Partecipazione al riparto del 5 X 1000 IRPEF

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1 Onlus sotto la lente Partecipazione al riparto del 5 X 1000 IRPEF Campobasso, 2 aprile

2 FINALITA DELL ISTITUTO Attraverso il meccanismo del 5 per mille il contribuente ha la facoltà di devolvere una quota dell Irpef a soggetti operanti in settori di riconosciuto interesse pubblico e svolgenti attività eticamente e socialmente meritorie. L istituto è stato introdotto per la prima volta con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria art. 1, commi ). Il meccanismo è stato nuovamente proposto per le annualità successive al 2006 e, da ultimo, per l esercizio finanziario 2014 (anno d imposta 2013). Per destinare il 5 per mille basta firmare in uno dei sei riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD). Si può indicare anche il codice fiscale del singolo soggetto che si intende beneficiare. 2

3 Scelta del 5 per mille nel mod. 730/2014 3

4 Caratteristiche dell istituto Il 5X1000 è quindi un meccanismo che, nella sua estrema semplicità, presenta implicazioni socio-politiche notevoli. Nel rapporto tra fisco e cittadino/contribuente si inserisce, con un valore altamente simbolico, la possibilità per quest ultimo di indirizzare parte del prelievo fiscale verso organizzazioni e iniziative che si ritengono socialmente meritevoli. Si accresce anche l autonomia dei contribuenti, intesa sia come capacità di autogovernarsi sia come indipendenza delle decisioni. 4

5 Caratteristiche dell istituto Per i cittadini/contribuenti il 5 per mille rappresenta quindi, anche se in maniera parziale, un applicazione del concetto di taxation self-determination. In sostanza con l istituto in commento si realizza una forma di allocazione delle imposte. Ciascun contribuente è chiamato, qualora lo voglia, ad esercitare il diritto di decidere dove allocare, e quindi come usare, una certa percentuale delle entrate pubbliche. La partecipazione al riparto del 5 per mille, secondo il meccanismo ideato dal legislatore rappresenta nei fatti un atto di fiducia dell intero sistema nelle capacità di enti impegnati in settori ritenuti socialmente meritevoli di continuare ad essere interpreti di istanze di solidarietà e mutualismo. La forma di partecipazione civica alla attribuzione di quota parte delle imposte ha registrato negli anni importanti riscontri da parte dei contribuenti.. 5

6 Caratteristiche dell istituto Volendo sintetizzare, il 5 per mille realizza un sistema di allocazione delle risorse pubbliche che mira a restituire ai cittadini/contribuenti la potestà di determinare in modo diretto,, seppur in quota minima, la destinazione di una percentuale delle proprie imposte, consentendo loro di indicare nella dichiarazione dei redditi il beneficiario dell imposta netta. La scelta avviene poi tra i soggetti che perseguono le specifiche finalità indicate dalla legge e che lo Stato ammette al riparto delle quote devolute. Il contribuente che manifesta la propria scelta nella dichiarazione dei redditi attribuisce una destinazione alle somme versate che trova la propria legittimazione: nel riconoscimento della rilevanza sociale dell attività svolta dal soggetto beneficiario; nella valenza democratica di tale strumento. 6

7 8 per mille La destinazione della quota del 5 per mille è complementare (cioè si aggiunge) all opzione del «classico 8 per mille, destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti dallo stato (che tra origine dall art.47, comma 2 della Legge 20 maggio 1985, n. 222). Mediante detto meccanismo lo Stato Italiano devolve, proporzionalmente alla scelta dei contribuenti, l otto per mille dell intero gettito fiscale della tassazione Irpef o allo Stato stesso, o alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni, per scopi definiti dalla legge. 7

