COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) FERRO LUZZI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore DE CAROLIS BRUNO Nella seduta del 16/05/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La società ricorrente riferisce di essere titolare di due distinti rapporti di conto corrente bancario: (i) il conto corrente n. 107 (ex 18093) acceso nel 1996 sul quale fino al sono stati regolati sia un affidamento per scoperto di conto corrente, che un affidamento per anticipi di portafoglio salvo buon fine; (ii) il conto corrente n acceso il sul quale è stato regolato un fido per scoperto di conto corrente a rientro prestabilito. Con riferimento al conto corrente n. 107 la ricorrente sostiene che da verifiche effettuate sarebbe emerso che la banca avrebbe applicato condizioni economiche mai pattuite e pertanto la società ricorrente avrebbe titolo alla restituzione della differenza tra gli interessi ultralegali applicati e quelli calcolati al tasso legale (per un ammontare pari a Euro ,01). La società ricorrente sostiene inoltre che sarebbe stato superato il tasso soglia previsto dalla normativa in materia di usura, con riferimento al fido utilizzato come scoperto di Pag. 2/6

2 conto nel II trimestre 2007, nel III trimestre 2008, nel I e nel III trimestre 2011, in tutti i trimestri del 2012 e nel III trimestre del Sostiene inoltre che vi sarebbe stato un superamento dei tassi soglia pro-tempore vigente anche in relazione al fido utilizzato per anticipi di portafoglio salvo buon fine nel IV trimestre 2010, nel I, II e III trimestre 2011, nel III e IV trimestre 2012 e nel I trimestre Afferma, altresì, che dal 1995 al 2008 sarebbero state indebitamente applicate sul conto n. 107 anche commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) calcolate sul picco massimo di utilizzo e non sull importo dei fidi; Con riferimento al conto n la ricorrente sostiene che vi sarebbe stato un superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura nel IV trimestre 2012 e nel I trimestre In conclusione, la società ricorrente domanda che sia riconosciuto il suo diritto al rimborso del complessivo importo di euro ,00 dettagliato come segue: 1) Euro ,01 pari alla differenza tra interessi moratori ultralegali applicati e interessi legali effettivamente dovuti sul conto n. 107; 2) Euro 2.420,19 pari agli interessi applicati nei trimestri in cui sarebbero stati superati i tassi soglia usurari sul conto n. 107; 3) Euro 6.263,67 per commissioni di massimo scoperto non dovute in quanto applicate sul picco massimo dell utilizzato e non sull importo dei fidi; 4) Euro ,43 per c.m.s., spese, interessi ultralegali e ogni altro onere indebitamente addebitato sul conto n. 107; 5) Euro 2.913,16 pari agli interessi applicati nei due trimestri in cui sarebbero stati superati i tassi soglia sul conto n Nelle controdeduzioni, la banca convenuta fa presente in primo luogo che il contratto di conto corrente n. 107 è stato sottoscritto in data e contiene (diversamente da quanto asserito dalla ricorrente) in modo espresso le indicazioni relative alle condizioni economiche applicate e precisamente il tasso di interesse, i tassi creditori e debitori, le commissioni di massimo scoperto, le spese di tenuta conto, i diritti fissi di chiusura. Segnala inoltre che, per quanto riguarda i prezzi e le condizioni non espressamente indicati, il contratto farebbe rinvio a quanto comunicato nei fogli informativi analitici esposti nei locali della banca secondo le disposizioni di legge pro tempore vigenti. Quanto al conto n osserva che lo stesso è stato aperto in data 8/3/2012 e rientra nella fattispecie dei conti accesi di iniziativa della banca e finalizzati alla contabilizzazione di sovvenzioni di natura creditizia per i quali non esisterebbe un contratto di accensione. Fa presente che gli estratti conto regolarmente inviati alla società ricorrente evidenziano chiaramente i tassi di interesse applicati e le spese addebitate e non sono mai stati contestati dal 1996 fino alla data del reclamo (11/7/2013), così come non sono mai state contestate le comunicazioni contenenti modifiche unilaterali delle condizioni applicate. Precisa che nel mese di maggio 2013 la società ricorrente ha ottenuto un finanziamento a medio termine dell importo di Euro ,00 volto a consolidare l indebitamento a breve termine nei confronti della banca; Pag. 3/6

