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1 Commento Riconosciuta l utilità delle best practice dal disegno di legge delega per il TU Da Parma, le regole della buona prassi per il coordinatore della sicurezza di Vittorio Gherri, tecnico del CSE Centro Servizi Edili di Parma, Comitato Paritetico Territoriale, Membro Gruppo Cantieri, Esperto in materia di Sicurezza, e Gabriella Magri, Ordine Ingegneri di Parma, Referente Commissione Sicurezza, Membro Gruppo Cantieri, Consulente ed esperta in materia di Sicurezza Il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna AUSL di Parma, l ASL SPSAL, l Ordine degli Architetti di Parma e l Ordine degli Ingegneri di Parma hanno redatto un documento programmatico allo scopo di fornire delle linee guida che facilitano il coordinatore della sicurezza nello svolgimento delle sue mansioni, garantendo una soglia minima di prestazione. Il documento«le regole di buona prassi per il coordinatore della sicurezza» consiste in una serie di regole volontarie che si affiancano alle disposizioni legislative in vigore senza contrastarle. Nell ambito di gruppi di lavoro particolarmente attivi in materia di sicurezza sul lavoro, costituiti da esperti della materia e rappresentativi per ogni categoria coinvolta nell attività di studio, già da tempo sono state messe a punto, approvate e divulgate le «Regole della Buona Prassi del Coordinatore della Sicurezza». Le «Regole della Buona Prassi» non sono altro che un documento programmatico, redatto nell ambito dei Piani per la Salute per la provincia di Parma, che tende a descrivere gli standard minimi di qualità che connotano il ruolo e le azioni del coordinatore della sicurezza, cercando di uniformarne i contenuti e le modalità operative. Grazie all attività degli esperti, in rappresentanza dei SPSAL dell ASL, del Centro Servizi Edili e degli ordini degli Ingegneri e degli Architetti, che operano nel gruppo di lavoro dei Piani per la Salute per la provincia di Parma, e al contributo di tutti i tecnici che aderiranno volontariamente ai contenuti del documento, si auspica di raggiungere anche il secondo obiettivo, una formalizzazione delle Regole della Buona Prassi attraverso un Protocollo d intesa ufficiale tra gli ordini professionali e le AU- SL. Questo documento è stato allegato, inoltre, al «Protocollo d intesa che contiene le misure e le iniziative per contrastare l irregolarità e l illegalità nel settore delle costruzioni» di Parma e provincia, stipulato alla presenza del Prefetto di Parma, tra Provincia, Comune, INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, azienda ASL, costruttori edili aderenti all Unione Parmense degli industriali, ANCPL, Legacoop, Unione provinciale delle cooperative, Unione delle costruzioni di CNA, Confartigianato-APLA, Gruppo imprese artigiane, segreterie provinciali CGIL- CISL-UIL, FENEAL-UIL, FILCA- CISL, FILLEA-CGIL, Cassa edile, Collegio dei geometri, Ordine degli ingegneri, Ordine degli architetti, Collegio dei periti della provincia di Parma. Lo stesso Piano regionale della prevenzione della Regione Emilia Romagna le ha riconosciute un corretto esempio di buone pratiche finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri edili. Il documento Le motivazioni che hanno portato il gruppo di lavoro alla stesura di questo documento e al suo monitoraggio sono molteplici, ma riconducibili alla necessità di qualificare l azione del coordinatore della sicurezza come consulente, il quale indirizza e accompagna il sistema verso l applicazione della nuova cultura europea della prevenzione dei rischi del lavoro. Non ultima la riconosciuta utilità delle buone prassi, da parte del disegno di legge delega per il «Testo Unico per la sicurezza sul lavoro», attualmente in analisi alla Camera, ottobre 2007 N. 19