8 Differenze con l 8 per mille Una breve annotazione sulle principali differenze tra i due istituti Una prima differenza fondamentale è tra riguarda la tipologia e la numerosità degli enti: del cinque per mille possono beneficiare numerosi enti che promuovono attività solidaristica, individuati di anno in anno dalla legge. l otto per mille, invece, oltre che allo Stato, è esclusivamente destinato alle sole confessioni religiose che hanno concluso le relative intese con lo Stato Italiano. Altra differenza è che per l otto per mille, diversamente dal cinque per mille, non è previsto alcun tetto massimo di spesa. La quota assegnata è sempre proporzionale al gettito annuale dell imposta. 8

9 Differenze con l 8 per mille Ulteriore differenza tra i due istituti è la modalità di destinazione di quella parte di fondi che non sono stati assegnati ad alcun soggetto. Nel regime del 5 per mille, la parte non optata mantiene la natura di tributo erariale e rimane acquisita al bilancio dello Stato. Il gettito annuale non è predeterminato, ma subordinato, nel quantum, al numero di adesioni: il numero delle scelte incide sull ammontare delle risorse vincolate. Al contrario, per l 8 per mille, il contributo viene trattenuto anche a chi non opera alcuna scelta. Infatti, la quota percentuale dell intero gettito fiscale Irpef viene ripartita proporzionalmente alle sole scelte espresse: la distribuzione è determinata dai soli contribuenti che esprimono la preferenza, che decidono anche per chi non ha operato alcuna opzione. In definitiva, il contribuente esprime solo una preferenza di destinazione. 9

10 Quadro normativo di riferimento. Il quadro normativo di riferimento dell istituto risulta caratterizzato da una certa frammentarietà. Il 5 per mille, infatti, seppure sempre riproposto a partire dall esercizio finanziario 2006, ha conservato carattere provvisorio ed è subordinato, ogni anno, a un espressa previsione legislativa. A fronte del notevole successo riscosso, sia in termini di adesioni espresse che di rilevante apprezzamento generale per le finalità sottostanti l istituto, da più parti è stato evidenziato possa ritenersi conclusa la fase di sperimentazione con l avvertita esigenza di stabilizzare lo strumento del cinque per mille, ancorando la sua disciplina ad una normativa definitiva e permanente. 10

11 Legge stabilità 2014 Conferma del beneficio per il corrente anno Una stabilizzazione normativa consentirebbe di affrancare il cinque per mille dalla costante incertezza derivante dalla necessità di doverlo inserire, anno per anno, nelle leggi di bilancio. L articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha confermato senza modifiche l istituto del cinque per mille anche per l esercizio finanziario 2014 richiamando ai fini dell applicabilità del contributo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile Rispetto alle precedenti annualità rimangono immutate le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo del cinque per mille e le modalità per accedere al beneficio. 11

12 Legge stabilità 2014 Il comma 205 citato cos dispone: Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge22maggio2010,n.73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. 12

13 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Chiarimenti forniti da ultimo con la circolare n. 7/E del 20 marzo 2014 Rimangono validi i chiarimenti forniti per i trascorsi esercizi finanziari: Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l esercizio finanziario 2013, con particolare riferimento agli adempimenti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l esercizio finanziario 2012 e alle novità, concernenti il contributo, introdotte a partire da tale esercizio finanziario. 13

14 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l esercizio finanziario Circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle associazioni e fondazioni riconosciute. Circolare n. 57/E del 25 ottobre 2007 con la quale, tra l altro, sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive. Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 con la quale, tra l altro, sono state fornite indicazioni in meritai requisiti degli enti del volontariato e alle cause di esclusione dal beneficio. 14

15 FINALITÀ Le diverse finalità a sostegno delle quali può essere destinato il beneficio del 5 per mille dell Irpef, sono individuate all art. 2 (commi da 4-novies a 4-septiesdecies) D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Diverse sono anche le amministrazioni statali competenti alla corresponsione delle somme (art. 11 del DPCM 23 aprile 2010) in relazione alla natura ed alle finalità degli enti interessati. sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del D.Lg.s. 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art.7 L. n.383/2000, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; (competente Ministero del Lavoro e P.S.) (lett.a) 15