3 Ciò posto, rileva che il preteso superamento dei tassi soglia in realtà non sussisterebbe avendo la stessa convenuta provveduto alla rielaborazione dei calcoli senza riscontrare alcun superamento. Precisa in particolare, con riferimento al conto n. 107, di aver adottato una procedura di abbattimento automatico nei tre trimestri nei quali si sarebbe potuto verificare il superamento del tasso soglia (2 trimestre 2011, 4 trimestre 2012 e 1 trimestre 2013), per ricondurre le competenze dovute al di sotto della soglia di usura; l evidenza di tali abbattimenti sarebbe anche desumibile da una frase riportata nell ultima pagina degli estratti conto di dicembre 2012 e di marzo 2013 (all. 4). Sostiene infine di aver applicato le c.m.s. fino a quando la legge lo ha consentito. Con riferimento al conto n afferma di aver rilevato un solo potenziale superamento del tasso di usura nel secondo trimestre 2013, ma che lo stesso è stato preventivamente abbattuto (cfr. all. 3 e all. 5). In conclusione, ritenendo di avere operato correttamente, la banca domanda che il ricorso sia respinto in quanto infondato. DIRITTO Le domande formulate nel ricorso si possono suddividere in due parti distinte, in quanto riguardano separatamente i due conti aperti dalla società ricorrente, contraddistinti rispettivamente dal numero 107 e Il conto n.107 risulta aperto nel 1996 per cui le doglianze sollevate da parte attrice relativamente alla mancanza di un espressa pattuizione degli interessi in misura ultralegale riguarda innegabilmente un vizio genetico del contratto che si colloca in periodo di tempo antecedente rispetto alla data del 1 gennaio 2009, che costituisce il limite temporale di ammissibilità del ricorso. Infatti, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d Italia per disciplinare il procedimento dinanzi all Arbitro, prevedono che Non possono essere sottoposte all ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio Pertanto, benché la banca non abbia sollevato una specifica eccezione al riguardo, limitandosi a produrre documentazione relativa alla pattuizione delle condizioni economiche la cui mancanza è contestata nel ricorso, appare assorbente l irricevibilità del ricorso per incompetenza del Collegio (sul punto dell irricevibilità v. Dec. del Collegio di coordinamento n. 72/14 del , alle cui motivazioni si fa rinvio). Per quanto riguarda la contestazione dell usurarietà sopravvenuta dei tassi di interesse sul medesimo conto, si rileva analogamente l irricevibilità del ricorso relativamente ai fatti e ai comportamenti riferiti a periodi antecedenti al 1 gennaio Con riferimento all asserita usurarietà sopravvenuta riferita al fido utilizzato come scoperto di c/c e relativamente al 1 e 2 trimestre 2011, al 2012 e primo trimestre 2013, nonché al fido utilizzato come anticipazioni di portafoglio s.b.f., relativamente al 4 trim. 2010, al 1, 2 e 3 trim 2011, 3 e 4 trim e infine 1 trim. 2013, si osserva quanto segue. Sulla questione, parte attrice ha prodotto una perizia dalla quale risulterebbero alcune ipotesi di superamento del tasso soglia di usura, mentre la banca contesta il Pag. 4/6

4 superamento di tale soglia, precisando che in pochi casi in cui si sarebbe verificato, tale evento sarebbe stato prontamente rettificato secondo procedure di abbattimento automatico finalizzate a riportare i tassi nei limiti consentiti. Ciò posto, si osserva che nella perizia si utilizza una formula di calcolo diversa da quella utilizzata dalla Banca d Italia nelle istruzioni di vigilanza in materia di usura, il che rende difficile una precisa valutazione al riguardo, trattandosi di procedere a un raffronto fra grandezze numeriche parametrite secondo criteri diversi. In ogni caso, deve rilevarsi la ricostruzione