REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

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1 N /2015 REG.PROV.COLL. N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 336 del 2015, proposto dalla sig.ra Verusca Palidori, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Montini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via dei Rondinelli 2; contro Ministero della Giustizia, Commissione centrale per gli esami di avvocato presso il Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Firenze - sessione 2013, 4^ Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Firenze - sessione 2013, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4; per l'annullamento - del provvedimento di decadenza del 10 dicembre 2014, ricevuto in data , adottato dalla 4^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato,

2 Sessione 2013, della Corte di Appello di Firenze mediante il quale è stata disposta la decadenza della dott.ssa Palidori dalla possibilità di sostenere la prova orale; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato ivi compresi: - la nota di trasmissione del suindicato provvedimento del a firma del responsabile dell Ufficio di Segreteria per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze; - il provvedimento con il quale in data 3 dicembre 2014 la 4^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato ha disposto il rinvio della prova orale della ricorrente al 10 dicembre Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione centrale per gli esami di avvocato presso il Ministero della Giustizia, della Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Firenze - sessione 2013, della 4^ Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Firenze - sessione 2013; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 1) La dott.ssa Verusca Palidori ha partecipato alla sessione 2013 dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Firenze, superando la prova scritta. E stata quindi convocata per sostenere la prova orale in data 5/11/2014.

3 Nell'imminenza di tale data ha fatto pervenire alla Sottocommissione d'esame un certificato medico con cui, in relazione ad uno stato di malattia, si sconsigliava alla predetta "a lasciare la propria abitazione al fine di sottoporsi ad un più rigido trattamento dietetico ed a sottoporsi a riposo assoluto" (prognosi fino al 21/11/2014). Vista la certificazione, la 4^ Sottocommissione ha disposto il rinvio della prova al 26/11/2014. Il giorno precedente quest'ultima data la dott.ssa Palidori ha indirizzato al Presidente della predetta Sottocommissione una richiesta di nuova convocazione, allegando un certificato medico (datato 21/11/2014) di non avvenuta guarigione, recante l'indicazione: "La paziente viene sconsigliata a lasciare la propria abitazione per cure" e prognosi fino al 12/12/2014. Con nota del 3/12/2014 è stato comunicato alla candidata l'ulteriore rinvio della prova orale al 10/12/2014, con la precisazione che non sarebbe stato possibile altro differimento, atteso che quella indicata era "l'ultima data di svolgimento degli esami da parte della 4^ Sottocommissione"; nel provvedimento allegato alla comunicazione di rinvio si rilevava che dal certificato prodotto dalla richiedente "non risulta impossibilità a comparire, ma viene soltanto sconsigliato di lasciare la propria abitazione fino al 12 dicembre 2014". Il giorno stabilito per la prova orale (10/12/2014) l'interessata ha fatto pervenire alla 4^ Sottocommissione una nuova richiesta di rinvio, allegando un certificato del medesimo medico che, integrando o sostituendo il precedente certificato (di cui recava la medesima data del 21/11/2014), precisava: "Il quadro patologico impone che la paziente rimanga a riposo assoluto presso la propria abitazione". Nel verbale della seduta di esami del 10/12/2014 la Sottocommissione ha dichiarato la decadenza della dott.ssa Palidori dalla possibilità di sostenere la prova orale, ritenendo "che l'impedimento non sia giustificato atteso il soprarichiamato contenuto dei due certificati e che comunque in data odierna è stato esaurito l'elenco dei candidati chiamati a sostenere le prove orali"; ciò "anche in relazione al fatto che il certificato relativo all'odierna convocazione, pur

4 essendo datato 21/11/2014, è stato inviato dalla candidata a mezzo fax, e non in originale, solo oggi 10/12/2014". 2) Queste, in sintesi, le censure formulate nel ricorso: - la 4^ Sottocommissione non poteva ignorare o disattendere i certificati medici inviati dalla ricorrente; al più avrebbe potuto disporre verifiche sanitarie; la paziente è sempre stata affetta della medesima patologia: se ciò aveva in precedenza legittimato un rinvio, altrettanto doveva accadere successivamente; - la circostanza che nella seduta del 10/12/2014 fosse stato esaurito l'elenco dei candidati ammessi all'orale non rileva al fine di giustificare il provvedimento impugnato, perché non era ostativa ad una riconvocazione della Sottocommissione finalizzata a sottoporre la ricorrente alla prova orale; - l'invio del certificato via fax non ne precludeva la valutazione, trattandosi dell'integrazione di un certificato già in possesso della Sottocommissione, integrazione che la ricorrente ha fatto pervenire non appena appreso dell'insufficienza del certificato già trasmesso. 3) Il ricorso è infondato in quanto: - la decisione della 4^ Sottocommissione di rinviare la prova orale al 10/12/2014 non è stata tempestivamente impugnata dalla ricorrente, posto che l'impugnazione proposta con il ricorso in esame, notificato il 12/2/2015, è evidentemente tardiva; - è vero che l'esaurimento dei candidati da sottoporre alla prova orale non impediva alla Sottocommissione di riconvocarsi successivamente e appositamente per la prova della ricorrente; ma la decadenza della predetta consegue non alla circostanza di cui sopra (che ha un rilievo soltanto organizzativo), bensì alla rilevata contraddittorietà dei due certificati prodotti e alla tardiva presentazione del secondo, intervenuta solo nel giorno stesso della convocazione; tale tardività non è giustificabile, tenuto conto che la ricorrente è stata informata per tempo della data della nuova convocazione (stabilita il 3/12/2014) e che il certificato inviato il

5 10/12/2014 recava la data, ben anteriore, del 21/11/2014; ciò concreta altresì la violazione del principio di leale collaborazione che deve contrassegnare anche i rapporti tra i candidati ad un pubblico esame di abilitazione professionale e le commissioni esaminatrici, al fine di perseguire gli obiettivi di economicità e di efficacia a cui deve essere ispirata l'azione amministrativa. 4) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Le spese possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della costituzione soltanto formale dell'amministrazione resistente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Saverio Romano, Presidente Eleonora Di Santo, Consigliere Carlo Testori, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/04/2015 IL SEGRETARIO

6 (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)