di proprietà), la normale manutenzione in caso di guasti, la loro sostituzione in caso di necessità, richiedono sempre l intervento del SISTRI e tempi lunghi, incompatibili con le esigenze di operatività. I mezzi di trasporto che dispongono di apparecchiature GPS dovrebbero poter utilizzare queste ultime, evitando inutili e onerose apparecchiature ad hoc. Pagina 5

6 SEMPLIFICAZIONI 4. Registrazione unificata delle diverse attività svolte nell unità locale Il sistema operativo SISTRI impone che le unità locali si dotino di un sistema di registrazione dati per ogni attività (produzione, trasporto o gestione) svolta nell unità locale. Ogni sistema di registrazione è indipendente e non in grado di comunicare con gli altri sistemi eventualmente attivi nella stessa unità locale ma relativi ad altre attività, pur riguardando gli stessi rifiuti. Un esempio tipico è costituito da un unità locale dove si producano rifiuti pericolosi, li si depositino in deposito preliminare e li si avviino a smaltimento utilizzando mezzi di trasporto propri. In questa unità locale si svolgono, per il SISTRI, tre diverse attività, ognuna delle quali oggetto di diverse rilevazioni. Ne consegue che i rifiuti devono inizialmente caricati sul registro del produttore, poi essere scaricati dallo stesso e caricati, in una nuova operazione, con un nuovo collegamento e con una diversa chiavetta USB, sul registro del deposito preliminare, per essere infine scaricati da questo, usando la seconda chiavetta USB e caricati, con un nuovo collegamento e con una terza chiavetta USB, sul registro del trasportatore che, nel caso, è la stessa impresa che li ha prodotti. Tutte queste operazioni avvengono solo virtualmente, nel server SISTRI, perché i rifiuti sono gli stessi e le registrazioni riguardano carichi e scarichi inesistenti. La semplificazione richiesta consiste nell unificare i registri delle attività in unico registro dell unità locale, introducendo quelle modifiche al software che consentano al SISTRI di ricostruire, in via automatica, i diversi passaggi in registri virtuali per ogni tipologia di attività. Pagina 6

7 SEMPLIFICAZIONI 5. Schede cronologica e di movimentazione con format uguale al registro di carico e scarico e al formulario Il sistema SISTRI nasce per sostituire con mezzi informatici un sistema cartaceo istituito nel 1997 (decreto Ronchi), e basato su registri e formulari, che le imprese hanno nel tempo imparato a utilizzare correttamente. Nella trasposizione informatica del precedente sistema si è ritenuto di non mantenere il formato già conosciuto dalle imprese e si è creata una nuova interfaccia che gli operatori hanno accolto negativamente, perché obbliga a familiarizzare con schemi sconosciuti. I dati richiesti non coincidono del tutto, la loro collocazione è diversa, è venuta a mancare la flessibilità concessa dalle annotazioni, eccetera. La semplificazione consiste nel riproporre tal quali nel SISTRI le pagine del registro di carico e scarico e i formulari di trasporto come definiti dal decreto Ronchi, senza modifica alcuna e senza chiedere notizie aggiuntive. Questa semplificazione è divenuta un esigenza dal momento in cui operatori obbligati al SISTRI (trasportatori e gestori di rifiuti pericolosi) devono interfacciarsi con produttori (fino a dieci dipendenti) che non vi aderiscono e che devono continuare a produrre registri e formulari cartacei: se i format non sono identici, si pongono le basi per una moltiplicazione di dati in documenti di natura diversa, con crescente rischio di errore e di complicazione inutile. Pagina 7

8 NODI NORMATIVI E INTERPRETATIVI IRRISOLTI Indice delle schede Parte prima: Disposizioni contraddittorie Pagina e numero scheda Peso presunto alla produzione e nel trasporto Pag. 10 Scheda n. 1.1 Mail di accettazione del rifiuto - responsabilità del produttore Pag. 14 Scheda n. 1.2 Interconnessione tra soggetti obbligati e soggetti non obbligati Pag. 16 Scheda n. 1.3 Trasporto - riconciliazione della scheda precedentemente scaricata dal sistema Pag. 18 Scheda n. 1.4 Trasporto transfrontaliero dall estero Pag. 20 Scheda n. 1.5 Trasporto - procedura contestuale Pag. 23 Scheda n. 1.6 Trasporto - normativa ADR Pag. 25 Scheda n. 1.7 Trasporto dei veicoli fuori uso (ELV) Pag. 26 Scheda n. 1.8 Intermodale - coordinamento di termini e prescrizioni Pag. 27 Scheda n. 1.9 Intermodale - norme applicabili ai rifiuti in arrivo nei terminal dall estero Pag. 28 Scheda n Intermodale - termini per il deposito nei terminal Pag. 29 Scheda n Intermodale - interrelazioni tra i soggetti della filiera Pag. 30 Scheda n Intermodale - normativa applicabile nei terminal portuali Pag. 32 Scheda n Intermediazione - procedure Pag. 33 Scheda n Nuovo produttore Pag. 35 Scheda n Aggiornamento dati anagrafici Pag. 38 Scheda n Conservazione dati in formato elettronico Pag. 40 Scheda n Soggetti non più obbligati: restituzione dei dispositivi; adesione volontaria a SISTRI: codifica della procedura Pag. 42 Scheda n Pagina 8

9 Parte seconda: Disposizioni inesigibili Pagina e numero scheda Produttore/trasportatore in conto proprio registri Pag. 45 Scheda n. 2.1 Deposito temporaneo Pag. 47 Scheda n. 2.2 Produttori iniziali fino a 10 dipendenti - trasporto in conto proprio Pag. 48 Scheda n. 2.3 Verifica della funzionalità delle black box Pag. 51 Scheda n. 2.4 Calcolo del percorso Pag. 52 Scheda n. 2.5 Procedura di emergenza per interruzione del SISTRI Pag. 55 Scheda n. 2.6 Servizi ecologici portuali Pag. 58 Scheda n. 2.7 Intermediazione incongruenza dei termini Pag. 65 Scheda n. 2.8 Adempimento obblighi SISTRI entro 30 giorni senza applicazione delle sanzioni Pag. 67 Scheda n. 2.9 Categorie non più obbligate: ricalcolo dei contributi Pag. 68 Scheda n Duplicazione della tracciabilità nelle aree portuali Pag. 74 Scheda n Gestione aziende per grandi aziende Pag. 76 Scheda n Parte terza: Quesiti Pagina e numero scheda Assolvimento della responsabilità del produttore Pag. 77 Scheda n. 3.1 Non funzionamento/mancanza delle black box Pag. 79 Scheda n. 3.2 Schede di movimentazione e trasporto Pag. 81 Scheda n. 3.3 Causale nel registro di movimentazione Pag. 82 Scheda n. 3.4 Schede di movimentazione e trasporto Pag. 83 Scheda n. 3.5 Respingimento Pag. 84 Scheda n. 3.6 Rigenerazione dei certificati elettronici Pag. 88 Scheda n. 3.7 Valore giuridico del documento riepilogativo delle modifiche apportate Pag. 90 Scheda n. 3.8 Rifiuti prodotti negli interventi in emergenza Pag. 93 Scheda n. 3.9 Movimentazione senza trasporto Pag. 95 Scheda n Pagina 9

10 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia PESO PRESUNTO ALLA PRODUZIONE E NEL TRASPORTO Scheda n. 1.1 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili DM 52/2011, art. 13 e All. 3 Manuale operativo 7 agosto Par Par Risposta del Contact Center Osservazioni Cosa cambia con SISTRI? Con l introduzione di SISTRI, i produttori si sono trovati a dover affrontare alcune significative novità per quanto concerne la quantificazione dei propri rifiuti. In particolare, con l attuale versione di SISTRI (DM 52/2011, testo consolidato) è previsto che: sul Registro Cronologico, ossia nelle annotazioni di carico e scarico, i rifiuti vengano indicati in kg (DM 52/2011, allegato 3); Pagina 10

11 sulle Schede Area Movimentazione, i rifiuti possano essere indicati in kg o, nel caso il dato in kg non sia disponibile, in m 3 (DM 52/2011, art. 13, co.2); in caso di rifiuti pericolosi, la quantità di rifiuti è da indicare almeno due ore prima che si effettui l operazione di movimentazione (DM 52/2011, art. 13, c. 2). Con il sistema dei Registri di Carico e Scarico e Formulari, i Produttori attualmente procedono come segue: sul Registro, nelle annotazioni di carico e scarico, possono scegliere se indicare la quantità in kg, l o m 3 ; sul formulario, la quantità può essere indicata in l o kg; non è richiesto che il formulario venga compilato prima del carico del rifiuto sul mezzo per il trasporto per il rifiuto; è ammesso che la quantità conferita al trasporto venga stimata; in tal caso, l indicazione della quantità del rifiuto è accompagnata dall indicazione peso da verificarsi a destino ; il produttore può pesare il rifiuto solo quando esso è caricato sul mezzo di trasporto (si pesa il mezzo e si sottrae la tara precedentemente pesata all ingresso del mezzo nello stabilimento). Quali problematiche comportano, per i produttori, tali cambiamenti? La quantificazione dei rifiuti prodotti è ritenuta rilevante sia per le verifiche sulla gestione degli stessi all interno del sito di produzione, che nel rapporto con gli enti di controllo. Tuttavia, non si può chiedere al produttore di indicare il peso dei rifiuti prima della pesa. Il produttore prima della pesa può indicare solo un peso presunto, ma ciò non è previsto dalle disposizioni vigenti, che - in assenza di chiarimenti normativi - obbligano l indicazione del peso pesato. Soprattutto in relazione ai controlli delle Autorità, le Imprese produttrici lamentano il fatto che la necessità di indicare le quantità di rifiuti alcune ore prima del carico (quando il mezzo di trasporto non è ancora disponibile presso il loro sito) e la richiesta di indicare nel registro cronologico il peso in kg generano la necessità di indicare pesi che possono essere solo presunti. L indicazione del volume dei rifiuti (ad esempio, basandosi sul volume dei contenitori utilizzati) risulta invece sempre possibile e, per questo motivo, è utilizzata nel controllo del deposito dei rifiuti presso il produttore. Si noti che il Contact Center SISTRI indica di riportare il peso presunto, ma senza dare precisazioni sul supporto normativo che giustificherebbe tale assunto. Proposte per superare criticità In considerazione delle indicazioni del Ministero circa la necessità di raccogliere i dati sulla produzione e gestione dei rifiuti in kg e circa l impossibilità di eliminare i vincoli temporali per la compilazione della Scheda Area movimentazione, si propone quanto segue. Riconoscere a livello normativo (con l inserimento di pertinenti indicazioni nel testo del DM 52/2011) che: il peso in kg indicato dal produttore nel registro cronologico e nella scheda area movimentazione è un dato solo presunto; Pagina 11

12 l unico peso che farà fede ai fini dei controlli e delle rilevazioni statistiche da parte delle Autorità è quello verificato a destino, con appositi sistemi di pesa, dagli impianti di trattamento. A livello di Manuale Operativo e Guide Utente potrebbe poi essere chiarito che: il peso verificato a destino, indicato nella scheda area movimentazione dal destinatario, non deve poi essere inserito nel sistema SISTRI anche dal produttore, poiché tale informazione è già presente nel sistema ed è quindi accessibile a tutti i soggetti della filiera di gestione del rifiuto e delle autorità di controllo se, oltre al peso presunto 2/4 ore prima delle partenza del mezzo di trasporto, il produttore del rifiuto intende inserire nella scheda area movimentazione anche il peso eventualmente misurato presso il proprio sito, immediatamente prima della partenza del mezzo, il produttore lo può fare aprendo la scheda SISTRI area movimentazione ed inserendo tale informazione nel campo annotazioni. Posizione ministeriale E necessario mantenere i dati in kg poiché a livello UE vengono richiesti, agli stati Membri, dati statistici sulla produzione e gestione dei rifiuti espressi in kg. E necessario mantenere i limiti temporali ai fini della programmazione delle attività di controllo. Note Allegato DM 52/ Articolo I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda SISTRI Area Registro Cronologico le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. ( ) 2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI Area Movimentazione. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI Area Registro Cronologico. Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi. ( ) - Allegato 3 v. parte dedicata a Descrizione Tecnica Scheda SISTRI Produttore/Detentore Rifiuti Speciali Pagina 12

13 Manuale operativo 7 agosto Paragrafo 4.2 Il produttore procede alla compilazione e alla firma di una nuova registrazione di carico nell Area Registro Cronologico entro 10 giorni e comunque prima della loro movimentazione indicando i seguenti dati del rifiuto: ( )Quantità (espressa in Kg) ( ) - Paragrafo Il produttore compila e firma la Scheda SISTRI Area Movimentazione sezione produttore indicando i seguenti dati: ( )Quantità (il dato può essere espresso in chilogrammi o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi. Nel caso in cui si esprima in metri cubi è obbligatorio indicare la voce di verifica peso adestino) Risposta del Contact Center SISTRI Gentile Sig.., le invio di seguito due esempi per utilizzare la procedura corretta di rettifica giacenza: CASO I: Peso presunto su registrazione di carico: 1000 chili - Peso verificato a destino 300 chili - Associare alla scheda lo scarico indicando il peso verificato a destino di 300 chili - Selezionare ed aprire il carico di 1000 chili con quantità residua 700 chili - Cliccare in alto a destra Crea Registrazione di Scarico - Scegliere la causale "Rettifica giacenza" - Scaricare la quantità in eccesso : 700 chili - Salvare e firmare CASO II: Peso presunto su registrazione di carico: 1000 chili - Peso verificato a destino 1300 chili - Inserire una nuova registrazione di carico scegliendo la causale "Rettifica giacenza" per la quantità di 300 chili - Porre molta attenzione che i dati sul rifiuto siano identici a quelli del primo carico (1000 kili), devono coincidere CER, Stato fisico, Caratteristiche di pericolosità (LE H) e Posizione del rifiuto. - Salvare e firmare In questo caso quando andrà ad associare la scheda al registro per effettuare lo scarico, cliccando sul tasto Aggiungi, potrà selezionare entrambi i carichi effettuati, quello originario e quello di rettifica giacenza. Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, non esiti a contattarci al attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 sabato dalle 8:30 alle 12:30 Distinti Saluti CC SISTRI Pagina 13

