PALCHI E FIERE LE NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

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1 PALCHI E FIERE LE NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 DANILO GM DE FILIPPO

2 LE ORIGINI 12 dicembre 2011 concerto Jovanotti Palatrieste - Crolla palco, muore operaio. 5 marzo 2012 concerto Laura Pausini Reggio Calabria - Crolla palco, muore operaio. 22 marzo 2012 concerto Laura Pausini - Caserta 16 operai in nero 17 giugno 2012 concerto Radiohead Toronto - Crolla il palco, un morto e tre feriti 30 marzo 2012 concerto Giorgia Palalivorno 15 operai in nero 5 aprile 2012 concerto Caparezza Matera 22 operai in nero 26 aprile 2012 concerto Tiziano Ferro Caserta 61 operai in nero 1 maggio 2012 Concerto del 1 maggio 22 operai in nero 6 luglio 2012 Concerto dei Negrita 20 operai in nero 17 luglio 2012 concerto Antonello Venditti 14 operai in nero 19 giugno 2013 concerto Kiss Assago Operazioni di smontaggio, un morto e un ferito..

3 LETTERA CIRCOLARE MLPS 9 FEBBRAIO 2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generate per l'attività Ispettiva - Divisione III - Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica ( ) si ritiene importante sottoporre alla attenzione di codesti Uffici l'opportunità di disporre controlli sistematici e diffusi su tutte le attività di allestimento e disallestimento di strutture, fisse e mobili, ed impianti (a titolo esemplificativo: tribune, palchi, padiglioni, stand, ecc.) posti in opera in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche ed eventi culturali di simile natura e rilevanza che si svolgano sul territorio di rispettiva competenza. Tali attività, notoriamente caratterizzate da prestazioni di carattere discontinuo e temporaneo, risultano maggiormente a rischio per il possibile ricorso a fenomeni di lavoro irregolare e per la maggiore incidenza di eventi infortunistici, corno dimostrano anche le recenti cronache. Rientrando le citate attività nel campo di applicazione del titolo IV del T.U. n. 81/2008, andranno esaminati anche i profili prevenzionistici, acquisendo anche la relativa pianificazione di sicurezza riferita alle attività poste in essere.

4 ATTIVITÀ ISPETTIVA % 90% 82% 71% 89% 91% 80% 70% 60% 56% 68% 71% 47% 37% 50% 40% 43% 21% 42% 30% 20% 10% 0% Ispezionati Irregolari Lavoro Sicurezza Concerti Fiere Giostre Su accessi

5 I PERCHÉ DEL PERICOLO Tempi troppo ristretti Interferenza tra le maestranze Imprese e lavoratori di diverse nazionalità Controllo sugli appalti Spazi ristretti Condizioni meteorologiche e ambientali Particolarità dell apprestamento Aleatorietà della componente apprestamento/luogo d installazione Vincoli architettonici o ambientali Fattore psicologico ludico Esigenze artistico-logistiche Associazioni culturali e utilizzo dei volontari

6 LE FASI DI Esclusione dal DI DI Progettazione Montaggio Collaudo e/o verifica corretto montaggio Prove Spettacolo/Fiera Smontaggio Legame operativo e tecnico Rientrante nel DI in caso di modifiche

7 LA STRUTTURA DEL D.LGS. N.81/2008 TUSL Titolo I principi comuni Titolo II luoghi di lavoro Titolo III Attrezzature Titolo Speciale Titolo IV Cantieri e lavori in quota..

8 LA STRUTTURA DEL TUSL - OGGI Titolo IV CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

9 CAPO I - ART. 88 Articolo 88 - Campo di applicazione 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all articolo 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all allegato X; g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all allegato X.

10 LE MODIFICHE DEL DECRETO DEL FARE ALL ART.88 Articolo 32, comma 1, lettera g, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha modificato l articolo 88, comma 2, lettera g-bis, del d.lgs. n. 81/2008 come segue: gbis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all allegato XI ; Articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha introdotto all articolo 88, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 la seguente disposizione: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

11 ART. 89 TUSL Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell ALLEGATO X. ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all articolo 89, comma 1, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

12 ALL. X TUSL costruzione, equipaggiamento, smantellamento di opere temporanee, in metallo, in legno o in altri materiali montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati di ingegneria civile.