dei dati numerici operata nella perizia non fornisce un quadro chiaro della situazione, in quanto sul conto considerato insistono due distinti rapporti (apertura di credito e anticipo salvo buon fine) per i quali sono previsti tassi-soglia diversi. Per altro verso, gli estratti conto scalari trimestrali prodotti dalla banca non riportano voci distinte a seconda della tipologia di finanziamento, ma le indicano promiscuamente. Ne consegue che i dati forniti dalle parti non sono sufficienti ai fini di una verifica puntuale delle tabelle di calcolo prodotte (in particolare, non si conosce l ammontare dell accordato in relazione ai due rapporti regolati sul conto n. 107; non sono note le condizioni economiche applicate al fido per anticipo fatture). Pertanto la domanda sul punto non può essere accolta, perché sfornita di prova. Con riguardo alla doglianza relativa all applicazione della commissione di massimo scoperto sul medesimo conto n.107, deve rilevarsi l irricevibilità della domanda con riguardo al periodo compreso fra il 1995 e il 2008, trattandosi di fatti e comportamenti antecedenti il 1 gennaio Per quanto riguarda, invece, i primi due trimestri del 2009, dalla documentazione agli atti risulterebbero applicate commissioni di massimo scoperto per un complessivo ammontare di euro 563,57, mentre a partire dal terzo trimestre dello stesso anno la CMS non risulta più applicata. Ciò posto, si osserva che le clausole del contratto originario, in base alle quali è stata applicata la CMS nel periodo anzidetto, devono ritenersi nulle in forza del disposto di cui all art. 2 bis del d.l. 29/11/2008 n. 185, come integrato in sede di conversione dalla legge n.2/2009, concretandosi in previsioni negoziali del tutto generiche e comunque non conformi ai criteri stabiliti della citata norma di legge. Ne consegue il diritto della società ricorrente al rimborso dell importo di euro 563,57. Un ulteriore domanda proposta del ricorso concerne l asserito superamento dei tassi soglia relativamente alle operazioni riportate sul c/c n nel 4 trimestre 2012 e nel 1 trimestre del 2013, per cui la società ricorrente contesta che gli interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto e ogni altro onere applicato sarebbero stati indebitamente percepiti dalla convenuta. In proposito va osservato che la ricorrente e la banca convenuta producono conteggi differenti e inoltre fanno riferimento a due diversi tassi soglia, relativi rispettivamente all apertura di credito e alla categoria altri finanziamenti. Inoltre manca il contratto, per cui non risulta possibile ricostruire autonomamente l esatta situazione contabile, essenziale per valutare la fondatezza della domanda. Sotto altro profilo, tuttavia, assume specifico rilievo la mancanza del contratto, che la banca tenta di giustificare affermando che il predetto rapporto rientrerebbe in una sorta di speciale categoria di conti accesi d iniziativa dalla banca e finalizzati alla contabilizzazione di sovvenzioni di natura creditizia per i quali non sarebbe prevista la redazione di un contratto. Il Collegio osserva in proposito che tale motivazione è priva di Pag. 5/6

5 concretezza e si pone in contrasto con il principio di legge che impone la conclusione in forma scritta dei contratti bancari, sancito in via generale dall art.117 T.U.B. (d.lgs, n. 385/1993). Ne consegue la nullità del contratto di cui trattasi ai sensi del cit. art.117, comma 3, per cui, non potendosi applicare nella fattispecie le disposizioni sul credito ai consumatori, trova applicazione il disposto di cui all art.1284, comma 3, cod. civ., in base al quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Pertanto il Collegio dichiara la nullità del contratto relativo al conto n e per l effetto dispone che la banca convenuta ridetermini in conformità alla misura legale gli interessi applicati sul conto stesso, restituendo alla ricorrente quanto percepito in eccedenza rispetto a tale misura. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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