PROCEDURA TECNICA articolo 6, comma 1, lettera a)
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1 PROCEDURA TECNICA articolo 6, comma 1, lettera a) deliberazione ARG/elt 104/11 1
2 Indice Premessa... 3 Definizioni e acronimi... 3 Riferimenti normativi e procedure tecniche richiamati nel documento... 5 Adempimenti per le società di vendita Disposizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 104/ Flussi di processo definiti ai sensi della deliberazione ARG/elt 104/11 e interazioni con le comunicazioni di cui al decreto Fuel Mix Modalità di comunicazione dei contratti di vendita di energia rinnovabile Esito dell attività di verifica da parte del GSE Modalità e termini per la fatturazione e la regolazione del corrispettivo a seguito dell esito negativo della verifica del GSE
3 Premessa Il presente documento illustra la procedura tecnica (di seguito: Procedura) predisposta dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (di seguito: GSE) ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione ARG/elt 104/11 dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) ed è finalizzato a descrivere la modalità di applicazione della deliberazione stessa, ivi incluse le modalità di comunicazione delle informazioni e dei relativi flussi da parte delle società di vendita. Definizioni e acronimi Contratto di vendita di energia rinnovabile E un contratto di vendita in cui l energia elettrica venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Garanzia di Origine Documento di cui all articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia. Nelle more dell entrata in vigore delle disposizioni previste dall articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11, il termine garanzia di origine coincide con i titoli CO FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009 (articolo 1, comma 1 della deliberazione ARG/elt 104/11). Decreto Fuel Mix Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 recante Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione. ICO FER Identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della Certificazione di Origine. CO FER Certificazione di Origine per impianti alimentati da Fonti Rinnovabili. Titolo di valore pari a 1 MWh rilasciato dal GSE sull energia elettrica immessa in rete da impianti 3
4 GO estere DTF qualificati ICO FER, arrotondato con criterio commerciale. Garanzia di Origine che presenta le stesse caratteristiche della Garanzia di Origine presentata ai fini dell esenzione all obbligo di cui all articolo 11 del D. lgs. n. 79/99. Disposizioni tecniche di funzionamento. 4
5 Riferimenti normativi e procedure tecniche richiamati nel documento Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell uso dell energia elettrica da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 : Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione. : Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Procedura per l identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle certificazioni di origine per i suddetti impianti redatta dal GSE e approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l Autorità per l energia elettrica e il gas, ai sensi dell articolo 5, comma 6 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell energia elettrica venduta dall impresa di vendita redatta dal GSE ai sensi dell articolo 5, comma 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio Procedure concorrenziali per l assegnazione delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE di cui all articolo 6, comma 1, lettera b) deliberazione ARG/elt 104/11 (attualmente si tratta di una proposta in consultazione che verrà trasmessa all Autorità entro il 15 novembre 2011). 5
6 Adempimenti per le società di vendita 1 Disposizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 104/11 L Autorità, con la deliberazione ARG/elt 104/11, ha definito i requisiti che devono presentare i contratti di vendita di energia rinnovabile per garantire la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita. Nello specifico, la deliberazione in oggetto si applica: alle offerte di energia rinnovabile definite come le offerte per le quali l'energia elettrica che verrà venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili; ai contratti di vendita di energia rinnovabile definiti come i contratti in cui l'energia elettrica venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tra le offerte di energia rinnovabile e i contratti di vendita di energia rinnovabile rientrano anche quelli "riconducibili" agli stessi, vale a dire quelle offerte e quei contratti il cui contenuto, sebbene non espressamente riferito alla deliberazione ARG/elt 104/11 o descritto con la relativa terminologia, presuppone comunque che l'energia elettrica venduta sia commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Le disposizioni previste dal provvedimento dell Autorità si applicano: alle offerte di energia rinnovabile presentate a decorrere dall'1 ottobre 2011; all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia rinnovabile siglati a decorrere dall'1 ottobre Si precisa che: se l'offerta di vendita viene presentata entro il 30 settembre 2011, non si applica la deliberazione ARG/elt 104/11 né all'offerta, né ai contratti che ne possono derivare (anche se siglati dopo il 30 settembre 2011 e riferiti all'anno 2012); se l'offerta di vendita viene presentata dopo il 30 settembre 2011 si applica la deliberazione ARG/elt 104/11 sia all'offerta che ai contratti che ne possono derivare (limitatamente all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2012); ai contratti stipulati in data antecedente all'1 ottobre 2011 non si applica la deliberazione ARG/elt 104/11, anche in caso di successivo tacito rinnovo annuale. 6
