DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL IRPEF PER L ANNO FINANZIARIO 2012

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1 Prot. n. F67/RNS Bologna, 18 aprile 2012 OGGETTO: - DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL IRPEF PER L ANNO FINANZIARIO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE DELL IRPEF CIRCOLARE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10/E DEL 20 MARZO 2012 COMUNICATO STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 13 APRILE 2012 PREMESSA La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta Legge di stabilità 2012 ) ha previsto la possibilità per i contribuenti persone fisiche di destinare la quota del 5 per mille dell Irpef per finalità di carattere sociale, anche per l anno finanziario 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d imposta 2011 (si veda la nostra circolare prot. n. RNS F 17 del 18/01/2012). I soggetti ammessi al beneficio sono: gli stessi previsti per l anno finanziario 2010 e per l anno finanziario 2011; in tali ipotesi, per le procedure di ammissione al beneficio, si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23/4/2010 (cfr. ns. circolare prot. n. RNS F100 del 09/07/2010); a decorrere dall anno finanziario 2012, anche gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (novità introdotta dall articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, cosiddetta Manovra correttiva 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge del 15/07/2011 n. 111 si veda la nostra circolare prot. n. RNS F100 del 27/07/2011). Con specifico D.P.C.M., ad oggi non ancora emanato, dovranno essere stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme. La scadenza per l iscrizione agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille dell Irpef è fissata:

2 2 al 30 aprile 2012 da parte degli enti della ricerca scientifica e dell università e degli enti della ricerca sanitaria; al 7 maggio 2012 da parte degli enti di volontariato (comprese le cooperative sociali) e delle associazioni sportive dilettantistiche. In base alle recenti disposizioni introdotte dall articolo 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (cd Decreto Fiscale Semplificazioni cfr. nostra circolare prot. n. RNS F62 del 3 aprile 2012), a decorrere dall esercizio finanziario 2012, potranno partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell IRPEF, anche gli enti che, entro i termini di scadenza non assolvono, in tutto o in parte, agli adempimenti richiesti per l ammissione al contributo (presentazione della domanda di iscrizione nell elenco e/o integrazioni documentali). La sanatoria potrà aver luogo a condizione che i suddetti enti: abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; versino contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), con il modello F24, senza possibilità di compensare l importo dovuto con eventuali crediti d imposta o contributivi disponibili. *** L Agenzia delle entrate, con circolare n. 10/E del 20/03/2012, ha riepilogato le procedure relative al Cinque per mille esercizio finanziario 2012, mentre, ricordiamo, con la circolare 56/E del 10/12/2010 aveva fornito chiarimenti, di ordine generale, in merito ai destinatari della quota del 5 per mille dell Irpef. SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE PER IL 2012 Art. 1 DPCM 23/4/2010 Per l anno finanziario 2012, i soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille dell Irpef, sono i seguenti: a) enti del volontariato : ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all art. 10, D.Lgs. 4/12/97, n. 460, comprese: le Onlus per opzione di cui all art. 10, comma 1, del D.Lgs. 460/97 (associazioni, comitati, fondazioni, cooperative non sociali, enti di carattere privato con o senza personalità giuridica),

3 3 le Onlus di diritto di cui all art. 10, comma 8, D.Lgs. 460/97 (Cooperative sociali, Consorzi aventi base sociale formata dal 100% di Cooperative sociali, Associazioni di volontariato, Ong), le Onlus parziali, di cui all art. 10, comma 9, D.Lgs. 460/97, che hanno la facoltà di svolgere anche attività diverse da quelle riconducibili ai settori di attività di cui all art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 460/97 e che si configurano Onlus solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività di cui al citato art. 10, comma 1, lettera a). Rientrano in questa tipologia di Onlus gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7/12/2000, n. 383, Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all art. 10, comma 1, lettera a) 1, del D. Lgs. 4/12/97, n. 460; b) enti della ricerca scientifica e dell università; c) enti della ricerca sanitaria; d) Comune di residenza del contribuente per le attività sociali svolte dal Comune stesso; e) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge (art. 90, L. 27/12/2002 n. 289) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; f) enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (come anticipato in premessa, trattasi di novità introdotta, a decorrere dall anno finanziario 2012, dall articolo 23, comma 46, del D.L. n. 98/2011). 1 Trattasi di associazioni riconosciute che non hanno lo status di Onlus, ma che, tuttavia, operano nei settori di attività di cui all art. 10, comma 1, lettera a) D. Lgs 460/97: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/39, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al DPR 30/9/63, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, con esclusione dell attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all art. 7 del D.Lgs. 5/2/97, n. 22; 9) promozione della cultura e dell arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell art. 17 della legge 23/8/88, n. 400 (si veda il DPR 20/3/05, n. 135).

