L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI BENEFICIARI DEL 5 PER IL 2013

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1 INFORMATIVA N MARZO 2013 ADEMPIMENTI L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI BENEFICIARI DEL 5 PER IL 2013 Art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, DL n. 40/2010 DPCM Art. 23, comma 2, DL n. 95/2012 Circolare Agenzia Entrate , n. 6/E Anche nel 2013, i soggetti interessati a rientrare tra i possibili beneficiari della ripartizione del 5 IRPEF, devono risultare iscritti negli appositi elenchi. In merito l Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti, con particolare riguardo agli enti del volontariato ed alle associazioni sportive dilettantistiche. Detti soggetti devono presentare la domanda di iscrizione entro il prossimo e una specifica dichiarazione sostitutiva entro l In caso di omissione dei predetti adempimenti, è possibile provvedere alla relativa regolarizzazione con il versamento della sanzione pari a 258.

2 IF n pagina 2 di 6 L art. 23, comma 2, DL n. 95/2012 ha confermato anche per il 2013 la disponibilità dei fondi da destinare alla devoluzione del 5 dell IRPEF, in base alle scelte espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi relative al 2012, prevedendo, in particolare che: Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario L assetto normativo e le procedure per accedere al riparto dei fondi degli anni scorsi sono quindi sostanzialmente confermati. Con la Circolare , n. 6/E l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità ed ai termini di iscrizione negli appositi elenchi, da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Le modalità di effettuazione degli adempimenti da parte degli altri soggetti sono fornite dalle Amministrazioni di rispettiva competenza. I POSSIBILI DESTINATARI DEL 5 DELL IRPEF Nel 2013 il contribuente potrà scegliere di destinare la quota pari al 5 dell IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi 2012 (mod. 730/2013 mod. UNICO 2013) alternativamente: a) al sostegno degli enti del volontariato, ossia, come specificato nella citata Circolare n. 6/E: organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell Anagrafe delle ONLUS; enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno iscritti nell Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, cioè limitatamente alle attività svolte nell esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati all art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97; organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91; organizzazioni non governative riconosciute idonee ex Legge n. 49/87, iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri; cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, iscritte nell Albo nazionale delle società cooperative istituito con DM , nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il 100% dalle stesse cooperative sociali; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall art. 7, Legge n. 383/2000; associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati al citato art. 10, comma 1, lett. a); b) al finanziamento della ricerca scientifica e dell Università; c) al finanziamento della ricerca sanitaria; d) al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza; e) al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con una rilevante attività di interesse sociale; f) al sostegno degli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI POSSIBILI BENEFICIARI Per beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al 5 i possibili destinatari devono risultare iscritti negli elenchi appositamente stilati per ciascuna categoria di soggetti.

3 IF n pagina 3 di 6 A tal fine si rammenta che: gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare un apposita domanda all Agenzia delle Entrate ; gli enti della ricerca scientifica e dell Università devono presentare un apposita domanda al Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, ; gli enti della ricerca sanitaria, in linea generale, non devono presentare la domanda di iscrizione in quanto provvede direttamente il Ministero della Salute a stilare l elenco dei possibili beneficiari. L ente interessato deve presentare la domanda al predetto Ministero soltanto se non risulta iscritto nell elenco pubblicato lo scorso anno, ; gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici devono presentare la domanda al Ministero per i beni culturali ; tutti i Comuni sono possibili beneficiari del 5 per le attività sociali svolte e quindi per gli stessi non viene istituito alcun elenco e non è previsto alcuno specifico adempimento. ADEMPIMENTI PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO E LE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE Come sopra evidenziato, per poter essere iscritti nell elenco delle ONLUS e degli enti del volontariato ovvero in quello delle associazioni sportive dilettantistiche è necessario presentare un apposita richiesta all Agenzia delle Entrate. Secondo quanto precisato nella citata Circolare n. 6/E: per gli enti del volontariato, al fine di beneficiare del 5 : la tipologia dell ente deve essere espressamente indicata nella Sezione I del modello della domanda di iscrizione; l iscrizione nell Anagrafe delle ONLUS ovvero negli appositi albi, elenchi e registri, compreso il registro delle persone giuridiche, deve sussistere al momento della presentazione della domanda o al termine fissato per la relativa presentazione; per le associazioni e fondazioni riconosciute, lo svolgimento dell attività in uno dei settori previsti dal citato art. 10, D.Lgs. n. 460/97: deve risultare espressamente dallo statuto; deve essere riscontrabile, in concreto, nell attività effettivamente esercitata; non deve avere carattere meramente occasionale e marginale. Dall assenza dello scopo di lucro deriva il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, gli utili / avanzi di gestione e, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio ad un altro ente con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità; le associazioni sportive dilettantistiche che possono beneficiare della ripartizione del 5 sono quelle riconosciute dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, a condizione che: sia presente il settore giovanile; siano affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; svolgano prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati per ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. DOMANDA DI ISCRIZIONE La domanda di iscrizione agli elenchi per la ripartizione del 5 va presentata: all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dall ente interessato (abilitato ai servizi telematici e dotato di pin code) ovvero tramite un intermediario abilitato;

