I La riforma della previdenza pensionistica obbligatoria

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1 Previdenza obbligatoria e Il sistema obbligatorio e Prof. Avv. Pasquale Passalacqua Formia 3 aprile 2007 I La riforma della previdenza pensionistica obbligatoria Le principali Tappe Legge 30 aprile 1969, n. 153 Riforma AMATO : d.lgs. n. 503 del 1992 Riforma DINI : l. n. 335 del 1995 Riforma BERLUSCONI : l. n. 243 del 2004 Sistemi di finanziamento RIPARTIZIONE: il metodo di finanziamento è quello dei contributi sociali versati dal lavoratore e dal datore di lavoro agli organismi che erogano le prestazioni pensionistiche. I contributi versati dai lavoratori vengono utilizzati per pagare le pensioni correnti: contratto intragenerazionale. Non c è accumulazione di riserve. CAPITALIZZAZIONE: il metodo di finanziamento è quello dei contributi individuali che ogni lavoratore versa nel periodo di attività.tali contributi vengono investiti nel mercato finanziario e trasformati al momento del pensionamento in prestazioni. Si ha un accumulazione di riserve per il periodo che intercorre tra il versamento dei contributi e il pagamento della pensione. Legge 30 aprile 1969, n. 153 La legge 30 aprile 1969, n. 153, ha segnato una svolta nell'evoluzione della tutela pensionistica realizzata attraverso: abbandono di ogni residua forma di capitalizzazione; erogazione della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni, sprovvisti di tutela pensionistica e reddito; istituzione della pensione di anzianità per coloro che avevano trentacinque anni di contribuzione, pur non avendo raggiunto l'età pensionabile; perfezionamento della formula retributiva per il calcolo della pensione perequazione automatica delle pensioni, con rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo. 1

2 Le riforme realizzate dagli 90 in risposta alla crisi finanziaria del sistema Riforma Amato D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 Armonizzazione tra pubblico e privato Innalzamento graduale dell età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) Modifica del coefficiente di rivalutazione Riforma Dini Legge 8 agosto 1995, n. 335 Introduzione del sistema contributivo Flessibilità dell età pensionabile, che non è fissa, ma è definita una fascia che va da 57 a 67 anni. E penalizzato chi va in pensione prima dei 65 anni e premiato chi va dopo. Graduale abolizione delle pensioni di anzianità Introduzione delle finestre Sistema retributivo: Importo pensione indipendente: età al pensionamento contributi versati Dal sistema retributivo al sistema contributivo Sistema contributivo: Importo pensione dipende: età al pensionamento aliquota di computo andamento del PIL Sistema retributivo Pensione calcolata sulla base della retribuzione Sono presi in considerazione gli ultimi anni di contribuzione precedenti al pensionamento Aliquota di rendimento del 2% (fino a redditi annui di ) Si compone di due quote: una relativa alle retribuzioni fino al ed una relativa alle retribuzioni successive Si applica ai lavoratori che alla data del avevano maturato almeno 18 anni di contributi 2

3 Sistema contributivo Sistema misto Si calcola sulla base dei contributi annui Si rivalutano sulla base del tasso annuo di capitalizzazione calcolato dall ISTAT (derivante dalla variazione media quinquennale del PIL) Si sommano per ottenere il montante Al montante si applica il coefficiente di trasformazione che dipende dall età del lavoratore al momento del pensionamento Si applica ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo l o ai lavoratori che optano volontariamente per questo sistema La pensione viene calcolata col sistema retributivo per i periodi di anzianità maturata fino al e col sistema contributivo per i periodi maturati dopo tale data. Si applica ai lavoratori che alla data del avevano maturato meno di 18 anni di contributi. Gli effetti delle riforme sulle pensioni Sistema retributivo: con 35 anni di contributi e 60 anni di età si aveva una pensione pari a circa il 70% dell ultima retribuzione Sistema contributivo: con 35 anni di contributi e 60 anni di età si ha una pensione pari a circa il 55% dell ultima retribuzione in parte delega previdenziale Riforma Berlusconi :Legge n. 243 del 2004: "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria" in parte legge immediatamente dispositiva Le Novità della l. n. 243 del 2004 Pensioni di anzianità Fino al 2007 resteranno in vigore le norme attualmente in vigore. Dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e 60 anni di età; i lavoratori autonomi con 35 di contributi e 61 di età. Per tutti è prevista la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età. Dal 2010 i requisiti diventeranno per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi (oppure 40 anni di contributi). Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi, serviranno 62 anni di età per i dipendenti e 63 per gli autonomi (oppure 40 anni di contributi). Le donne avranno la possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore ( ), ma la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo. Dal 2008 le finestre di uscita saranno ridotte da quattro a due (1 gennaio e 1 luglio). Le Novità della l. n. 243 del 2004 Pensioni di vecchiaia Per le pensioni liquidate con il sistema retributivo non cambia nulla. Dal 2008 per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo l'età pensionabile sarà elevata da 57 a 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne (in alternativa si potrà andare in pensione con il solo requisito contributivo di 40 anni). 3