14 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia MAIL DI ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO - RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE Scheda n. 1.2 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2006, art. 188, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 205/2010 DM 52/2011, art. 20 Il contact center del SISTRI, interpellato sul punto, ha informato che non arriverà più la mail nella PEC SISTRI perché tale passaggio è stato eliminato per semplificare la procedura. Osservazioni sulla disposizione normativa Il decreto legislativo stabilisce che i soggetti che aderiscono al sistema SISTRI e che adempiono agli obblighi di compilazione dello stesso sono responsabili limitatamente alla rispettiva sfera di competenza. Il DM precisa che gli obblighi di corretta gestione dei rifiuti sono assolti, da parte del produttore, al ricevimento della di accettazione del rifiuto da parte del destinatario alla casella di posta elettronica attribuitagli dal sistema. Il sistema genera in automatico questa comunicazione al momento in cui il destinatario accetta il rifiuto e firma la scheda movimentazione. In caso di mancata ricezione della , il produttore, al fine di essere sollevato dalla responsabilità deve comunicare questa circostanza alla provincia ed a SISTRI Nel corso di questo periodo di utilizzo di SISTRI si sono verificati casi in cui, nonostante il rifiuto sia arrivato a destinazione e che la scheda movimentazione sia stata correttamente compilata con l accettazione e la firma da parte del destinatario, l non è stata recapitata, probabilmente per bug di sistema al produttore. E necessario chiarire con quali modalità effettuare la prevista comunicazione a SISTRI che deve rilasciare a seguito di questa comunicazione una ricevuta che abbia validità giuridica tale da provare gli adempimenti del produttore. E necessario, inoltre, essere certi del funzionamento del sistema di posta elettronica gestito da SISTRI poiché da questo dipende la documentazione di esenzione di responsabilità del produttore. Ultimamente, il sistema ha cessato di inviare la mail nella PEC SISTRI, per semplificare la procedura, secondo quanto riferisce il Contact Center. Pagina 14

15 Proposte per superare criticità Prevedere una modulistica di mancata ricezione della di accettazione che consenta al produttore di scaricare la ricevuta di invio ed accertare la risoluzione di bug di sistema che possono creare disfunzioni nell interconnessione ed invio delle alle caselle di posta elettronica. Posizione ministeriale Note La risposta data dal cc l invio della PEC è stato eliminato per semplificare la procedura è evidentemente sbagliata in impedisce rispetto della norma da parte dei produttori. ALLEGATO - D.Lgs. 152/2006, art. 188, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 205/2010 Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. - DM 52/2011, art Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle Schede SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO e AREA MOVIMENTAZIONE ai quali verrà comunque inviata dal sistema la comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI e alla Provincia territorialmente competente. Pagina 15

16 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia INTERCONNESSIONE TRA SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI NON OBBLIGATI Scheda n. 1.3 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2005, art. 188-bis, c. 3 e 4, come modificato dal D.Lgs. 205/2010 Osservazioni sulla disposizione normativa DM 24 aprile 2014, art. 1, c. 2 - Il decreto legislativo stabilisce che, a partire dalla fine del periodo transitorio che obbliga ancora alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari, cioè dal 1 gennaio 2015, i soggetti che aderiscono a SISTRI non devono più adempiere alla tenuta di detti documenti, poiché questi sono sostituiti da quelli del sistema di tracciabilità. I soggetti, invece, non tenuti a SISTRI devono continuare a tenere registri e formulari. - Non appare chiara l interconnessione tra i soggetti non obbligati, per esempio i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e quelli obbligati: trasportatori e gestori. Questi ultimi infatti dovranno compilare le schede movimentazione anche per la sezione relativa al produttore, ma non sono più tenuti alla gestione dei formulari che invece rappresentano la modalità obbligatoria per i soggetti non tenuti a SISTRI. nonché l unico mezzo di esclusione delle responsabilità per la corretta gestione del rifiuto prodotto sempre per i produttori iniziali che occupano fino a 10 dipendenti. Va quindi ridefinita l interconnessione tra i soggetti obbligati e quelli non obbligati. Proposte per superare criticità Modifica dell art. 188-bis con l inserimento della previsione di sostituzione dei formulari, per i soggetti non tenuti all adesione a SISTRI, con la scheda di movimentazione compilata dal trasportatore anche nella sezione del produttore, su indicazione del produttore stesso. Inserimento anche dell obbligo di restituzione della scheda movimentazione sottoscritta per accettazione dal destinatario quale evidenza di avvenuto ricevimento del rifiuto e di conseguente esclusione della responsabilità del produttore con modifica del c. 3 dell art Posizione ministeriale Pagina 16

17 Note ALLEGATO - D.Lgs. 152/2005, art. 188-bis, c. 3-4, come modificato dal D.Lgs. 205/ Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al c. 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al c. 2, lett. a)..omissis 4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al c. 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall articolo DM 24 aprile 2014, art. 1, c. 2 Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del c. 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Pagina 17

18 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia TRASPORTO - RICONCILIAZIONE DELLA SCHEDA PRECEDENTEMENTE SCARICATA DAL SISTEMA Scheda n. 1.4 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Disposizioni applicabili DM 52/2011, art. 12 Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Osservazioni sulla disposizione normativa Il decreto ministeriale prevede la possibilità di gestire la movimentazione di un rifiuto, in caso di non funzionamento del sistema di tracciabilità, compilando su supporto cartaceo una scheda precedentemente scaricata dal sistema. Tale scheda deve essere poi riconciliata con SISTRI, richiamando il numero identificativo della scheda scaricata ed inserendo a sistema tutti i dati richiesti. Nel sistema SISTRI la scheda prende la data del giorno in cui viene riconciliata e firmata dal soggetto che inserisce i dati, falsando pertanto i dati relativi al viaggio. Proposte per superare criticità Prevedere la possibilità di modificare la data delle movimentazioni a prescindere dal giorno in cui sono inserite a sistema e firmate Posizione ministeriale Note ALLEGATO Pagina 18

19 - DM 52/2011, art Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi. 2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. Pagina 19

20 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DALL ESTERO Scheda n. 1.5 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2005, art. 193, c. 7, versione ante D.Lgs. 205/2011, e c. 8 versione modificata dal D.Lgs. 205/2011 DM 52/2011, art. 16 Punto 3 Manuale operativo Par e Osservazioni sulla disposizione normativa Il decreto legislativo, nella parte che disciplina il documento di trasporto, nella versione precedente il D.Lgs. 205/2010, stabilisce che i documenti di accompagnamento dei rifiuti previsti dal Regolamento comunitario relativo al trasporto transfrontaliero (Reg. n. 1013/2006) sostituiscono il formulario di identificazione anche per la tratta nazionale. Con la modifica apportata dal D.Lgs. 205/2010, la norma che diventerà applicabile a partire dal 1 gennaio 2015, relativa al documento di accompagnamento dei rifiuti prevede che le imprese non obbligate a SISTRI sostituiscano la scheda movimentazione, in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, con i documenti previsti dalla normativa comunitaria. Il DM 52/2011 prevede che gli impianti di recupero e smaltimento che ricevono rifiuti provenienti dall estero compilino il registro cronologico con i dati dei rifiuti ricevuti entro 2 giorni lavorativi dalla loro ricezione. La circolare n. 1/2013 esenta i vettori esteri dal SISTRI, poiché i documenti di accompagnamento previsti dal Regolamento comunitario sono sufficienti. Deve essere fatta chiarezza sulle modalità di gestione dei rifiuti in ingresso in Italia: se i documenti previsti dal Regolamento 1013/2006 sono sostitutivi della scheda movimentazione per i vettori esteri lo devono essere anche per i vettori italiani, per equiparazione di doveri tra le imprese e perché operativamente non sarebbe ben chiaro altrimenti come il conducente possa gestire un trasporto con scheda movimentazione compilata all atto del passaggio della frontiera italiana (o anticipata dell ora prevista?) ed attivazione della black box sempre al passaggio della frontiera. Proposte per superare criticità Prevedere l esclusione anche per i vettori italiani della scheda movimentazione per i rifiuti in ingresso in Italia e la completa sostituibilità con la documentazione comunitaria. Pagina 20

21 Posizione ministeriale Note ALLEGATO - D.Lgs. 152/2006, art. 193, c. 7, versione antecedente il D.Lgs. 205/ Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. - D.Lgs. 152/2006, art. 193, c. 8, versione modificata dal D.Lgs. 205/ Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, c. 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. - Circolare n. 1/2013 punto 3 Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/ Manuale par Importazione dei rifiuti dall estero con trasportatore iscritto al SISTRI Poiché il produttore estero non è iscritto al SISTRI, il primo soggetto della filiera, iscritto al SISTRI, che effettua il trasporto sul territorio nazionale è tenuto ad inserire nella Scheda SISTRI Area Movimentazione i dati relativi al produttore estero e ai rifiuti da movimentare. Nel caso in cui il soggetto in questione sia un impresa ferroviaria, la scheda viene compilata del soggetto immediatamente successivo (altro trasportatore o terminalista). La compilazione della Scheda SISTRI Area Movimentazione prevede l utilizzo dei documenti di movimento previsti, nei differenti casi, dal Regolamento (CE) n 1013/2006. Il soggetto così individuato provvede quindi a: - compilare e firmare la Scheda SISTRI Area Movimentazione con i dati relativi al produttore estero e al rifiuto oggetto della movimentazione transfrontaliera e a pianificare il viaggio; - firmare la Scheda SISTRI Area Movimentazione. Pagina 21

22 La consegna al destinatario in Italia si svolge secondo quanto previsto dalle procedure ordinarie (cfr Procedure ordinarie per la movimentazione dei rifiuti). Nel caso di trasporto intermodale transfrontaliero si applicano le procedure previste per il trasporto intermodale e transfrontaliero (cfr Trasporto intermodale; Trasporto transfrontaliero). Importazione dei rifiuti dall estero con conferimento a destinatario italiano da parte di un trasportatore non iscritto al SISTRI La movimentazione del rifiuto viene effettuata senza Scheda SISTRI Area Movimentazione. All arrivo del rifiuto presso l impianto il destinatario provvede alla registrazione di carico entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. Manuale par Nei casi di conferimento di rifiuti provenienti dall estero, in aggiunta ai dati previsti dalla procedura ordinaria, devono essere inseriti: medesimo Regolamento sti dal Reg. CE 1013/2006 ato IB del Pagina 22

23 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia TRASPORTO - PROCEDURA CONTESTUALE Scheda n. 1.6 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili DM 52/2011, art. 13, c. 1 Manuale par Osservazioni sulla inesigibilità Il DM prevede che il movimento di scarico sia effettuato entro dieci giorni lavorativi dall effettuazione del trasporto. SISTRI prevede la procedura contestuale di utilizzo dei dispostivi USB che comporta i seguenti passaggi: - il produttore compila la sua parte di scheda movimentazione almeno 2 ore prima dell inizio del trasporto - il trasportatore, dalla sede, compila la sua sezione della scheda movimentazione almeno 1 ora prima del trasporto - il mezzo si reca dal produttore e prima di iniziare il viaggio deve attivare la black box sincronizzando la chiave USB abbinata alla black box con un operazione di inserimento di detta chiave, nel computer del produttore; - il produttore, per consentire questo inserimento deve, preventivamente associare la scheda movimentazione al registro cronologico e creare così il movimento di scarico. - Solo dopo che il produttore ha firmato il movimento di scarico, il sistema consente l inserimento del dispositivo USB del veicolo per la digitazione del PIN e quindi per la sincronizzazione. La procedura evidenzia un contrasto tra la disposizione regolamentare e l operatività del sistema. Proposte per superare criticità Applicare alla procedura contestuale la tempistica prevista per l effettuazione della registrazione di scarico, come indicato all art. 13 del DM 52/2011 Posizione ministeriale Pagina 23

24 Note ALLEGATO - DM 52/2011, art. 13, c. 1 I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto. - Manuale par punti 4 e 5 Il produttore procede all associazione della scheda al registro e firma lo scarico nell area registro cronologico alla consegna del rifiuto al conducente. Prima dell inizio del trasporto il dispositivo USB del veicolo viene inserito nel PC del produttore già collegato al SISTRI per accedere all area conducente ed effettuare le operazioni di sincronizzazione Pagina 24

25 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia TRASPORTO - NORMATIVA ADR Scheda n. 1.7 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili DM 52/2011, all. 3 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni Il DM 52/2011 prescrive che se il trasporto del rifiuto è sottoposto alla normativa ADR ciò vada evidenziato con obbligo di indicazione della classe di pericolo ADR e il numero ONU. Il programma SISTRI è conforme a questa indicazione e richiede la compilazione di tutti i campi. La normativa ADR, però, non prevede che per determinati beni da trasportare in ADR tali informazioni siano sempre riportate. E il caso degli imballaggi vuoti non ripuliti, per cui l ADR non prevede che si indichi il numero ONU sul documento di trasporto. Proposte per superare criticità Armonizzare il DM 52/2011 e il programma SISTRI alle disposizioni in materia di ADR. In particolare, parrebbe opportuno semplificare il sistema SISTRI, allineandolo alla attuale struttura del Formulario di Identificazione dei rifiuti, ossia prevedendo che nella scheda SISTRI Area Movimentazione venga unicamente richiesto di selezionare SI o NO per indicare se il rifiuto è soggetto ad ADR o meno; se si seleziona SI il produttore potrà poi inserire le ulteriori informazioni richieste dall ADR nel campo annotazioni della Scheda SISTRI, se intende utilizzare la Scheda come documento sostitutivo (equipollente) del documento di trasporto. Posizione ministeriale Note Pagina 25

26 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia TRASPORTO DEI VEICOLI FUORI USO (ELV) Scheda n. 1.8 Tipo di Disposizioni di legge Disposizioni regolamentari Circolare n. 1/2013 Quadro sinottico Guide, manualistica e normativa contact center (Parlamento) (Ministero) (Gabinetto Ministero) (Dir. Gen. Mattm) (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.lgs 152/06 art. 193 DM 52/2011 Manuale operativo (v. 07/08/2013) cap. 8 Osservazioni Attualmente le procedure di ritiro dei veicoli fuori uso presso i concessionari consentono di inserire in un unico FIR, più veicoli fuori uso da avviare a trattamento, ritirati nello stesso sito, trasportati con lo stesso mezzo ed aventi lo stesso codice CER. Dalle procedure ordinarie di movimentazione disciplinate dal SISTRI, per quanto concerne lo specifico settore dei veicoli fuori uso, non è invece prevista la possibilità di pianificare percorsi che prevedano il ritiro di più rifiuti (veicoli) che sono della stessa tipologia e, quindi, classificati con il medesimo codice CER (ritiri multipli) presso lo stesso sito di produzione, con un unica scheda di movimentazione, determinando sia una incongruenza rispetto alla vigente situazione operativa, priva di presupposti regolamentari sia un disallineamento rispetto a quanto contenuto nel DM 52/2011, allegato 3 Descrizione tecnica scheda SISTRI Concessionario/gestore case costruttrici/automercato. Proposte per superare criticità Consentire che anche con il nuovo sistema di tracciabilità si possano indicare nell ambito di un unica scheda SISTRI tutti i riferimenti dei telai dei veicoli trasportati senza dover ricorrere alla compilazione di una scheda SISTRI per ogni veicolo Posizione ministeriale Note Tra gli obiettivi dichiarati dal MATTM vi è quello di assicurare che la nuova normativa di riferimento non costituisca un aggravio rispetto alla precedente anche in termini di applicazione da parte degli utenti obbligati. Pagina 26

