Gli interventi dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di piccola cogenerazione

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1 Gli interventi dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di piccola cogenerazione Convegno POLYGEN: COGENERAZIONE DIFFUSA E TRIGENERAZIONE Verona, Solarexpo, 16 maggio 2008 Andrea Galliani Direzione Mercati Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale Autorità per l energia elettrica e il gas Autorità per l energia elettrica e il gas 1di 23

2 Ruolo dell Autorità in materia di cogenerazione A. Definizione delle condizioni per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento e relativi controlli; B. Definizione delle modalità tecnico-economiche per la connessione alla rete; C. Regolazione delle modalità per l accesso al mercato dell energia elettrica; D. Definizione delle modalità tecnico-economiche per lo scambio sul posto per impianti fino a 200 kw. Autorità per l energia elettrica e il gas 2di 23

3 Connessioni: situazione attuale e orientamenti dell Autorità (vds. doc. cons. n. 30/07, n. 32/07 e n. 5/08) Autorità per l energia elettrica e il gas 3di 23

4 Connessioni: la situazione attuale Il servizio è erogato dalle imprese distributrici sulle reti di distribuzione e da Terna sulla RTN; L Autorità sta definendo le condizioni tecnico-economiche per la connessione: Trasmissione Distribuzione Livello di tensione Condizioni procedurali ed economiche AAT/AT Delibera n. 281/05 AT MT BT Delibera n. 89/07 Regole tecniche di connessione Delibera n. 250/04 Codice di rete - Terna Procedimento delibera n. 136/04 Tali condizioni includono sconti e semplificazioni per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili. Autorità per l energia elettrica e il gas 4di 23

5 Connessioni: il quadro normativo Principali riferimenti normativi in tema di connessioni: Legge n. 481/95; Decreto legislativo n. 79/99; Decreto legislativo n. 387/03; Decreto legislativo n. 20/07; Legge n. 244/07. L Autorità sta proponendo una consultazione al fine di rivedere le attuali condizioni per la connessione, tenendo conto delle criticità emerse e delle nuove disposizioni normative. Questa consultazione tiene conto anche delle osservazioni pervenute nel corso delle precedenti due consultazioni (atto n. 30/07 e atto n. 32/07). Autorità per l energia elettrica e il gas 5di 23

6 Elementi fondamentali relativi alle connessioni Condizioni procedurali: attualmente esistono tempistiche certe in BT, mentre in MT e AT si applicano le condizioni definite dai gestori di rete sulla base di principi stabiliti dall Autorità. Con il doc. cons. n. 5/08 l Autorità ha proposto di definire tempistiche certe per tutte le connessioni alle reti di distribuzione; vengono proposti anche nuovi indennizzi automatici nel caso di mancato rispetto, da parte dei distributori, di tali tempistiche; Condizioni economiche: attualmente esistono corrispettivi a forfait in BT e corrispettivi a costo in MT e AT. Con il doc. cons. n. 5/08 l Autorità ha proposto di definire corrispettivi convenzionali per tutte le connessioni alle reti di distribuzione nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento; Autorità per l energia elettrica e il gas 6di 23

7 Corrispettivi a forfait per la connessione, alle reti di distribuzione, di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento Corrispettivo per richiesta connessione CRF importo fisso 50 CRV importo variabile /kw 0,5 Corrispettivo per la realizzazione della connessione CM importo distanza /(kw*km) 11 CP importo potenza /kw 5 La potenza da utilizzare è la differenza tra la potenza chiesta in immissione e la potenza precedentemente disponibile (in immissione o in prelievo). La distanza da utilizzare è la distanza dalla più vicina cabina di trasformazione esistente da almeno 5 anni. In ogni caso il corrispettivo minimo per la realizzazione della connessione è pari a 100 euro. Corrispettivi proposti per le connessioni Nei casi di connessioni di impianti che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separati dagli impianti di Autorità distribuzione per l energia esistenti elettrica da tratti e il gas di mare, di lago o laguna, i corrispettivi 7di 23 CM, CP sono moltiplicati per 3.