4 Il cd. Bonus previdenziale INCENTIVI A POSTICIPARE L ANDATA IN PENSIONE Con il comma 12 della delega previdenziale si istituisce, per i soli lavoratori del settore privato, l incentivo per il posticipo del pensionamento. La norma ha carattere sperimentale fino al 2007 I lavoratori che matureranno, entro il , i requisiti per la pensione di anzianità (35 anni di contributi e 57 anni di età) e che decidano di rimanere al lavoro, ricevono un aumento in busta paga pari al controvalore dei contributi previdenziali versati all'ente di previdenza, vale a dire il 32,7% della loro retribuzione. Le Novità della l. n. 243 del 2004 La certificazione Chi entro il 31 dicembre 2007 avrà maturato i requisiti per l anzianità potrà chiedere all ente previdenziale di appartenenza un certificato che attesterà i diritti acquisiti. Indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione, sarà così possibile andare in pensione in qualsiasi momento II La riforma della previdenza pensionistica Le tappe della riforma della previdenza - I Art cod. civ.: I fondi speciali per la previdenza e l assistenza che l imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell imprenditore o del prestatore di lavoro Art cod. civ.: Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi. Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto I mutamenti economico sociali degli anni del secolo scorso Invecchiamento della popolazione Diminuzione del tasso di natalità CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO CHE CREA SCOMPENSO TRA LAVORATORI ATTIVI E PENSIONATI FABBISOGNO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Il collocamento della previdenza nel sistema italiano della previdenza sociale Uno dei punti più controversi nel dibattito sulla previdenza è quello della sua ascrivibilità alla sfera dei bisogni previdenziali socialmente rilevanti, presi in considerazione dal 2 comma dell art. 38 Cost., ovvero a quello della libertà dell iniziativa privata, garantita anche in materia di assistenza dal 5 comma del medesimo art. 38. La questione è di rilievo centrale, perché dall impostazione che se ne dà derivano un diverso fondamento, anche e soprattutto costituzionale, nonché una diversa portata, anche in sede interpretativa, dei limiti, controlli e incentivi destinabili alla previdenza non pubblica. 4

