Come sono cambiate le regole sulle pensioni
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- Maurizio Giordani
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1 Foglio Informativo Anno Numero 1 9 febbraio 2012 Newsletter per i soci Associazione Nazionale Seniores Enel Viale Regina Margherita, Roma - Tel Fax Sommario: Come sono cambiate le regole sulle pensioni Come sono cambiate le regole sulle pensioni Confronto tra le disposizioni introdotte dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e quelle in vigore fino al 31/12/2011. PENSIONE DI VECCHIAIA Situazione fino al 31/12/2011 Situazione dal 1 /1/2012 Per accedere alla pensione di vecchiaia occorrevano i seguenti requisiti: - anzianità contributiva di almeno 20 ; - un età per gli uomini di 65 ; - un età per le donne differenziata in funzione del settore lavorativo (60 di età per le donne del settore privato). Per accedere alla pensione di vecchiaia, dal 1 gennaio 2012, i lavoratori dipendenti del settore privato devono aver maturato i seguenti requisiti: - un anzianità contributiva di almeno 20 (per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1 /1/1996 è necessario che l importo della pensione da liquidare risulti non inferiore a 1,5 volte l assegno sociale); - un età per gli uomini di 66 elevabile a 67 dal 2021 (vale anche per autonomi); - un età per le donne del settore privato di 62 elevabili progressivamente a 63 e 6 mesi dal 1 /1/ dal 1 /1/ dal 1 /1/2018. È possibile proseguire l attività lavorativa fino a 70 con il mantenimento del posto di lavoro e con incentivo della pensione con i coefficienti di trasformazione della pensione contributiva calcolati fino al 70 anno di età. Si ricorda che per le lavoratrici del settore pubblico il requisito di età dal 2012 è di 66, elevabili a 67 dal 2021 mentre per le lavoratrici autonome il requisito di età per il 2012 è di 63 e 6 mesi, di 64 e 6 mesi dal 1 /1/2014, di 65 e 6 mesi dal 1 /1/2016 e di 66 dal 1 /1/
2 PENSIONE DI ANZIANITÁ Con le vecchie regole, questo tipo di pensione si poteva ottenere prima di aver raggiunto l età utile per la pensione di vecchiaia, con i requisiti delle così dette quote costituite dalla somma tra età ed anzianità contributiva. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, la quota per l anno 2012 era pari a 96 (60 di età ed almeno 36 di contributi, oppure un minimo di 35 di contributi e 61 di età). In alternativa alle quote, era possibile ottenere la pensione con 40 di anzianità contributiva maturati a prescindere dall età anagrafica. Il decreto 201/2011, convertito nella legge 214/2011, ha cancellato la pensione di anzianità, sostituendola, a decorrere dal 2012, dalla pensione anticipata. PENSIONE ANTICIPATA Si può andare in pensione prima della vecchiaia solo se si è in possesso dei seguenti requisiti contributivi: - 41 e 1 mese nel 2012 (per le donne) - 41 e 2 mesi nel 2013 (per le donne) - 41 e 3 mesi nel 2014 (per le donne) - 42 e 1 mese nel 2012 (per gli uomini) - 42 e 2 mesi nel 2013 (per gli uomini) - 42 e 3 mesi nel 2014 (per gli uomini) Qualora si acceda alla pensione anticipata prima dei 62 di età, è applicata una riduzione percentuale dell 1% per i primi due di anticipo al pensionamento rispetto ai 62 ; questa percentuale è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo. La riduzione si applica solo sulla quota di pensione annua corrispondente all anzianità retributiva maturata prima del Per chi matura i requisiti di pensionamento dal 1 /1/2012, sia per la pensione di vecchiaia e sia per la pensione anticipata, non si applica più il regime delle finestre. La pensione decorrerà dal mese successivo a quella di presentazione e accettazione della domanda. Eccezioni: Nati nel 1952 che hanno un anzianità contributiva di almeno 35 entro il 31/12/2012. Solo per il 2012, i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato entro il 31/12/2012 i requisiti per la pensione di anzianità (quota 96) possono conseguire il trattamento di pensione anticipata al compimento dei 64. Le lavoratrici dipendenti del settore privato possono conseguire (se più favorevole) il trattamento di vecchiaia a 64, qualora maturino nel 2012 un anzianità contributiva di almeno 20 con un età anagrafica di almeno 60. Lavoratori che hanno maturato i requisiti con le vecchie regole entro il 31/12/2011. Si precisa che le nuove regole non si applicano ai lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31/12/2011, alle lavoratrici che hanno optato per il sistema contributivo con possibilità di cessare con 35 di contribuzione e 57 di età (fino al 2015) ed ai lavoratori collocati in mobilità, a seguito di licenziamento collettivo, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità. Per tali soggetti valgono quindi le regole precedenti compreso, quindi, il regime delle finestre. SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE Dal 1 gennaio 2012, la pensione è calcolata per tutti secondo le regole del sistema contributivo. Per chi ricade nel sistema retributivo, cioè per i lavoratori che al 31/12/1995 avevano almeno 18 di contributi, la pensione sarà determinata dalla somma di due componenti: 1. quota di pensione calcolata con il metodo retributivo fino al 31/12/ quota di pensione calcolata con il metodo contributivo dal 1 /1/2012 2