7 L Autorità ha altresì stabilito che ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell ambito del medesimo contratto. A tal fine, ciascuna società di vendita comunica al GSE, entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui è stata fornita l energia elettrica ai clienti finali, la quantità di garanzia di origine di cui si è approvvigionata per la copertura dei contratti di vendita di energia rinnovabile oggetto di verifica come disposto dalla medesima deliberazione ARG/elt 104/11. 2 Flussi di processo definiti ai sensi della deliberazione ARG/elt 104/11 e interazioni con le comunicazioni di cui al decreto Fuel Mix Il GSE, ai sensi dell articolo 5, comma 7 del decreto del 31 luglio 2009, ha redatto e pubblicato la Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell energia elettrica venduta dall impresa di vendita che prevede che le società di vendita comunichino i dati dell energia elettrica approvvigionata al GSE dando evidenza: dei volumi complessivamente venduti ai clienti finali; della quantità di energia elettrica venduta ai medesimi come prodotta da fonte rinnovabile nell ambito di eventuali differenti offerte contrattuali. La deliberazione ARG/elt 104/11 ha inoltre definito quali caratteristiche devono possedere i contratti di vendita di energia rinnovabile per essere definiti tali ed essere soggetti alle verifiche di cui alla citata delibera. Alla luce di quanto descritto, le comunicazioni rese ai sensi della deliberazione ARG/elt 104/11, nonché le successive attività di verifica dei contratti di vendita di energia rinnovabile rappresentano un sottoinsieme delle informazioni che le società di vendita sono tenute a trasmettere al GSE nell ambito dell attività di fuel mix disclosure. Come definito al successivo paragrafo 3, il portale informatico FUEL MIX, implementato per le attività di cui al Decreto Fuel Mix, è il medesimo utilizzato anche per consentire alle società di vendita di dare evidenza al GSE dei contratti di vendita di energia rinnovabile ricompresi nell ambito di applicazione della deliberazione ARG/elt 104/11. Pertanto, il GSE, con l obiettivo di minimizzare i costi per il sistema e nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, si avvale delle procedure esistenti definite ai sensi del decreto del 31 luglio 2009 per dar seguito anche alle disposizioni dell Autorità. In particolare, il trasferimento ed il successivo annullamento dei titoli CO FER, da parte delle società di vendita, sono efficaci sia per le determinazioni dei mix medi di approvvigionamento energetico di cui al Decreto Fuel Mix sia per le verifiche di congruità ricomprese nelle 7
8 disposizioni di cui all articolo 3 ( Condizioni necessarie per i contratti di vendita di energia rinnovabile ) della deliberazione ARG/elt 104/11. Pertanto, per gli adempimenti da parte dei soggetti coinvolti nei processi di Fuel Mix e di quelli di cui alla deliberazione ARG/elt 104/11 a partire per le competenze del 2012 è possibile trasferire i titoli CO FER esclusivamente attraverso le piattaforme, di mercato e bilaterale, del GME predisposte ai sensi dell articolo 6, comma 6 della medesima deliberazione. S1. Si condivide che, al fine di minimizzare i costi per il sistema e ottimizzare il funzionamento e la coerenza dei processi sopra descritti, il GSE proponga, per l approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l Autorità, le opportune modifiche ed integrazioni alla Procedura per l identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle certificazioni di origine per i suddetti impianti allo scopo di rendere il trasferimento dei titoli CO FER funzionale sia alle determinazioni dei mix medi energetici di approvvigionamento da parte delle società di vendita sia per le verifiche delle comunicazioni rese ai sensi dell articolo 3 della deliberazione ARG/elt 104/11? S2. Si condivide che, per le stesse finalità di cui allo spunto S1, siano utilizzate esclusivamente le piattaforme del GME sia per lo scambio dei titoli CO FER nell ambito della disciplina sulle offerte verdi, di cui alla deliberazione ARG/elt 104/11 sia per i trasferimenti ai fini delle procedure di Fuel Mix? I trasferimenti delle GO estere, ai fini della regolazione delle offerte verdi di cui alla deliberazione ARG/elt 104/11, fermo restando quanto definito nell ambito della Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell energia elettrica venduta dall impresa di vendita, saranno possibili esclusivamente a valle: dell implementazione, da parte del GSE, delle disposizioni di cui al prossimo decreto attuativo dell articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11; dell adeguamento dei titoli CO FER/GO agli standard di emissione e trasferimento stabiliti in ambito internazionale. 3 Modalità di comunicazione dei contratti di vendita di energia rinnovabile Il GSE provvede a integrare l attuale portale informatico FUEL MIX per permettere alle società di vendita di dare evidenza al GSE dei contratti di vendita di energia rinnovabile. Ciascuna società di vendita, previo accreditamento al portale informatico FUEL MIX, comunica al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, oltre alle informazioni di cui alla Procedura 8