4 4 Quanto alle associazioni e fondazioni riconosciute, l Agenzia delle entrate con la circolare n. 56/E del 10/12/2010, fornisce importanti chiarimenti in ordine ai requisiti che le suddette associazioni e fondazioni devono possedere per potere beneficiare della destinazione del 5 per mille dell Irpef. Rinviando i soggetti interessati alla lettura della circolare, segnaliamo che: - possono beneficiare del 5 per mille le associazioni e le fondazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 10/2/2000, n. 361; - assumono rilievo solo i soggetti di diritto privato, pertanto, gli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico sono esclusi dai soggetti destinatari del 5 per mille; - per quanto riguarda l operatività nei settori di cui all art. 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 4/12/97, n. 460, l Agenzia precisa che solo per l anno finanziario 2008 era prevista l esclusività o la prevalenza. Per gli anni 2006, 2007, 2009 e successivi, invece, le attività possono essere svolte anche in maniera non esclusiva o prevalente, tuttavia, non devono avere il carattere della occasionalità, marginalità o sussidiarietà, dovendo comunque concorrere a realizzare gli scopi propri dell ente. Inoltre, nell atto costitutivo o nello statuto devono essere indicate le attività che l ente svolge nei settori di cui all art. 10, c. 1, lettera a) del D.Lgs. 460/97, attività che devono essere in concreto svolte; - anche le associazioni e fondazioni riconosciute, come gli altri enti, devono essere connotati dalla assenza di finalità di lucro che comporta: il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi riserve o capitale e, in caso di scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. TERMINI PREVISTI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL 5 PER MILLE 2012 I termini per gli adempimenti relativi al cinque per mille per l esercizio finanziario 2012 sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 23/4/2010 aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a Di seguito analizziamo, distintamente rispetto alle tipologie di soggetti beneficiari, gli adempimenti che essi sono tenuti ad assolvere ed i relativi termini. Inoltre, Vi segnaliamo le tabelle riepilogative dei nuovi termini, distinti in base alle tipologie di soggetti destinatari del contributo del cinque per mille, riportate al paragrafo 2 della circolare n. 10/E del 2012, che troverete allegata alla presente circolare.

5 5 DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO ENTRO IL 7 MAGGIO 2012 DEGLI ENTI DI VOLONTARIATO (comprese le cooperative sociali) Art. 2 - DPCM 23/4/2010 I soggetti individuati alla precedente lettera a) potranno essere destinatari del 5 per mille dell Irpef per il 2012 qualora entro il prossimo 7 MAGGIO 2012 provvedano a compilare ed inoltrare la domanda di iscrizione all elenco, gestito dall Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi telematici (Fisconline o Entratel) o ricorrendo ad intermediari autorizzati. Il modello, le istruzioni ed il software sono disponibili sul sito dell Agenzia delle entrate Non saranno accolte le domande pervenute oltre la data del 7 maggio 2012 o con modalità diverse da quella telematica. Anche i soggetti che hanno inviato la domanda per anni precedenti sono tenuti, se interessati, a riproporla per il Le domande possono essere inviate direttamente dai soggetti abilitati ai servizi fiscoline, in possesso di pin code, ovvero tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. Nella domanda, nel campo Tipo di comunicazione, va indicato, in via prioritaria, che la stessa viene presentata in qualità di ente di volontariato. Vanno, inoltre, indicati: - il codice fiscale del soggetto da iscrivere; - la denominazione e la sede legale dell ente; - la tipologia di appartenenza dell ente (sezione I del modello, riservata agli enti del volontariato. Es: Cooperativa sociale e consorzi di cooperative); - i dati identificativi anagrafici e fiscali del rappresentante legale che sottoscrive. Il modello contiene dei campi facoltativi dove è possibile inserire l indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici dell ente. Entro il 14 maggio 2012 l Agenzia delle entrate curerà la pubblicazione nel proprio sito dell elenco provvisorio dei suddetti enti di volontariato. Qualora emergano errori, entro il 20 maggio 2012 il legale rappresentante dell ente interessato potrà rivolgersi, direttamente ovvero mediante proprio delegato, alla Direzione Regionale dell Agenzia nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell ente per la richiesta di correzione.