13 CAMPO DI APPLICAZIONE GLI EVENTI Spettacoli musicali, Spettacoli teatrali, Eventi cinematografici, Eventi di intrattenimento in genere, Eventi pubblici in genere, se comportanti la messa in opera di una O.T., Manifestazioni fieristiche, Manifestazioni espositive, Manifestazioni sportive, se comportanti la messa in opera di una O.T., Attività ludico-ricreative (giostre, parchi tematici, etc.), Manifestazioni politiche, sindacali, religiose, se comportanti la messa in opera di una O.T

14 CAMPO DI APPLICAZIONE LE STRUTTURE Palchi e pedane Tribune e Gradinate Tensostrutture e Tendostrutture Stand Coperture e Covering Americane e Truss Ring Torri Tecniche Ground Support Gazebo e Pagode Ponteggio Scaffolding Scivoli Apprestamenti o scheletri allestitivi Apprestamenti e attrezzature ludiche e ricreative

15 LA NASCITA DEL DI Articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha introdotto all articolo 88, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 la seguente disposizione: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre DI 22 luglio 2014 Circolare n.35 MLPS 24 dicembre 2014

16 DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali Capo II manifestazioni fieristiche Campo d applicazione Definizioni Campo d applicazione Particolari esigenze Applicazione capo I titolo IV Applicazione capo II titolo IV Particolari esigenze Applicazione capo I titolo IV Applicazione capo II titolo IV Monitoraggio Allegati Palchi Fiere Sito Idoneità Tecnico Professionale PSC e POS PSC Quartiere fieristico DVR PSC e POS PSC

17 DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Capo II manifestazioni fieristiche Art.1 - Attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni previste (comma 3) Art. 6 - Attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni previste (comma 3)

18 IL TITOLO IV E IL DECRETO INTERMINISTERIALE Sempre se q>2m Nei casi previsti Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali Capo II manifestazioni fieristiche CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Nei casi previsti Sempre se q>2m CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

19 IL TITOLO IV E IL DECRETO INTERMINISTERIALE L attività rientra tra le deroghe previste dal decreto? NO Applicazione del Titolo IV, Capo I e II SI Si svolgono lavori in quota (h>2m)? SI NO Applicazione del solo Titolo IV, Capo II Il Titolo IV non si applica

20 0-DEFINIZIONI E GLOSSARIO

21 SPETTACOLI CAPO I Cantiere Mutuando opportunamente la definizione contenuta all art.89, comma 1, lettera a), del d.lgs.n.81/2008, il cantiere è definito come il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

22 Opera Temporanea SPETTACOLI CAPO I Pur in assenza di una specifica definizione che era invece contenuta nella bozza di decreto circolata parecchi mesi prima della sua pubblicazione ( Opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale ), è possibile dire che le Opere Temporanee sono allestimenti formati da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell'accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, etc.).

23 Opera Temporanea SPETTACOLI CAPO I I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono: elementi tralicciati (ad esempio torri e americane); elementi di ponteggi; elementi per tribune; elementi di raccordo e di giunzione; elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, etc.); etc. Le OT oggetto del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 sono prevalentemente connotate da carattere di: temporaneità; modularità; montabilità/smontabilità; trasportabilità; reimpiegabilità. Tra le più importanti Opere Temporanee oggetto del Capo I del decreto, spicca ovviamente il palco.

24 Palco SPETTACOLI CAPO I Il palco è l'opera Temporanea sopra cui si svolge l'attività di esibizione, di rappresentazione o di intrattenimento. E realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale ed è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico) generalmente realizzata con elementi modulari componibili fig.1 che possono essere assemblati anche a gradoni con differenti livelli di altezza fig. 2,3 o in maniera inclinata.

25 Palco SPETTACOLI CAPO I Il palco può essere dotato di elementi di copertura che, se esistente, viene realizzata in opera, allestita generalmente a terra e portata in quota mediante sistemi di sollevamento di tipo manuale o motorizzato (1). La copertura viene sovente utilizzata anche per il supporto delle attrezzature audio e video, delle luci e per sostenere gli arredamenti scenotecnici (2). Quando non è possibile collegare il palco o i suoi elementi costituenti a strutture fisse, ad esempio per ragioni di salvaguardia del patrimonio architettonico, esso viene solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi similari (3). La pedana del palco può essere fissa, semovente ovvero dotata di ruote per consentire lo svolgimento contemporaneo di più fasi di allestimento. Questo sistema infatti permette di separare l'area di appendimento delle strutture dall'area di allestimento della pedana e degli strumenti. La pedana, inoltre, può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche. (2) (1) (3)

