FINANZIARIA 2007: INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO IRPEF 36% E IVA 10%

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1 FINANZIARIA 2007: INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO IRPEF 36% E IVA Premessa Con l art. 1, comma 387, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) sono state prorogate al 31 dicembre 2007 le agevolazioni fiscali, previste dall art. 1 della Legge n. 449 del 27/12/1997, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che, nel tempo, erano state rinviate con successive disposizioni normative. I commi dell art. 1 della Finanziaria 2007, concernenti tali agevolazioni, sono precisamente il 387 ed il 388, di cui si riporta di seguito il testo. ART. 1, COMMI 387 E 388 DELLA LEGGE N. 296 DEL 27/12/ Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 % delle spese sostenute, nel limite di euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della Legge n. 289 del 27/12/2002, e successive modificazioni, per le spese sostenute dall 1/01/2007 al 31/12/2007; b) alle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della Legge n. 488 del 23/12/1999, fatturate dall 1/01/ Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Analizzando in dettaglio: 1. il comma 387 si suddivide in due parti: la lettera a) che si riferisce alla detrazione IRPEF 36%; la lettera b) che si riferisce all applicazione dell IVA agevolata al. 2. il comma 388 prevede l obbligo (precedentemente istituito dall art. 35, comma 19, del D.L. n. 223/2006 solamente per la detrazione IRPEF, mentre ora il suddetto comma lo richiede sia ai fini IRPEF che IVA) di evidenziare in fattura il costo della manodopera. Considerato che, nel corso dell anno 2006, il legislatore è intervenuto più volte sulla materia in commento, si ritiene utile fare un breve riepilogo delle modifiche che si

2 sono avvicendate, tenuto conto che le agevolazioni in esame potranno essere già utilizzate nella dichiarazione dei redditi per l anno 2006, da presentarsi nel Art. 1, comma 387, lett. a) della Legge n. 296 del 27/12/2006 ANNO 2006: MODIFICHE RIGUARDANTI LE AGEVOLAZIONI AI FINI IRPEF CHE SI SONO SUSSEGUITE NEL CORSO DEL PERIODO A. Nell anno 2006 le agevolazioni in commento si sono così susseguite: dall 1/01/2006 al 30/09/2006: IRPEF 41%, IVA 20%; dall 1/10/2006 al 31/12/2006: IRPEF 36%, IVA. Con Circolare n. 28/E del 4/08/2006, l Agenzia delle Entrate, ha precisato che le agevolazioni IRPEF ed IVA sono strettamente correlate, vale a dire che alla detrazione IRPEF 41% corrisponde sempre un aliquota IVA 20%, come ad una detrazione IRPEF 36% corrisponde sempre un aliquota IVA. Naturalmente devono anche sussistere le condizioni richieste dalle rispettive norme e con riferimento agli stessi lavori. Di conseguenza, il contribuente che ha sostenuto nel 2006 costi di ristrutturazione, potrà usufruire dell IRPEF 41%, per i bonifici fatti prima dell 1/10/2006, mentre dell IRPEF 36%, per i bonifici fatti dopo tale data. B. Per le spese sostenute a partire dalla data dell 1/10/2006, è stato rivisto l ammontare ammesso a beneficiare dell agevolazione IRPEF. L art. 1, comma 35-quater del D.L. n. 223/2006 ha previsto che a decorrere dall 1/10/2006 la quota di spesa agevolabile è pari al 36% nei limiti di euro per abitazione (fino alla data del 30/09/2006, il limite di spesa era di euro, ma riferito a ciascun contribuente). La Circolare n. 28/E del 4/08/2006 dell Agenzia delle Entrate ha chiarito che con la modifica introdotta da tale comma il limite sul quale calcolare la detrazione IRPEF è ora fissato espressamente nella misura massima e complessiva in relazione all immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. Si ricorda, inoltre, che nel caso di prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti, il limite di euro deve essere riferito al costo complessivo dell intervento di ristrutturazione. Di conseguenza, se nell anno 2005 sono state sostenute spese per euro, nel corso dell anno 2006 può essere utilizzato solamente l importo residuo pari a euro ( = ). C. A partire dalle spese sostenute dalla data del 4/07/2006, l art. 35, comma 19, del D.L. n. 223/2006, ha previsto che le agevolazioni fiscali. spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato

3 in fattura. Nella Circolare n. 28/E del 4/08/2006, l Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata indicazione in fattura del costo della manodopera introduce una nuova ipotesi di decadenza dalle agevolazioni. La norma citata non chiarisce, però, che cosa si intenda per costo della manodopera. Visto il problema, in sede parlamentare è stato posto un quesito al quale, in data 20/12/2006 è stata data risposta (VI Commissione permanente Finanze Risposta n del 20/12/2006). Nella risposta a tale interrogazione è stato affermato che l Agenzia delle Entrate è dell avviso che, qualora i lavori siano eseguiti dalla ditta incaricata avvalendosi di prestazioni rese da terzi, in forza di un contratto d appalto o subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l ammontare da questi ultimi comunicato. Ciò in quanto il predetto costo rileva, comunque, come costo complessivo della manodopera per l esecuzione dell intervento oggetto dell agevolazione fiscale in materia di recupero del patrimonio edilizio. Di conseguenza, dalla risposta data si evince che, in fattura deve essere indicato: - il costo della manodopera direttamente utilizzata; - il costo della manodopera utilizzata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l ammontare comunicato dagli stessi; - in mancanza di queste indicazioni in fattura si perde in diritto al beneficio. La Circolare n. 28/E del 4/08/2006 afferma, inoltre, che deve esse riportato in fattura il costo della manodopera utilizzata. La risposta all interrogazione parlamentare e la Circolare n. 28/E/2006 sembrerebbero richiedere l indicazione in fattura, non del corrispettivo della prestazione resa costituito dalla manodopera, ma del costo della manodopera utilizzata direttamente o meno dal soggetto che poi fatturerà la prestazione. Non è chiaro, inoltre, se nel concetto di costo della manodopera sia compresa solamente quella di terzi (dipendenti, collaboratori) oppure anche quella prestata dallo stesso titolare/socio. In riferimento a quanto precedentemente esposto si auspica un sollecito chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. Si sottolinea che le novità precedentemente illustrate, apportate dal legislatore nell anno 2006, non hanno modificato la disciplina generale della detrazione IRPEF, prevista dall art. 1 della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni.

4 Interventi agevolabili ai fini IRPEF (Art. 1 della Legge n. 449/1997) Danno diritto all agevolazione IRPEF: 1) i costi sostenuti dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione ordinaria eseguite sulle parti comuni di fabbricati residenziali; 2) i costi sostenuti dal possessore o dal detentore per interventi di manutenzione straordinaria, restauri e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole abitazioni, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e relative pertinenze; 3) i costi di costruzione (come da dichiarazione rilasciata dallo stesso costruttore) di box o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; 4) i costi di ristrutturazione edilizia, presuntivamente determinati nella misura del 25% del costo di acquisto dichiarato in atto, di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da parte di imprese o cooperative edilizie, direttamente o tramite subappalti a imprese dello stesso settore (N.B. Per questa agevolazione non è stata prevista alcuna proroga nella Finanziaria 2007). Tale agevolazione può essere, però, applicata alle abitazioni acquistate entro il 30/06/2007, per ristrutturazioni eseguite e terminate entro il 31/12/2006 (Circolare n. 28/E del 4/08/2006 dell Agenzia delle Entrate); 5) i costi sostenuti dal possessore o dal detentore per la messa a norma degli edifici, per quanto riguarda gli impianti elettrici e a gas, per l eliminazione delle barriere architettoniche, per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell inquinamento acustico degli edifici, per il conseguimento di risparmi energetici, per l adozione di misure antisismiche, per la prevenzione di infortuni domestici e per la bonifica dell amianto. ATTENZIONE Rimangono immutati gli adempimenti necessari per fruire del beneficio IRPEF, stabiliti dal Decreto n. 41 del 18/02/1998 e successive modificazioni. Art. 1, comma 387, lett. b) della Legge n. 296 del 27/12/2006 IVA AGEVOLATA L art. 1, comma 387, lett. b) della Legge n. 296 del 27/12/2006 ha prorogato al 31 dicembre 2007 l VA agevolata del, prevista dall art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488 del 23/12/1999. Questa agevolazione si applica:

5 a) alle prestazioni che hanno ad oggetto interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui all art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge n. 457 del 5/08/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; b) sull intero corrispettivo relativo all impiego della manodopera e alla contemporanea fornitura di materie prime e semilavorate che non costituisca parte significativa dell intero intervento; c) se vengono utilizzati, invece, beni che costituiscono una parte significativa del valore dell intero intervento (c.d. beni significativi ), l IVA agevolata, in questo caso, si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni; a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura (comma 388). Il Ministero delle Finanze, con DM del 29/12/1999, ha individuato i beni che costituiscono parte significativa del valore delle forniture effettuate nell ambito degli interventi di recupero. BENI SIGNIFICATIVI di cui al D.M. 29/12/1999 Ascensori e montacarichi; infissi esteri ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza L elencazione deve considerarsi tassativa. Si sottolinea che questa agevolazione riguarda solamente gli interventi di recupero edilizio e non le cessioni dei beni in quanto tali.tuttavia, in considerazione della circostanza che è nella natura della stessa prestazione, nell ipotesi di cessione di beni, essa può essere ricondotta nell'ambito agevolativo a condizione che i beni vengano forniti direttamente dal soggetto che esegue la prestazione.

6 Applicazione dell IVA agevolata in caso di utilizzo di beni significativi In questo caso l IVA si applica solamente: - sul valore dell intera prestazione, diminuita del valore del bene significativo ; - sulla parte del valore del bene significativo corrispondente al valore netto della prestazione. Fatturazione delle prestazioni Nell ipotesi di utilizzo di beni significativi sulla fattura devono essere indicati, in modo distinto, il corrispettivo del servizio, al netto del valore di tali beni, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l IVA e l eventuale parte residua ad IVA 20%. IVA (applicazione in via transitoria ed ordinaria) L IVA del, oltre che in via transitoria, come illustrato precedentemente, è prevista anche in via ordinaria, vale a dire a regime, quindi senza termine di scadenza, dalla voce n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. L IVA ordinaria del si applica agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione (art. 31, comma 1, lett. c) e d) della Legge n. 457/1978). In particolare si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d appalto o d opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.

