Decisione N. 535 del 26 gennaio 2015

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ESTRANGEROS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore GRECO GIAN LUCA Nella seduta del 24/07/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO I fatti sono stati così ricostruiti dalla ricorrente. Con reclamo del , presentato con l assistenza del legale nominato procuratore nel presente procedimento, la ricorrente rappresentava di aver esaminato gli estratti dei due conti correnti in essere presso la banca convenuta, constatando addebiti come da tabella acclusa al reclamo stesso a titolo di commissione disponibilità fondi e commissione di massimo scoperto che non sembravano trovare alcun riscontro contrattuale. Chiedeva pertanto di avere copia delle comunicazioni delle variazioni unilaterali del contratto a fondamento degli addebiti suddetti, nonché prova della ricezione da parte della ricorrente stessa, avvertendo che, in mancanza, le somme contestate dovevano essere restituite. Concludeva manifestando la propria disponibilità a rinunciare alle contestazioni di cui sopra qualora la banca avesse concesso un piano di rientro dal debito da perfezionarsi mediante versamenti mensili di importo pari ad cadauno, nonché un apertura di credito (castelletto) per Pag. 2/6

2 Insoddisfatta del riscontro al reclamo, ove la banca affermava la conformità del proprio operato alle previsioni contrattuali ed alle successive modifiche unilaterali ritualmente comunicate, la società ha adito l ABF esponendo che: - da diversi anni è titolare di rapporti bancari con la [resistente] sostanzialmente strutturati in un apertura di c/c corrente [ ] sul quale nel tempo venivano concessi fidi e affidamenti ; - analizzando gli estratti conto ha constatato la presenza di addebiti, come da tabella acclusa al ricorso, a titolo di commissioni di disponibilità fondi [che] non parrebbero trovare alcun riscontro formale ; - in particolare, prima del IV trimestre 2009, nessun costo, diverso dagli interessi concordati e dalla commissione di massimo scoperto, venivano posti a carico della società in ragione degli affidamenti concessi, non avendo l istante stessa ricevuto alcuna comunicazione di modifica unilaterale del contratto; - la banca, nel riscontrare il reclamo, ha prodotto una proposta di modifica unilaterale del contratto del senza fornire alcuna prova in riferimento alle modalità di consegna ed ha asserito di aver trasmesso le suddette variazioni oltre che con svariate lettere, anche avvalendosi del servizio documenti online, quando l istante non ha mai sottoscritto alcun contratto per il rilascio dei codici di accesso e quindi usufruire del servizio di banca multicanale ; - [i]n assenza di tali evidenze probatorie la contestata modifica contrattuale non potrà ritenersi legittima, o meglio dovrà considerarsi legittima, salvo recesso, solo per il periodo successivo all effettivo ricevimento della comunicazione, avvenuto solo nel novembre La ricorrente ha richiamato numerose pronunce ABF a supporto delle proprie argomentazioni, con particolare riferimento all onere della prova in capo alla banca circa l invio delle proposte di modifica unilaterale del contratto. Nelle controdeduzioni, la parte resistente ha premesso quanto segue sui rapporti in essere con la ricorrente: - la società è titolare di conto corrente acceso il e di conto anticipi acceso in data nel prosieguo denominati conto A e conto B; - dal 2007 la cliente è stata titolare di affidamenti incrementati nell accordato fino al , quanto la banca stessa ha deliberato la revoca totale dei rapporti, estinguendo ogni affidamento, previa comunicazione con raccomandata del ; - la società è attualmente segnalata a sofferenza in Centrale rischi. Quindi, l intermediario, richiamato che [o]ggetto del ricorso è la sottostante richiesta di rimborso per somme asseritamente addebitate in assenza di riscontro contrattuale, a titolo di commissione di massimo scoperto e di commissione disponibilità fondi, ha eccepito l incompetenza temporale dell ABF vertendo le doglianze sull intera storia del conto corrente, dalla sua apertura, avvenuta l 08/10/2007, con conseguente irricevibilità del ricorso o quantomeno [ ] stralcio preventivo delle contestazioni e delle relative richieste risarcitorie antecedenti al Nel merito, ha affermato la correttezza del proprio comportamento osservando quanto segue: - il contratto di apertura del conto A indicava la commissione di massimo scoperto tra le condizioni economiche applicate; - in data la cliente ha aderito al servizio di banca multicanale ; - con lettera del l intermediario ha comunicato che a far data dal la commissione di massimo scoperto sarebbe stata azzerata con contestuale Pag. 3/6