8 Elementi fondamentali relativi alle connessioni Condizioni tecniche: l Autorità, tramite il CEI, sta definendo le condizioni tecniche di riferimento ai fini delle connessioni. Al momento l Autorità, con delibera ARG/elt 33/08 ha riconosciuto la Norma CEI 0-16 quale Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti che immettono o prelevano dalle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kv (in MT e AT). Autorità per l energia elettrica e il gas 8di 23

9 Connessioni: condizioni particolari previste per la cogenerazione ad alto rendimento nel doc. cons. n. 5/08 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione, si applicano le stesse condizioni, le stesse tempistiche certe e gli stessi corrispettivi convenzionali previsti per le fonti rinnovabili; nel caso di connessioni alla RTN, si applica uno sconto sulla predisposizione delle soluzioni tecniche minime pari al 20% (attualmente non è previsto alcuno sconto per la cogenerazione). Autorità per l energia elettrica e il gas 9di 23

10 Configurazioni di rete: situazione attuale Autorità per l energia elettrica e il gas 10 di 23

11 Il cosiddetto caso 1 a 1 : l atto n. 54/07 e M1 u Rete qualora l impianto per la produzione di energia elettrica sia realizzato all interno della proprietà di un unico cliente finale, anche da un soggetto diverso dal cliente finale, e sia collegato all impianto del medesimo cliente, il trasferimento dell energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente non si configura come attività di distribuzione. nel solo caso in cui il cliente finale sia un cliente del mercato libero, ai fini della stipula o del trasferimento della titolarità dei contratti per l accesso al sistema elettrico, l interposizione di un soggetto terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza e il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. Autorità per l energia elettrica e il gas 11 di 23

12 I sistemi efficienti di utenza: lo schema di d. lgs. di recepimento della 2006/32/CE - 1 Sistema efficiente di utenza è un sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente; in un sistema efficiente di utenza il trasferimento dell'energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente finale, anche nell'ambito della fornitura di un servizio energetico, non si configura come attività di distribuzione. Autorità per l energia elettrica e il gas 12 di 23

13 I sistemi efficienti di utenza: lo schema di d. lgs. di recepimento della 2006/32/CE - 2 l'autorità: definisce modalità per la regolazione dei suddetti sistemi efficienti di utenza, nonché modalità e tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, provvede inoltre, qualora le unità di produzione installate all'interno di sistemi efficienti di utenza siano impianti non superiore a 10 MW, affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. Autorità per l energia elettrica e il gas 13 di 23

14 Lo scambio sul posto: orientamenti dell Autorità (vds. doc. cons. n. 30/07 e n. 42/07) Autorità per l energia elettrica e il gas 14 di 23

15 Lo scambio sul posto Condizione essenziale per l erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete elettrica; il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e autoconsumata in un tempo differente dal quale si realizza la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l immagazzinamento dell energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata. Autorità per l energia elettrica e il gas 15 di 23

16 Lo scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili Il d. lgs. n. 387/03 ha previsto che l Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw (vds. delibera n. 28/06), precisando che: nell ambito di tale disciplina non è consentita la vendita; tale disciplina sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all accesso e all utilizzo della rete elettrica; l art. 2, comma 150, della legge n. 244/07 ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con propri decreti, stabiliscano, tra l altro, le modalità per l estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica: solo a seguito del decreto attuativo potrà essere emanata la delibera dell Autorità. Autorità per l energia elettrica e il gas 16 di 23

17 Lo scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento Il d.lgs. n. 20/07 prevede che, con riferimento agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kw, le condizioni per lo scambio sul posto tengano conto della valorizzazione dell energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l accesso alle reti: non è esclusa a priori la vendita contestuale dell energia elettrica qualora le immissioni superano i prelievi; il soggetto che sceglie lo scambio sul posto non deve essere necessariamente considerato un cliente; occorre definire modalità secondo cui tenere conto: della valorizzazione dell energia elettrica scambiata; degli oneri per l utilizzo delle reti; delle condizioni per l accesso alle reti. Autorità per l energia elettrica e il gas 17 di 23