4 IF n pagina 4 di 6 attraverso l apposito software 5 per mille disponibile sul sito Entro 5 giorni dall invio il sistema telematico restituisce la ricevuta attestante l esito della trasmissione; se l invio non è andato a buon fine, è necessario verificare il motivo dello scarto e provvedere al reinvio della domanda. La domanda di iscrizione va inviata utilizzando l apposito modello reso disponibile dall Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet Il modello per l iscrizione è unico sia per gli enti di volontariato che per le associazioni sportive dilettantistiche ed è costituito da 2 Sezioni: la Sezione I Riservata a: ONLUS ed enti di volontariato ; la Sezione II Riservata a: Associazioni Sportive Dilettantistiche. La presentazione della domanda di iscrizione va effettuata anche dai soggetti che risultano già iscritti negli elenchi stilati gli anni scorsi allo stesso scopo. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Entro l (il 30.6 cade di domenica), a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dell ente è tenuto ad inviare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, DPR n. 445/2000, con allegata la fotocopia, non autenticata, del proprio documento di identità, al fine di attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del 5. In particolare la dichiarazione in esame va presentata: alla competente Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate, da parte degli enti del volontariato. In tale dichiarazione il rappresentante legale deve attestare che l ente è iscritto nell anagrafe, elenco o registro come previsto dalle disposizioni che disciplinano il settore di attività di appartenenza dell ente; al competente Ufficio territoriale del CONI, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. La dichiarazione va presentata: a mezzo raccomandata A/R; ovvero mediante PEC, alla casella di posta elettronica certificata della competente DRE, riportando nell oggetto l indicazione Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013 ed allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta dalla scansione dell originale sottoscritto dal rappresentante legale nonché della copia del documento di identità. La fotocopia del documento di identità del rappresentante legale va sempre allegata, ancorché lo stesso non sia variato rispetto all anno precedente. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica dell Agenzia delle Entrate fornisce un modello parzialmente precompilato, differenziato per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, con le informazioni fornite in sede di iscrizione all elenco. COMUNICAZIONE DELLE COORDINATE PER L ACCREDITO DELLE SOMME L ente del volontariato può comunicare all Agenzia delle Entrate il numero di c/c bancario / postale per l accredito delle somme spettanti, utilizzando l apposito modello, disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate, riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche per la richiesta di accreditamento dei rimborsi fiscali e delle altre forme di erogazione, da presentare direttamente all Agenzia delle Entrate ovvero tramite i servizi telematici (Entratel o Fisconline). Qualora l ente non effettui detta comunicazione o non disponga di un c/c, l erogazione delle somme sarà effettuata, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con modalità alternative.