26 Palco SPETTACOLI CAPO I Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o ad altri elementi strutturali, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata americana (1) Tale travatura reticolare è montata su supporti (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale e/o orizzontale. Queste strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., hanno forme diverse in relazione al tipo di struttura o attrezzatura che devono sostenere. Si distinguono sistemi: a torre per i proiettori di luce, sistemi audio, postazione regia e riprese video (2) con intelaiatura americana tipo truss per sostenere la copertura e i proiettori di luce (3) ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video (4) a traliccio ad anello ( ring ) o lineare per sostenere l'apparato illuminotecnico o acustico, etc (5) (4) (2) (1) (5) (3)

27 Luogo o sito d installazione SPETTACOLI CAPO I Nelle consuetudini, l'evento o lo spettacolo potrà aver luogo in siti al chiuso o all aperto. I siti al coperto, generalmente sono: teatri; palazzetti sportivi; tendostrutture fisse e/o temporanee; etc. I siti all'aperto comunemente utilizzati sono: piazze; stadi; parchi pubblici e/o privati; etc. Le caratteristiche delle Opere Temporanee, degli impianti a supporto e delle attrezzature da utilizzare vengono ovviamente valutate e dimensionate in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l'evento.

28 Luogo o sito d installazione SPETTACOLI CAPO I Si rende necessario individuare le principali caratteristiche tecniche, morfologiche e logistiche del sito, quali ad esempio: Le dimensioni del luogo di installazione della Opera Temporanea. La valutazione deve essere effettuata in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi della stessa e delle relative attrezzature necessarie; La portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalla Opera Temporanea una volta installata e da quelle indotte durante le fasi di allestimento e disallestimento della stessa; Le eventuali strutture preesistenti dedicate all'ancoraggio di americane o dispositivi similari o di idonei punti di ancoraggio se questi non sono presenti, corredate da documentazione indicante le caratteristiche dei carichi massimi sospesi ammissibili; Le caratteristiche di sicurezza degli impianti utilizzabili già presenti. In virtù delle indicazioni del Decreto Interministeriale, il proprietario (o gestore) del luogo di installazione o del sito dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche previste all'allegato I dello stesso Decreto e dovrà metterla a disposizione del committente.

29 FIERE CAPO II Cantiere Mutuando opportunamente la definizione contenuta all art.89, comma 1, lettera a), del d.lgs.n.81/2008, il cantiere è definito come il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio della singola struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea. All'interno di un quartiere fieristico vi possono essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un distinto committente.

30 ALTRE DEFINIZIONI CAPO II Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive; Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell Espositore; Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell esposizione fieristica; Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche; Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito; Tendo struttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

31 Luogo o sito d installazione SPETTACOLI CAPO I La manifestazione può svolgersi nell ambito di: un sito organizzato (come i c.d. quartieri fieristici) che possono essere al chiuso o all'aperto; un'area organizzata una tantum e per il particolare evento quali: palazzetti sportivi; piazze; stadi; parchi pubblici e/o privati; etc. Le caratteristiche delle Opere Temporanee, delle Strutture Allestitive e delle Tendostrutture da utilizzare vengono ovviamente valutate e dimensionate in funzione delle caratteristiche del luogo in cui si svolgerà l'evento.

32 Luogo o sito d installazione SPETTACOLI CAPO I Si rende necessario individuare le principali caratteristiche tecniche, morfologiche e logistiche del sito, quali ad esempio: Le dimensioni ed in generale la logistica del luogo di installazione. La valutazione deve essere effettuata in relazione alla progettazione in sicurezza degli elementi che comporranno la tendostruttura, la OT o la struttura allestitiva; La viabilità generale del sito, in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi che comporranno la tendostruttura, la OT o la struttura allestitiva e delle relative attrezzature necessarie; Le eventuali strutture o attrezzature permanenti preesistenti sul luogo; Le caratteristiche di sicurezza degli impianti utilizzabili già presenti. In virtù delle indicazioni del Decreto Interministeriale, il gestore del sito di installazione (o l organizzatore) dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche previste all'allegato IV e dovrà metterla a disposizione del committente. Inoltre, indipendentemente dalla successiva creazione di un cantiere a cui si dovranno applicare le previsioni del Titolo IV del Testo Unico, il gestore/organizzatore, nella specifica veste di datore di lavoro committente, verificata l'eventuale esistenza di interferenze fra le proprie attività e quelle dei cantieri in allestimento per conto degli espositori, dovrà anche predisporre e mettere a disposizione dei suddetti espositori il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/08 i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato V del DI.

