Coordinatore della Sicurezza: facciamo un passo avanti.
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- Vittoria Natali
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1 Coordinatore della Sicurezza: facciamo un passo avanti. Analisi critica e proposte per un ruolo che deve evolvere 10 maggio 2012
2 Perché questo seminario? Il ruolo del Coordinatore della Sicurezza (CS) compie 15 anni*, ma è una figura ancora molto incompresa, se non bistrattata da Committenti, imprese e a volte ingiustamente additata dagli Organi di Vigilanza * Il D.Lgs. 494/96, abrogato dal D.Lgs. 81/2008, ha istituito la figura del CS ed è datato , è stato pubblicato sulla GU il ed è entrato in vigore 6 mesi dopo, cioè il 23/03/1997. Coordinatore Sicurezza
3 Perché questo seminario? Proviamo ad analizzare insiemei lo stato delle cose e quali azioni, ciascun soggetto che interagisce col cantiere, dovrebbe a nostro avviso intraprendere per FARE UNPASSOAVANTI AVANTI riguardo la figura del CS
4 Committente t Obblighi di legge TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Articolo 90 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
5 Committente t Obblighi di legge il committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
6 Committente t La realtà Anomalia frequentissima: il CSP viene nominato a progettazione eseguita, a contratti con le imprese già siglati. Di conseguenza tempi strettissimi perredigereredigere PSC il CSP non ha possibilità di intervenire sulle misure di prevenzione che prevedono costi ulteriori a quelli già previsti nei computi i costi della sicurezza che il CSP va a stimare sono inservibili
7 Committente t Passo avanti Sensibilizzare i committenti sul loro ruolo: istituzioni, Organi di Vigilanza, Ordini e Collegi professionali, Associazioni datoriali devono prevedere azioni informative sull importanza del ruolo del Coordinatore e della tutela chedi fatto questo esercita nei confronti del Committente. Guida Sicurezza Committente
8 Committente t Obblighi di legge Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni i oai lavori da affidare, con le modalità di cui all' allegato XVII. corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altrirequisiti previsti dall' allegato XVII;
9 Committente t La realtà Queste verifiche: nel privato spesso vengono omesse nella migliore delle ipotesi vengono effettuate a posteriori la verifica secondo i 4 documenti previsti è poco incisiva, l unico aspetto minimamente efficace in tal senso è l oggetto dell attività dell impresa che compare sulla CCIAA i Committenti vogliono troppo spesso solo spendere pochi soldi
10 Committente t Obblighi di legge Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni i oai lavori da affidare, con le modalità di cui all' allegato XVII. corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altrirequisiti previsti dall' allegato XVII;
11 di progettazione Obblighi di legge TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Articolo 91 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
12 di progettazione Obblighi di legge a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; In riferimento alle lavorazioni, il CSP suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa In caso di violazione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a 6.400
13 di progettazione La realtà Ancora dopo, 15 anni: Il problema più grande: PSC non contestualizzati, non riguardano il cantiere, ma sono generici ii inutili PSC che riportano testi normativi (perché?) PSC enciplopedia, sputati dai software
14 di progettazione Passo avanti PSC leggibilità da parte degli esecutori, incentrati sui rischi veramente contestualizzati (analizzare una ad una le varie attività che effettivamente si realizzeranno) tavole grafiche che, con immediatezza, trasmettano le procedure che si vuole siano applicate
15 Coordinatore in fase di progettazione P Passo avanti ti COORDINATORE SICUREZZA: FACCIAMO UN PASSO AVANTI. Analisi critica e proposte per un ruolo che deve evolvere Emiliano Davolio
16 di progettazione Obblighi di legge b) predispone un fascicolo (FO) adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori [ ] In caso di violazione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a 6.400
17 di progettazione La realtà Alcuni coordinatori ritengono che il FO non sia sempre obbligatorio Permane confusione con il Fascicolo del Fabbricato (ancora, purtroppo, non esiste) e con il Piano di Manutenzione (appalti pubblici) Molti coordinatori ancora, a prescindere, non redigono il FO o lo redigono solo a fine lavori Altri redigono documenti fotocopia/emessi da software (non o scarsamente contestualizzati. Se il fascicolo non è contestualizzato, allora non è utilizzabile e viene ancora più screditato non serve a niente I committenti non sono sensibili e nemmeno sono sensibilizzati al tema della sicurezza delle manutenzioni
18 di progettazione Passo avanti FO devono essere redatti nella fase di progettazione, anche al fine di integrare la sicurezza delle manutenzioni nella progettazione devono essere aggiornati a fine lavori, sulla base di quanto realizzato tavole grafiche per accessi, utilizzo dotazioni sicurezza
19 di progettazione Passo avanti
20 di progettazione Obblighi di legge b bis) coordina l'applicazione da parte del Committente, nelle fasi di progettazione dell'opera opera, dei principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro chesisvolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. In caso di violazione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a 6.400
21 di progettazione La realtà Non sono note molte applicazioni di tale obbligo
22 di progettazione Passo avanti
23 di esecuzione Obblighi di legge TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Articolo 91 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA ESECUZIONE Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
24 di esecuzione Obblighi di legge a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e lacorrettaapplicazione i delle relative procedure di lavoro In caso di violazione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a 6.400
25 di esecuzione La realtà in molti casi si riscontrano CS assenti dal cantiere visite sistematiche ( il Coordinatore viene al lunedì. ), poco incisive e tempestive
26 di esecuzione Passo avanti frequenza rapportata alle criticità del cantiere coordinamento vero per appalti scorporati (più imprese affidatarie) rapporto con la sola impresa affidataria, ma verifica anche dell operatod ei sbappaltatori, in caso di subappalti ad imprese/lav. autonomi esecutori 0 verbali cartacei alla firma dei preposti, verbali inviati con posta certificata, verbalicon bli immaginii i