5 Il collocamento della previdenza nel sistema italiano della previdenza sociale (segue) Art. 38 Cost. 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. 2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 3. Gli inabili ed minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale. 4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 5. L assistenza privata è libera. Il collocamento della previdenza nel sistema italiano della previdenza sociale (segue ): La previdenza come previdenza privata: la previdenza privata appartiene ad una sfera assolutamente distinta ed autonoma da quella pubblica: essa è espressione essenziale di libertà nell attuazione di forme protettive, che completano o elevano le prestazioni del sistema di solidarietà pubblica. Essa trova il suo ancoraggio costituzionale nel quinto comma dell art. 38 Cost., che garantisce la libertà dell assistenza privata. Il collocamento della previdenza nel sistema italiano della previdenza sociale (segue ): La previdenza come pilastro privatistico del sistema di sicurezza sociale (segue ): Il 2 comma dell art. 38 Cost. non tutela soltanto il minimo vitale ma anche il mantenimento dello stesso tenore di vita. E per raggiungere tale obiettivo, la previdenza pubblica e privata concorrono a realizzarla. Al di fuori della sfera di questi bisogni si collocano i bisogni previdenziali di rilievo non sociale, ma meramente privato ed individuale, garantiti anch essi dal 5 comma dell art. 38. Le tappe della riforma della previdenza - II D.lgs. n. 124 del 1993: Prima disciplina organica dei Fondi Pensione Adesione volontaria Privilegi per i fondi pensione negoziali (chiusi) Corte Cost. 28 luglio 2000, n. 393 Le tappe della riforma della previdenza - III Legge n. 335 del 1995: Modifiche al D.lgs. n. 124 del 1993 D.lgs. n. 47 del 2000: Nuove modifiche al D.lgs. n. 124 del 1993 Le tappe della riforma della previdenza - IV D.lgs. n. 252 del 2005: Nuova Disciplina delle forme pensionistiche complementari legge n. 296/2006: legge finanziaria per il 2007 Modifiche al D.lgs. n. 252 del

6 Finanziaria 2007: norme sulla previdenza Il Provvedimento (attuando l accordo Governo, Confindustria e sindacati del 19/23 ottobre 2006): Anticipa al 1 gennaio 2007 l entrata in vigore della riforma della previdenza (D. lgs. 252/2005); Istituisce un fondo presso l INPS al quale far confluire, da parte delle imprese con almeno 50 addetti, il TFR maturando dei dipendenti che optano per tenerlo in azienda Il D.lgs. n. 252 del 2005 L adesione alle forme pensionistiche complementari Risulta confermato il principio della libertà e volontarietà dell adesione a qualunque forma pensionistica, sia collettiva sia individuale (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto). Il D.lgs. n. 252 del 2005 L adesione alle forme pensionistiche complementari Il decreto non esclude la possibilità di adesione contemporanea a più forme pensionistiche complementari, fattispecie che, tipicamente, potrà realizzarsi nell ipotesi di una pluralità di rapporti di lavoro che diano titolo ad adesioni a forme pensionistiche diverse. (Direttive generali COVIP 28 giugno 2006) Il D.lgs. n. 252 del 2005 Destinatari delle forme pensionistiche complementari i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ivi inclusi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal legislativo 10 settembre 2003, n. 276; i lavoratori autonomi e i liberi professionisti; i soci lavoratori di qualsiasi tipo di cooperative, anche insieme ai lavoratori dipendenti dalle cooperative stesse. Il D.lgs. n. 252 del 2005 Destinatari delle forme pensionistiche complementari Con riguardo, invece, alle forme pensionistiche complementari individuali, il decreto precisa (articolo 13, comma 2) che possono aderirvi anche soggetti diversi da quelli individuati nell elencazione di cui all articolo 2 (ad esempio, i soggetti privi di reddito di lavoro). Non sussiste, pertanto, per tali forme, alcuna restrizione sotto il profilo dei potenziali aderenti (Direttive generali COVIP 28 giugno 2006) La Riforma della Previdenza nella P.A. Il decreto effettua esplicitamente un esclusione dall applicazione della normativa ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Infatti, fino all emanazione del decreto legislativo di attuazione dell articolo 1, comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica integralmente la previgente normativa. 6