33 1-IL COMMITTENTE

34 LA DEFINIZIONE «CLASSICA» La committenza il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

35 IL DECRETO INTERMINISTERIALE Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali Capo II manifestazioni fieristiche il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione; il soggetto gestore, organizzatore o espositore, che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui all art.6, comma 2 (approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche) limitatamente all ambito di esplicazione dei richiamati poteri;

36 LA COMMITTENZA LE SITUAZIONI DUBBIE Caso 1 caso di un comune che decida di organizzare uno spettacolo per celebrare il Santo Patrono e affidi a un azienda specializzata l organizzazione dell evento, compreso il montaggio di una struttura di cui al comma 1, lettera d), D.I. 22 luglio 2014, con altezza compressiva superiore a 7 m. Il committente, così come definito, POTREBBE NON essere il comune ma l azienda che esegue o fa eseguire da subcontrattisti il montaggio della struttura. Caso 2 Basti considerare che per concerto di una star internazionale all interno di uno stadio. Sarebbe presente questa serie di soggetti: il proprietario o il gestore del sito in cui è svolto l evento (quasi mai qualificabile come datore di lavoro committente); il promoter locale (qualificabile come committente-datore di lavoro); produttore dell evento italiano o straniero (qualificabile come committente-datore di lavoro); il produttore esecutivo; il direttore di produzione; i datori di lavoro delle imprese (affidatarie ed esecutrici).

37 LA COMMITTENZA IL PUNTO FERMO L identificazione del Committente non deve riferirsi all opera, ma alle attività di montaggio e smontaggio dell opera medesima. Il Committente non è identificabile esclusivamente con chi commissiona una struttura (palco, gradinata, ), ma in colui per il quale vengono realizzate l insieme delle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, incluso il loro allestimento e disallestimento con gli impianti audio, luci, video e scenotecnici in generale.

38 LA COMMITTENZA NELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico; Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica; Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un area specifica; Organizzatore n Espositore n Gestore

39 LA COMMITTENZA PERSONA FISICA responsabile dei lavori soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento

40 LA COMMITTENZA - SPETTACOLI il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui all allegato I Le informazioni minime concernenti il sito di installazione dell opera temporanea sono di seguito riportate: dimensioni del luogo di installazione dell opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l opera temporanea e le relative attrezzature; portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall opera temporanea; portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature; presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità; caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.

41 LA COMMITTENZA FIERE il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall organizzatore: Tutte le attrezzature permanenti presenti; La viabilità La logistica in generale Gli impianti a rete fissa installati

42 2-IL COORDINATORE

43 LA PIENA APPLICAZIONE DEL TITOLO IV CAPO I I coordinatori art.90 Comma 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Comma 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all articolo 98. Comma 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l affidamento dei lavori a un unica impresa, l esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Non trova applicazione la previsione del comma 11

44 LE IMPRESE PARTECIPANTI Allestimento ponteggio metallico Allestimento strutture prefabbricate/ preassemblate Allestimento strutture in legno o similare Altro autogrù per il montaggio di strutture; la movimentazione materiali con muletti; Allestimento luci Scenografie i trasporti; la strumentazione musicale; gli effetti speciali; Allestimento impianti elettrici Evento Service il facchinaggio; la security; l accoglienza

45 CRONOPROGRAMMA Impian' ele+rici Alles'mento ponteggio metallico Alles'mento stru+ure in legno Alles'mento stru+ure prefabbricate/ preassemblate Alles'mento luci Scenografie Service

46 SPETTACOLI - IL PSC E IL POS ALL.XV 1. non operano: la lettera i) del punto 1.1.1; le lettere i) e n) del punto ; le lettere b); b-bis) ; d) ; e);j) ; g); I) ; m) del punto 2.2.3; il punto 3.1; la lettera e) del punto 3.2.1; il punto 3.2.2; la lenera d) del punto ; i punti ; ;

47 SPETTACOLI - IL PSC E IL POS ALL.XV 2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni: a) il punto è sostituito con il seguente: Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria; b) il punto2.1.5 è sostituito con il seguente: L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto , è riportato nell' allegato III.l; c) il punto è sostituito con il seguente : In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato I, in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. d) il punto è sostituito con il seguente: Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;

48 SPETTACOLI - IL PSC E IL POS ALL.XV e) il titolo 3. è sostituito con il seguente : 3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA j) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente: Contenuti minimi; g) la lettera d) del punto è sostituita dalla seguente: d) l elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere

49 SPETTACOLI - IL PSC E IL POS ALL.XV Allegato Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto dell'allegato XV del d.l.gs. n Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV. I del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni: a) il punto l. è sostituito con il seguente: l. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli ; parapetti; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; recinzioni di cantiere; b) il punto 2 è sostituito con il seguente: 2. Le attrezzature comprendono: autogru; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo.