6 6 Successivamente, l Agenzia, entro il 25 maggio 2012, provvederà a pubblicare una nuova versione dell elenco che tiene conto delle correzioni. Si ricorda che, come di consueto, entro il 30 giugno 2012 i legali rappresentanti degli enti iscritti nell elenco suddetto dovranno spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell Agenzia nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all iscrizione. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al fac-simile, allegato 2 al DPCM 23/4/2010 (opportunamente adattato con l indicazione dell anno finanziario 2012). Per agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica consente di stampare il modello già precompilato in alcuni campi con le informazioni riportate nella domanda di iscrizione ed il contribuente compilerà i campi rimanenti. Si ricorda che alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o la mancata allegazione del documento di identità costituiscono causa di decadenza dal beneficio. REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI Art. 2, comma 2 D.L. n. 16/2012 Come anticipato in premessa, l articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012, in corso di conversione, prevede che, a decorrere dall esercizio finanziario 2012, gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, agli adempimenti richiesti entro i termini di scadenza, possano regolarizzare la propria posizione. La circolare n. 10/E del 2012 prevede che la regolarizzazione possa essere effettuata nelle seguenti ipotesi: a) mancata presentazione della domanda di iscrizione al beneficio entro i termini stabiliti; b) omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà entro i termini previsti; c) presentazione della suddetta dichiarazione sostitutiva, omettendo di allegare copia del documento d identità. In caso di regolarizzazione, le suddette ipotesi non costituirebbero più causa di decadenza dal beneficio.

7 7 Possono fruire della regolarizzazione tutti gli enti che si trovino in una delle suddette ipotesi, qualunque sia la categoria di appartenenza, a condizione che: abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; presentino le domande di iscrizione e/o provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; versino contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), con il modello F24, senza possibilità di compensare l importo dovuto con eventuali crediti d imposta o contributivi disponibili. REQUISITI RICHIESTI PER L AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE I requisiti sostanziali richiesti per l ammissione al beneficio devono essere posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione. Pertanto, relativamente all esercizio finanziario 2012: per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, individuati dalle lettere a) ed e) di cui al paragrafo SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE PER IL 2012, i requisiti devono essere posseduti alla data del 7 maggio 2012; Per gli enti della ricerca scientifica e quelli della ricerca sanitaria, individuati dalle lettere b) e c) di cui al paragrafo SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE PER IL 2012, i requisiti devono essere posseduti alla data del 30 aprile 2012.

8 8 DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO ENTRO IL 7 MAGGIO 2012 DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Art. 6 DPCM 23/4/2010 Anche le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l anno Possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività: - avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; - avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; - avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. Per le modalità di iscrizione nell elenco delle associazioni sportive dilettantistiche valgono le medesime modalità e scadenze previste per gli enti di volontariato, di cui al precedente paragrafo. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione per il 2012 anche le associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti. Nella domanda di iscrizione occorrerà indicare nel Tipo comunicazione che la stessa viene presentata per l iscrizione nell elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, compilando altresì la sezione II del modello e le informazioni relative all ente ed al legale rappresentante. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (conforme al fac-simile, allegato 5, al DPCM 23/4/2010 opportunamente adattato con l indicazione dell anno finanziario 2012), attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all iscrizione nell elenco, dovrà essere inviata, entro il 30/6/2012, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell associazione interessata.