9 per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell energia elettrica venduta dall impresa di vendita anche l informativa il relativa ai contratti di vendita ricompresi nell ambito della deliberazione ARG/elt 104/11. Nel dettaglio, per ciascun contratto di vendita di energia rinnovabile soggetto a regolazione dell Autorità, la società di vendita è tenuta a comunicare tramite il portale informatico, mediante interfaccia web o upload di file xml: il nome del contratto commerciale; le tipologie di clienti finali a cui è rivolto il contratto commerciale (ad esempio: clienti finali domestici residenziale/non residenziale, piccole e medie imprese cliente industriale grandi energivori, etc.) 1 ; un informativa sull eventuale addizionalità, corrisposta dai clienti finali alla società di vendita, ricompresa nella proposta contrattuale e la sua relativa destinazione e/o utilizzo, quali ad esempio interventi di efficienza energetica, interventi di riforestazione a compensazione di emissioni di biossido di carbonio; azioni volte alla salvaguardia e alla tutela della biodiversità; finanziamento di impianti di produzione di energia elettrica che non usufruiscono degli incentivi previsti dalla normativa vigente, contributo per il finanziamento di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili per mezzo di un progetto specifico o tramite l alimentazione di un fondo, contributo per il finanziamento di nuovi impianti alimentati da fonti a basso tasso di emissione per mezzo di un progetto specifico o tramite l alimentazione di un fondo, società di vendita per propri utili, copertura costi di realizzazione e gestione dell offerta verde, ulteriori investimenti in impianti di produzione, investimenti in progetti Clean Development Mechanism, acquisto di marchi di certificazione di natura volontaria (ad esempio RECs o 100% energia verde) 1 ; un documento, in formato pdf, di sintesi delle principali caratteristiche del contratto, che rechi anche indicazione della durata minima contrattuale, della presenza di eventuali marchi di certificazione di natura volontaria e del loro funzionamento, del link a cui è possibile trovare le informazioni di dettaglio relative al medesimo contratto 1. Al termine dell invio di tutta la documentazione, la società di vendita riceve una mail di conferma della corretta ricezione delle informazioni trasmesse nonché sull applicativo informatico verranno riportate, in una tabella di sintesi, le informazioni trasmesse con la valorizzazione della data invio. 1 Tali informative non sono obbligatorie e vincolanti per gli adempimenti delle società di vendita relativi alla deliberazione ARG/elt 104/11 ma sono utilizzai dal GSE per scopi meramente informativi e statistici. 9
10 4 Esito dell attività di verifica da parte del GSE ll GSE, a valle della ricezione delle informazioni ricevute, di cui al paragrafo 3, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, provvede ad effettuare una verifica di congruità dei quantitativi di energia elettrica venduta ai clienti finali associati ai contratti di energia rinnovabile con il quantitativo di garanzie di origine annullate, presente nel portale informatico CO FER. L esito della verifica è comunicato con una notifica a mezzo mail alla società di vendita nonché tramite il portale informatico FUEL MIX; la società di vendita ha modo di riscontrare il suddetto esito tramite una maschera di visualizzazione. In caso di esito negativo dell attività di verifica, ovvero nel caso in cui il quantitativo di garanzie di origine annullate è minore rispetto ai quantitativi di energia venduta come rinnovabile ai clienti finali, il GSE provvede a regolare con la società di vendita il corrispettivo definito all articolo 3, comma 4 della deliberazione ARG/elt 104/11 secondo modalità e termini descritti al successivo paragrafo 5. 5 Modalità e termini per la fatturazione e la regolazione del corrispettivo a seguito dell esito negativo della verifica del GSE Nel caso in cui la verifica di cui al precedente paragrafo 4 abbia esito negativo, il GSE, ai sensi dell articolo 3, comma 4, della deliberazione ARG/elt 104/11, addebita alla società di vendita un importo pari al prodotto tra: a) 2 (due) volte il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine determinato dal GME tenendo conto anche delle procedure concorrenziali di cui al comma 4.2 deliberazione ARG/elt/104/11; b) una quantità di garanzie di origine corrispondente all energia elettrica venduta come rinnovabile nell ambito dei contratti di vendita di energia rinnovabile, per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative garanzie di origine. Entro il 31 luglio di ogni anno, il GSE rende disponibile la fattura informaticamente, previa comunicazione a mezzo mail e secondo le modalità definite nelle DTF. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno, anticipando una copia dell attestazione dell avvenuto pagamento secondo le modalità definite nelle DTF. 10
11 In caso di mancato pagamento il GSE è tenuto a comunicare all Autorità l elenco delle società di vendita inadempienti, al fine delle applicazioni sanzionatorie previste dall articolo 3, commi 4 e 5, della deliberazione ARG/elt 104/11. 11
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