2 SICUREZZA IN CANTIERE quali strumenti che possono orientare i comportamenti di tutte le figure del processo edilizio, che fornisce un rinnovato vigore ai contenuti del documento. Il 27 giugno 2007 è stato approvato, dal Senato, il disegno di legge che reca la delega al Governo per l adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore, di uno o di più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; si spera che, tra le tante argomentazioni da affrontare, anche questo tema sia preso nella dovuta considerazione. Infatti, l attività del coordinatore della sicurezza nei cantieri può essere svolta, con notevole discrezionalità, da parte del professionista incaricato e questo ha comportato, nel tempo, una differenza nello svolgimento dell incarico, tra coordinatori diversi, non trascurabile. A subirne le conseguenze è principalmente la committenza che si rivolge con fiducia al professionista ma è spesso ignara dei compiti che la legge ha imposto. Anche le imprese, in particolare quelle meno strutturate, si trovano a dover far fronte nei cantieri alle più svariate richieste e procedure da parte dei diversi coordinatori della sicurezza. Gli stessi tecnici preposti dallo Stato al controllo e alle ispezioni nei cantieri impegnano tempo e risorse preziose per comprendere, ogni volta, le modalità di gestione della sicurezza in cantiere, quest ultime spesso di carattere formale più che sostanziale. Il documento «Le Regole della Buona Prassi» contiene un elenco di azioni operative, ritenute minime e necessarie, che un coordinatore della sicurezza, in fase di progetto e di esecuzione, che decide di aderirvi volontariamente, deve impegnarsi a svolgere per ottemperare al suo incarico in qualità e con uniformità rispetto ad altri coordinatori della sicurezza. Restano naturalmente insostituibili i contenuti della legislazione vigente, che non vengono messi in discussione in nessun modo dal documento. l programmatico del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - AUSL di Parma, dell ASL-SPSAL, dell Ordine degli Architetti di Parma e dell Ordine degli Ingegneri di Parma Regole di buona prassi per il coordinatore della sicurezza In riferimento della direttiva cantieri D.Lgs. n. 494/1996 e D.Lgs. n. 528/1999; D.P.R. n. 222/2003; D.Lgs. n. 276/2003 Le regole di seguito indicate rappresentano un insieme di attività che se svolte da coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l incarico in oggetto correttamente ed eticamente. Si tratta di regole volontarie che non sostituisco in alcun modo i contenuti di legge; semplicemente vi si affiancano. Presso gli Ordini professionali di Ingegneri e Architetti si formeranno i gruppi dei tecnici che sottoscriveranno le presenti regole e quindi aderiranno volontariamente a rispettare questi contenuti. Poiché gli incarichi tecnici previsti dalla legge sono due, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, anche le Regole di Buona Prassi verranno distinte per i due casi. Regole di buona prassi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 1. Si consiglia di sottoscrivere un contratto di incarico (sarà consultabile il documento base presso il proprio ordine) possibilmente prima dell inizio della progettazione. Testimonia la possibilità temporale di lavorare assieme al progettista e quindi di potere influire sulle scelte progettuali considerando i rischi nella fase preliminare, le soluzioni architettoniche e la scelta delle tecnologie di costruzione, delle attrezzature e dei materiali. 2. Consegnare sempre al committente: l fotocopia del proprio attestato di Coordinatore della Sicurezza; l dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per svolgere l incarico di Coordinatore della sicurezza; l dichiarazione relativa alla sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del ruolo con indicati tutti i dati di riferimento e il massimale concordato. 3. Spiegare al committente cosa significa e comporta la possibilità di nominare un Responsabile dei Lavori. 4. Redigere un PSC così come indicato nella legislazione e veramente finalizzato al progetto; 5. Evidenziare nel P.S.C., anche con documentazione fotografica e anche in coerenza con gli elaborati grafici allegati al progetto, in particolare il contesto ambientale e la verifica di eventuali sottoservizi e/o manufatti interrati valutati a seguito di sopralluogo. È buona prassi verbalizzare gli esiti del sopralluogo ed allegare al piano il verbale. 6. Individuare, prima che inizino i lavori, le prevedibili occasioni in cui effettuare riunioni di coordinamento. 7. Predisporre il Fascicolo Tecnico così come indicato nella legislazione e veramente finalizzato al progetto. 8. Formalizzare il passaggio del PSC e del FT dal Coord. di progetto al Coord. di esecuzione con modulo controfirmato. Di seguito si riporta l art. 4 del D.Lgs. n. 494/1996 integrato con il D.Lgs. n. 528/ ottobre 2007 N