9 9 ELENCHI DEGLI ALTRI SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE Artt. 3, 4, 5 DPCM 23/4/2010 Gli enti di ricerca scientifica e dell università e gli enti di ricerca sanitaria devono presentare la domanda di iscrizione agli elenchi entro il 30 aprile Per gli altri termini si rinvia alle tabelle contenute nell allegata circolare dell Agenzia delle entrate n. 10/E del L elenco degli enti di ricerca scientifica e dell università sarà curato dal competente Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca scientifica, sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Ai fini dell iscrizione le notizie possono essere acquisite consultando il sito internet del Ministero dell Università e della ricerca Per gli enti di ricerca sanitaria il Ministero della salute, sulla base delle istanze predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso all Agenzia delle entrate. pervenute, curerà la Per i Comuni non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza. Per gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici di cui all art. 23, comma 46, del D.L. n. 98/2011, le modalità ed i termini per gli adempimenti saranno stabilite dall annunciato D.P.C.M., ad oggi non ancora emanato. CONTROLLI E PUBBLICAZIONE ELENCHI Enti di volontariato (comprese le cooperative sociali). L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2012 ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive che sono state trasmesse entro il termine del 30 giugno 2012.

10 10 I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'agenzia delle entrate. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio è pubblicato sul sito dell'agenzia delle entrate entro 31 marzo Entro la medesima data del 31 marzo 2013 l'agenzia delle entrate pubblica anche l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille sia per le cause di decadenza per non avere ottemperato all obbligo di inoltro della dichiarazione sostitutiva o per non avere allegato il documento d identità del sottoscrittore, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma. Associazioni sportive dilettantistiche L Ufficio del CONI, che ha ricevuto entro il 30/6/2012 le dichiarazioni sostitutive, procede ai controlli circa la loro veridicità. L elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio viene inviato, entro 15/3/2013, all Agenzia delle entrate la quale effettua la pubblicazione sul proprio sito internet dell elenco dei soggetti ammessi e di quelli esclusi entro il 31/3/2013. Enti della ricerca scientifica e dell università ed enti della ricerca sanitaria Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca e il Ministero della salute sono competenti per i controlli rispettivamente degli enti di ricerca scientifica e dell università e degli enti della ricerca sanitaria e trasmettono gli elenchi all Agenzia delle entrate per la pubblicazione che avverrà entro il 31/3/2013. Enti di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici Daremo le relative indicazioni all emanazione dello specifico D.P.C.M., previsto dall articolo 23, comma 46, del D.L. n. 98/2011, sopra richiamato, che ha introdotto tale categoria di soggetti beneficiari. PRESENZA DEI MEDESIMI NOMINATIVI IN PIÙ ELENCHI Art. 7 DPCM 23/4/2010 È consentita la presenza di un medesimo nominativo in più di uno degli elenchi previsti per i beneficiari della destinazione del 5 per mille (elenchi enti di volontariato, enti di ricerca scientifica e università, enti della

11 11 ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI) purché l'ente interessato risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi. I nominativi presenti in più elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi. Un ente presente in più elenchi, qualora venga escluso da uno di tali elenchi, perde il diritto a fruire delle preferenze ricevute nell elenco da cui è stato cancellato. CORRESPONSIONE DELLE SOMME DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DELL IRPEF Art. 11 DPCM 23/4/2010 La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, sarà effettuato, sulla base degli elenchi predisposti dall Agenzia delle entrate, e con riferimento al paragrafo della presente circolare SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO DEL 5 PER MILLE PER IL 2012 : - dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per i soggetti elencati alla lettera a) - dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca per i soggetti indicati alla lettera b) - dal Ministero della salute per i soggetti indicati alla lettera c) - dal Ministero dell interno per gli enti indicati alla lettera d) - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i soggetti indicati alla lettera e) - dal Ministero per i beni e le attività culturali per i soggetti indicati alla lettera f). Non verranno erogate somme di importo complessivo inferiore a 12 euro. OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE Art. 12 DPCM 23/4/2010 La legge 27/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a decorrere dall anno finanziario 2008, ha introdotto l obbligo, a carico dei soggetti ammessi al riparto del 5 per mille dell Irpef, della rendicontazione delle somme percepite. Per le associazioni sportive dilettantistiche tale obbligo decorre a partire dall anno finanziario 2006.