27 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia INTERMODALE COORDINAMENTO DI TERMINI E PRESCRIZIONI Scheda n 1.9 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Disposizioni applicabili D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Art. 193 c. 12 DM 24 aprile 2014, art. 2 c. 3 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni Guide, manualistica e contact center(sistri/selex) 1) Le nuove disposizioni di cui all articolo 2 c. 3 del DM 24 aprile 2014, in vigore dal 1 maggio 2014, prevedono un termine per il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti speciali pericolosi effettuato presso i porti, gli scali ferroviari ed i terminal, nell ipotesi di trasporto intermodale, che risulta diverso da quello previsto dall articolo 193 c. 12 del D. Lgs. 152/2006, nella versione vigente in via transitoria fino al , antecedente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (il termine previsto da tale norma è di 48 ore, valevole anche per i rifiuti non pericolosi). 2) Le nuove disposizioni di cui all art. 2 c. 3 del DM 24 aprile 2014, in vigore dal 1 maggio 2014, contrastano con le disposizione contenute nel testo dell articolo 193 c. 12 del D. Lgs. 152/2006 nel testo modificato dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, testo che sarà pienamente operativo dal 1 gennaio Tale norma prevede infatti la possibilità che il deposito preliminare alla raccolta duri più di 6 giorni e fino ad un massimo di trenta giorni, ma: lega l estensione del termine al caso fortuito o di forza maggiore ; prevede che il detentore (che coincide con il soggetto al quale i rifiuti sono affidati previsto nel DM ) effettui una comunicazione preventiva allo scadere dei 6 giorni (mentre il DM prevede un termine di 24 ore dalla scadenza dei 6 giorni); prevede che la comunicazione sia effettuata al Comune e alla Provincia competente (e non al produttore o all intermediario, come previsto dal DM ) stabilisce che il detentore debba farsi carico dell avvio a smaltimento / recupero dei rifiuti decorsi infruttuosamente i trenta giorni, mentre il DM prevede che tale onere faccia carico al produttore o all intermediario e vada assolto entro i trenta giorni. Proposte per superare criticità Rivedere la normativa primaria, per adeguarla alle previsioni del DM 24 aprile 2014, in ordine alla durata del deposito preliminare alla raccolta. Posizione ministeriale e note Pagina 27

28 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia INTERMODALE NORME APPLICABILI AI RIFIUTI IN ARRIVO NEI TERMINAL DALL ESTERO Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Art. 188 ter c. 1 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni punto 3 pagina 5 1) L art. 188 ter c. 1 D.Lgs. 152/06 definisce i soggetti tenuti all iscrizione ed all applicazione del SISTRI. Tra questi troviamo, al secondo capoverso, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Pare assodato quindi che i terminal portuali siano tra i soggetti tenuti all applicazione del SISTRI per tutti i flussi logistici da loro operati. 2) Al punto 3 pagina 5 della Circolare 1 emessa dal Ministero Ambiente ai fini dell applicazione dell art. 11 del D.L. 101/2013, si legge: Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006. Da ciò si desume che i traffici di rifiuti pericolosi in import (arrivo via nave per una destinazione nazionale via camion o ferrovia) ovvero in transhipment (arrivo via nave per successivo reimbarco) non sono soggetti a SISTRI in quanto si applica il sistema di tracciabilità previsto dal Regolamento UE 1013/2006. Proposte per superare criticità Adeguare l art. 188 ter c. 1 a quanto specificato dalla Circolare n. 1/2013 circa l applicabilità del SISTRI ad alcuni flussi del trasporto intermodale, in modo da chiarire l effettivo campo di applicazione. In particolare è inesigibile la richiesta di applicazione al flusso transhipment, in quanto trattasi di un trasferimento di rifiuto proveniente da estero e destinato all estero e quindi non avrebbe senso il monitoraggio con un sistema di tracciabilità nazionale sovrapposto a quello internazionale (Reg. 1013/2006). Posizione ministeriale e note Pagina 28

29 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia INTERMODALE - TERMINI PER IL DEPOSITO NEI TERMINAL Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Art. 188 ter c. 1 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni punto 3 pagina 5 1) Le nuove disposizioni di cui all articolo 2 c. 3 del DM 24 aprile 2014, in vigore dal 1 maggio 2014, prevedono un termine per il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti speciali pericolosi effettuato presso i porti, gli scali ferroviari ed i terminal, nell ipotesi di trasporto intermodale, che risulta diverso da quello previsto dall articolo 193 c. 12 del D. Lgs. 152/2006, nella versione vigente in via transitoria fino al , antecedente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (il termine previsto da tale norma è di 48 ore, valevole anche per i rifiuti non pericolosi). 2) Dal combinato disposto dell art. 188 ter c. 1 D.Lgs 152/06, dell articolo 2 del DM 24/04/2014 e della Circolare n 1/2013 punto 3 pagina 5, si può desumere che il SISTRI (e di conseguenza il disposto del dell art. 2 del DM 24/04/2014 circa la giacenza del rifiuto quale deposito preliminare) si applica solo nei seguenti casi: a) trasporto di rifiuti speciali pericolosi b) trasporto nazionale (di rifiuti speciali pericolosi) via camion o via ferrovia per imbarco con destinazione nazionale od estera (è esclusa l importazione ed il transhipment) 3) Il disposto dell articolo 193 c. 12 parrebbe invece applicabile a tutti i flussi logistici di rifiuto, andando a regolamentare un aspetto non strettamente connesso con la tracciabilità del rifiuto, quanto piuttosto sulla responsabilità della giacenza del rifiuto (Qualunque esso sia) lungo la catena logistica. Di conseguenza, non è chiaro se quanto disposto dall articolo 2 del DM 24/04/2014, qualora applicabile, visto il contrasto con la norma primaria, sia applicabile a tutti i flussi logistici o solo a quelli che rientrano nel campo di applicazione del SISTRI. 4) Infatti potremmo arrivare alla paradossale interpretazione per la quale per i rifiuti pericolosi si applica quanto disposto dal DM 24/04/2014, mentre per i rifiuti non pericolosi si continua ad applicare l art. 193 c. 12 del D.Lgs. 152/06. Proposte per superare criticità Rivedere la normativa primaria, per adeguarla alle previsioni del DM 24 aprile 2014 chiarendo campo di applicazione. Posizione ministeriale e note Pagina 29

30 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia INTERMODALE- INTERRELAZIONI TRA I SOGGETTI DELLA FILIERA Scheda 1.12 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/06 Art. 188 ter c. 1 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni Punto 3 pagina 5 Manuale 3.1 del 7/8/ Il manuale tecnico SISTRI versione 3.1 non descrive compiutamente le modalità con le quali avviene il passaggio di consegne tra i vari soggetti coinvolti nel trasporto intermodale(camion/ferrovia terminal nave terminal camion/ferrovia). - Sono invece indicati alcuni soggetti (raccomandatario, armatore, noleggiatore) che non sono compresi tra coloro tenuti all applicazione del SISTRI. - Non si tiene inoltre conto delle esclusione (import e transhipment) come previsti dalla Circolare n. 1/ Al momento quindi non siamo in grado di conoscere in che modo potrà avvenire lo scambio documentale necessario e tra quali soggetti. - Da questo deriva la verifica di fattibilità operativa delle procedure che si vogliono porre in essere (per esempio l impossibilità dell uso della chiavetta in fase di accettazione/consegna del rifiuto/merce al vettore successivo). Proposte per superare criticità - Una volta che siano chiari i soggetti coinvolti, è necessario un confronto tecnico per definire le modalità di scambio documenti/informazioni che semplifichi al massimo le attività senza creare colli di bottiglia. - Si dovrà il più possibile spingere verso l interoperabilità tra SISTRI, i sistemi informativi dei terminal portuali e degli latri enti pubblici coinvolti nella gestione di rifiuti pericolosi/merci pericolose Posizione ministeriale Note Pagina 30

31 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia INTERMODALE - NORMATIVA APPLICABILE NEI TERMINAL PORTUALI Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/06 Art. 188 bis Art. 188 ter Art. 193 DPR 134/2005 (Ministero Trasporti Regolamento imbarco/sbarco merci pericolose) Punto 3 pagina 5 Manuale 3.1 del 7/8/2013 Decreto Dirigenziale (Comando Generale Capitanerie di Porto) 303/2014 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni E stato di recente emanato il Decreto Dirigenziale 303/2014 che dettaglia le modalità con cui sono autorizzati gli imbarchi/sbarchi di merce pericolosa. Per ciò che concerne i rifiuti pericolosi, l art. 7.3 prevede che debba essere presentata la seguente documentazione integrativa: a) la documentazione per la tracciabilità dei rifiuti prevista dagli articoli 188bis, 188ter e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. b) solo per spedizioni transfrontaliere da e verso paesi comunitari e paesi terzi, copia dei documenti di accompagnamento di cui al Regolamento CE n. 1013/2006 del Consiglio del 14 giugno 2006 e successive modifiche, n. 152 nonché la garanzia finanziaria di cui al DM 3 settembre 1998, n. 370 fintanto che non sarà sostituito dal decreto di cui all art. 194 c. 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; c) limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall art. 3, c. 1, lettera b) del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n Inoltre l art 8.1 esclude dal regime autorizzativo semplificato per il transhipment, proprio i rifiuti pericolosi. Pagina 31

32 Esistono diverse incongruenze tra il DD 303/2014 e quanto previsto sia dal D.Lgs. 152/06 che dalle indicazioni ministeriali contenute nella Circolare n. 1/2013 e nel Manuale SISTRI: - non si tiene conto che il formulario di identificazione (fino al 31 dicembre 2014) è validamente sostituito dal documento di movimento di cui al Reg. 1013/2006 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006; - la documentazione SISTRI deve essere presentata in Capitaneria per l autorizzazione all imbarco, ma il soggetto che tenuto alla presentazione (il raccomandatario marittimo per conto del Comandante) non sia tra i soggetti obbligati all applicazione del sistema SISTRI - la stessa documentazione deve essere presentata anche per autorizzazione allo sbarco, malgrado la circolare1 del Ministero Ambiente, dice al punto 3 pagina 5 che l import non è coinvolto dal sistema di tracciabilità SISTRI - nella stessa circolare si esclude il transhipment dal sistema di tracciabilità, mentre nel DD i rifiuti pericolosi sono soggetti alla presentazione della stessa documentazione di import ed export ed al punto 8 sono esclusi anche dall iter semplificato Proposte per superare criticità E necessario un riallineamento tra il contenuto del Decreto Dirigenziale e quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalle varie indicazioni ministeriali. Posizione ministeriale Note Pagina 32

33 Materia Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE INTERMEDIAZIONE - PROCEDURE Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. Mattm) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili Legge 125/2013, art. 11, c. 1, punto 1 D.Lgs. 152/2006, art. 183, com. 1, lett. l) DM 52/2011, art. 17 e art. 18, c. 7-bis punto 2, lett. c) Punto 10 Manuale Operativo, punto 9.3 e Guida rapida Intermediario Osservazioni su carenza della normativa Il DM 52/2011 prevede che l intermediario compili il registro cronologico e, solo in caso di trasporto transfrontaliero o intermodale compili la scheda movimentazione. Il Manuale conferma la possibilità di compilazione della scheda movimentazione solo nei sopra citati casi. Non vi è alcuna traccia di coinvolgimento degli intermediari nelle altre transazioni dei rifiuti per cui la loro presenza nelle schede dipende dalla buona volontà degli altri soggetti coinvolti: l intermediario non ha alcuna possibilità di modificare la scheda inserendo il proprio riferimento nel caso in cui il produttore, o chi per lui, abbia omesso l elencazione degli intermediari, né ha la possibilità di cancellarsi qualora sia inserito per errore da altri soggetti; la stampa della scheda SISTRI area movimentazione non riporta l indicazione dell intermediario, anche quando questo soggetto viene inserito a sistema. Fra l altro, il mancato inserimento dell intermediario determina disallineamenti rispetto anche ai meccanismi di fatturazione dei servizi. Se durante la compilazione non si ha il Formulario di Identificazione Rifiuti sotto mano si rischia di non compilare questa parte Proposte per superare criticità 1)Proposta di modifica del Manuale operativo e del sistema per quanto riguarda la scheda movimentazione: inserire, nell ambito della procedura di compilazione della scheda SISTRI da parte del Produttore (o da altri soggetti abilitati ad emetterla) un passaggio consistente in una vera e propria domanda con Pagina 33

34 risposta SI / NO relativa alla presenza di uno o più intermediari. Al riguardo si può prevedere che la mancata risposta dovrebbe IMPEDIRE il proseguimento della compilazione della scheda. Nel caso in cui la risposta sia SI si dovrebbe attivare automaticamente la maschera di inserimento di uno o più intermediari. Nel caso la risposta sia NO la procedura va avanti. 2) Dare all intermediario un ruolo attivo e sostitutivo, nella compilazione di SISTRI, del proprio cliente attuando in pieno la definizione comunitaria, ripresa dal D.Lgs. 152/2006 di intermediario quale impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi. Gli intermediari sono soggetti abilitati allo svolgimento della loro attività attraverso l iscrizione alla specifica categoria dell Albo gestori ambientali, per cui sono professionisti del settore che possono sostituirsi, ad esempio, ai produttori iniziali negli adempimenti relativi ai rifiuti, come d altra parte è già previsto dal DM 52/2011 per il trasporto transfrontaliero e intermodale (art. 18, c. 7-bis). Questo ruolo attivo nella compilazione della scheda movimentazione in sostituzione di altri soggetti rappresenta un utile semplificazione per le imprese che producono ridotte quantità di rifiuti pericolosi e che scelgono di affidare la compilazione di SISTRI all esterno. Posizione ministeriale La risposta della Direzione Generale del MATTM conferma che le procedure devono essere riviste alla luce della nuova normativa Note Se non fosse accolta la proposta di consentire all intermediario un ruolo attivo nella compilazione delle schede si esporrebbero gli stessi a pesanti sanzioni non dipendenti da una loro inottemperanza alla legge e si determinerebbero dei disallineamenti rispetto anche meccanismi di fatturazione dei servizi. Non sarebbe di fatto sanzionabile una violazione per un omesso inserimento della propria presenza in una transazione, poiché il sistema non consente allo stesso né di inserirsi, qualora né il produttore, né il trasportatore, né il destinatario lo facciano, né di segnalare la propria estraneità alla transazione qualora venisse inserito da uno dei soggetti in un contesto non pertinente. ALLEGATO Legge 125/2013, art. 11, c. 1, punto 1 Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, c. 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi..omissis o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi D.Lgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett l) intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti Pagina 34

35 DM 52/2011 art. 17 Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della scheda SISTRI Area movimentazione relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all intermediario DM 52/2011 art. 178, c. 7-bis I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nella Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall effettuazione della transazione stessa Circolare n. 1/2013: punto 2, lett. c) stabilisce che enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. In tal caso, diversamente dai precedenti, la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani Quadro sinottico, punto 10: le procedure devono essere riviste alla luce della nuova normativa Manuale Operativo punto 9.3; Guida Rapida Intermediari: L Intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione gestisce solo il registro di carico. Tutte le registrazioni presenti in tale registro vengono generate in automatico dal SISTRI nel momento in cui il Destinatario prende in carico il rifiuto dal Trasportatore punto f) La sezione Intermediario/Commerciante senza detenzione viene alimentata in automatico dal sistema con i dati del soggetto intermediario che sta compilando la Scheda SISTRI. Pagina 35