5 IF n pagina 5 di 6 Qualora l ente abbia già comunicato, in precedenza, le coordinate del c/c, non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento, salvo che siano intervenute variazioni nel c/c di riferimento, che devono essere comunicate con le medesime modalità sopra evidenziate. Nel caso in cui siano state comunicate più coordinate per uno stesso soggetto, saranno tenute in considerazione quelle comunicate per ultime. RENDICONTO DELLE SOMME RICEVUTE Nella Circolare n. 6/E in esame l Agenzia delle Entrate ribadisce che, anche per il 2013, i soggetti che ricevono il contributo del 5 IRPEF devono redigere, entro 1 anno dal percepimento delle somme, un apposito rendiconto nel quale va riportato, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, l effettivo impiego dell importo ricevuto. In merito si rammenta che, in base a quanto previsto dall art. 12, DPCM : tutti i soggetti sono tenuti a redigere e conservare tale documentazione per 10 anni; il rendiconto con la relativa relazione deve essere inviato al Ministero competente all erogazione delle somme, entro 30 giorni dal termine per la redazione del rendiconto stesso, soltanto se l importo percepito è pari o superiore a Gli enti che hanno percepito un importo inferiore a sono tenuti a redigere e conservare, per 10 anni, il rendiconto, ma non hanno l obbligo di presentarlo. Gli enti del volontariato devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. All indirizzo è disponibile il modello con le relative istruzioni e linee guida da utilizzare per la redazione del rendiconto da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che, nei casi previsti, dovrà essere inviato all indirizzo dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale. REGOLARIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI INCOMPLETE Nel caso in cui l ente non abbia assolto, in tutto o in parte, entro i termini previsti, gli adempimenti richiesti, ossia: non sia stata presentata la domanda di iscrizione ; non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva entro l ; alla dichiarazione sostitutiva non sia stata allegata la copia del documento di identità del rappresentante legale; è possibile sanare tali irregolarità , con le medesime modalità previste per l invio originario. A tal fine è necessario che: sussistano i requisiti sostanziali; 30.9 sia inviata la domanda di iscrizione e/o la successiva documentazione richiesta (ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti con allegata la fotocopia del documento di identità del rappresentante legale); sia contestualmente versata, con il mod. F24, la sanzione minima prevista dall art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, pari a 258, utilizzando il codice tributo 8115, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione. In merito, la Circolare n. 6/E in esame conferma che: possono fruire di tale regolarizzazione tutti gli enti possibili destinatari del 5, qualunque sia la categoria di appartenenza; i requisiti richiesti per l ammissione al beneficio devono sussistere alla data originaria di scadenza degli adempimenti previsti.

6 IF n pagina 6 di 6 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI Sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate saranno pubblicati gli elenchi: degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione alla ripartizione del 5, distinti per categoria (enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell Università, enti della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche), Con particolare riferimento agli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, la Circolare n. 6/E in esame precisa che il relativo elenco, depurato dagli errori di iscrizione segnalati 20 maggio 2013, sarà pubblicato Qualora il rappresentante legale ravvisi, nell elenco pubblicato dall Agenzia , errori nei dati, può chiedere la correzione degli stessi alla competente DRE, utilizzando il mod. AA7/10 AA5/6; degli enti ammessi / esclusi dal beneficio, distinti per categoria, e con indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, alla conclusione dell attività di controllo. Periodicamente saranno pubblicati gli elenchi degli enti che provvedono alla regolarizzazione, , delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli enti di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono pubblicati dal Ministero per i Beni e le attività culturali. TABELLA RIEPILOGATIVA entro l l ente del volontariato / associazione sportiva dilettantistica deve presentare, in via telematica, all Agenzia delle Entrate, la domanda di iscrizione l Agenzia pubblica sul proprio sito Internet gli elenchi provvisori dei possibili soggetti beneficiari, ossia dei soggetti la cui domanda è stata accettata i soggetti interessati possono segnalare alla competente DRE eventuali errori contenuti nell elenco provvisorio l Agenzia pubblica gli elenchi aggiornati a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dei soggetti iscritti deve inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

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