50 FIERE - IL PSC E IL POS ALL.XV 1. non operano: la lettera i) del punto 1.1.1; le lettere i) e n) del punto ; le lettere b); b-bis) ; d) ; e);j) ; g); I) ; m) del punto 2.2.3; il punto 3.1; la lettera e) del punto 3.2.1; il punto 3.2.2; la lenera d) del punto ; i punti ; ;

51 FIERE - IL PSC E IL POS ALL.XV 2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni: a) la lettera a) del punto è sostituita con la seguente: a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di ideazione/studio delle strutture allestitive in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fin di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. L'ideazione/studio delle strutture allestitive è effettuata nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori; b) il punto 2.1 A. è sostituito con il seguente: 2.I A. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria; c) il punto è sostituito con il seguente: L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto , è riportato nell' allegato VI.l ; d) il punto è sostituito con il seguente: In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui agli allegato IV e V, in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. e) il punto è sostituito con il seguente: Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;

52 FIERE - IL PSC E IL POS ALL.XV f) il titolo 3. e sostituito dal seguente: 3. PlANO OPERATIVO DI SICUREZZA; g) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente: 3.2. Contenuti minimi; h) la lettera d) del punto è sostituita dalla seguente: d) l'elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere; i) la lettera g) del punto è sostituita dalla seguente: g) delle misure di coordinamento relative all' uso comune di apprestamenti e attrezzature;

53 FIERE - IL PSC E IL POS ALL.XV Allegato Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto dell'allegato XV del d.l.gs. n Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV. I del d.lgs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni: a) il punto l. è sostituito con il seguente: l. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli ; parapetti; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo qualora non predisposti dal gestore; b) il punto 2 è sostituito con il seguente: 2. Le attrezzature comprendono: autogru; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo qualora non predisposti dal gestore.

54 3-LE IMPRESE

55 LE IMPRESE PARTECIPANTI Allestimento impianti elettrici Allestimento luci Altro autogrù per il montaggio di strutture; la movimentazione materiali con muletti; Committente Impresa affidataria general contractor Allestimento ponteggio metallico Allestimento strutture prefabbricate/preassemblate Allestimento strutture in legno o similare i trasporti; la strumentazione musicale; gli effetti speciali; il facchinaggio; Scenografie la security; l accoglienza Service

56 DEFINIZIONE IMPRESA AFFIDATARIA Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

57 L IMPRESA ESECUTRICE impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Art.1655 codice civile Il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio (committente, appaltante) verso un corrispettivo in denaro. idoneità tecnico-professionale art.89 c.1 lett.l) possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

58 IL LAVORATORE AUTONOMO persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. contratto d opera contenuta all art.2222 codice civile Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. idoneità tecnico-professionale art. 89 c.1 lett.l) possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

59 4-L IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

60 L APPLICAZIONE IN PARZIALE DEROGA DEL TITOLO IV L idoneità tecnico professionale il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 verifica l idoneità tecnico professionale mediante l acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all allegato II;

61 Decreto 22 luglio 2014: Allegato II Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all articolo 3, comma 1, lettera f) e all articolo 8, comma 1, lettera f) Il/La sottoscritto/a, cittadinanza nato/a, il e residente a, prov., indirizzo, individuato a mezzo documento:, nella sua qualità di legale rappresentante della impresa consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, anche ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 DICHIARA: 1. che il personale che utilizzerà per i lavori sarà il seguente: a) nome, cognome e data e luogo di nascita ; b) nome, cognome e data e luogo di nascita ; c) che tutti i lavoratori di cui al punto 1 hanno svolto corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con la vigente normativa; 3. che in ordine al personale di cui al punto 1 è stato ottemperato ogni obbligo in materia di salute e sicurezza conformemente alla vigente normativa; 4. che tutti i lavoratori di cui al punto 1 sono a conoscenza delle procedure aziendali utilizzate per la realizzazione delle attività di cui ai lavori e hanno la competenza professionale per applicarle., li TIMBRO (O INDICAZIONE DELL AZIENDA) E FIRMA