36 Materia Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE NUOVO PRODUTTORE Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. Mattm) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili Legge 125/2013, art. 11, c. 1, punto 1 punto 2, lett. d) Punto 1 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni La fattispecie dei nuovi produttori, come risulta evidente dalla disamina effettuata delle disposizioni riportate in allegato, non dispone di un quadro normativo di riferimento chiaro ed omogeneo. In particolare vi è un netto disallineamento tra art 11, c. 1, punto 1 della Legge 125/2013, Circolare n. 1/2013 e il Quadro sinottico presente sul sito ufficiale del Ministero, che riporta il Parere della Direzione Generale del MATTM ad alcune richieste avanzate dalle Associazioni Proposte per superare criticità Accogliere l interpretazione fornita dal Quadro sinottico che prevede che il nuovo produttore dichiari in SISTRI solo il rifiuto pericoloso derivante da un processo di trattamento: ciò sia in considerazione del fatto che i gestori che trattano rifiuti pericolosi sono comunque obbligati a SISTRI (anche quando producono un rifiuto non pericoloso, in quanto lo sono in qualità di gestori), sia in quanto il Legislatore ha inteso esplicitamente escludere, in questa fase, il tracciamento dei rifiuti non pericolosi. Posizione ministeriale L ultima posizione nota è quella riportata nel quadro sinottico, che appare però in contrasto con le disposizioni di legge riprese nella circolare Pagina 36

37 Note: Se non fosse accolta l impostazione fornita dal Quadro sinottico che prevede che il nuovo produttore dichiari in SISTRI solo il rifiuto pericoloso derivante da un processo di trattamento: - diventerebbe estremamente complesso trovare sul mercato un trasportatore di rifiuti non pericolosi aderente a SISTRI (a meno che non vi abbia volontariamente aderito) che possa continuare il tracciamento in SISTRI; - si determinerebbe a cascata anche una serie di ulteriori problematiche a livello di tenuta di altri registri (ad es: se l impianto è anche produttore iniziale di rifiuti non pericolosi dovrebbe utilizzare lo stesso registro del nuovo produttore o ne deve possedere ancora un altro?) ALLEGATO Legge 125/2013, art. 11, c. 1, punto 1 Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) omissis inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.. Circolare n. 1/2013,: punto 2, lett. d) definisce come segue i nuovi produttori : i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi: si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi: tali soggetti nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori. Quadro sinottico, punto 1: i nuovi produttori sono obbligati ad aderire solo se trattano o producono rifiuti pericolosi secondo il seguente schema: Trattamento di RP e produzione di RP: SISTRI SI come gestore e SISTRI SI come nuovo produttore; Trattamento di RP e produzione di RNP: SISTRI SI come gestore e SISTRI NO come nuovo produttore; Trattamento di RNP e produzione di RP: SISTRI NO come gestore e SISTRI SI come nuovo produttore; Trattamento di RNP e produzione di RNP: SISTRI NO come gestore e NO come nuovo produttore. Pagina 37

38 Materia Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. Mattm) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili DM n. 52/2011 art. 21, c. 3 e 3-bis DM 24/04/2014 art. 6 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. art. 43, 1 c. Guida gestione azienda (v. 08/08/2013) - par. 4 Osservazioni Dopo le ultime modifiche alla sezione "Gestione azienda" del portale SISTRI, non è chiaro quali obblighi gravino sull'impresa in materia di adeguamento dei dati anagrafici, né è possibile rilevare rapidamente un eventuale disallineamento tra i dati del SISTRI e il Registro Imprese, in quanto il sistema di alert (una piccola icona rossa a fianco ai dati discordanti) è stato rimosso. Tenuto conto anche del principio di semplificazione, ribadito in diversi provvedimenti legislativi, secondo cui la PA "...è tenuta ad acquisire d'ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni..." (art. 43 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), l'allineamento con il Registro Imprese ora potrebbe essere automatico? Proposte per superare criticità Predisporre il sistema in modo che recepisca le variazioni anagrafiche (legale rappresentante, modifiche alla denominazione o alla mera forma giuridica, ecc.) in modo automatico dalla banca dati del Registro Imprese, limitando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 21 del DM 52/2011 alle informazioni non direttamente desumibili dal Registro Imprese. Pagina 38

39 Per le ipotesi in cui non sia possibile un allineamento automatico, reintrodurre un sistema che avverta l'utente di eventuali disallineamenti tra i dati registrati in SISTRI e quanto risulta dal Registro Imprese, e solleciti il soggetto obbligato ad effettuare le comunicazioni telematiche necessarie. Posizione ministeriale Note ALLEGATO DM n. 52/2011 art. 21, c. 3 e 3-bis: "3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente alla comunicazione della variazione al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. 3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche, all'operatore di accedere all'applicazione «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo quanto stabilito dall'allegato IA." DM 24/04/2014, art. 6 - Comunicazioni al SISTRI - stabilisce "1. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito 2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI" Guida gestione azienda (v. 08/08/2013) par Modifica anagrafica La funzionalità di "Modifica Anagrafica" permette di apportare delle modifiche ad alcuni dati presenti nella banca dati SISTRI. Le modifiche sono possibili su sezioni che non risultano già in modifica da altri utenti, o che non sono state modificate in una sessione precedente. Per portare a termine le modifiche è necessario superare con successo la validazione, controllando che le informazioni riportate nel documento PDF di sintesi siano corrette, prima di poter apporre la firma digitale. Pagina 39

40 Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE Materia CONSERVAZIONE DATI IN FORMATO ELETTRONICO Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2005, art. 188-bis, c. 3, come modificato dal D.Lgs. 205/2010 Osservazioni sulla disposizione normativa Il decreto legislativo stabilisce che tutte le movimentazioni sia del registro cronologico che le schede movimentazione siano conservate in formato elettronico dai soggetti obbligati per 3 anni e, in caso di discariche fino al termine della gestione post operativa. Il tutto ai fini di rendere disponibili i dati alle autorità di controllo. Il sistema consente un salvataggio del singolo movimento in un file formato.pdf, ma non si riscontra alcuna disposizione circa le modalità di conservazione elettronica di questi dati e le tempistiche per il salvataggio degli stessi. Essendo i dati salvati dal server centrale di SISTRI ed essendo intervenuto un accordo Stato-regioni nel quale le autorità di controllo locali accedono ai dati del sistema di tracciabilità, l obbligo di una conservazione elettronica da parte del soggetto risulta ridondante ed inutile: l amministrazione non può chiedere al privato dati che sono già in possesso di altre amministrazioni, pertanto la norma è da abrogare Proposte per superare criticità Abrogazione del secondo periodo del c. 3 dell art. 188-bis. Pagina 40

41 Posizione ministeriale Note ALLEGATO D.Lgs. 152/2005, art. 188-bis, c. 3, come modificato dal D.Lgs. 205/ Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al c. 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al c. 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica. Pagina 41

42 Materia Tipo di normativa Parte prima - DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE SOGGETTI NON PIÙ OBBLIGATI: RESTITUZIONE DEI DISPOSITIVI - ADESIONE VOLONTARIA A SISTRI: CODIFICA DELLA PROCEDURA Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Scheda n Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter come modificato dall art. 11 del DL 101/2013 DM 52/2011, art. 9, c. 1, art. 21, c. 1 DM 24 aprile 2014, art. 1 Punto 6 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni Il susseguirsi delle modifiche del campo di applicazione del SISTRI ha escluso dall obbligo imprese che, prima delle modifiche normative, avevano provveduto all iscrizione a SISTRI, dotandosi dei dispositivi USB necessari per accedere al sistema. Si tratta di tutte quelle imprese che producono, gestiscono, trasportano ed intermediano rifiuti speciali non pericolosi. Con l ultimo decreto sono inoltre state escluse dall obbligo anche le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi ma che occupano fino a 10 dipendenti. Per le imprese oggi escluse dall obbligo di iscrizione e di utilizzo di SISTRI, rimane comunque la facoltà di aderire volontariamente al sistema, ammesso che sia resa nota la procedura prevista dalla circolare n. 1/2013 per dare evidenza della manifestazione di volontà di adesione e di possibile conseguente volontà di cancellazione. Ad oggi questa adesione volontaria non risulta possibile. Le imprese oggi escluse dall obbligo, hanno in custodia i dispositivi USB, consegnati loro prima delle modifiche normative, ma non è resa nota la procedura per la restituzione dei dispositivi. La procedura prevista dal decreto ministeriale, e spesso suggerita dal contact center di SISTRI, non è applicabile al caso di unità locali esistenti che non sono più obbligate all utilizzo di SISTRI, applicandosi, invece, al solo caso di chiusura di unità locale con conseguente cancellazione della medesima dal registro delle imprese. Proposte per superare criticità E necessario intervenire a livello regolamentare, inserendo nel decreto ministeriale la procedura per la riconsegna dei dispositivi USB, da applicare ogni qual volta l impresa non sia più obbligata all utilizzo di SISTRI. E necessario altresì codificare la modalità di manifestazione di volontà di adesione a SISTRI, per i soggetti non obbligati e conseguentemente la manifestazione di volontà di interrompere tale utilizzo, essendo questo passaggio collegato con l applicazione del sistema sanzionatorio. Pagina 42

43 Posizione ministeriale Le richieste inviate a mezzo posta al Ministero dell Ambiente dalle imprese non hanno avuto ad oggi alcuna risposta. Note Il caso di esenzione dall obbligo non è solo legato alle modifiche normative di recente introduzione (art. 11 del DL 101/2013 e DM 24 aprile 2014), ma può verificarsi anche in corso di utilizzo in caso di cessazione dell attività di produzione o di gestione di rifiuti pericolosi, ovvero in caso di riduzione del personale aziendale al di sotto di 11 dipendenti per un impresa produttrice iniziale di rifiuti pericolosi ALLEGATO D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter, c. 1, 2, 3, come modificato dall art. 11 del DL 101/ Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, c. 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, c. 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al c Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al c. 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. DM 52/2011, art. 9, c. 1, I dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Il titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello stesso. art. 21, c. 1 In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione Pagina 43

44 disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, Roma DM 24 aprile 2014, art Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, c. 1 e 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 11, c. 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006; b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, c. 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152 del 2006; d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania; e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del c. 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Circolare n. 1/2013, punto 6 - Adesione volontaria al SISTRI Nel caso in cui un impresa non obbligata, decida di procedere all adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L adesione comporta l applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo. Pagina 44

45 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia PRODUTTORE/TRASPORTATORE IN CONTO PROPRIO REGISTRI Scheda n. 2.1 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2006 art. 183, c. 1, bb), art. 190, c. 2, art. 212, c. 8 Osservazioni sulla inesigibilità DM 52/2011, art 9, c. 2 Manuale operativo Capitolo 5 - Il produttore iniziale di rifiuti può richiedere un abilitazione al trasporto degli stessi, iscrivendosi all Albo gestori ambientali alla categoria semplificata di cui all art. 212, c. 8. Questo tipo di iscrizione consente al produttore iniziale di trasportare massimo 30 kg/l di rifiuti pericolosi al giorno. - Il sistema SISTRI è stato concepito attribuendo ai produttori iniziali un registro cronologico per ogni unità locale dove i rifiuti sono prodotti. In questo caso il registro cronologico sostituisce il registro di carico e scarico e consente di indicare, con i movimenti di carico, i rifiuti che sono in deposito temporaneo presso l unità locale del produttore. Il deposito temporaneo è, infatti, il raggruppamento dei rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui questi rifiuti sono prodotti, quindi nell unità locale di produzione. Il registro di carico e scarico, e il registro cronologico che, con SISTRI, lo sostituisce, deve essere tenuto presso ogni impianto di produzione. - Quando però il produttore iniziale si iscrive a SISTRI anche per l attività di trasporto dei propri rifiuti fino a 30 kg/lt al giorno riceve un dispositivo USB specifico per questa attività di trasporto, che contiene un registro cronologico diverso da quello dell unità locale di produzione, ed è impostato sulla sede legale dell impresa che può, ovviamente, non coincidere con l unità locale dove il rifiuto è prodotto e depositato temporaneamente. - Quando il produttore iniziale decide di compilare la scheda movimentazione per avviare a recupero o smaltimento il rifiuto depositato presso l unità locale, non può, se il rifiuto è caricato nel registro cronologico di questa unità locale, indicare nella scheda movimentazione se stesso come trasportatore, deve scaricare il rifiuto da questo registro e fittiziamente prenderlo in carico nel registro cronologico del dispositivo produttore/trasportatore in conto proprio poiché solo da questo registro gli è consentito compilare una scheda movimentazione dove il trasportatore è lui stesso e non può essere mai un trasportatore terzo. Questo vincolo, dato dal sistema SISTRI, impone al produttore iniziale una condotta in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 relative sia al deposito temporaneo, sia alla tenuta del registro cronologico, poiché costringe ad un fittizio trasferimento del rifiuto dal registro dell unità locale al registro di sede legale, dove di fatto il rifiuto non è depositato. Proposte per superare criticità La criticità può essere superata eliminando il dispositivo USB produttore/trasportatore in conto proprio e consentendo al produttore iniziale, iscritto anche per il trasporto, di compilare una scheda movimentazione, utilizzando il dispositivo dell unità locale dove il rifiuto è in deposito temporaneo, in tale schede gli deve essere data la possibilità di indicare se stesso come trasportatore, oltre che un trasportatore terzo. Pagina 45

46 Posizione ministeriale: il Ministero, più volte sollecitato ad affrontare il problema, non ha mai preso posizione. Note ALLEGATO D.Lgs. 152/ art. 183, c. 1, lett bb) : «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto Regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. - art. 190, c. 2: I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione.. - art. 212, c. 8: I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai c. 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.. DM 52/2011, art 9, c. 2 Al fine di consentire la consultazione della Scheda SI STRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Pagina 46

47 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia DEPOSITO TEMPORANEO Scheda n. 2.2 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2006, artt. 183, c. 1, lettera bb, 256, c. 1 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni Lo stoccaggio dei rifiuti presso il produttore iniziale è effettuato nella quasi totalità dei casi in regime di deposito temporaneo, ossia con un vincolo temporale in funzione delle quantità depositate. Il superamento di tale vincolo costituisce reato, che, nel caso dei rifiuti pericolosi, risulta non ammesso a oblazione. La trasmissione dei dati di carico dei rifiuti attraverso il SISTRI direttamente a un organo di controllo potrebbe configurare un ipotesi di autodenuncia di reato. Il combinato disposto delle norme sul reato e sugli obblighi di trasmissione dei dati al SISTRI potrebbe quindi indurre gli operatori a comportamenti elusivi per evitare di auto denunciarsi. Proposte per superare criticità Considerato che nella generalità dei casi la violazione del limite temporale non ha impatto sull ambiente ma da luogo a situazioni di irregolarità meramente formali, si ritiene opportuno estendere a queste fattispecie la norma sul ravvedimento operoso già operante sulle disposizioni SISTRI. Posizione ministeriale Note Pagina 47