7 L Accordo quadro per la PA In data 14 settembre 2005 è stata sottoscritta all Aran l accordo quadro che proroga il termine indicato dall art. 2, comma 3, dell AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza. Il termine per esercitare l opzione per il passaggio dal TFS al TFR con contestuale adesione dei pubblici dipendenti alla previdenza, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2001, già prorogato al 31 dicembre 2005, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare. L Accordo del 6/3/ Comparti Sanità ed Enti locali Varata l ipotesi di accordo collettivo per l istituzione del fondo pensione in favore dei dipendenti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale. L accordo raggiunto interessa circa dipendenti (circa nella Sanità e i restanti nelle regioni ed autonomie locali), e consentirà la creazione di un fondo che si affiancherà al Fondo pensione Espero, già operativo per i lavoratori della scuola (circa dipendenti). L accordo consentirà quindi a circa 2/3 dei dipendenti pubblici di aderire ad un fondo di previdenza Il Fondo è costituito ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 Fonti di finanziamento Per i lavoratori dipendenti: Contributo del lavoratore Contributo del datore di lavoro TFR Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti: Contributi a carico degli stessi Per i soggetti diversi dai titolari di reddito o d impresa e soggetti fiscalmente a carico di altri: Contributi a carico degli stessi o dei soggetti nei confronti dei quali sono a carico Schemi di funzionamento Schemi a beneficio definito Sono definite le prestazioni mentre i contributi saranno fissati in modo da coprire le prestazioni SOLO per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti Schemi a contributo definito Sono definiti i contributi mentre le prestazioni dipenderanno dalla gestione finanziaria Per TUTTE le categorie di possibili aderenti Il D.lgs. n. 252 del 2005 Istituzione delle forme pensionistiche complementari a)contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell economia e del lavoro; b)accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; c)regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d)le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; Il D.lgs. n. 252 del 2005 Istituzione delle forme pensionistiche complementari e)accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; g)gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); h)i soggetti di cui all articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all articolo 12; i) i soggetti di cui all articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali 7

8 Le diverse forme di previdenza Vecchi fondi pensione: Nascevano, di solito, per effetto di accordi o regolamenti aziendali Si rivolgono ad una platea ben definita e solitamente non molto ampia Potevano essere sia interni che esterni all azienda Generalmente hanno regole di governance tendenti a coinvolgere lavoratori e organizzazioni sindacali Le diverse forme di previdenza Fondi pensione negoziali (chiusi): Nascono da contrattazione collettiva hanno un ambito definito di operatività (coincidente, per lo più, con il campo di applicazione del contratto collettivo da cui nascono) riconoscono un ruolo alle parti sociali hanno una governance ispirata al principio della democrazia rappresentativa Le diverse forme di previdenza Fondi pensione aperti: Nascono per iniziativa degli operatori finanziari Non hanno un ambito definito di operatività (sono aperti all adesione di chiunque, sia su base individuale che su base collettiva) Sono istituzioni interne ai soggetti che li istituiscono e per questo motivo anche in caso di adesione collettiva: non riconoscono un ruolo alle parti sociali non hanno regole di governance Le diverse forme di previdenza Piani Individuali Pensionistici: Sono forme di previdenza a livello individuale attuate tramite contratti di assicurazione con finalità previdenziale (polizze previdenziali di nuova generazione) Principali differenze tra le diverse forme di previdenza F. negoziali/aperti/pip: Capitalizzazione Contribuzione definita No gestione diretta Limiti stringenti per investimenti No investimenti in polizze Vecchi fondi: Anche ripartizione Anche prestazione definita Anche gestione diretta Limiti più blandi per investimenti Anche investimenti in polizze I Fondi pensione Regionali istituiti o promossi dalle Regioni e operanti nel territorio di competenza della Regione possono aderirvi i lavoratori che svolgono attività nel territorio della Regione che ha istituito il Fondo 8

9 I Fondi pensione Regionali Art. 3. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: (..) d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; Si è in presenza di una norma sulla legislazione concorrente o ripartita tra Stato e Regioni I Fondi pensione Regionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: ( ) previdenza e integrativa Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato La destinazione del TFR Entro 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2007 o entro 6 mesi dall assunzione se successiva il lavoratore può: Dichiarare in modo esplicito di voler destinare gli accantonamenti del proprio TFR maturando in una qualsiasi delle forme di previdenza previste dalle legge; Dichiarare in modo esplicito di voler mantenere il TFR in azienda; Non effettuare nessuna scelta (conferimento tacito) Modalità esplicita - I 1 - Il lavoratore dichiara in modo esplicito di voler destinare gli accantonamenti del proprio TFR maturando in una qualsiasi delle forme di previdenza previste dalle legge. Modalità esplicita - II 2 - Il lavoratore dichiara in modo esplicito di voler mantenere il TFR in azienda Modalità tacita Il lavoratore entro i sei mesi non effettua nessuna dichiarazione In questi casi se l azienda occupa più di 49 dipendenti, il TFR maturando deve essere versato all INPS in un Fondo gestito per conto del Tesoro. Alla cessazione del rapporto l azienda paga l intero TFR e conguaglia con i contributi dovuti all INPS la quota versata dal 2007 in poi. Meccanismo del Silenzio-Assenso ma meglio giuridicamente definirlo del CONFERIMENTO TACITO 9