3 Art. 4 Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a)redigeilpianodisicurezzaedicoordinamentodicuiall articolo12,comma1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all atto di eventuali lavori successivi sull opera. 3. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, della sanità e dei lavori pubblici [2], sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l igiene del lavoro di cui all articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, sono definiti i contenuti del fascicolodicuialcomma1,letterab). [2]Ildecretodicuiall articolo4,comma3,deldecretolegislativon.494/1996,èadottatoentroilterminedi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Regole di buona prassi del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: (si considera che sia un tecnico diverso da quello nominato come coordinatore in fase di progettazione; se trattasi dello stesso professionista andare direttamente al punto 4) 1. Si consiglia di sottoscrivere un contratto di incarico (sarà consultabile il documento base presso il proprio ordine) possibilmente prima della denuncia/comunicazione di inizio lavori presso gli uffici comunali, se necessarie, e comunque prima della richiesta di offerta alle imprese. Testimonia la possibilità temporale di lavorare assieme al progettista e al Direttore dei Lavori quindi di potere influire sulle scelte progettuali e di approntamento dei lavori considerando i rischi nella fase preliminare, le soluzioni architettoniche e la scelta delle tecnologie di costruzione, delle attrezzature e dei materiali. 2. Consegnare sempre al committente: l fotocopia del proprio attestato di Coordinatore della Sicurezza; l dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per svolgere l incarico di Coordinatore della sicurezza; l dichiarazione relativa alla sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura del ruolo con indicati tutti i dati di riferimento e il massimale concordato. 3. Spiegare al committente cosa significa e comporta la possibilità di nominare un Responsabile dei Lavori, se non già fatto in fase di progetto. 4. Spiegare al committente la necessità di compilazione della notifica preliminare e a chi va inviata prima dell inizio dei lavori. Copia di tale documento dovrà essere presente in cantiere. 5. Verificare l idoneità dei POS e comunicare per iscritto l accettazione, la non accettazione o la richiesta di integrazione del documento. Copia del verbale sarà conservato in cantiere e trasmesso anche al committente. 6. Effettuare le opportune visite in cantiere ogni qualvolta si ritiene necessario ma comunque a cadenza preferibilmente non superiore a due settimane; 7. Compilare un rapportino scritto, a seguito di visita in cantiere, da inviare alle ditte interessate e anche al committente; dovrà sempre essere presente una copia in cantiere; tale documento può essere considerato aggiornamento del PSC e deve essere allegato allo stesso. 8. Emettere un verbale scritto, a seguito di ogni riunione della sicurezza, da inviare alle ditte interessate e anche al committente; dovrà sempre essere presente una copia in cantiere; tale documento può essere considerato aggiornamento del PSC e deve essere allegato allo stesso. 9. Relazionare periodicamente al Committente l attività di cantiere verbalmente o anche a mezzo invio del rapportino di cui al punto 7. Resta comunque l obbligo d informare il Committente in caso di gravi inadempienze e/o situazioni di pericolo imminente. 10. Consegnare il Fascicolo Tecnico a fine lavori al committente facendosi controfirmare una comunicazione di avvenuta consegna. 11. Consegnare all impresa appaltatrice la scheda che dovrà compilare in caso di infortunio e inviare ad AUSL di competenza (la scheda in allegato al presente documento). 12. Compilazione, a fine lavori, di un modulo da predisporre di riepilogo indicante: effettiva durata dei lavori, eventuali infortuni denunciati e loro breve descrizione (se a conoscenza), principali problematiche insorte durante lo svolgersi dei lavori. Di seguito si riporta l art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 integrato con il D.Lgs. n. 528/ ottobre 2007 N. 19

4 SICUREZZA IN CANTIERE Art. 5 Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 12, assicurandone la coerenza con quest ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione provvede a dare comunicazione dell inadempienza all azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro; f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 1 bis. Nei casi di cui all articolo 3, comma 4 bis, il coordinatore per l esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cuialcomma1,redigeilpianodisicurezzaedicoordinamentoepredisponeilfascicolo,dicuiall articolo4, comma1,letterea)eb). Modello da compilarsi a cura dell impresa appaltatrice in caso di infortunio da inviare ad AUSL Distretto di competenza Servizio Medicina del lavoro e consegnare in copia a: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; al committente. Cantiere: Infortunio avvenuto il: Nomedel/ilavoratore/i: Impresa di appartenenza Gravità dell infortunio: giorni di prognosi invalidità Descrizione dell evento: Azioni specifiche intraprese dal CSE: DL: Committenza: Per presa visione Committenza RLS impresa Datore di lavoro impresa redatto da(nomeecognome perl impresa): 16 ottobre 2007 N

5 Modello di riepilogo cantiere da compilarsi a cura dell impresa appaltatrice a fine lavori Cantiere: Data: Durata effettiva dei lavori: Importo effettivo dei lavori: Imprese Presenti: Nome imprese Specializzazione Presenza in cantiere Lavoratori autonomi presenti: Infortuni avvenuti: Tipo Gravità Conseguenze Principali problematiche: Note: Per presa visione Committenza: redatto da(nome Cognome per l impresa): N.B. in caso di più imprese appaltatrici verranno redatte più schede ottobre 2007 N. 19

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