48 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia PRODUTTORI INIZIALI FINO A 10 DIPENDENTI - TRASPORTO IN CONTO PROPRIO Scheda n. 2.3 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2005, art. 212, c. 8 e 9 DL 101/2013, art. 11, c. 2 e 3 DM 24 aprile 2014, art. 1, c. 1 Punto 4 Punto 3 Osservazioni sulla disposizione normativa Il decreto legislativo dispone che anche il trasporto dei rifiuti effettuato dal produttore iniziale quale attività integrante ed accessoria dell organizzazione di impresa sia soggetto a obblighi abilitativi consistenti nell iscrizione all Albo gestori ambientali (iscrizione semplificata per il trasporto di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 30 kg/l al giorno ed iscrizione ordinaria alla categoria 5 per il trasporto dei propri rifiuti per quantità superiori ai 30 kg/l al giorno). Il decreto legislativo dispone, inoltre, che questi stessi soggetti, se tenuti all iscrizione ed all utilizzo di SISTRI, dotino i mezzi dei dispositivi previsti dal sistema di tracciabilità e qualora non lo facessero, l Albo deve procedere alla sospensione dell iscrizione ed alla successiva cancellazione dai propri elenchi. Le disposizioni introdotte con l art. 11 del DL 101/2013, e specificate dalla circolare ministeriale 1/2013, hanno scaglionato le date a partire dalle quali decorre l obbligo di utilizzo di SISTRI distinguendo: - le imprese che trasportano rifiuti prodotti da terzi, con inizio obbligo 1 ottobre 2013; - le imprese che trasportano i rifiuti da loro prodotti, con inizio obbligo 3 marzo La disposizione legislativa, come specificata dalla circolare ministeriale, assimila ai fini SISTRI il trasporto in conto proprio effettuato dai produttori iniziali, a prescindere dalle quantità trasportate, alla produzione stessa di rifiuti. La specificazione delle categorie obbligate a SISTRI, disposta dal DM 24 aprile 2014, esclude dall obbligo di SISTRI i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività di cui all art. 183, c. 3, lett. b), c, d), e), f) e h) e che occupano fino a 10 dipendenti, ma non specifica nulla relativamente alla fase di trasporto che i produttori iniziali possono effettuare. Qualora tale attività di trasporto non fosse esclusa per i produttori iniziali che occupano fino a 10 dipendenti, la semplificazione voluta dal Ministero sarebbe per buona parte vanificata, in quanto il produttore iniziale che intende trasportare i propri rifiuti deve comunque: - dotare i veicoli di black box - predisporre la scheda movimentazione in quanto trasportatore e conseguentemente compilare la sezione della scheda movimentazione relativa al produttore e quindi prima della movimentazione compilare il registro cronologico del produttore. Pagina 48

49 Proposte per superare criticità Modifica dell art. 1 del DM 24 aprile 2014 con un c. 1-bis: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del c. 1, si intendono esclusi anche per la fase di trasporto dei rifiuti da loro prodotti a prescindere dalla quantità trasportata. Posizione ministeriale Note ALLEGATO D.Lgs. 152/2005, art. 212, c. 8 e 9 c. 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai c. 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n L iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente c., effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (761) (774) Pagina 49

50 c. 9. Le imprese di cui ai c. 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, c. 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all adempimento degli obblighi stabiliti dall articolo 3, c. 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre La Sezione regionale dell Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d ufficio dall Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall Albo. DL 101/2013, come convertito dalla L. 125/2013, art. 11, c. 2 e 3 c. 2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio. (54) c. 3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al c. 4 dell'articolo 188-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal c. 8. DM 24 aprile 2014, art. 1, c Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, c. 1 e 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 11, c. 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006; b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, c. 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152 del 2006; d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania; e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più Pagina 50

51 di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del Circolare n. 1/2013 punto 3 Dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l avvio dell operatività del SISTRI per le seguenti categorie: - i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Si specifica che l art. 11, c. 3, DL n. 101/2013 testualmente si riferisce ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi tout court, ma da una lettura sistematica e coordinata alla luce del c. 1, il riferimento deve intendersi ai soli rifiuti speciali pericolosi. - gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell art. 212, c. 8, D.Lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5. Quadro sinottico punto 4 Richiesta associazione Per trasportatori a titolo professionale obbligati a partire dal 1 ottobre si intendono i soggetti di cui all art. 212 c. 5? Va osservato che l operatore che trasporta i rifiuti da lui prodotti come ente o impresa è senza dubbio un trasportatore professionale sotto il profilo della normativa comunitaria, ma in materia di SISTRI la definizione comunitaria non sembra essere vincolante. In ogni caso si tratta di un trasportatore professionale particolare. Le procedure SISTRI non gli consentono infatti di operare come i trasportatori in conto terzi. Si consideri che il produttore deve prendere in carico i rifiuti nello speciale registro cronologico del produttore/trasportatore in conto proprio, che viene rilasciato dal SISTRI sulla sede legale dell impresa (e non sull unità locale dove il rifiuto viene prodotto) e predisporre la scheda movimentazione da questo registro. Se non procede in questo modo non può effettuare il trasporto. Ne consegue che questo operatore, se deve utilizzare il SISTRI per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi a partire dal 1 ottobre 2013, è obbligato dalla stessa data a operare sul SISTRI anche come produttore. Gli operatori interessati sono , che andrebbero ad aumentare le imprese dichiarate dal Ministro come obbligate a partire dal primo ottobre. Va ricordato che stiamo parlando di trasporti inferiori a 30 kg. Parere della Direzione Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, contenuta al c. 2 dell articolo 11 del DL n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Pagina 51

52 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DELLE BLACK BOX Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2005, art. 188, c. 2, come modificato dal D.Lgs. 205/2010 Osservazioni sulla disposizione normativa Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) L iscrizione a SISTRI diventa per i soggetti obbligati una sorta di abilitazione alla gestione dei rifiuti pericolosi. La norma specifica che per i soggetti obbligati al SISTRI la responsabilità di ciascuno è limitata alla rispettiva sfera di competenza. Pertanto mentre è possibile sia per il produttore che per il destinatario verificare, tramite la ricerca anagrafica in SISTRI, l adempimento dell iscrizione al sistema di tracciabilità degli altri soggetti coinvolti nella movimentazione di un rifiuto, è impossibile ed inesigibile la verifica dell effettivo funzionamento ed attivazione della Black Box da parte del conducente durante il viaggio. E opportuno, onde evitare contenziosi chiarire che il trasportatore è il solo responsabile della gestione delle Black Box e che non possono essere coinvolti in sanzioni per concorso gli altri soggetti che intervengono nella stessa movimentazione. Proposte per superare criticità Modifica del c. 2 dell art. 188 con l inserimento della responsabilità unica del trasportatore nella gestione delle Black Box Posizione ministeriale Note ALLEGATO D.Lgs. 152/2005, art. 188, c. 2, come modificato dal D.Lgs. 205/2010. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, c. 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. Pagina 52

53 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia CALCOLO DEL PERCORSO Scheda n. 2.5 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. Mattm) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili DM 52/ art. 18, c. 4bis, e Allegato 3(cenni) Manuale operativo (v. 07/08/2013) - par Guida rapida trasportatori (rev. 8/05/2014) - p. 7-9 FAQ-114 nella v. aggiornata nel novembre 2013, ora sparita Osservazioni Nell'area Movimentazione del trasportatore, le mappe utilizzate dal sistema di calcolo del percorso sono obsolete. Il sistema stesso è molto pesante e richiede una connessione ad Internet molto efficiente. Il calcolo automatico del percorso genera spesso tragitti impercorribili dai mezzi pesanti, molto diversi da quelli che il trasportatore è costretto a seguire per le limitazioni della circolazione. Pagina 53

54 Proposte per superare criticità Eliminare completamente la funzione di pianificazione del percorso. In subordine, richiedere la sola indicazione del punto di partenza, del punto di arrivo e delle eventuali tappe intermedie, senza pretendere che le tratte corrispondano esattamente a quelle effettivamente percorse e comunque tracciate con il sistema GPS (black box). Migliorare il sistema di calcolo, implementando mappe satellitari costantemente aggiornate, eventualmente ricorrendo a software di mappatura già esistenti (es. Google Maps). Posizione ministeriale Non nota Note ALLEGATO DM 52/2011 (limitatamente alla microraccolta) - Art. 18, c. 4bis, lett. b): "b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della partenza; " - Allegato III - DESCRIZIONE TECNICA SCHEDA SISTRI - TRASPORTATORE RIFIUTI SPECIALI - Area Movimentazione Rifiuto - Sezione 3 - Sezione Trasporto - "- PERCORSO: percorso pianificato per il trasporto del rifiuto" Manuale operativo al par , nella revisione del 7 agosto 2013, recitava: "Se nella pianificazione del tragitto il percorso previsto è quello più breve è possibile avvalersi dell'apposita funzionalità automatica di "Geolocalizzazione origine e destinazione", in alternativa è possibile pianificare manualmente il percorso (cfr. Guida Rapida Trasportatori)." Pagina 54

55 La Guida rapida trasportatori (rev. 8/05/2014), punti da 7 a 9, recita sul punto: "Dopo aver salvato la Scheda SISTRI è necessario pianificare il viaggio tramite le due funzionalità di geolocalizzazione automatica, premendo il tasto "Geolocalizzazione origine e destinazione tratta", e di pianificazione manuale, tramite il tasto "Accesso alla mappa", prima di poter procedere con la firma; Premendo il tasto "Geolocalizzazione origine e destinazione" al termine dell operazione, come riportato da un apposito messaggio, è possibile firmare direttamente la Scheda; Tramite il tasto Accesso alla mappa si accede invece alla mappa cartografica mediante la quale è possibile personalizzare il percorso e premere il tasto "Calcola percorso" per visualizzarne il tracciato; Per accettare il percorso calcolato quindi premere il tasto "Approva percorso";" La FAQ-114 "Visualizzazione del percorso", nella v. aggiornata nel novembre 2013, ora sparita dal sito, "Perché pianificando il percorso attraverso la "geolocalizzazione origine e destinazione" non si riesce a vedere quale strada deve percorrere il conducente? La pianificazione del percorso con la funzione automatica di "geolocalizzazione origine e destinazione" attribuisce il percorso più breve tra la sede del produttore, o il luogo presso il quale è ubicato il rifiuto, e quella di destinazione. Per poter visualizzare il percorso sulla mappa cartografica è necessario premere il tasto "Accesso alla mappa" e, senza apportare alcuna modifica, calcolare il percorso. Si ricorda che il conducente è tenuto ad annotare nel campo annotazioni della copia cartacea della Scheda SISTRI in suo possesso tutte le variazioni che dovessero sopraggiungere durante il trasporto." Pagina 55

56 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia PROCEDURA DI EMERGENZA PER INTERRUZIONE DEL SISTRI Scheda n. 2.6 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis, c. 3, 4 e 5 DM 52/2011, art. 12, c. 2 Osservazioni sulla inesigibilità Il decreto ministeriale istituisce una procedura di emergenza in caso di temporanea interruzione della connessione al portale SISTRI: gli operatori che devono effettuare i movimenti possono utilizzare le schede, scaricate precedentemente dal sistema ed operare quindi con i documenti compilati su supporto cartaceo, ma devono inserire i dati nel sistema informatico entro 5 giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. Questa disposizione è inesigibile in quanto gli operatori non sono in grado di sapere quando SISTRI torna ad essere raggiungibile, né il sistema avvisa e documenta l ora e i minuti in cui ritorna ad essere disponibile agli utenti. Poiché, quando saranno applicabili le sanzioni, anche il non rispetto dei 5 giorni potrebbe essere oggetto di sanzione, si rileva che tale adempimento non è oggi esigibile. Proposte per superare criticità Modificare la procedura prevedendo che l operatore inserisca i dati delle movimentazioni effettuate quando rileva la connettibilità del sistema e comunque entro un anno dalla data delle movimentazioni stesse. Posizione ministeriale Note In caso di inserimento di movimentazioni nel registro cronologico si sottolinea che queste prendono la data della firma della movimentazione e non è possibile effettuare una movimentazione che riporti una data antecedente: questa rigidità rischia di falsare i dati in caso di interruzioni di funzionamento del sistema e di procedure di emergenza così come ad oggi normate. Pagina 56

57 ALLEGATO D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis, c. 3, 4 e 5 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al c. 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. (985) 4. Qualora le condotte di cui al c. 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al c. 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. (986) 5. Al di fuori di quanto previsto nei c. da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. DM 52/2011, art. 12, c Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. Pagina 57

58 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI Scheda n. 2.7 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili (riportate in allegato) DLgs. 152/06 e smi, art. 177 c. 3 e art DL 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 art. 11, c. 1, punto 1 e c. 3 Manuale operativo, versione 3.1 del 7 agosto 2013 Manuale operativo versione 2.4 del 26 aprile 2011 D.Lgs. n. 182/2003, art. 4, c. 6 Osservazioni Il DL 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, all art. 11, c. 2 modifica i termini di entrata in esercizio del SISTRI, prevedendone l applicazione dal 1 ottobre 2013, fra gli altri, alle imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti pericolosi. Al riguardo, si desidera far presente che la versione del Manuale operativo a oggi disponibile sul portale SISTRI (versione 3.1 del 7 agosto 2013), al punto disciplina il trasporto marittimo dei rifiuti da parte dell armatore o del noleggiatore che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, ma non contempla le procedure da seguire per la gestione dei rifiuti prodotti da navi, a differenza del Manuale operativo (versione datata 26 aprile 2011) che prevedeva alla sezione il dettaglio procedurale per i servizi ecologici portuali. Dall esame della normativa vigente appare evidente che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si deve applicare esclusivamente alla produzione ed al trasporto dei rifiuti via terra, con un unica eccezione del trasporto dei rifiuti via mare, basato sull intermodalità mare-terra. I rifiuti prodotti dalle navi seguono la disciplina di cui al D.Lgs. 182/2003 prevista dagli artt. 177, c. 3 e 232 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che non è modificata dalla disciplina SISTRI. Pagina 58

59 Il d.lgs 152/2006 e il D.Lgs. 182/2003 impone al comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, di conferire i rifiuti prodotti dalla nave stessa all impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Come noto, ai sensi di tale norma, ogni porto deve essere dotato di impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, ovvero in relazione al traffico registrato nell ultimo triennio. Normalmente, il convogliamento dei rifiuti e dei residui del carico della nave al centro di raccolta avviene attraverso una bettolina o comunque attraverso un imbarcazione, che riceve i rifiuti o i residui del carico della nave e provvede, sempre via mare, alla loro consegna all impianto portuale di raccolta, utilizzando il c.d. buono di servizio per il ritiro dei rifiuti e dei residui del carico e la loro consegna all impianto portuale di raccolta dove sono riportate le indicazioni della nave, del centro di raccolta, del tipo di rifiuto e della data di ricezione e consegna dei residui alla nave. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 182/2003, art. 4, il gestore dell impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale MUD ed alla tenuta dei registri di carico e scarico previsti agli articoli.189 e 190 del D.Lgs. 152/2006, adempimenti che, in caso di rifiuti pericolosi sono sostituiti dagli adempimenti di SISTRI come previsto dall art. 188, c. 3, del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, l iscrizione al SISTRI non è dovuta dal titolare della bettolina che effettua un servizio su incarico dell Autorità Portuale, né per i rifiuti prodotti, né per i rifiuti o residui prodotti dalle navi raccolti e trasportati all impianto portuale di raccolta. Sarà quest ultimo impianto, già ai sensi dell art. 4, c. 6, del D.Lgs. n. 182/2003, assoggettato alla tenuta dei registri relativamente alle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, a provvedere all iscrizione al SISTRI e ad attenersi a tutti gli adempimenti previsti per l impianto di gestione dei rifiuti. Proposte per superare criticità Alla luce di quanto sopra ed in considerazione di quanto previsto dall art. 11 del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, l attuale Manuale Operativo dovrebbe essere integrato con le disposizioni contenute nella sezione del Manuale Operativo del 2011, relativamente alla tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle navi. Posizione ministeriale Note ALLEGATO DL 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 Art. 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia) * + Pagina 59

