Fiscal News N. 67. Bonus energia: le spese ammesse. La circolare di aggiornamento professionale
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- Gemma Motta
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Bonus energia: le spese ammesse Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 55% Come noto, nell ambito del D.L. n. 63/2013, Decreto c.d. Energia, sono contenute una serie di disposizioni in materia di detrazioni previste per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica (art. 14). Con l art. 1, comma 139, lett. b), c) e d), Finanziaria 2014, il Legislatore, modificando il citato Decreto, ha prorogato le detrazioni Irpef/Ires per i lavori di riqualificazione energetica (65%) anche per il Vediamo di seguito qual è la tipologia di spese ammesse in detrazione. Con la modifica dell art. 14, D.L. n. 63/2013 è stata disposta un ulteriore proroga della detrazione Irpef/Ires relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella seguente misura. Tipologia agevolazione Periodo sostenimento spese Detrazione 65% dal al Detrazione 50% dall al ll comma 3 del citato art. 14, prevede l applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni, di cui agli artt. 1, comma 24, Legge n. 244/2007 e 29, comma 6, D.L. n. 185/2008 e pertanto, per le spese in esame, rimane invariata la soglia massima di detrazione spettante. La modifica della percentuale agevolabile si riflette sull ammontare massimo di spesa agevolata, a seconda della tipologia di intervento effettuato. 1
2 Intervento agevolabile detrazione massima dall al Spesa dal al (*) Spesa dall al (**) Spesa massima massima massima detrazione detrazione detrazione 55% 65% 50% Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle Tabelle allegate al Provvedimento e, dal 2008, al Decreto Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 29/E, detti interventi sono definiti comma 344 sulla base del risultato conseguito in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia , , primaria per la climatizzazione invernale dell intero fabbricato; non rilevando le opere / impianti che occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. Di conseguenza, la stessa precisa che, sono ammessi al beneficio fiscale qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che incidendo sulla prestazione energetica dell edificio, realizzano la maggior efficienza energetica richiesta. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), st utture opache orizzontali comma 345 (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il , , volume riscaldato verso l esterno e verso vani non riscaldati, purché siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica. 2
3 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua comma calda in piscine, strutture sportive, ,91 case di ricovero e cura, scuole e , università. È esclusa l installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici). Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: - impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; - impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con comma impianti geotermici a bassa 347 entalpia, dal , , Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto dei valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite Tabelle. (*) Al per gli interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio. (** ) Dall al per gli interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio. Spese agevolabili Ai sensi della Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 36/2007, tra le spese agevolabili rientrano: le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, compresa la redazione dell attestato di certificazione/qualificazione energetica. Trattasi dei corrispettivi erogati alle figure (ingegneri, architetti, ecc.) che si occupano di verificare che l intervento eseguito rispetti i requisiti richiesti dalla normativa; le spese sostenute per le opere edilizie necessarie per porre in essere l intervento di risparmio energetico: Inoltre, tra le spese ammesse alla detrazione del 55% (e 65%,) possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell intervento di risparmio energetico. 3
4 Con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 283, l Agenzia delle Entrate, ribadendo la detraibilità delle spese strettamente connesse all intervento che assicura il risparmio energetico, ha affermato che l individuazione di dette spese deve essere effettuata da un tecnico abilitato, in quanto esula dalle competenze esercitabili dall Agenzia stessa. La detrazione va calcolata sulle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente e pertanto al netto di eventuali: sconti ed abbuoni; Se gli stessi si manifestano quando si è già usufruito della detrazione in dichiarazione dei redditi, il relativo importo va assoggettato a tassazione separata, ex art. 17, comma 1, lett. n. bis), TUIR; contributi pubblici percepiti in relazione al medesimo intervento; Se il contributo/incentivo pubblico è erogato in periodi d imposta successivi a quello in cui il contribuente ha richiesto la fruizione del beneficio, le somme già detratte in periodi d imposta precedenti devono essere assoggettate a tassazione separata. Riduzione trasmittanza termica impianti di climatizzazione invernale L art. 3, D.M. 19 febbraio 2007, elenca le spese agevolabili per gli interventi di: riduzione della trasmittanza termica; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; come di seguito riassunte in tabella. Interventi Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie Spese ammesse alla detrazione Fornitura e messa in opera di materiale coibente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti. Fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti. Demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo. 4
5 Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda Miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; Miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Smontaggio e dismissione dell impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero con impianti di climatizzazione invernale, di cui al D.M. 11 marzo Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. 5
