COMUNE DI CASALNOCETO
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- Nicoletta Valle
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1 COMUNE DI CASALNOCETO Provincia di Alessandria DELIBERAZIONE N. 4 *********** VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del giorno 24 Aprile 2015 Adunanza ordinaria di prima convocazione OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASI E CONFERMA ALIQUOTE. L anno Duemilaquindici (2015) Addì Ventiquattro (24) del Mese di Aprile (04) alle ore nella sala del Consiglio Comunale. Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. All appello risultano: N. d ord. COGNOME E NOME Presenti Assenti 1 VEGEZZI Ernesto X 2 CETTA Giuseppe X 3 TORLASCO Emiliano X 4 MASSIGLIA Rosanna X 5 CAGNIN Mario X 6 COSTA Emanuele X 7 CAPRA Enrica X 8 ROVELLI Stefania X 9 FIGINI Silvia X 10 CONCATTI Davide X 11 ZAMPROGNA Francesco X TOTALI 10 1 Con la partecipazione del Sig. PARODI Dr. Alessandro Segretario Generale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VEGEZZI Ing. Ernesto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 1
2 PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REGOLARITA TECNICA: FAVOREVOLE REGOLARITA CONTABILE: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Prof. Giuseppe Cetta IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATO l art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell approvazione del bilancio di previsione»; RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; VISTO il Decreto del Ministero dell interno del 16 marzo 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l anno 2015 è differito al 31 maggio 2015; VISTO l art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; CONSIDERATO a tal fine che: 2
3 con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; l art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l applicazione dell IMU; ai sensi dell art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille, mentre per il 2014 l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l aliquota minima fino all azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all 1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; l art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2012, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; l art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell 1 per mille; nell ambito della TASI, l art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI dovuta VISTO l art. 6 del regolamento comunale TASI, approvato con DCC n. 11 in data 01/04/2014; SI PRECISA INOLTRE che comunemente per servizi indivisibili si intendono quei servizi, prestazioni, attività, opere forniti dal Comune per i quali ne beneficia indistintamente tutta la 3
4 collettività e per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all effettiva percentuale di utilizzo individuale; Pertanto del Regolamento per l istituzione e l applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), si sono individuati i servizi indivisibili ricompresi nelle seguenti missioni e programmi per i quali si riportano i costi per la gestione corrente (sono escluse le spese di investimento che hanno altre forme di finanziamento) e la percentuale di copertura garantita dalla TASI: RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: Servizi indivisibili Costi Illuminazione pubblica ,72 Cura del verde pubblico 3500,00 Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) ,00 Sgombero neve 5.000,00 Servizi di polizia locale 14000,00 Servizio di protezione civile 6.000,00 Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio 5.000,00 CISA ,00 Totale ,72 Acquisito il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni; Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, essendo presenti e votanti n. 10 Consiglieri; 4
5 DELIBERA 1. di approvare piano finanziario del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l importo complessivo di ,72; 2. stabilire, ai sensi dell art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari a circa 90% (novanta per cento); 3. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI): Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per tutti gli altri fabbricati Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D Aliquota per le aree edificabili Edifici di categoria E ed immobili di proprietà comunale 2,50 per mille con l esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 che si applicherà 2,00 per mille zero 4. di stabilire, ai sensi dell art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall occupante sarà pari al 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI dovuta; 5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata ed unanime ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/
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