3 lavoratori che al 31/12/1995 avevano meno di 18 di contributi: 1. quota di pensione calcolata con il metodo retributivo fino al 31/12/ quota di pensione calcolata con il metodo contributivo dal 1 /1/1996 lavoratori che al 31/12/1995 non avevano ancora versato alcun contributo: 1. l intera pensione è pari al montante contributivo moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in relazione all età. SISTEMA RETRIBUTIVO E SISTEMA CONTRIBUTIVO - ESEMPIO DI CALCOLO DELLA PENSIONE Come noto, con la legge 214/2011, il calcolo della pensione verrà effettuato per tutti, a partire dal 2012, con il sistema contributivo, che è certamente più sfavorevole del sistema retributivo. I due sistemi sono applicati secondo i criteri descritti nel paragrafo precedente Sistema di calcolo della pensione. Nell esempio che segue, il confronto tra i due sistemi retributivo e contributivo si riferisce ai lavoratori che versano i contributi all INPS nella misura del 33% sull intera retribuzione annua. Ipotizziamo un lavoratore che nel 2012 prenderà una retribuzione lorda di , sulla quale verserà un contributo all INPS di ( x 33%). Qualora la pensione fosse calcolata con il sistema retributivo, l ammontare della retribuzione ipotizzata, darebbe diritto, per l anno 2012, ad un rateo di pensione di 800, ottenuto applicando alla retribuzione di la percentuale di rendimento annuo, che, come è noto, è pari al 2%. Pertanto, alla pensione già maturata dal lavoratore al 31/12/2011, andrebbe ad aggiungersi la somma di 66,66 per 13 mensilità. Vediamo di stabilire quale sarà il rateo di pensione che lo stesso lavoratore maturerebbe nel 2012 applicando il sistema contributivo. Va subito precisato che per il calcolo non farà più riferimento alla retribuzione annua ipotizzata in , ma si prenderanno in considerazione i contributi versati nell anno su detta retribuzione, e cioè La quota di pensione che spetterà al lavoratore per il 2012 sarà ottenuta moltiplicando l importo dei contributi per il coefficiente di trasformazione, vale a dire quel valore percentuale che trasforma i contributi versati in ratei di pensione. Tale coefficiente, variabile in relazione all età del lavoratore, partendo dal 4,419%, a 57, per arrivare al 5,620%, a 65 ; a breve saranno aggiunti i coefficienti fino all età di 70. Nell ipotesi di 57, quindi, si applicherà all importo dei contributi versati ( ) il coefficiente del 4,419%, che comporterebbe un rateo di pensione, per l anno 2012, di 583,31 - pari a 48,61 tmensili; a 60 il coefficiente è del 4,798% con un rateo annuo di 633,34 - pari a 52,78 mensili, mentre a 65, per i quali il coefficiente è 5,620%, il rateo di pensione sarebbe di 741,84 annui - pari a 61,82 al mese. Dal confronto appare evidente che rispetto ad una pensione dell anno 2012, calcolata con il sistema retributivo in 800, avremo una pensione contributiva di 583,31 a 57, di 633,34 a 60, e di 741,84 a 65 con una percentuale di riduzione che va dal 27,09% al 20,83% al 7,27%. PENSIONE DI REVERSIBILITA La pensione di reversibilità continua a subire le limitazioni in presenza di redditi propri del superstite. Per l anno 2012, le riduzioni applicate sono le seguenti: Reddito del superstite Fino a euro ,67 oltre euro ,67 fino a euro ,55 oltre euro ,55 fino a euro ,45 oltre euro ,45 Decurtazione della pensione del lavoratore deceduto Nessuna 25% 40% 50% 3
4 Si ricorda che la decurtazione non si applica nel caso in cui siano presenti superstiti contitolari. Inoltre, si precisa che sulle pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, (art. 18, comma 5 Legge 111/2011) nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti, si applica una riduzione del 10% sulla pensione del coniuge superstite in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci ; nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili. PENSIONI CUMULABILI CON REDDITI DI LAVORO Le pensioni a carico dell AGO e delle forme sostitutive ed esclusive sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente dal 1 gennaio 2009 (Legge 133/2008). Sono esclusi dall applicazione di tale disposizione i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI In base alla legge 214/2011, dal 1 gennaio 2012, è previsto che si possono totalizzare tutti gli spezzoni contributivi, anche quelli in cui è presente un anzianità contributiva inferiore a 3. La totalizzazione si avvia solo previa richiesta, da inoltrare all Ente previdenziale presso cui risulta accreditata la più remota contribuzione a favore del lavoratore. CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE E applicato