Le strutture per il controllo e la tutela dei cani

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1 Le strutture per il controllo e la tutela dei cani piacenza, 25 gennaio 2012

2 1988 CATTURA ABBATTIME NTO dopo 3 gg L.R. nr. 5 del 25 febbraio 1988 CATTUR A RICOVE RO IN CANILE

3 LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281 Legge Quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali d affezione. Comma2 : i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture ( ) non possono essere soppressi. Comma 3: i cani catturati o comunque provenienti dalle strutture ( ) non possono essere destinati alla sperimentazione.

4 LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281 Legge Quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo Art. 2 Comma 5: i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture ( ) devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste. Comma 6: i cani ricoverati nelle strutture ( ) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 91 dal DPR nr. 320 / 1954 e succ. modif., possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata

5 LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281 Legge Quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo Art. 3 Competenze delle Regioni. Comma 1: Le regioni disciplinano con propria Legge ( ) l istituzione dell anagrafe canina presso i Comuni o le Unità Sanitarie Locali ( ). Comma 2: Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, ( ) i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani ed il rispetto delle norme igienico sanitarie ( ).

6 LEGGE 14 agosto 1991, nr. 281 Legge Quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo Art. 4 Competenze dei Comuni. Comma 1 : I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con Legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

7 L.R. nr. 5 / 1988 L. 281 / 1991 L.R. nr. 41 / 1994

8 L.R.27 /2000 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Art. 16 Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti. Comma 1 : Spetta ai Comuni singoli o associati, assicurare: a) b) Il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del RPV e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie; Il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

9 L.R.27 /2000 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Art. 16 Comma 2: Il ricovero e la custodia dei cani ( ) sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali, possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell art. 1. (Associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro)

10 L.R.27 /2000 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Art. 19 Requisiti delle strutture. Comma 1: Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani ( ) devono essere costituite dai seguenti reparti: a) Un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria; b) Un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea; c) Un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea ( )

11 L.R.27 /2000 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Art. 19 Comma 2: I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche: a) b) c) Ubicazione salubre e protetta; Strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito; Recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d acqua all ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte e settore giorno parzialmente coperto, cucce. Comma 4: I Comuni ed i Servizi Veterinari dell ASL, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di

12 Delibera Regione EmiliaRomagna Requisiti strutturali per /le2006 strutture di nr. 212 ricovero e custodia per cani, di nuova costruzione Area recintata con rete alta non meno di 2 m. + idonea alberatura e sistemi di isol. acustico. Distante da corsi d acqua e almeno 200 mt. da nuclei abitati.

13 Delibera Regionale nr. 216/2006. Reparti e strutture previste: Strutture di servizio; Strutture sanitarie; Reparti di ricovero ordinario: Box singoli o box plurimi; Box con area di sgambamento ( singoli: 9 mq 30% parte coperta; plurimi: 9 mq + 7 mq ogni cane aggiunto) o box di più ampie dimensioni senza area di sgambamento

14 Delibera Regionale nr. 216/2006. Reparto di isolamento (15 gg); Reparto cuccioli;

15 CANI Randagi Vaganti in ambiente urbano e suburbano Casi previsti dal RPV (DPR n. 320 /1954) Situazioni di rischio per l incolumità dell uomo e per l igiene pubblica Catturati dai servizi per il controllo della

16 Cani inselvatichiti e randagi in ambiente silvestre La cattura è compito della Provincia ed è effettuata da personale specificamente specializzato ed addestrato (Art. 25)

17 Rinunce di proprietà (Art. 12) Cani morsicatori ( custodia temporanea per osservazione : 10 gg) : casi previsti dall artt. 86 e 87 del RPV (Art. 16) Cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene.

18 CHI PUO PROCEDERE ALLA CATTURA DEI CANI VAGANTI Nessuno al die/o fuori degli addetti ai servizi per il controllo RANDAGI? della popolazione canina può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti. (Art. 15) Personale specificamente specializzato ed addestrato, incaricato dalla Provincia effettua interventi di cattura di

19 SANZIONE PREVISTA da 516 euro a 1549 euro per la violazione delle norme di cui all art. 15. (Art.30, comma 1, lettera f)

20 PERSONALE OPERANTE Responsabile gestione Responsabile sanitario Operatore cinofilo Volontario

21 RESPONSABILE GESTIONE Formato e preparato Collaborazione con medico veterinario Adozioni Gestione dei cani : cuccioli, adulti, anziani (alimentazione, spostamenti, inserimenti nel box,.) Gestione documentazione

22 OPERATORE CINOFILO Formato e preparato (conoscenza del Cane, corsi di aggiornamento) Mansioni di routine (cibo, pulizia, manutenzione, approccio corretto con i cani,.) Relaziona riguardo lo stato dei cani Adozioni

23 RESPONSABILE SANITARIO Collaborazione con il responsabile di gestione Visita del cane all entrata (art. 17 comma 1) Eventuale identificazione Interventi terapeutici, interv. chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche, interventi in caso di urgenza (art.20 comma 2)

24 VOLONTARIO Formato e preparato (corsi di aggiornamento) Collaborazione con responsabili ed operatori Coadiuvare gli operatori nell esecuzione dei loro compiti Esecuzione di programmi di ed. cinofila Volontariato al di fuori della struttura canile

25 EDUCATORE / RIEDUCATORE CINOFILO Valutazione del cane Programma di Educazione / Rieducazione Guida nell adozione Informazioni all adottante Consigli per l inserimento e per l educazione del cane Disponibilità per il periodo post adozione

26 CANE CHE ENTRA IN CANILE CATTURA ENTRATA RESTITUZIONE VISITA SANITARIA

27 CANE CHE ENTRA IN CANILE ISOLAMENTO STERILIZZAZIONE BOX ADOZIONE

28 CATTURA (MODULO) CONOSCENZA DEL CANE METODI DI AVVICINAMENTO E CATTURA ATTREZZATURA ADEGUATA SICUREZZA NO VOLONTARIATO

29 VISITA SANITARIA LETTURA MICROCHIP RESTITUZIONE TRATTAMENTI SANITARI: visita (EOG) trattamenti endo ed ectoparassiti vaccinazione prelievo sangue (filariosi c.p., leishmaniosi, )

30 ISOLAMENTO BOX SINGOLO (almeno 15 gg) prevenzione malattie infettive studio del carattere : etogramma osservazione e prove valutazione (socializzazione intra ed

31 STERILIZZAZIONE OBBLIGATORIA (art. 23) OVARISTERECTOMIA DOPO IL PERIODO DI ISOLAMENTO SALVO COMPLICAZIONI SEMPRE PRIMA DELL ENTRATA IN BOX

32 ENTRATA IN BOX MOMENTO DELICATO ED IMPORTANTE NO ISOLATO : il cane è un animale sociale VALUTAZIONE DEL CANE E SCELTA DEL BOX (BRANCO) GESTIONE DEL BOX STRESS

33 USCITE DAL CANILE ADOZIONE (Restituzione): Valutazione delle aspettative e delle esigenze dell adottante Corretto binomio cane adottante = adozione corretta Non si svuotano i canili con le adozioni (rientri)

34 USCITE DAL CANILE DECESSI (Eutanasia): I cani non sono immortali NO all accanimento terapeutico Eutanasia (art.22): consentita esclusivamente per motivi di grave e

35 GRAZIE PER