62 L IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE Impresa affidataria Impresa affidataria Impresa affidataria Lavoratore Impresa esecutrice non esecutrice esecutrice in proprio esecutrice e appaltante autonomo Impresa straniera Iscrizione alla CCIAA NO SI SI SI SI Allegato II DURC NO (si solo negli appalti pubblici) SI SI SI SI Allegato II Cassa Edile Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi NO SI (dipende dal CCNL) SI (dipende dal CCNL) SI (dipende dal CCNL) NO Allegato II NO SI SI SI SI Allegato II DVR NO SI SI SI NO Allegato II Nominativo soggetti ex art.97 SI NO SI NO NO Allegato II Dichiarazione organico medio annuo NO NO NO NO NO Allegato II POS SI SI SI SI NO Allegato II Facoltativa SI NO SI NO (tranne nei casi Allegato II previsti) Formazione specifica datore di lavoro, dirigenti, preposti ex art.97 Formazione lavoratori conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali Sorveglianza sanitaria NO SI (nel DVR e nel POS) SI (nel DVR e nel POS) SI (nel DVR e nel POS) n.a. Allegato II NO SI SI SI SI Allegato II SI (per il soggetto ex art. 97) SI (nel DVR e nel POS) SI (nel DVR e nel POS) SI (nel DVR e nel POS) Facoltativa (tranne nei casi previsti) Allegato II

63 LE ESCLUSIONI

64 IL DECRETO INTERMINISTERIALE Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali Capo II manifestazioni fieristiche

65 DECRETO INTERMINISTERIALE Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento

66 Capo I spettacoli musicali, cinematografici, teatrali Particolari esigenze a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli; e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

67 CAPO I ESCLUSIONI LETT.A Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;

68 CAPO I ESCLUSIONI LETT.B Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; 2 m

69 CAPO I ESCLUSIONI LETT.C Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri; 6 m 8 m

70 CAPO I ESCLUSIONI -3 la circolare n. 35 del 24/12 /2014 chiarisce che per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra.

71 CAPO I ESCLUSIONI -3 Per analogia possiamo pensare che vengano escluse anche combinazioni tra lettera b) e c) Ring o struttura composta da americane su tralicci verticali, che viene assemblata sul piano del palco e che, durante l evento, poggia su di esso. Quale piano stabile di riferimento si dovrà comunque considerare il suolo e non il piano di calpestio del palco. 8 m

72 CAPO I ESCLUSIONI LETT.D Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività: di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m. 7 m

73 DECRETO INTERMINISTERIALE Capo II Manifestazioni fieristiche attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche

74 Capo II Manifestazioni fieristiche Particolari esigenze a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi; e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti; h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico

75 CAPO II - ESCLUSIONI Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestiti ve, tendo strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di: strutture allestitive che abbiano un altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile; 6,5 m

76 CAPO II - ESCLUSIONI Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di: strutture allestitive che abbiano un altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;

77 CAPO II - ESCLUSIONI Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestiti ve, tendo strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di: strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m 2 ;

78 CAPO II - ESCLUSIONI Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestiti ve, tendo strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile

79 CAPO II - ESCLUSIONI Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestiti ve, tendo strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile stand modulare in tralicciato di h <8,5m

80 L ATTIVITÀ NON CANTIERE

81 IL TITOLO IV E IL DECRETO INTERMINISTERIALE L attività rientra tra le deroghe previste dal decreto? NO Applicazione del Titolo IV, Capo I e II SI Si svolgono lavori in quota (h>2m)? SI NO Applicazione del solo Titolo IV, Capo II Il Titolo IV non si applica

82 IL LUOGO DI LAVORO TUSL Titolo I principi comuni Titolo II luoghi di lavoro Titolo IV Titolo Cantieri Speciale Titolo III Attrezzature Titolo IV Lavori in quota

83 IL NON CANTIERE Se anche ci si trova in uno dei casi di esonero dall applicazione Titolo IV Capo I (cantieri), l attività è comunque un luogo di lavoro per cui trovano applicazione i Titoli I,II e III Se anche ci si trova in uno dei casi di esonero dall applicazione Titolo IV Capo I (cantieri), se si lavora in quota, occorre applicare le previsioni del successivo Capo II

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