6 Secondo quanto specificato dall Agenzia delle Entrate con Circolare n. 36/2007, l elencazione di cui sopra (ex D.M. 19 febbraio 2007) non deve considerarsi esaustiva, ma solo finalizzata a fornire un indirizzo in ordine alla tipologia di spese ammesse alla detrazione: Tale elencazione deve ritenersi non esaustiva bensì finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in esame in relazione a determinati costi, quali ad esempio i lavori edili connessi con l intervento di risparmio energetico per i quali la riconducibilità nell ambito applicativo dell agevolazione potrebbe apparire incerta. Sostituzione impianto climatizzazione e rifacimento pavimenti Con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 283, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale non sono ammesse in detrazione le spese sostenute per: il rifacimento dei nuovi pavimenti; la dismissione/smaltimento del vecchio pavimento. Per dette spese, in luogo della detrazione del 55% - 65%, il contribuente potrà richiedere la detrazione del 36% - 50%, se rispetta i requisiti necessari. Peraltro, la stessa Risoluzione n. 283/2008 precisa che l individuazione delle spese strettamente connesse all intervento di risparmio energetico, e quindi detraibili, deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Acquisto materiali da imprese consociate Con Risoluzione 1 dicembre 2008, n. 458, l Agenzia delle Entrate ha ammesso la detraibilità delle spese sostenute da un impresa per l acquisto di materiali forniti direttamente da imprese consociate, a condizione che: l acquisto sia effettuato nei confronti di imprese residenti, ovvero localizzate in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (non black list ); nell individuazione del prezzo di cessione, sia considerato il principio del valore normale, di cui all art. 9, comma 3, TUIR, richiamato anche dall art. 110, comma 2, TUIR. Interventi di riqualificazione energetica L art. 1, comma 344, L. n. 296/2006, pur prevedendo la detraibilità del 55%-65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, non dispone alcunché in ordine alla tipologia di interventi ed alle spese ammesse alla detrazione. Al fine di colmare tale lacuna, la Circolare n. 36/2007 ha disposto che devono essere seguiti criteri analoghi a quelli previsti per gli altri interventi detraibili. 6
7 Pertanto, si deve ritenere che per la riqualificazione energetica (comma 344) siano ammesse alla detrazione le: spese relative alla fornitura e posa in opera dei materiali e dispositivi necessari per realizzare l intervento (materiali di coibentazione, impianti di climatizzazione, materiali vari); spese sostenute per le opere murarie connesse all intervento; spese professionali, necessarie per la progettazione dell intervento, nonché per la redazione della documentazione necessaria per beneficiare della detrazione del 55%-65%. Con Circolare 18 settembre 2013, n. 29, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per questa tipologia di interventi non è stato specificato quali opere o quali interventi occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. Di conseguenza, ogni intervento che incide sulla prestazione energetica dell immobile è ammesso al beneficio fiscale, in accordo con la normativa di riferimento. Periodo d imposta nel quale imputare le spese La detrazione del 55%-65% spetta con riferimento alle spese sostenute dal 2007 al 31 dicembre 2013 (14 giugno 2014 per interventi riguardanti parti comuni di edifici condominiali o tutti le unità immobiliari del condominio). Per individuare il periodo di imposta nel quale le spese sostenute vanno imputate, è necessario differenziare a seconda che il soggetto interessato sia o meno titolare di reddito di impresa. Si ricorda che, per gli interventi che non si concludono nel medesimo periodo di imposta i contribuenti sono tenuti a comunicare all Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d imposta precedente, nel quale i lavori non sono terminati. Soggetti non titolari di reddito d impresa Per i soggetti non titolari di reddito di impresa, ovvero: persone fisiche private (non titolari di partita Iva); esercenti arti e professioni; enti non commerciali; sono agevolabili le spese pagate nell anno di riferimento, secondo il principio di cassa. Va quindi, considerata la data del bonifico bancario attestante il pagamento delle spese, come confermato anche dalla C.M. n. 36/2007: per i soggetti non titolari di reddito d impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni di cui all articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario [...]. 7
8 Con Circolare 13 maggio 2011, n. 20, l Agenzia delle Entrate, confermando quanto esposto nella Risposta all Interrogazione parlamentare 13 aprile 2011, n , ha ribadito che per i soggetti non titolari di reddito di impresa, le spese 55%-65% sono detraibili secondo il principio di cassa, indipendentemente dal fatto che l inizio e il termine dei lavori si verifichino nello stesso anno o in annualità diverse. Soggetti titolari di reddito d impresa Se i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero: imprese individuali; società di persone e di capitali; enti commerciali; hanno sostenuto spese per interventi di risparmio energetico inerenti all esercizio dell attività, l imputazione delle stesse segue il principio di competenza, come confermato in sede di prima applicazione dell agevolazione dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 36/2007: [...] per i soggetti titolari di reddito d impresa, per i quali i lavori ineriscono all esercizio dell attività commerciale (art. 2, comma 1, lett. b), sono detraibili le spese imputabili al periodo d imposta in corso al 31 dicembre Con Circolare 13 maggio 2011, n. 20, l Agenzia delle Entrate, confermando i contenuti della Risposta all Interrogazione parlamentare 13 aprile 2011, n , ha chiarito che per i soggetti titolari di reddito di impresa, le spese 55%-65% sono detraibili secondo il principio di competenza: Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate). Non rileva che l inizio e il termine dei lavori si verifichino nello stesso anno o in annualità diverse. Momento imputazione costi La citata Circolare n. 36/2007, ricordando che nella determinazione del reddito di impresa non rileva il momento del pagamento, precisa, inoltre, che per l imputazione dei costi dei soggetti imprenditori, è necessario considerare (art. 109, comma 2, TUIR): per i servizi, la data in cui risultano ultimate le prestazioni; per i beni mobili, la data di consegna o della spedizione (salvo casi particolari in cui venga posticipato l effetto traslativo). 8
9 Lavori eseguiti dall imprendito re individuale Se i lavori sono eseguiti dall imprenditore individuale, si ritiene che debba essere effettuata una distinzione. Se gli interventi sono eseguiti su immobili relativi: all attività, valgono le precisazioni sopra fornite e deve, pertanto, essere applicato il principio di competenza (spese imputabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell anno di riferimento); alla sfera personale, per il computo delle spese agevolabili deve applicarsi il principio proprio dei soggetti non titolari di reddito di impresa (principio di cassa), e, pertanto, il riferimento è alle spese effettivamente pagate entro il periodo di imposta di riferimento. Riepilogo Detrazione del 55% - 65% Spese sostenute per Prestazioni professionali Opere edilizie necessarie Spese connesse all intervento - Riproduzione riservata - 9
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