dal 1 /8/2011 al 31/12/2014 nella misura del 5% sulle pensioni di importo compreso tra 90 mila e 150 mila euro, nella misura del 10% oltre i 150 mila euro e fino a 200 mila euro e del 15% sui trattamenti superiori a 200 mila euro/anno. RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI Il D.L. 201/2011, convertito con legge 214/2011, prevede, per il biennio , la sospensione della rivalutazione automatica delle pensioni di importo eccedente tre volte il minimo INPS. Pertanto, la rivalutazione è pagata esclusivamente sulle pensioni che non superano tale limite. È altresì pagata sulle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS, ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, fino alla concorrenza del predetto limite maggiorato. La percentuale provvisoria di rivalutazione da applicare dal 1 gennaio 2012 è stata determinata nella misura del 2,60%. In conseguenza, la percentuale di aumento si applica per intero sull importo di pensione non eccedente il triplo del minimo INPS (per il ,05); si applica inoltre sulle pensioni di importo superiore a tre volte il suddetto minimo INPS ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, fino a concorrenza del predetto limite maggiorato ( 1.441,58). Le pensioni superiori a tale limite importo, invece, non sono rivalutate. Per quanto riguarda l anno 2011, la percentuale definitiva di rivalutazione è stata determinata nell 1,6%, rispetto all 1,4% calcolato in via provvisoria. Il conguaglio dello 0,20% spettante ai pensionati è stato corrisposto, secondo i criteri in vigore nell anno suddetto, con la rata di pensione di gennaio CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA Si conferma quanto scritto su tale argomento sul Foglio Informativo Anse n. 9/2011, riportiamo qui di seguito per comodità dei lettori. che 4
5 È istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici), INPDAI e Fondo per il personale di volo. Il contributo è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all armonizzazione conseguente alla legge n. 335 del 1995 ed alla quota di pensione calcolata con i parametri del Fondo sostitutivo. Il contributo, dovuto per il periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2017, sarà commisurato come segue: Anzianità contributiva al 31/12/1995 Da 5 fino a 15 Oltre 15 fino a 25 Oltre 25 Pensionati Ex Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici, Volo 0,3% 0,6% 1,0% Ex INPDAI 0,3% 0,6% 1,0% Lavoratori Ex Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici Volo 0,5% 0,5% 0,5% Ex INPDAI 0,5% 0,5% 0,5% Non sono assoggettate al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS e le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. A seguito dell applicazione del contributo di solidarietà, l importo della pensione non può essere comunque inferiore a 5 volte il suddetto trattamento minimo. LAVORI USURANTI Fermo restando che per i lavoratori addetti ad attività usuranti restano in vigore, ai fini pensionistici, le cosiddette quote (età più anzianità), la legge 214/2011 ha modificato gli sconti previsti dal decreto legislativo n. 67/2011. E stato infatti abolito, a partire dal 1 gennaio 2012, lo sconto di 2 su quota e di 3 sull età anagrafica di 60 per cui i requisiti di quota 94 e 57 di età restano validi solo per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre Negli altri casi chi ha svolto attività faticose potrà andare in pensione se raggiunge per intero le quote previste dalla legge 244/2007 ( età e anzianità). A partire quindi dal 2012, si potrà andare in pensione con quota 96 e 60 di età, mentre dal 2013 il requisito richiesto diventa 97 e 3 mesi e 61 e 3 mesi di età, in quanto da tale anno scatta anche il primo adeguamento alla speranza di vita. Per i lavoratori che svolgono attività in turni e che lavorano di notte (almeno sei ore) per meno di 78 giornate, la quota è resa più severa. In particolare, chi accumula durante l anno da 64 a 71 notti potrà andare in pensione con quota 98 e 62 di età dal 2012, con quota 99 e 63 di età; parametri questi aumentati di 3 mesi per la speranza di vita. Chi accumula durante l anno da 72 a 77 notti potrà andare in pensione con quota 97 e 61 di età dal 2012, con quota 98 e 62 di età più i tre mesi della speranza di vita dal I lavoratori che per tutto l anno svolgono attività notturna per almeno 3 ore, comprese nel periodo di mezzanotte-cinque del mattino, sono soggetti ai requisiti ordinari previsti per gli addetti ad attività usuranti. N.B. Una volta raggiunto il diritto alla pensione la stessa verrà corrisposta solo 13 mesi dopo la maturazione del diritto, in quanto restano in vigore, per questi casi, le cosiddette finestre di uscita. In ogni caso, i lavoratori addetti a lavori usuranti hanno facoltà di rinunciare ai benefici espressamente previsti per loro, optando per la richiesta della pensione anticipata di cui alla legge 214/
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