27 di esecuzione Obblighi di legge b) verifica l'idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandonela coerenza con quest'ultimo ultimo In caso di violazione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a 6.400
28 di esecuzione La realtà Coordinatori nominati da Committenti di primaria importanza che arrivano e timbrano per presa visione tutti i vari POS disposti sul tavolo dell ufficio dell impresa affidataria, nella baracca La mancata verifica dei POS da parte di molti coordinatori genera una certezza di adeguatezza dei propri documenti da parte delle imprese: frequentissima la frase In tanti anni non aveva mai ftt fatto osservazioni i nessun coordinatore al ns. POS. Se il CS invece martella, allora le imprese cominiciano, con un lungo processo, a contestualizzare maggiormente i documenti. Le imprese non sono spesso in grado di redigere POS e li affidano a consulenti poco scrupolosi, impiegati che operano in ufficio,
29 di esecuzione Passo avanti Verificare i contenuti minimi dei POS secondo l All. XV Verificare che le attività che si prevede siano svolte, siano indicate ed adeguatamente analizzate in termini di misure preventive Sensibilizzare le imprese a redigere POS dopo sopralluoghi, piainificazioni e coinvolgimento dei tecnici/preposti che opereranno sul cantiere
30 di esecuzione Obblighi di legge adegua il PSC e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.. verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operatividisicurezza. In caso di violazione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a 6.400
31 di esecuzione La realtà Moltissimi non adeguano il PSC in relazione alle lavorazioni che sopraggiungono o che comunque variano le loro modalità di effettuazione Molti pensano che occorra metter mano e ristampare il PSC ad ogni necessità di adeguamento, quindi desistono Molti CSE non realizzano che un PSC redatto male dal CSP, DEVE essere adeguato, anche se con grande fatica e dispendio di tempo
32 di esecuzione Passo avanti A volte occorre un vero documento di aggiornamento (per es. se il CSP ha prodotto un PSC fotocopia) Altre volte già il verbale di sopralluogo in cantiere è aggiornamento: si concordano con il datore di lavoro o il preposto dell impresa le modifiche alle lavorazioni da farsi e si formalizzano
33 di esecuzione Obblighi di legge c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; In caso di violazione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a 6.400
34 di esecuzione La realtà Però il CSE non coordina i sub appaltatori dell impresa affidataria, ci pensa l art. 97, a differenza di molti tecnici degli organi di vigilanza iil che imputano facilmente un mancato coordinamento dei subappaltatori di una stessa impresa alcse
35 di esecuzione Passo avanti Riunioni di coordinamento, anche, quando si tratta di committenti datori di lavoro, alla presenza di personale della committenza Determinazione di tempistiche di eventuali adeguamenti necessari Verbalizzazione delle riunioni e trasmissione a tutti i presenti
36 di esecuzione Obblighi di legge d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; In caso di violazione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a 4.800
37 di esecuzione La realtà Ruolo dei rappresentanti della sicurezza?? In caso di violazione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a 4.800
38 di esecuzione Obblighi Passo avanti di legge Nessuna ricetta!
39 di esecuzione Obblighi di legge e) segnala al Committente oal Responsabile bl dei Lavori, previacontestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente oilresponsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. In caso di violazione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a 6.400
40 di esecuzione La realtà Alcuni CSE provvedono, in assenza di pericoli gravi ed imminenti, a sospendere i lavori, in autonomia: invece occorre il benestare del Committente. Alcuni intendono che sia il CSE che può allontanare impresa e lavoratori autonomi dal cantiere, ma invece non può farlo, lo propone al Committente: decide quest ultimo.
41 di esecuzione Passo avanti Mantenere sempre il Committente informato di ogni azione del Coordinatore, trasmettendogli sempre allo stesso i verbali di sopralluogo. Resta il problema della denuncia del Committente agli Organi di Vigilanza: in molti casi è ovviamente inopportuna, meglio le dimissioni. Quando invece il Committente collabora ma non si ottiene nulla dalle imprese, e i lavori per motivi contingenti devono comunque proseguire o comunque non è possibile sostituire le imprese (appalti pubblici, scadenze, ecc.), allora, di concerto con il Committente, se tutteleazionipossibilisonostateeseguite,gliorganidivigilanza possono essere informati e può essere richiesto il loro intervento al fine di scuotere le imprese.
42 di esecuzione Obblighi di legge f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. In caso di violazione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a 6.400
43 di esecuzione La realtà Se la presenza del CSE non è contestuale al rischio delle attività, o comunque non è assidua, allora non può individuare queste situazioni e nemmeno può sospenderle: si assume responsabilità importanti il CSE non può sospendere tutte le lavorazioni, tutto il cantiere per una sola lavorazione pericolosa. La sospensione è circostanziata alla lavorazione. In caso di violazione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da a 6.400
44 di esecuzione Passo avanti Sospendere solo la singola lavorazione caratterizzata dal grave rischio, comunicandolo immediatamente o facendo firmare un verbale sul posto al preposto p della lavorazione interessata. E per autorizzare la ripresa si torna in cantiere, si riscontrano gli eventuali adeguamenti, e si redige altra comunicazionespecifica. i ifi
45 Infine Quindi, analizzando i vari obblighi di CSP e CSE abbiamo visto che : CSP e CSE non hanno specifichi obblighi di verifica documentale, se non del POS (cioè, non devono verificare, per es., il PiMUS) La verifica dell idoneità tecnico professionale compete al Committente; il CSP/E può farla a titolo di cortesia, ma resta obbligo del Committente e a seguito di tale verifica occorre poter prevedere un rifiuto dell affidamento dei lavori.
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