7 TABELLA RIASSUNTIVA Riferimento normativo art. 31, comma 1, Legge n. 457/78 (ora art. 3, comma 1, DPR n. 380/2001) Tipo di intervento dall al Aliquota IVA dall al Aliquota IVA dall al lett. A) lett. B) lett. C) lett. D) Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Risanamento e restauro conservativo Ristrutturazione edilizia 20% (n. 127 terdecies e quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72) (art.35,c.35- ter,dl n.223/2006) 20% - beni significativi (art.35,c.35- ter,dl n.223/2006) 20% - beni significativi (n. 127 terdecies e quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72) (n. 127 terdecies e quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72) (art. 1, c. 387, L n. 296/06) 20% - beni significativi (n. 127 terdecies e quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72)

8 DETRAZIONE FISCALE DEL 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO Il decreto attuativo per il risparmio energetico é stato messo a punto dai Ministeri dell Economia e dello Sviluppo Economico, questo decreto dà attuazione ai commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349 della legge 296 del 2006, relativi alla detrazione dall imposta lorda del 55% per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, interventi di sostituzione con impianti di caldaie a condensazione e installazione di pannelli solari per acqua calda. Sono, così, ben definiti i soggetti beneficiari, le spese per cui è prevista la detrazione e tutti gli adempimenti necessari per avvalersene. Nel decreto gli allegati riportano: Allegato A un modello dell attestato di qualificazione energetica che deve essere redatto per accedere alle agevolazioni. Allegato B definisce lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell edificio. Allegato C viene riportata la tabella 1.1 ed 2.1 di cui all Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n Allegato D riporta la tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l involucro edilizio espressa in (W/m2K). Allegato E riporta la scheda informativa per interventi di cui all articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n INTERVENTI OGGETTO DELLA DETRAZIONE (art.1) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U della tabella 3 allegata alla legge 296/2006; MASSIMALE E TEMPI DELLA DETRAZIONE: Per i serramenti: Fino ad un massimo di euro da portare in detrazione nei tre anni successivi. La detrazione è sull immobile e non riguarda distintamente i possessori o detentori.

9 SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE (art. 2) le persone fisiche, agli enti e ai soggetti titolari di reddito d impresa, che sostengono le spese per la esecuzione dei precedenti interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; Nel caso in cui i precedenti interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE (art. 3) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso: 1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; 2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dei precedenti interventi, comprensive della redazione dell attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica. ADEMPIMENTI CHE SONO TENUTI A FARE I SOGGETTI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA DETRAZIONE (art. 4): acquisire l asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell intervento ai pertinenti requisiti richiesti nel decreto. Tale asseverazione può essere compresa nell ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni; acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.

10 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALL ENEA 1. copia dell attestato di certificazione energetica, ovvero, copia dell attestato di qualificazione energetica contenente i dati elencati nello schema di cui all allegato A al DECRETO prodotto da un tecnico abilitato, 2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all allegato E al presente decreto LA RICEVUTA COMPROVANTE L INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE VA CONSERVATA ALTRI ADEMPIMENTI AI FINI DELLA DETRAIBILITA FISCALE L iter fiscale per la richiesta della detrazione del 55% è lo stesso, per moduli e procedure, di quello del 36%. In tal merito va ricordato che entrambe le detrazioni vengono effettuate dall imposta lorda del contribuente. effettuare il pagamento delle spese EFFETTIVAMENTE sostenute per l esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti: A. la causale del versamento CHE DEVE ESSERE (PER I SERRAMENTI): Comma 345 Dell articolo Unico Della Legge 27 Dicembre 2006, N 296 (Finanziaria 2007) B. il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA C. il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. A. conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione precedente comprovante le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all articolo 1117 del codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all esecuzione dei lavori. La documentazione fiscale va spedita tramite raccomandata al CENTRO OPERATIVO DI PESCARA DELL AGENZIA DELL ENTRATE ( via Rio Sparto, Pescara)

11 L ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (art. 5) L attestato di certificazione e di qualificazione energetica deve essere prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell 8 ottobre In assenza di procedure l attestato deve essere prodotto conformemente allo schema riportato nell allegato A del presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato, ossia da un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. ASSEVERAZIONE DEGLI INTERVENTI SULL INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI (art.7) Nel comma 2 di questo articolo viene data FACOLTA, nel solo caso di sostituzione dei serramenti, di non procedere con l asseverazione da parte del tecnico abilitato, limitandosi alla sostituzione di questa con la certificazione dei produttori di tali elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. Rimangono integri gli altri obblighi. ESCLUSIONE DELLA CUMULABILITA (art. 10) L art. 10 esclude la cumulabilità delle agevolazioni fiscali previste dal decreto con altre agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. Le agevolazioni sono compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

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