12 12 Pertanto, tutti i soggetti destinatari delle somme del 5 per mille dell Irpef, entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere, per ciascuna annualità di riferimento, un apposito e separato rendiconto, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti (indicati al precedente paragrafo), dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. In particolare, per le cooperative sociali e gli altri enti di volontariato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha predisposto un modello di rendiconto, accompagnandolo dalle Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del cinque per mille dell Irpef che illustrano i termini, le modalità, gli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti beneficiari e le sanzioni in caso di inadempimento. Il modello e le linee guida, alle quali si fa rinvio, sono reperibili sul sito internet del Ministero del lavoro I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, al Ministero competente alla erogazione delle somme per consentirne il controllo 2. A tal fine, il medesimo Ministero potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. Gli enti che hanno percepito somme derivanti dal riparto del 5 per mille di importo, per ogni annualità di riferimento, inferiore a euro 3 non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni. Le amministrazioni competenti potranno effettuare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari. Le somme erogate non possono essere utilizzate per coprire spese di pubblicità sostenute per effettuare campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del 5 per mille dell Irpef, in quanto gli importi erogati devono essere utilizzati per finalità di utilità sociale. 2 Per esempio, se la somma è stata accreditata sul conto corrente dell ente entro il mese di ottobre 2011 il rendiconto dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2012 ed entro il 30/11/2012 dovrà avvenire la ricezione da parte dell Amministrazione competente. 3 Si ricorda che per l anno finanziario 2008 il limite delle somme percepite per l invio della rendicontazione era fissato a euro (cfr. ns. prot. n. RNS F98 del 23/6/2008), poi aumentato a a decorrere dall anno finanziario 2009.

13 13 Le associazioni sportive dilettantistiche effettuano la rendicontazione secondo i criteri stabiliti dal DM 2/4/2009, come modificato dal DM 16/4/2009. I controlli nei loro confronti vengono effettuati con i criteri fissati dall articolo 4 del medesimo decreto. CESSAZIONE DELL ATTIVITA DA PARTE DEGLI ENTI DESTINATARI DEL 5 PER MILLE O DELL ATTIVITA CHE DA DIRITTO AL BENEFICIO Artt. 11 e 13 - DPCM 23/4/2010 Il DPCM 23/4/2010 all art. 11, comma 5, prevede che l ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima della erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti avere cessato l attività o non svolgere più l attività che dà diritto al beneficio (come verrà meglio di seguito specificato). L art. 13, comma 1, lettera e) dello stesso DPCM, stabilisce che l amministrazione competente (es: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per quanto riguarda le cooperative sociali e gli altri enti del volontariato ) può procedere al recupero delle somme erogate nell ipotesi in cui l ente, dopo l erogazione delle somme, risulti avere cessato l attività o non svolgere più l attività che dà diritto al beneficio, prima dell erogazione delle somme stesse. In sostanza, se prima dell erogazione delle somme, il soggetto risulta avere cessato l attività o non svolgere più l attività che dà diritto al beneficio, le somme non saranno erogate o, se erogate, verranno poi recuperate. L Agenzia delle entrate, con la circolare 56/E, ha fornito i seguenti chiarimenti. Cessazione dell attività da parte dell ente beneficiario L ipotesi contempla tutti i casi di estinzione, per qualsiasi causa, del soggetto beneficiario, comprendendo anche il caso in cui l ente, all atto dell erogazione delle somme, sia in fase di liquidazione (avendo pertanto cessato l attività). L Agenzia precisa che in ipotesi di fusione per incorporazione (segnalata con particolare riferimento a cooperative sociali), nel caso in cui permanga l attività esercitata, le somme possono essere attribuite alla cooperativa incorporante, sempre che quest ultima risulti ammessa tra i beneficiari del 5 per mille (es: cooperativa sociale incorporante che continua a svolgere l attività della cooperativa sociale incorporata, entrambe iscritte nell elenco dei beneficiari del 5 per mille).