16 FINALITÀ Finanziamento della Ricerca scientifica ed universitaria (competente il Ministero dell Istruzione) (lett.b); Finanziamento della ricerca sanitaria (competente il Ministero della Salute) (lett. c); Politiche sociali perseguite dal Comune di residenza del contribuente (competente il Ministero dell Interno) (lett. D); Attività sportive a carattere dilettantistico (competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto del C.O.N.I.) (lett. e). 16

17 FINALITÀ A decorrere dall anno finanziario 2012 (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. (competente Ministero per i beni culturali) Le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme destinate in base alla scelta del contribuente alle finalità di finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio

18 BENEFICIARI Rispetto al precedente esercizio finanziario rimangono immutate le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo del cinque per mille e le modalità per accedere al beneficio. Anche per l anno d imposta 2013 il contribuente può scegliere di finanziare con le risorse derivanti dal 5 per mille. Gli enti interessati a partecipare al riparto del contributo del cinque per mille per l esercizio finanziario corrente sono tenuti a presentare apposita domanda di iscrizione. Va rilevato che solo i soggetti individuati dal citato art. 2, comma 4-novies del D.L.25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73, così come elencati nuovamente all art. 1 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, possono partecipare a tale procedura. Quest ultima differisce lievemente a seconda della natura e delle finalità dei soggetti interessati. 18

19 BENEFICIARI Per la partecipazione al riparto del cinque per mille gli enti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda di iscrizione. Fermiamo la nostra attenzione sugli enti che presentano domanda di iscrizione all Agenzia delle entrate. Questi sono, secondo la procedura individuata dall DPCM del 23 aprile 2010, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, la tipologia di soggetti denominata «enti del volontariato comprende i seguenti enti che possono beneficiare del contributo del cinque per mille (cfr. circ. n. 6/2013): 19

20 «Enti del volontariato» organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell Anagrafe delle ONLUS; In quanto ONLUS Parziali (art. 10, co. 9, del D. Lgs. 460/97, cioè limitatamente alle attività svolte nell esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati all art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso D.Lgs.) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno iscritti nell Anagrafe delle ONLUS 20

21 «Enti del volontariato» In quanto ONLUS di diritto (art. 10, co. 8, del D. Lgs. 460/97) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/91; organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge n. 49/87, iscritte presso il Ministero degli Affari Esteri; cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, iscritte nell Albo nazionale delle società cooperative istituito con DM , nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il 100% dalle stesse cooperative sociali; 21

22 «Enti del volontariato» associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall art. 7, Legge n. 383/2000; associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati al citato art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n Estratto del modello da utilizzare per l iscrizione al 5 X

23 Associazioni sportive dilettantistiche Le associazioni sportive dilettantistiche ammesse al riparto del cinque per mille sono quelle riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche in cui è presente il settore giovanile; affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 23

24 Associazioni sportive dilettantistiche Estratto del modello da utilizzare per l iscrizione al 5 X

25 Adempimenti per la partecipazione al riparto Adempimenti da porre in essere da parte degli enti sopra indicati (enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche). Per l anno 2014 (anno d imposta 2013) i termini per gli adempimenti a carico degli enti interessati nonché quelli previsti per le attività delle Amministrazioni coin3volte, come indicati nel DPCM 23 aprile 2010, rimangono invariati nel mese e nel giorno, mentre sono aggiornati per l anno di riferimento (articolo 1, comma 205, legge 27/12/2013, n. 147 Circ. 7/E del 20/3/2014 Circ. 6/E del 26/3/2013) 25

26 Adempimenti per la partecipazione al riparto Invio telematico della domanda di iscrizione Adempimenti per gli enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche (circ. n.6/e/2013; circ. 7/E/2014) Domanda di iscrizione da inviare all Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici (Entratel, Fisconline), ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. L iscrizione è effettuata attraverso l apposita procedura utilizzando il software dedicato Domanda 5 per mille disponibile sul sito della stessa Agenzia Per l esercizio finanziario 2014 la domanda deve essere presentata attraverso il canale telematico, già aperto dal 21 marzo 2014, entro il 7 maggio