60 2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1 ottobre Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio. Manuale operativo versione 3.1 del 7 agosto 2013 [...] Trasporto marittimo dei rifiuti In tal caso il produttore indica nella Scheda SISTRI Area Movimentazione l armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto dei suoi rifiuti. Compilazione Scheda SISTRI Area movimentazione Dopo la compilazione e la firma da parte del produttore, l armatore/noleggiatore compila e firma la sezione della Scheda SISTRI Area Movimentazione di propria competenza indicando i seguenti dati: Tipo di trasporto (Nave) Comandante Identificativo nave Data pianificata Il Sistema provvede ad inserire i dati relativi al percorso effettuato dalla nave. Tale scheda deve essere sempre compilata: _ nel caso di rifiuti speciali pericolosi, almeno un ora prima che si effettui l operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno due ore prima, salvo che il trasportatore non stia esercitando un attività di microraccolta così come definita dal all art 193, c. 10 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.; _ nel caso di rifiuti speciali non pericolosi, prima dell inizio della movimentazione. Presa in carico del rifiuto Alla presa in carico del rifiuto dal soggetto che lo precede nella filiera, l armatore/noleggiatore riceve copia cartacea della Scheda SISTRI Area Movimentazione sulla quale vengono riportate data e ora del passaggio di consegna. La Scheda viene firmata sia dal soggetto precedente che dall armatore/noleggiatore. Al completamento dell imbarco dei rifiuti sulla nave l armatore/noleggiatore consegna copia della suddetta Scheda al comandante della nave per accompagnare Pagina 60

61 il trasporto del rifiuto. Consegna del rifiuto All arrivo della nave presso il porto di destinazione il comandante consegna la copia della Scheda SISTRI Area Movimentazione all armatore/noleggiatore sulla quale, al completamento delle operazioni di sbarco e di consegna del rifiuto al soggetto che lo segue nella filiera, vengono riportate data e ora del passaggio di consegna. La Scheda viene firmata sia dall armatore/noleggiatore che dal soggetto successivo. Il raccomandatario consegna copia della suddetta Scheda al soggetto successivo per accompagnare il trasporto del rifiuto. Operazioni successive alla consegna L armatore/noleggiatore aggiorna la sezione di propria competenza della Scheda SISTRI Area Movimentazione inserendo la data e l ora di presa in carico e di consegna del rifiuto e la firma. Il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell Area Registro Cronologico del terminalista/operatore logistico. Firma delle registrazioni di carico e scarico L armatore/noleggiatore firma le registrazioni di carico generate automaticamente dal Sistema nell Area Registro Cronologico entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto. Il trasportatore firma le registrazioni di scarico generate automaticamente dal Sistema nell Area Registro Cronologico entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti al destinatario. NOTA: Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti, di cui DM 17/12/2009 e ss.mm.ii., al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 (cfr Raccomandatari marittimi). Manuale operativo versione 2.4 del 26 aprile 2011 * Servizi ecologici portuali - Rifiuti prodotti dalle navi Per quanto riguarda l iscrizione al SISTRI delle imprese di navigazione e opportuno tenere presente che: l art. 177, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del medesimo Decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti; l art. 232, dello stesso Decreto, dispone che la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico e contenuta nel D.Lgs. 24 giugno 2003 n Alla luce di quanto sopra i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalle navi e conferiti, per il loro stoccaggio e/o trattamento, agli impianti portuali di raccolta, disciplinati dall art. 4 del D. Lgs n. 182/2003, e presenti nei porti, non comportano per le navi stesse l iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti SISTRI con conseguente adempimento degli obblighi previsti dal sistema stesso. Gli obblighi relativi al SISTRI verranno, in questa ipotesi, assunti dagli impianti portuali di raccolta, i quali essendo impianti realizzati e gestiti ai sensi dell art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, rientrano fra i soggetti obbligati all iscrizione al SISTRI e agli adempimenti conseguenti. La tracciabilita dei rifiuti prodotti dalle navi e, comunque, garantita dalla notifica, di cui all art. 6 del D. Lgs n. 182/2003, che il comandante della nave deve compilare e trasmettere all Autorità marittima competente. Pagina 61

62 I porti sono dotati di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico che si distinguono in: i) servizi svolti a terra Gli impianti portuali di raccolta hanno, in genere, una struttura fissa spesso identificata con la sede legale e/o operativa dove, in base ad una concessione di servizio rilasciata a seconda dei casi dall Autorità Portuale o dall Autorità Marittima, dispongono di mezzi terrestri e nautici per la raccolta dei rifiuti provenienti dal bordo delle navi, nonche di aree di stoccaggio autorizzate dagli enti di competenza e/o impianti di trattamento oppure di vere e proprie isole ecologiche per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non, destinati allo smaltimento (D15) ed aree destinate alla raccolta differenziata per il recupero dei rifiuti pericolosi e non (R13). Le unita locali sono, quindi, identificate con gli impianti portuali di raccolta. I mezzi, invece, che svolgono attivita di raccolta e trasporto dei rifiuti nell ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta, costituendone parte integrante, non sono soggetti all obbligo di iscrizione al SISTRI e agli adempimenti conseguenti, ai sensi dell art. 6, c. 5, del D. Lgs n. 182/2003. Pertanto il gestore dell impianto portuale di raccolta si iscriverà: 1. nella categoria produttore/detentore, dichiarando nelle annotazioni della scheda SISTRI la nave, quale produttore originario del rifiuto con l indicazione del luogo di sosta della nave; 2. nella categoria trasportatori, se il gestore effettua anche il trasporto di detti rifiuti via terra dal proprio impianto verso altri impianti per il successivo trattamento; 3. nella categoria smaltitori/recuperatori, se si hanno anche impianti di recupero e/o smaltimento; 4. nella categoria intermediari qualora svolgano attivita di intermediazione di rifiuti. Dall arrivo della notifica (art.6, c. 1, D. Lgs. n. 182/2003) da parte delle Capitanerie di Porto e/o Agenzie raccomandatarie marittime, il gestore dell impianto portuale organizza, entro le 24 ore prima dell ingresso della nave nel porto di approdo, il servizio sulla base degli arrivi e partenze delle navi, tenendo conto delle tipologie dei rifiuti dichiarati nel foglio di notifica, ed invia una squadra operativa per il ritiro di detti rifiuti. Al momento del ritiro dei rifiuti, viene consegnato dall operatore ecologico portuale al comandante o suo preposto il cd. Buono di servizio giornaliero (modello uniforme in tutti i porti ed in via di armonizzazione a livello europeo), il quale viene dallo stesso controfirmato come ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato in esso. L unita locale che ha ricevuto le copie dei buoni di servizio giornalieri provvede ad effettuare le operazioni previste del sistema SISTRI attraverso la compilazione del Registro Cronologico. Per il successivo conferimento dei rifiuti dall impianto portuale di raccolta all impianto di destinazione, il gestore deve seguire le ordinarie procedure previste dal DM 17 dicembre ii) servizi svolti a mare Prevalentemente il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti avviene per questioni di sicurezza o logistiche (poiché non intralciano il carico e scarico delle merci) con un mezzo nautico (motobarche adibite al trasporto dei rifiuti solidi e bettoline autopropulse o a rimorchio per i rifiuti liquidi pericolosi e non). In questo caso l operatore alla guida della motobarca si reca sotto il bordo della nave per effettuare il trasbordo dei rifiuti e rilascia al comandante o suo preposto il buono di servizio giornaliero dove vengono identificati i quantitativi e le tipologie dei rifiuti consegnati. Una volta giunti a terra i rifiuti vengono portati agli impianti portuali di raccolta o consegnati a trasportatori autorizzati e, a seconda dei casi, destinati ad impianti di smaltimento, recupero e/o smaltimento. Il gestore dell impianto portuale inserisce i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti solo dopo che l operatore della motobarca avrà fatto rientro nell unita locale e consegnato all amministrazione il buono di servizio giornaliero dove risultano tutti i dati distinti per tipologia e quantitativi stimati dei rifiuti consegnati Pagina 62

63 dalla nave. A questo punto il gestore, iscritto al SISTRI, dovrà inserire i dati nel Registro Cronologico inserendo nel campo annotazioni la nave, quale produttore originario del rifiuto con l indicazione del luogo di sosta della nave stessa. Il gestore dell impianto portuale affiderà eventualmente a terzi autorizzati il trasporto dei rifiuti per il successivo avvio a trattamento. Se, invece, il trasporto di detti rifiuti venisse effettuato via mare al di fuori dell ambito portuale, si seguono le regole del trasporto marittimo dei rifiuti di cui all art. 5, c. 11, del DM 17 dicembre Rifiuti prodotti da imbarcazioni da diporto L art. 3, c. 1, del D. Lgs. n. 182/2003 prevede che il provvedimento si applichi alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Sato se impiegate solo per servizi statali ai fini non commerciali (quest ultime regolamentate oggi dal DM del Ministero della Difesa 19 marzo 2008). Attualmente nella maggior parte dei porti turistici italiani, poiché e operativamente e logisticamente impossibile organizzare il servizio per i diportisti nelle modalità in cui viene svolto per le navi, i rifiuti da questi prodotti (qualora non si tratti di imprese, nel qual caso permane l obbligo di iscriversi) possono essere depositati direttamente dagli stessi diportisti in idonee isole ecologiche od impianti di raccolta. Pertanto il gestore dell impianto portuale, iscritto al sistema SISTRI, che effettua la raccolta di detti rifiuti provvede a compilare il Registro Cronologico, indicando nel campo annotazioni come produttore il proprietario ed il nome dell imbarcazione da diporto e scrivera nella annotazioni rifiuti provenienti dall imbarcazione.. - Rifiuti prodotti da pescherecci Le cooperative e le imprese di pesca marittima producono: a) rifiuti urbani o assimilabili b) rifiuti speciali non pericolosi c) rifiuti speciali pericolosi (olii esausti, batterie, ecc) Per quanto riguarda la produzione sub a) la gran parte dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da pesca (contenitori danneggiati per il pesce, scarti di pesce, ecc.), se assimilati ai rifiuti urbani, dovrà continuare ad essere gestita secondo le modalità stabilite dai Comuni ove operano le imprese della pesca. In presenza di soli rifiuti urbani le imprese della pesca non hanno l obbligo di iscrizione al SISTRI. Per quanto riguarda la produzione sub b), le imprese della pesca che producono tale tipologia di rifiuti, non assimilati ai rifiuti urbani, non hanno l obbligo di iscrizione al SISTRI non rientrando tra i soggetti di cui al c. 1, lettera b), dell art 188-ter del D. Lgs. n. 205/10 in quanto l imprenditore ittico e equiparato all imprenditore agricolo, ai sensi di quanto disposto dall art 6, c. 5, del D. Lgs. n.154/2004. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti sub c), le cooperative e le imprese di pesca, in quanto produttrici di rifiuti pericolosi, sono obbligate ad iscriversi al SISTRI. Non c e obbligo di iscriversi qualora lo smaltimento di rifiuti venga terziarizzato e quindi affidato ad imprese specializzate (vedi cantieri navali, officine meccaniche, ecc), iscritte in ogni caso al SISTRI, nell ambito di operazioni di manutenzione. In tal caso le cooperative e le imprese di pesca devono stipulare con queste imprese contratti di manutenzione/assistenza da cui risulti chiaramente l impegno di questi soggetti a prendere in carico i rifiuti ed assicurarne la tracciabilità. Permane l obbligo di iscriversi, in quanto le imprese di pesca sono soggetti che producono rifiuti, nel caso in cui la gestione dei rifiuti pericolosi avvenga attraverso il loro conferimento ad impianti portuali e servizi di raccolta od a circuiti organizzati di raccolta, di cui all art 10 del D. Lgs. n. 205/2010 di recepimento Pagina 63

64 della direttiva europea sui rifiuti. In caso di conferimento ad impianti portuali, in coerenza con quanto stabilito all art 3, c.1, del D. Lgs. n.182/2003, attuativo della Direttiva europea 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi, l obbligo degli adempimenti relativi alle comunicazioni in materia di rifiuti spetta al gestore dell impianto di raccolta. La tracciabilita dei rifiuti ha inizio dall impianto portuale di raccolta che, conseguentemente, ha l obbligo di iscriversi al SISTRI. Il gestore dell impianto portuale o l incaricato del circuito organizzato di raccolta, al momento del ritiro dei rifiuti, rilascia idonea certificazione di presa in carico del rifiuto pericoloso proveniente dall imbarcazione appartenente alla cooperativa o all impresa di pesca1. Il documento viene controfirmato dal comandante dell imbarcazione da pesca, o da un suo delegato, come ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato in esso. Per quanto riguarda i contributi che le cooperative o le imprese di pesca devono versare, in quanto assimilate, come sopra evidenziato, alle imprese agricole, si applicano i contributi previsti nell Allegato II del DM 17 dicembre 2009, come integrato dall art 6 del DM 9 luglio Pagina 64