18 Lo scambio sul posto ora applicato per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kw (delibera n. 28/06) Con la delibera n. 28/06, l Autorità ha previsto convenzionalmente che lo scambio sul posto si concretizzasse attraverso un saldo fisico pari alla differenza tra l energia elettrica immessa e l energia elettrica prelevata su base annuale (modalità net metering); la modalità net metering non tiene conto del differente valore dell energia elettrica immessa e prelevata nell ambito dello scambio sul posto; lo schema previsto dalla delibera n. 28/06, inoltre, non consente di esplicitare i costi che, per effetto dell applicazione dello scambio sul posto, sono trasferiti alla generalità degli utenti del sistema elettrico; tali costi, con l incremento dei soggetti ammessi allo scambio sul posto in termini di numerosità e di potenza degli impianti di produzione, potrebbero divenire rilevanti. Autorità per l energia elettrica e il gas 18 di 23

19 Nuova disciplina per lo scambio sul posto Occorre definire una nuova disciplina per lo scambio sul posto (vds. i documenti per la consultazione n. 30/07 e n. 42/07) sulla base dei seguenti principi fondamentali: semplicità applicativa per gli utenti dello scambio sul posto; trasparenza, in modo che i bilanci delle reti elettriche possano tenere conto dei totali dell energia elettrica effettivamente immessa e prelevata; corretta valorizzazione economica dell energia elettrica immessa e prelevata, al fine di evitare le compensazioni di uguali quantità di energia elettrica dal valore diverso; evidenza dei costi non sostenuti dagli utenti dello scambio sul posto che, pertanto, devono essere attribuiti agli altri clienti del sistema elettrico tra gli oneri generali di sistema; attribuzione dello scambio sul posto alla cogenerazione realmente ad alto rendimento. Autorità per l energia elettrica e il gas 19 di 23

20 PROPOSTE per lo scambio sul posto - 1 Prevedere che, al fine di garantire maggiori certezze e semplicità nelle procedure, lo scambio sul posto venga effettuato da un unico soggetto intermediario a livello nazionale (GSE) e che tale scambio non riguardi la regolazione economica dei prelievi, che pertanto continua ad essere effettuata con i grossisti o con le società di vendita che operano in maggior tutela per gli aventi diritto; prevedere quindi che lo scambio sul posto si concretizzi nella regolazione economica con il GSE di un corrispettivo appositamente definito in modo da garantire la compensazione di quanto inizialmente pagato dall utente dello scambio, limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata; nel rispetto di una corretta valorizzazione dell energia immessa e successivamente prelevata. Autorità per l energia elettrica e il gas 20 di 23

21 PROPOSTE per lo scambio sul posto - 2 prevedere che il criterio per il calcolo della compensazione tenga conto: sia della valorizzazione dell energia immessa nei limiti del valore dell energia elettrica complessivamente prelevata; sia degli oneri di trasporto e di dispacciamento in prelievo, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata; prevedere che, nel caso in cui la valorizzazione dell energia immessa sia superiore a quella dell energia prelevata, tale maggiore valorizzazione: per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, venga riportata a credito fino a un massimo di tre anni solari successivi; per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, possa essere riconosciuta dal GSE all utente dello scambio quale ricavo di vendita dell energia elettrica eccedentaria. Autorità per l energia elettrica e il gas 21 di 23

22 PROPOSTE per lo scambio sul posto - 3 Impresa di vendita (libero mercato o maggior tutela per gli aventi diritto) Terna Acquisto dell'energia elettrica prelevata GSE Regolazione, nei confronti del sistema elettrico, dell'energia elettrica immessa Imprese distributrici Utente dello scambio Erogazione del Corrispettivo in Conto Scambio Pagamento delle eccedenze, per la sola cogenerazione ad alto rendimento Differenza tra costi e ricavi associati allo scambio sul posto GME CCSE Autorità per l energia elettrica e il gas (Conto A 3 ) 22 di 23

23 Grazie per l attenzione Autorità per l energia elettrica e il gas Direzione mercati Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale Piazza Cavour, Milano mercati@autorita.energia.it Tel: Fax: Autorità per l energia elettrica e il gas 23 di 23

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