27 Prima pubblicazione degli elenchi Correzione di eventuali errori Entro il 14 maggio 2014 vengono pubblicati sul sito dell Agenzia gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione: elenco degli enti del volontariato; elenco delle associazioni sportive dilettantistiche; elenco degli enti della ricerca scientifica e dell università; elenco degli enti della ricerca sanitaria. Per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, le correzioni di eventuali errori contenuti negli elenchi possono essere richieste, non oltre il 20 maggio 2014, dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, presso la Direzione regionale dell Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell ente. Elenchi, depurati degli errori, pubblicati sul sito entro il 26 maggio

28 Adempimenti successivi Enti del volontariato - Invio dichiarazione sostitutiva Entro il 30 giugno 2014 il legale rappresentante degli enti del volontariato iscritti deve trasmettere con raccomandata a.r alla Direzione Regionale dell Agenzia delle entrate, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell ente, la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa dal rappresentante legale ai sensi dell art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza in capo all ente dei requisiti che danno diritto all iscrizione Deve essere allegata copia del documento di identità del rappresentante che sottoscrive. 28

29 Adempimenti successivi- Enti del volontariato E ammesso anche l invio a mezzo PEC (circ. 6E/2013). In questo caso, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC della Direzione Regionale (elenco disponibile sul sito riportando nell oggetto dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014 e allegando: copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale; nonché, anche in questo caso, copia del documento di identità del rappresentante che sottoscrive. 29

30 Adempimenti successivi Associazioni sportive dilettantistiche Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte, il legale rappresentante, deve trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo a mezzo raccomandata a.r. entro il 30 giugno 2014 all Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell associazione interessata. (Per la dichiarazione sostitutiva i modelli sono due: uno per gli enti del volontariato e l altro per le ass. sportive dilettantistiche). Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive. 30

31 Adempimenti per la partecipazione al riparto per gli enti del volontariato - anno

32 Enti ritardatari remissione in bonis Possono partecipare (art. 2, co.2, D.L. 16/2012 Circ. n.7/e del 20 marzo 2014) al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2014, versando contestualmente una sanzione di importo paria258euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo8115 (cfr. Ris. N. 46 del 11 maggio 2012). I requisiti sostanziali richiesti per l accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione relativa a ogni settore. 32

33 Elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio Una volta terminate le attività amministrative di controllo per gli enti del volontariato dalla stessa Agenzia delle entrate e per gli altri enti da ciascuna amministrazione competente, l Agenzia pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con l indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi. L Agenzia delle entrate, inoltre, provvede a pubblicare periodicamente gli elenchi, distinti per tipologia, degli enti che si avvalgono della regolarizzazione, entro il 30 settembre, delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici sono pubblicati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. 33

34 Rendiconto art.12 DPCM 23 aprile 2010 I soggetti destinatari delle somme relative al riparto del cinque per mille sono tenuti, entro un anno dalla ricezione degli importi, a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. Il rendiconto deve essere redatto utilizzando lo schema e le linee guida rese disponibili sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti, alle quali si rinvia. Gli enti del volontariato devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha approvato nell anno 2013 nuove linee guida, alle quali si rinvia. 34

35 Rendiconto art.12 DPCM 23 aprile 2010 Il rendiconto e la relativa relazione illustrativa devono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all Amministrazione che ha provveduto alla erogazione delle somme e che potrà richiedere l acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a euro sono obbligati alla redazione e conservazione per dieci anni del rendiconto, ma non sono tenuti ad inviarlo. Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari 35

36 Recupero dei contributi erogati I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi: (DPCM del 23 aprile 2010, art. 13) a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali; b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione; c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a euro non inviino il rendiconto e la relazione; d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio; 36

37 Recupero dei contributi erogati e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime; f) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta. L amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria. 37