65 Materia Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI INTERMEDIAZIONE INCONGRUENZA DEI TERMINI Scheda n. 2.8 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. Mattm) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili Legge 125/2013, art. 11, c. 12-bis, p. 1-quater D.Lgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. l) Osservazioni su inesigibilità della normativa DM 52/2011, art. 17 Manuale Operativo p Guida rapida intermediari L intermediazione tipica consiste in un contratto, generalmente di durata annuale, stipulato dall intermediario con il produttore del rifiuto per una quantità totale di rifiuto. Il contratto di intermediazione contiene l individuazione dei soggetti incaricati del trasporto delle singole partite di rifiuto intermediato e gli impianti di destinazione. Nell ambito del contratto il produttore gestisce e ordina direttamente i singoli trasporti, spesso senza informare l intermediario del singolo viaggio. Solo a viaggio concluso, l intermediario riceve, dal soggetto individuato nel contratto, notizia dello specifico viaggio ai fini della fatturazione e della gestione del proprio registro di carico e scarico modello B, istituito ai sensi del DM n. 148/98, avendo cura di effettuare la registrazione (una unica per ogni singolo viaggio e non un carico ed uno scarico) entro 10 giorni dalla conclusione dello stesso, come previsto dall attuale disciplina relativa al registro (art. 190 del D.Lgs. 152/2006 nella versione precedente il d. lgs. 205/2010). La modifica introdotta all art. 190 dal DL 101/2013 relativamente ai registri di carico e scarico per i soggetti non obbligati a SISTRI comporta per gli intermediari e commercianti senza detenzione l obbligo di: - effettuare una registrazione di carico sul registro di carico e scarico 2 giorni prima dell avvio dell operazione - effettuare una operazione di scarico sul registro di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell operazione. L obbligo dell intermediario o commerciante di prendere in carico i rifiuti con due giorni di anticipo rispetto all operazione è inesigibile : infatti le singole operazioni di movimentazione del rifiuto, nell ambito di un contratto generale di intermediazione per una quantità totale di rifiuti, vengono decise solo dal produttore. Si rileva, inoltre che le disposizioni relative a SISTRI risultano meno stringenti, con riferimento agli intermediari, pur riguardando rifiuti pericolosi. SISTRI infatti prevede che l intermediario compili, o meglio firmi, le movimentazioni che si generano in automatico a seguito della conclusione di una movimentazione, sul registro cronologico dell intermediario entro 10 giorni dalla conclusione dell operazione stessa. Viene quindi previsto, non un movimento di carico ed uno di scarico, bensì un unico movimento da firmarsi entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della movimentazione. Pagina 65

66 Proposte per superare criticità Prevedere per gli intermediari e i commercianti senza detenzione che l annotazione sul Registro di carico e scarico avvenga solo entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione (solo registrazione di carico come già previsto).» Posizione ministeriale Note ALLEGATO Legge 125/2013, - art. 11, c. 1, punto 1: Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, c. 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi..omissis o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi - art. 12-bis, c. 1, punto 1-quater Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:.. OMISSIS..d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. D.Lgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett l) intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti DM 52/2011 art. 17 I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono nella Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall effettuazione della transazione stessa Manuale Operativo punto 9.3; Guida Rapida Intermediari: L Intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione gestisce solo il registro di carico. Pagina 66

67 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia ADEMPIMENTO OBBLIGHI SISTRI ENTRO 30 GIORNI SENZA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI Scheda n. 2.9 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center(sistri/selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2005, art. 260-bis, c. 9-ter Osservazioni sulla disposizione normativa Il decreto legislativo prevede che le sanzioni amministrative relative alla compilazione ed all utilizzo di SISTRI non si applichino qualora l operatore adempia agli obblighi previsti entro 30 giorni dalla c.ssione della violazione. Questa modalità di ravvedimento operoso, che è giustificata dal fatto che il sistema di tracciabilità mette le imprese obbligate a SISTRI in collegamento continuo ed immediato con le autorità di controllo, non è ad oggi completamente applicabile. Vi sono infatti, nella compilazione del sistema dei campi obbligatori, quali, ad esempio nel registro cronologico le caratteristiche di pericolo del rifiuto e nella scheda area movimentazione, oltre alle caratteristiche di pericolo del rifiuto, il numero colli (relativi alle modalità di imballaggio), il percorso definito con le modalità interattive previste, la data presunta del viaggio, ecc che, una volta impostati, firmata la scheda da tutti e tre (o più) i soggetti coinvolti, non possono essere più modificati se non annullando ed impostando un nuovo movimento. Questo comporta l impossibilità di applicare la regola di non sanzionabilità anche in casi in cui, ad esempio, il completamento delle verifiche analitiche sul rifiuto ne abbia accertato la non pericolosità o diverse caratteristiche di pericolo. Si veda anche il caso in cui i rifiuti siano stati imballati, anziché con una modalità, con un altra, sulla base della disponibilità. Proposte per superare criticità Prevedere la possibilità di modificare tutti i campi previsti dal sistema di tracciabilità consentendo così l applicazione di quanto previsto dalla norma sanzionatoria Posizione ministeriale Note ALLEGATO D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis, c. 9-ter 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al c. 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessori. Pagina 67

68 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia CATEGORIE NON PIÙ OBBLIGATE: RICALCOLO DEI CONTRIBUTI Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter come modificato dall art. 11 del DL 101/2013 DM 24 aprile 2014, art. 1 Punto 6 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni I soggetti oggi non più obbligati all iscrizione e utilizzo di SISTRI sono stati definiti e specificati dalla recente normativa (di legge e regolamentare). Questi soggetti oggi sono obbligati a SISTRI solo per alcune categorie di iscrizione e non per altre, per le quali era stata disposta a suo tempo l iscrizione obbligatoria. Nella sezione gestione azienda il calcolo automatico del contributo include ancora oggi quelle categorie di iscrizione per le quali la norma primaria ha disposto l esclusione. Tale calcolo è fuorviante perché non consente alle imprese che non intendono aderire volontariamente di pagare solo per le categorie per le quali sono iscritte e obbligate. Per le imprese oggi escluse dall obbligo di iscrizione e di utilizzo di SISTRI, rimane infatti la facoltà di aderire volontariamente al sistema, ammesso che sia resa nota la procedura prevista dalla circolare n. 1/2013 per dare evidenza della espressa manifestazione di volontà di adesione, in assenza della quale la cancellazione risulta implicita. Proposte per superare criticità E necessario intervenire nel software per consentire il calcolo dell importo del contributo soltanto per quelle categorie per le quali le imprese sono obbligate ai sensi di legge. Pagina 68

69 Posizione ministeriale Note ALLEGATO D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter, c. 1, 2, 3, come modificato dall art. 11 del DL 101/ Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, c. 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, c. 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al c Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al c. 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. DM 24 aprile 2014, art Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, c. 1 e 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 11, c. 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006; b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. n. 152 Pagina 69

70 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, c. 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152 del 2006; d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania; e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del c. 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Circolare n. 1/2013, punto 6 - Adesione volontaria al SISTRI Nel caso in cui un impresa non obbligata, decida di procedere all adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L adesione comporta l applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo. Report generato il giorno 23/05/2014 RINNOVO ISCRIZIONE AL SISTRI 2014 FASCICOLO WEB RIEPILOGO DEI COSTI DEL FASCICOLO UNITA' LOCALI UNITA' LOCALE: Dettaglio Contributo (euro) PRODUTTORI-DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI Addetti per unita' locale > 500 per Rifiuti pericolosi ATTIVITA' DI RECUPERO (R5) Quantità in tonnellate/anno tra e per Rifiuti non pericolosi ATTIVITA' DI RECUPERO (R13) Pagina 70

71 Quantità in tonnellate/anno tra e per Rifiuti non pericolosi Totale 1300 UNITA' LOCALE: Dettaglio Contributo (euro) PRODUTTORI-DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI Addetti per unita' locale da 51 a 250 per Rifiuti pericolosi ATTIVITA' DI RECUPERO (R13) Quantità in tonnellate/anno < per Rifiuti non pericolosi Totale 450 UNITA' LOCALE: Dettaglio Contributo (euro) PRODUTTORI-DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI Addetti per unita' locale da 51 a 250 per Rifiuti pericolosi ATTIVITA' DI RECUPERO (R5) Quantità in tonnellate/anno tra e per Rifiuti non pericolosi ATTIVITA' DI RECUPERO (R13) Quantità in tonnellate/anno tra e per Rifiuti non pericolosi Totale 1500 UNITA' LOCALE: Dettaglio Contributo (euro) PRODUTTORI-DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI Addetti per unita' locale da 51 a 250 per Rifiuti pericolosi v Pagina 71

72 ATTIVITA' DI RECUPERO (R13) Quantità in tonnellate/anno tra e per Rifiuti non pericolosi ATTIVITA' DI RECUPERO (R5) Quantità in tonnellate/anno tra e per Rifiuti non pericolosi Totale 2100 UNITA' LOCALE: Dettaglio Contributo (euro) PRODUTTORI-DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI Addetti per unita' locale da 51 a 250 per Rifiuti pericolosi ATTIVITA' DI RECUPERO (R13) Quantità in tonnellate/anno < per Rifiuti non pericolosi ATTIVITA' DI RECUPERO (R5) Quantità in tonnellate/anno < per Rifiuti non pericolosi Totale 600 UNITA' LOCALE: Dettaglio Contributo (euro) PRODUTTORI-DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI Addetti per unita' locale da 51 a 250 per Rifiuti pericolosi Totale 300 UNITA' LOCALE: Dettaglio Contributo (euro) PRODUTTORI-DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI Addetti per unita' locale da 251 a 500 per Rifiuti pericolosi Totale 500 v Pagina 72

73 SEDE LEGALE SEDE LEGALE: Dettaglio TRASPORTATORI CONTO PROPRIO (Iscritti all'albo ai sensi dell'art. 212, c. 8, D.Lgs. 152/2006) Fino a 2 mezzi di trasporto per Trasporto conto proprio : 1 Totale Contributo (euro) RIEPILOGO PRATICHE I CUI PAGAMENTI VALGONO ANCHE PER L'ANNO IN CORSO PROGRESSIVO TIPOLOGIA TOTALE DOVUTO ( ) 28 RICHIESTA DUPLICAZIONE TOKEN TOTALE DOVUTO ( ) 6850 Il totale calcolato è da considerarsi al netto del conguaglio richiesto Pagina 73

74 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia DUPLICAZIONE DELLA TRACCIABILITÀ NELLE AREE PORTUALI Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/06 Art. 188 ter Art. 265 D.Lgs 272/99 Art. 21 DPR 134/2005 (Ministero Trasporti Regolamento imbarco/sbarco merci pericolose) Decreto Dirigenziale (Comando Generale Capitanerie di Porto) 303/2014 Osservazioni su contraddizioni tra le diverse disposizioni DM 459/91 (Ministero Trasporti Regolamento trasporto marittimo rifiuti in colli) Secondo il disposto dell articolo 265 del D.Lgs. 152/06 i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. Conseguentemente ai rifiuti pericolosi (oggetto della tracciatura SISTRI) si applicano le norme speciali previste per le merci pericolose. In particolare nei porti si applica il D.Lgs. 272/99 per ciò che concerne l autorizzazione al deposito temporaneo intermedio nei piazzali ed il DPR 134/2005 (in combinato disposto con il Decreto Dirigenziale 303/2014) per ciò che concerne l autorizzazione all imbarco ed allo sbarco. Pagina 74

75 E evidente quindi che già altre amministrazioni, sia ai fini del deposito temporaneo intermedio in aree portuali che per l autorizzazione all imbarco/sbarco, oltre ad una verifica preliminare del rispetto delle disposizioni di sicurezza, prevedono un sistema di tracciatura per il quale si sa sempre il quantitativo, la tipologia, la destinazione delle merci in attesa di imbarco/sbarco e, per le navi, il quantitativo, la tipologia, la destinazione delle merci attese allo sbarco, all imbarco ovvero in transito (destinate ad altro porto). Per i rifiuti non pericolosi, continua ad applicarsi il DM 459/91 che ne regolamenta l accesso alle aree portuali, nonché le autorizzazioni necessarie all imbarco/sbarco. Si crea di fatto un doppio regime di tracciatura (con l applicazione del SISTRI) che risulta diseconomico sia per gli operatori che per le amministrazioni, riducendo la competitività e l appetibilità dei nostri porti rispetto ai nostri competitor di paesi comunitari ed extracomunitari, senza un evidente valore aggiunto per la collettività. Proposte per superare criticità Riordinare la normativa applicabile, rendendola più semplice e coerente, utilizzando le informazioni già esistenti sui sistemi informativi delle diverse amministrazioni (o garantendo la loro piena interoperabilità), riducendo conseguentemente obblighi e costi per le imprese, mantenendo l obiettivo della piena tracciabilità. Posizione ministeriale Note Pagina 75

76 Parte seconda - DISPOSIZIONI INESIGIBILI Materia GESTIONE AZIENDE PER GRANDI AZIENDE Scheda n Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Disposizioni applicabili DM 24 aprile 2014, art. 6 Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n (Gabinetto Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Osservazioni sulla inesigibilità - L art. 6 c. 2 del DM 24 aprile 2014 prevede che le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale Sistri. - Finora, in contesti aziendali grandi e complessi, la comunicazione delle modifiche via mail aveva consentito la gestione dell iscrizione da parte della persona che ne era responsabile ( persona da contattare e non delegato SISTRI), assicurando la tracciabilità delle richieste e permettendo di risolvere problematiche altrimenti non gestibili. - In una grande azienda infatti la responsabilità di gestire l iscrizione può essere collocata in persona non individuata come delegato SISTRI e quindi impossibilitata ad operare direttamente in SISTRI. Peraltro, come prima accennato, alcune problematiche non sono gestibili con Gestione Azienda, ma richiedono interventi straordinari da parte dei tecnici del SISTRI. Proposte per superare criticità La criticità potrebbe essere superata sostituendo esclusivamente con normalmente nel testo del DM e prevedendo delle utenze amministrative abilitate alla sola operatività in Gestione Azienda. Ove fossero abilitate tali utenze amministrative potrebbe essere opportuno prevedere la possibilità di disabilitare i delegati standard rispetto all applicativo Gestione Azienda, in modo da prevenire eventuali interventi erronei. Posizione ministeriale Note ALLEGATO DM 24 aprile 2014, art. 6 (Comunicazioni al Sistri) 1. Gli obblighi di comunicazione al Sistri previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito 2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale Sistri. Pagina 76

77 Parte terza - QUESITI Materia ASSOLVIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE Scheda n. 3.1 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili D.Lgs. 152/2006, art. 188, c. 2 DM 52/2011, art. 20 Quesito Come si possono scaricare le mail certificate attestanti l assolvimento della responsabilità del produttore? Quale delegato le riceve? Quali sono i termini per la conservazione delle copie cartacee della scheda SISTRI da parte dei diversi soggetti? La copia della scheda SISTRI in formato elettronico recante l esito della movimentazione è equivalente alla mail inviata dal SISTRI recante tale esito? Proposte per superare criticità Stabilire a livello normativo che la scheda di movimentazione completa è sufficiente ad assolvere la responsabilità del produttore (ciò è peraltro previsto per il produttore non iscritto al SISTRI, al quale il destinatario fa pervenire copia di tale documento); ciò potrebbe anche comportare il superamento della necessità della mail certificata. Stabilire a livello di manualistica le modalità di download della mail certificata; sarebbe opportuno prevedere modalità automatiche per lo svolgimento di questa operazione (es. tramite client di posta). In quanto ai termini di conservazione della documentazione cartacea: vedansi le note. Posizione ministeriale Pagina 77

78 Note E evidente che nella modalità contestuale l unico vincolo è costituito dal obbligo di far accompagnare il rifiuto da una copia cartacea della scheda. Nella modalità non contestuale, il produttore deve necessariamente conservare la scheda recante l affidamento del rifiuto all autista almeno fino all evidenza dell accettazione del rifiuto da parte del destinatario, ovvero fintanto che non ha ricevuto la PEC dal SISTRI recante tale l accettazione. Nella stessa ipotesi, il trasportatore deve assicurare la conservazione della scheda almeno fino all inserimento delle informazioni di data e ora a sistema e comunque fino ad evidenza della compilazione della scheda da parte del destinatario. Indipendentemente dalla modalità contestuale o non contestuale, in tutti i casi in cui la movimentazione non è accettata per intero o nel caso in cui la compilazione è avvenuta conto terzi (e quindi il soggetto impossibilitato ha dovuto sottoscrivere le ragioni dell impossibilità su copia cartacea della scheda), la conservazione delle copie cartacee dovrebbe essere allineata a quella dei documenti elettronici, ovvero 3 anni. Pagina 78