10 Meccanismo del conferimento tacito per i lavoratori occupati in data successiva al 28 aprile 1993 Trascorsi i sei mesi il datore di lavoro trasferisce automaticamente il TFR maturando nel fondo negoziale di riferimento salvo sia intervenuto un accordo tra le parti che prevede la destinazione del TFR ad una forma collettiva quale: Fondi negoziali Fondi istituti o promossi dalle Regioni Fondi aperti In caso di presenza di più forme pensionistiche nell ambito della stessa azienda il TFR va a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda Meccanismo del conferimento tacito per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e iscritti al Fondo negoziale Trascorsi i sei mesi il datore di lavoro trasferisce automaticamente il residuo TFR maturando al Fondo pensione negoziale a cui sono iscritti Meccanismo del conferimento tacito per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti Trascorsi i sei mesi il datore di lavoro trasferisce automaticamente il TFR maturando nel fondo negoziale di riferimento salvo sia intervenuto un accordo tra le parti che prevede la destinazione del TFR ad una forma collettiva quale: Fondi negoziali Fondi istituti o promossi dalle Regioni Fondi aperti In caso di presenza di più forme pensionistiche nell ambito della stessa azienda il TFR va a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda In assenza di una forma pensionistica collettiva di riferimento o in caso di mancato accordo tra le parti, il TFR maturando confluirà nel fondo residuale presso l INPS (FondInps) Meccanismo del Adesione Esplicita per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e NON iscritti al Fondo negoziale Conferiscono il TFR nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi o contratti non prevedono il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50% Conferimento del TFR da parte di lavoratori che già aderiscono a forme di previdenza alle quali non versano alcuna quota di TFR Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 che già aderiscono a forme di previdenza alle quali non versino alcuna quota di TFR (essendo il versamento limitato ai soli contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore) si evidenzia che, stante la previsione dell articolo 8, comma 7, lett. c) numero 1) del decreto legislativo n. 252/2005, la scelta è limitata al mantenimento del TFR secondo il regime di cui all articolo 2120 del codice civile o all integrale conferimento dello stesso alla forma pensionistica cui abbiano già aderito. Covip Deliberazione 21 marzo 2007 (Chiarimenti operativi su applicazione decreti ministeriali) Il fondo residuale INPS per il conferimento del TFR non altrimenti devoluto Nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi previsti dal decreto, non esprima alcuna scelta, ivi compresa quella di mantenere il TFR maturando in azienda e in assenza di una forma pensionistica collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale il lavoratore stesso sia destinatario, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensionistico istituito presso l INPS 10