3 introduzione della Commissione di Disponibilità Fondi, ricordando la facoltà di recesso della clientela a norma dell art. 118 T.U.B.; - in data veniva stipulato il contratto relativo al conto B, che prevedeva l applicazione della nuova commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi (DIF), entrata in uso dal 28/06/2009 ; - in sede di invio dell estratto conto al , la banca ha successivamente comunicato un altra proposta di modifica unilaterale del contratto, riguardante, con effetto dal , la domiciliazione on-line di specifiche comunicazioni dell intermediario stesso per chi aveva aderito al servizio di banca multicanale e non avesse esercitato il diritto di recesso, né espressamente richiesto il ripristino del servizio cartaceo, facoltà mai esercitate dalla cliente. L intermediario ha ancora affermato che: - l istante ha omesso di ricordare che, in occasione della proposta di modifica unilaterale del contratto del , la banca ha sospeso per 9 mesi l applicazione delle lamentate commissioni di massimo scoperto, commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi e della commissione di istruttoria veloce per la clientela colpita dal terremoto come la ricorrente stessa; - a far data dal si è reso necessario adeguare i contratti alle previsioni di cui alla Delibera CICR 644/2012, con applicazione di una commissione per disponibilità immediata fondi cosiddetta DIF conforme alle previsioni di cui all art. 3 della citata Delibera; - tutte le comunicazioni periodiche previste dalla legge sono state trasmesse, dapprima con modalità cartacea quindi on-line, alla cliente che non ne ha mai lamentato la mancata ricezione fino al reclamo. Tanto premesso, la ricorrente chiede all ABF che: - voglia essere riconosciuta l assenza di specifica pattuizione contrattuale afferente la commissione di disponibilità fondi, nonché l inefficacia della contestata modifica unilaterale del contratto ; - voglia essere ordinata la restituzione delle somme contestate, quantificate in complessivi 8.576,84, importi da rifondersi aumentati degli interessi legali. La convenuta ha chiesto all ABF di dichiarare il ricorso parzialmente inammissibile per incompetenza temporale e respingere le richieste relative al periodo successivo al DIRITTO La ricorrente, intestataria di un conto corrente e di un conto anticipi presso la banca convenuta, contesta gli addebiti operati dall intermediario a titolo di commissione disponibilità fondi. Con riferimento all eccezione di parziale incompetenza temporale dell ABF, il Collegio rileva essa non merita accoglimento in quanto gli addebiti oggetto di contestazione sono stati operati dal quarto trimestre del 2009 al terzo trimestre del Al di là della confusione terminologica in cui talvolta le parti sono incorse nel reclamo, nel ricorso e nelle controdeduzioni, le contestazioni attengono alla commissione disponibilità immediata fondi e alla commissione utilizzi oltre disponibilità fondi. Con riferimento al conto A, il contratto prevedeva l applicazione della commissione di massimo scoperto, contemplando altresì lo ius variandi della banca; con comunicazione del , di cui la ricorrente ha lamentato la mancata ricezione, la banca ha proposto una modifica unilaterale del contratto ai fini dell adeguamento all art. 2 bis del Pag. 4/6

4 D.L. 185/2008 con sostituzione, a decorrere dal , della commissione di massimo scoperto con la commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi, pari a 2 giornalieri ogni o frazione di saldo debitore per sconfinamenti superiori a 50 giornalieri. Con comunicazione del , la banca ha proposto una modifica unilaterale del contratto ai fini dell adeguamento all art. 117 bis T.U.B. e relative disposizioni attuative, con sostituzione, a decorrere dal , della commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi con la commissione di istruttoria veloce e contestuale previsione della sospensione dell applicazione del nuovo regime commissionale fino al per la clientela delle zone terremotate come l odierna ricorrente. Deve ricordarsi, infine, che l istante ha contestato, tra gli altri, anche l addebito della CIV per 100,00 eseguito nell estratto conto relativo al terzo trimestre 2013, sebbene tale addebito non origini dalla proposta di modifica unilaterale del contratto del sulla cui mancata ricezione la ricorrente stessa ha fondato la sua richiesta restitutoria. Il Collegio ritiene che gli addebiti sul conto A relativi al periodo 4 trimestre trimestre 2012 siano illegittimi e debbano essere rimborsati al clienti in quanto trattasi di commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi non conforme alla vigente disciplina di settore (tra le altre, v. decisione di questo Collegio n del ). La commissione risulta inoltre essere stata introdotta con proposta di modifica unilaterale da considerarsi comunque inefficace, in quanto la banca non è stata in grado di provarne il ricevimento (o, quanto meno, la ricevibilità) da parte del ricorrente, a fronte della dichiarazione di mancata ricezione da parte di quest ultimo. Non vi sono invece elementi per dichiarare illegittima la CIV per euro 100 sul c/c A, in quanto introdotta con successiva proposta di modifica unilaterale delle condizioni conforme a normativa, della quale il ricorrente non ha contestato la mancata ricezione. Con riferimento al conto B, occorre tener presente che il contratto, ove era presente la clausola di ius variandi, prevedeva sin dall inizio la commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi, pari a 2 giornalieri ogni o frazione di saldo debitore per sconfinamenti superiori a 50 giornalieri, con un massimo di 350 trimestrali. Gli estratti conto relativi al quarto trimestre 2012 ed ai primi tre trimestri 2013 non evidenziano addebiti a titolo di commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi, ma riportano l addebito della commissione disponibilità immediata fondi non prevista in origine dal contratto. Sul punto, occorre rilevare che la banca non ha prodotto alcuna proposta di modifica unilaterale relativa al conto B, introduttiva di tale onere. Con riferimento al conto B, il Collegio ritiene che gli addebiti operati a titolo di commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi siano illegittimi e debbano essere rimborsati in quanto non conformi alla vigente disciplina di settore, mentre quelli facenti riferimento alla commissione disponibilità immediata fondi siano inefficaci, in quanto non previsti originariamente in contratto, né ivi successivamente introdotti per effetto di esercizio lecito della facoltà di ius variandi. Pag. 5/6

5 PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di 8.476,84. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6