79 Parte terza - QUESITI Materia NON FUNZIONAMENTO/MANCANZA DELLE BLACK BOX Scheda n. 3.2 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili (riportate in allegato) DM 52/2011, art. 12 Manuale par. 1.3 Quesito Il decreto ministeriale considera il caso in cui i dispositivi USB non siano funzionanti per furto, perdita, distruzione o danneggiamento, oppure il caso in cui sia il portale SISTRI ad avere problemi e impedisca temporaneamente le connessioni: viene istituita una procedura di emergenza che consente comunque di avviare a recupero o a smaltimento il rifiuto attraverso la compilazione di una scheda movimentazione, precedentemente scaricata dal sistema e compilata su supporto cartaceo. Non viene mai considerato il caso in cui sia il dispositivo Black box a non funzionare, sia qualora il guasto si manifesti al momento della partenza dalla sede dell impresa di trasporto, sia qualora si manifesti durante il viaggio. Andrebbe stabilita una procedura di emergenza che consenta al vettore di fornire comunque il servizio senza essere penalizzato dal non funzionamento del dispositivo Black box. Andrebbe inoltre istituita una procedura che consenta ai vettori di fornire il servizio in attesa dell invio delle Black box all autofficina, a seguito dell iscrizione a SISTRI, così come è stata istituita la procedura di compilazione sostitutiva in caso di soggetto in attesa dei dispositivi USB. Come intende SISTRI superare questa carenza procedurale? Proposte per superare criticità Per le Black Box non funzionanti: al momento della constatazione del malfunzionamento, il conducente segnala alla sede dell impresa il guasto e l impresa comunica il fatto al SISTRI con le modalità di comunicazione telematiche istituite ai sensi dell art. 6 del DM 24 aprile Per i veicoli in attesa di Black Box, a seguito del perfezionamento dell iscrizione: il trasportatore compila la scheda lasciando in bianco i campi relativi alla targa del mezzo ed indicando in annotazione la targa stessa con la dicitura in attesa di consegna dei dispositivi Black Box ; questo comporta la non obbligatorietà della compilazione del campo targa del mezzo. Pagina 79

80 Posizione ministeriale Note Queste procedure sono necessarie al fine di non gravare i trasportatori dei costi di mezzi lasciati inoperosi in attesa della risoluzione di guasti, o dell installazione delle Black Box. Si ricorda, infatti, che i mezzi che vengono inseriti nelle iscrizioni all Albo gestori ambientali, quando l impresa è già un impresa operativa ed abilitata al trasporto di rifiuti, avviene con semplice atto notorio che consente l immediata operatività e questa semplificazione dell Albo rischia di essere annullata dai tempi di consegna dei dispositivi black box alle autofficine, creando danni economici alle imprese. ALLEGATO DM 52/2011, art Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi. (45) 2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI. Guide, manualistica e contact center Le Black Box sono associate ad un dispositivo USB, in tal modo la Black Box è grado di interagire con il Sistema SISTRI. Esiste un solo dispositivo USB utilizzabile con ciascuna Black Box e corrisponde a quello impiegato nella procedura di attivazione della Black Box. Pertanto, ogni volta che si impiega un mezzo di trasporto nella movimentazione di rifiuti, è necessario utilizzare il dispositivo USB ad esso associato. Si raccomanda di utilizzare i dispositivi Black Box e USB esclusivamente per gli scopi previsti dal SISTRI. Ogni altro uso dei dispositivi Black Box e USB non è consentito. Pagina 80

81 Parte terza - QUESITI Materia SCHEDE DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO Scheda n. 3.3 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili (riportate in allegato) Quesito 1. La data pianificata del viaggio in quale misura è vincolante? 2. Come si possono gestire, dopo la partenza del rifiuto, eventuali errori sostanziali nella compilazione di una scheda di movimentazione? Ad oggi per i FIR è predisposta una lettera di rettifica che viene inviata dal produttore ai soggetti della filiera e che è allegata al FIR. Proposte per superare criticità 1. Sancire che la data pianificata non è vincolante; ove invece fossero previsti vincoli di validità, questi dovrebbero assicurare una adeguata flessibilità operativa. 2. Prevedere una procedura per gestire eventuali errori di natura sostanziale nella compilazione di una scheda; la procedura potrebbe essere mutuata in parte da quella per cambio del destinatario durante il trasporto. Una lettera di rettifica potrebbe essere inviata anche in questo caso. Posizione ministeriale Note Non esiste alcun vincolo nella normativa, né nella manualistica del SISTRI, che imponga di rispettare la pianificazione. Gli unici vincoli temporali sono quelli per la compilazione della scheda da parte di produttore e trasportatore. Pagina 81

82 Parte terza - QUESITI Materia CAUSALE NEL REGISTRO DI MOVIMENTAZIONE Scheda n. 3.4 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili DM 148/1998 Manuale par e Quesito Il sistema prevede che per la presa in carico dei rifiuti ed anche per lo scarico effettuato senza associazione della scheda movimentazione al registro sia indicata la causale del movimento. Questo è un campo non previsto dal modello di registro di carico e scarico cartaceo precedentemente in uso. L utilizzo delle causali a volte è spiegata nel manuale, come, ad esempio, la causale registrazione giacenza per avvio SISTRI o la causale movimentazione respinta, mentre altre volte non vi è alcuna spiegazione né chiarezza di utilizzo, come, ad esempio nuovo carico per variazione da trasporto (da art. 212, c. 8 a art. 212, c. 9. Può il ministero chiarire la finalità e la funzionalità di queste causali? Proposte per superare criticità Poiché il modello uniforme di registro di carico e scarico come previsto dal DM n. 148/1998 non prevede in alcun campo una causale né per il movimento di carico né per quello di scarico, si propone di eliminare il campo di SISTRI relativo alla causale. Posizione ministeriale Note Pagina 82

83 Parte terza - QUESITI Materia SCHEDE DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO Scheda n. 3.5 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Disposizioni regolamentari (Ministero) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili (riportate in allegato) Quesito 1. La data pianificata del viaggio in quale misura è vincolante? 2. Come si possono gestire, dopo la partenza del rifiuto, eventuali errori sostanziali nella compilazione di una scheda di movimentazione? A oggi per i FIR è predisposta una lettera di rettifica che viene inviata dal produttore ai soggetti della filiera e che è allegata al FIR. Proposte per superare criticità 1. Sancire che la data pianificata non è vincolante; ove invece fossero previsti vincoli di validità, questi dovrebbero assicurare una adeguata flessibilità operativa. 2. Prevedere una procedura per gestire eventuali errori di natura sostanziale nella compilazione di una scheda; la procedura potrebbe essere mutuata in parte da quella per cambio del destinatario durante il trasporto. Una lettera di rettifica potrebbe essere inviata anche in questo caso. Posizione ministeriale Note Non esiste alcun vincolo nella normativa, né nella manualistica del SISTRI, che imponga di rispettare la pianificazione. Gli unici vincoli temporali sono quelli per la compilazione della scheda da parte di produttore e trasportatore. Pagina 83

84 Parte terza - QUESITI Materia RESPINGIMENTO Scheda n. 3.6 Tipo di normativa Disposizioni di legge (Parlamento) Quadro sinottico (Dir. Gen. MATTM) Circolare n. 1/2013 (Gabinetto Ministero) Disposizioni regolamentari (Ministero) Guide, manualistica e contact center (SISTRI/Selex) Disposizioni applicabili DM 52/2011, art. 18, c. 5 Caso d uso gestione arrivi di aprile 2013 e manuale operativo di agosto Quesito 1. Qual è la procedura da seguire per la riconsegna del rifiuto al produttore? 2. in caso di respingimento, totale o parziale, il trasportatore e l intermediario quali operazioni devono effettuare sui propri registri cronologici? 3. Le tempistiche per la compilazione delle schede si applicano anche alle schede emesse a seguito di respingimento? 4. E possibile effettuare il respingimento immediato? Il destinatario che respinge il rifiuto può provvedere all emissione di una scheda di respingimento per conto terzi? Proposte per superare criticità 1. E indispensabile chiarire sia a livello normativo che a livello di manualistica le procedure da seguire in caso di respingimento, evitando procedure macchinose e complicate. 2. Il software del SISTRI dovrebbe automatizzare quanto più possibile le operazioni sui registri, prevenendo eventuali errori da parte dei soggetti coinvolti e rendendo il processo più lineare e ricostruibile, in modo da potenziare la tracciabilità e agevolare l attività di controllo delle PP.AA. 3. E opportuno che per la nuova scheda (di invio ad altro destinatario o di riconsegna al produttore) si evitino le tempistiche per la compilazione; ciò dovrebbe essere sancito dalla normativa, insieme al fatto che il trasporto possa lecitamente avvenire con la scheda respinta recante integrati a penna i riferimenti della nuova scheda. 4. E opportuno prevedere la possibilità di compilazione della scheda movimentazione da parte del destinatario con reindirizzo del rifiuto al produttore. Inoltre, nel caso in cui vi fosse un unico trasportatore, l eventuale riconsegna al produttore potrebbe avvenire con la scheda di andata recante il respingimento e l annotazione Riconsegna al produttore, senza la necessità di una scheda di respingimento (tale procedura era presente nel documento Caso d uso Gestione arrivi ). Pagina 84

85 Posizione ministeriale Note Si rilevano incoerenze tra il documento Caso d uso gestione arrivi di aprile 2013 e il manuale operativo di agosto Alcune operazioni di modifica delle registrazioni, richieste dalle procedure riportate nei detti documenti, non risultano ammesse dal software on-line (in particolare per la quantità). Il manuale operativo, nel descrivere le modalità per il respingimento del rifiuto da parte del destinatario, prevede una complessa procedura di annullamento del carico da parte del produttore, ripresa in carico del rifiuto e nuova compilazione della scheda movimentazione per la nuova destinazione del rifiuto, sia essa il rientro presso il produttore che un nuovo impianto. Questa procedura può essere realizzata in tempi non immediati, per esempio i casi di ricevimento a ridosso dei giorni festivi o in orari di chiusura degli uffici, mentre potrebbe essere molto più agilmente applicata una procedura di respingimento immediato. ALLEGATO DM 52/2011, art. 18, c Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario. Manuale par La procedura di respingimento riguarda sia il respingimento immediato sia gli altri casi, come l esito negativo a seguito di verifica analitica. Il destinatario provvede a indicare il respingimento con la compilazione e firma della Scheda SISTRI Area Movimentazione. Il Sistema invia automaticamente al produttore una mail di notifica di conclusione della movimentazione indicandone l esito. Il rifiuto può essere movimentato verso altro destinatario oppure fatto rientrare presso la sede del produttore. Ai fini di tracciabilità deve essere sempre generata una nuova scheda indicando, in aggiunta ai dati richiesti per la procedura ordinaria, le informazioni relative all indirizzo del luogo in cui è situato il rifiuto. Il produttore definisce i termini della nuova movimentazione individuando il trasportatore (il medesimo o altro trasportatore) e la nuova destinazione del rifiuto (altro destinatario o rientro presso la propria unità locale). Pagina 85

86 MOVIMENTAZIONE DEL RIFIUTO RESPINTO VERSO ALTRO DESTINATARIO (PROCEDURA DI MOVIMENTAZIONE CON UTILIZZO NON CONTESTUALE DEL DISPOSITIVO) A. RESPINGIMENTO Il produttore provvede a: annullare e firmare la registrazione di scarico nel Registro Cronologico qualora abbia già provveduto ad effettuare la associazione della scheda al registro selezionando l apposita causale ( Movimentazione respinta ) ed indicandone le motivazioni nel campo Causale annullamento: ; annullare e firmare la registrazione di carico nel Registro Cronologico selezionando l apposita causale ( Movimentazione respinta ) e indicandone le motivazioni nel campo Causale annullamento: ; compilare e firmare una nuova registrazione di carico del rifiuto respinto selezionando l apposita causale ( Rifiuto fuori sito specificare l attività nel campo annotazioni se diversa da quelle in elenco ), indicando la posizione del rifiuto e riportando nel campo annotazioni che si tratta di un rifiuto respinto; compilare e firmare una nuova Scheda SISTRI Area Movimentazione sezione produttore selezionando, tra i rifiuti in giacenza, quelli con la nuova posizione ed inserendo i riferimenti del trasportatore e del nuovo destinatario; associare la scheda al registro e firmare la registrazione di scarico secondo le modalità previste per il caso generale (cfr Registrazione di scarico secondo la procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi). Il trasportatore provvede a: compilare e firmare la nuova Scheda SISTRI Area Movimentazione sezione trasportatore relativa al trasporto del rifiuto dall impianto che ha respinto verso il nuovo destinatario secondo le modalità previste MANUALE OPERATIVO SISTRI Versione 3.1 del per il caso generale (cfr Compilazione della Scheda SISTRI Area Movimentazione): il punto di partenza del tragitto coincide con il luogo nel quale si trova il rifiuto respinto e quello di destinazione con il sito del nuovo destinatario; qualora il trasporto del rifiuto verso il nuovo destinatario venga effettuato dal medesimo trasportatore, il conducente avvia l attività di trasporto del rifiuto respinto verso il produttore accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI Area Movimentazione firmata elettronicamente e stampata dal destinatario, riportando nel campo annotazioni il codice della nuova scheda e l indirizzo del nuovo destinatario; il conducente del mezzo di trasporto prende in carico il rifiuto secondo le modalità previste per il caso generale (cfr Presa in carico effettuata secondo la procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi); Il conducente del mezzo di trasporto consegna il rifiuto al nuovo destinatario secondo le modalità previste per il caso generale (cfr Consegna effettuata secondo la procedura con utilizzo non contestuale dei dispositivi); Eseguire le operazioni successive alla consegna secondo le modalità previste per il caso generale (cfr Conclusione delle attività di movimentazione). Il destinatario che respinge il rifiuto provvede a: compilare e firmare la sezione della Scheda SISTRI Area Movimentazione sezione destinatario indicandol esito della verifica ( Rifiuto respinto ). Il nuovo destinatario provvede a: compilare e firmare la sezione della Scheda SISTRI Area Movimentazione secondo le modalità previste per il caso generale (cfr Accettazione del carico con utilizzo non contestuale dei dispositivi). associare la scheda al registro e firmare la registrazione di carico secondo le modalità previste per il caso generale (cfr Verifica analitica e accettazione del carico). Pagina 86

87 Il manuale riporta altri paragrafi, riguardanti la riconsegna al produttore e l accettazione parziale, che si riproducono qui tal quali (non disponibili in word) Documento Caso d uso Gestione arrivi del 30 aprile 2013 Pagina 87

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