11 Portabilità della posizione individuale costituita presso FONDINPS La posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica, dopo che sia trascorso almeno un anno dall adesione. Atteso che il presupposto, per il conferimento del TFR a FONDINPS, è l assenza, al momento del perfezionamento del silenzio-assenso, di una forma pensionistica collettiva di riferimento, deve ritenersi che, qualora tale forma venga successivamente costituita, il lavoratore possa ad essa aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data di iscrizione a FONDINPS. In tal caso, il montante già conferito a FONDINPS resta, comunque, presso tale forma pensionistica fino allo scadere dell anno, decorso il quale potrà essere ricongiunto alla nuova forma previdenziale prescelta Covip Deliberazione 21 marzo 2007 (Chiarimenti operativi) Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre di silenzio assenso Il decreto legislativo n. 252/2005 prevede che, ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito del TFR, debba decorrere integralmente il periodo di sei mesi. Pertanto, nell ipotesi in cui, prima della scadenza di tale periodo, il rapporto di lavoro cessi senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volontà circa la destinazione del TFR, il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso non può considerarsi perfezionato e, pertanto, il lavoratore, alla cessazione del rapporto, avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato. Analogo principio va osservato nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Anche in tal caso, se alla scadenza del contratto il lavoratore non si sia espresso sul proprio TFR, non può ricorrersi al meccanismo del silenzio-assenso, ed il lavoratore avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato Covip Deliberazione 21 marzo 2007 (Chiarimenti operativi su applicazione decreti ministeriali) Informazione Prima dell avvio del periodo dei sei mesi il datore di lavoro deve fornire al lavoratore informazioni adeguate sulle diverse scelte disponibili Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori - che non hanno manifestato alcuna volontà le necessarie informazioni sulla forma pensionistica verso la quale sarà conferito il TFR alla scadenza dei sei mesi La portabilità del contributo aziendale previsto dalla contrattazione collettiva Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, accordi aziendali, regolamenti di enti e aziende, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Il contributo del datore si lavoro previsto dai contratti Collettivi o dagli accordi aziendali (qualora il lavoratore ne abbia diritto) Viene destinato alla forma pensionistica, collettiva ed individuale scelta dal lavoratore nei limiti e con le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali Le prestazioni PRIMA DEL PENSIONAMENTO Anticipazione Riscatto Trasferimento AL MOMENTO DELLA PENSIONE Prestazione in forma di capitale Prestazione in forma di rendita Prestazione in forma di rendita e in forma di capitale Anticipi dai Fondi Pensione Il lavoratore potrà richiedere un anticipazione della posizione individuale maturata: in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie, e a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche per un importo non superiore al 75 per cento dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, secondo le modalità disciplinate dalla legge; per un importo non superiore al 30 per cento, dopo otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari per ulteriori esigenze degli aderenti. 11

12 Le prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro Perdita dei requisiti di partecipazione (passaggio ad altra azienda) In caso di morte dell iscritto prima del pensionamento quanto maturato verrà liquidato ai beneficiari previsti dalla legge o in loro assenza a un beneficiario designato. A scelta dell iscritto: il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione; Il mantenimento della posizione presso il fondo (in quiescenza) Le prestazioni accessorie in caso di morte dell iscritto dopo il pensionamento A miglior tutela dell aderente, gli schemi per l erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media. Il trasferimento della posizione previdenziale A SEGUITO DI PERDITA DEI IN COSTANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: E prevista la possibilità di Dopo due anni di permanenza trasferimento della posizione l aderente può trasferire individuale ad altro fondo l intera posizione maturata pensione negoziale cui presso una qualsiasi altra l aderente accede in relazione forma di previdenza alla nuova attività Se il trasferimento avviene dal Fondo pensione negoziale ad un altra forma di previdenza il contributo del datore di lavoro diventa esigibile per il lavoratore solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali Prestazioni agli iscritti Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Viene superata la precedente distinzione fra prestazioni di previdenza per anzianità e per vecchiaia. Le Prestazioni AL MOMENTO DELLA PENSIONE Prestazione in forma capitale (consentita fino al 50% dell importo accumulato presso il fondo) ma l iscritto può ottenere la liquidazione interamente in forma di capitale, se la sua rendita risulta di importo esiguo (quando l importo della rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale accumulato presso il fondo pensione é inferiore al 50 per cento dell assegno sociale INPS). Prestazione in forma di rendita mediante conversione del montante maturato presso il fondo in annualità vitalizie; In caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche potranno essere, su richiesta dell aderente, effettuate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti previsti per l accesso alla pensione obbligatoria. Il fondo come autonomo soggetto di diritti e di doveri Il fondo pensione negoziale ha una propria personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto ai soggetti che lo hanno istituito. Quindi: Il fondo pensione è autonomo: non è delle aziende né del sindacato ma degli associati Ha vita propria, non tollera interferenze da parte di soggetti esterni, agisce attraverso i propri organi sociali 12

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