14 14 Cessazione dell attività che dà diritto al beneficio Si tratta dell ipotesi in cui l ente, pur continuando ad esistere, perde uno dei requisiti richiesti per l ammissione al beneficio ed in particolare cessa l attività che dava diritto al cinque per mille. L Agenzia cita, per esempio, le associazioni e fondazioni riconosciute che, per accedere al 5 per mille, devono operare nei settori previsti dall art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs 460/97; qualora risulti che tali enti non operano più nei suddetti settori, le somme loro destinate non devono più essere erogate e quelle eventualmente già erogate devono essere recuperate. MODALITÀ E TERMINI PER IL RECUPERO DELLE SOMME EROGATE Art. 13 DPCM 23/4/2010 I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi: a) qualora l erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali; b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione; c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a euro non inviino il rendiconto e la relazione; d) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio; e) qualora l ente, dopo l erogazione delle somme, risulti avere cessato l attività o non svolgere più l attività che dà diritto al beneficio prima dell erogazione delle somme stesse (si veda il paragrafo precedente); f) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta. Il Ministero competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e nell'ipotesi di cui alla lettera a) trasmette gli atti all'autorità giudiziaria. Il recupero delle somme comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale.

15 15 PUBBLICAZIONE, SUL SITO INTERNET DELL AGENZIA DELLE ENTRATE, DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA RIPARTIZIONE DEL 5 PER MILLE PER L ANNO FINANZIARIO Si informa che sul sito internet dell Agenzia delle entrate risultano pubblicati gli elenchi dei soggetti ammessi alla destinazione del 5 per mille dell Irpef per l anno finanziario 2011 (5 per mille relativo ai redditi 2010). L Agenzia fornisce altresì informazioni utili agli enti di volontariato per procedere al relativo pagamento. Tutti gli enti del volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille per i vari esercizi finanziari possono comunicare le proprie coordinate bancarie necessarie per l emissione dei mandati di pagamento mediante accredito su conto corrente bancario o postale. Le coordinate bancarie vanno comunicate dai legali rappresentati degli enti nei seguenti modi: accedendo ai servizi telematici (richiedendo il pin code) e utilizzando l apposita procedura; consegnando presso un ufficio dell Agenzia il modello per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche (cfr. ns. prot. RNS F130 dell 8/9/2010). Coloro che già in precedenza hanno provveduto a comunicare i propri dati IBAN non sono tenuti ad ulteriori adempimenti, salvo che non siano intervenute modifiche del conto corrente di riferimento. Eventuali variazioni vanno comunicate all Agenzia con le medesime modalità sopra illustrate. In presenza di più coordinate per uno stesso soggetto, si terrà conto di quelle comunicate per ultime. Gli enti che non comunicheranno le proprie coordinate, ovvero che non dispongono di un conto corrente verranno pagati con modalità alternative dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. PUBBLICAZIONE, SUL SITO INTERNET DELL AGENZIA DELLE ENTRATE, DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI RIAMMESSI ALLA RIPARTIZIONE DEL 5 PER MILLE PER GLI ANNI FINANZIARI 2006, 2007, 2008 Si segnala che, con comunicato stampa del 13 aprile 2012, l Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati pubblicati, sul sito dell Agenzia, gli elenchi degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche riammessi al beneficio per gli anni finanziari 2006, 2007 e La riammissione è stata possibile a seguito

16 16 delle proroghe dei termini per la presentazione dell integrazione documentale e/o delle dichiarazioni sostitutive (art. 1, comma 23-quaterdecies del D.L. n. 194/2009 e art. 2, comma 4-septiesdecies, del D.L. n. 40/2010). Cordiali saluti. Allegati: Circolare n. 10/E del 20 marzo 2012; Comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2012.