Periodico informativo n. 44/2013
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- Vittore Parodi
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1 Periodico informativo n. 44/2013 Impianto fotovoltaico e detrazione del 36% Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che a seguito di un chiarimento dell Agenzia delle Entrate, le spese sostenute per l acquisto/installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, possono usufruire della detrazione IRPEF 36%-50% se lo stesso è posto a servizio di un immobile ad uso abitativo per far fronte ai relativi fabbisogni energetici. A tal fine è sufficiente conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta, mentre non è richiesta l attestazione del risparmio energetico conseguito. La detrazione è cumulabile con lo scambio sul posto e il c.d. ritiro dedicato, mentre non è cumulabile con le tariffe incentivanti. Premessa Il D.L. n. 201/2011 ha introdotto l art. 16-bis del TUIR, con il quale, a decorrere dal 2012, viene messa a regime la detrazione IRPEF del 36% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dalla Legge n. 449/97, oggetto anche di ripetute proroghe nel corso degli anni.
2 Osserva - L art. 11, D.L. n. 83/2012 ha aumentato la detrazione al 50% e innalzato il limite massimo di spesa a euro (anziché euro ) per ciascuna unità immobiliare relativamente alle spese sostenute nel periodo Dal 1 luglio 2013 la detrazione ritornerà al 36% con il limite di euro. Per le spese sostenute dal , per individuare l importo massimo di euro, questo deve essere considerato al netto delle spese sostenute anteriormente a tale data, per le quali il contribuente beneficia della vecchia detrazione del 36% nel limite di euro. Per le spese sostenute dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 la detrazione spetta sempre entro il limite massimo di euro tenendo conto, in caso di mera prosecuzione, di quanto sostenuto in precedenza. La detrazione in esame è riconosciuta: per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze; in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall anno di sostenimento delle spese; Ricordiamo che il contribuente deve effettuare il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario/postale. Alcuni recenti chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria Relativamente alle spese sostenute per l acquisto/installazione, su un edificio residenziale, di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, l Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, ha fornito alcuni importanti chiarimenti. Con riguardo agli impianti fotovoltaici vi era il dubbio se gli stessi potessero rientrare nelle disposizioni della lett. h), comma 1 dell art. 16-bis del TUIR e beneficiare dell agevolazione del 36%-50%, considerato che la norma fa riferimento alle opere finalizzate al
3 conseguimento di risparmi energetici, e detti impianti sono finalizzati alla produzione di energia elettrica. L Agenzia delle Entrate nella citata risoluzione n. 22/E ritiene che: l installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull impiego della fonte solare, quindi sull impiego delle fonti rinnovabili di energia rientra nell ambito della lett. h). Di conseguenza, le spese sostenute per l acquisto/installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, rientrando nella previsione di cui alla lett. h) del comma 1 dell art. 16-bis, beneficiano così della detrazione IRPEF del 36% - 50%. Nota bene - Al fine del riconoscimento della detrazione è necessario che l impianto fotovoltaico sia posto direttamente a servizio dell abitazione e che quindi lo stesso sia stato installato per far fronte esclusivamente al fabbisogno energetico della stessa (ossia per usi domestici). La documentazione Per beneficiare della detrazione del 36%-50% se l opera finalizzata al conseguimento del risparmio energetico sia effettuata in assenza di opere edilizie propriamente dette, la lett. h) dell articolo 16-bis del Tuir richiede l acquisizione da parte del contribuente di una: idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici. Con riferimento all acquisto/installazione dell impianto fotovoltaico l Agenzia delle Entrate precisa che: non è necessario disporre della documentazione attestante il conseguimento del risparmio energetico, posto che la realizzazione dell impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica negli edifici ; è sufficiente conservare la documentazione che comprova l acquisto/installazione dell impianto a servizio dell edificio residenziale.
4 Il contribuente deve conservare: le abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia; ovvero un apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex D.P.R. n. 445/2000), qualora la normativa edilizia non richieda alcun titolo abilitativo. Detrazione del 36% - 50% per l impianto fotovoltaico Documenti da conservare Impianto di potenza fino a 20KW Posto a servizio dell abitazione (Uso domestico) Documenti che attestano l acquisto e l installazione. Abilitazione amministrativa o dichiarazione sostitutiva. Compatibilità con le Tariffe incentivanti e scambio sul posto Ai sensi dell art. 12, comma 2, D.M , se in relazione all impianto fotovoltaico siano state riconosciute detrazioni fiscali, non sono applicabili le tariffe incentivanti, mentre nulla viene disposto circa l incompatibilità del c.d. scambio sul posto (ossia il meccanismo che consente di realizzare la riduzione dell assorbimento dell energia dalla rete) con altri benefici. Nota bene Il beneficio della detrazione del 36%-50% per l impianto fotovoltaico, come precisato dalla Risoluzione n. 22/E: non è cumulabile con la tariffa incentivante; può essere cumulato con lo scambio sul posto, nonché con il c.d. ritiro dedicato. La detrazione del 55% Con riferimento alla possibilità di usufruire della detrazione del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico, per l acquisto/installazione degli impianti fotovoltaici, l Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 207/E del , aveva sostenuto che gli stessi, in quanto finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini dell applicazione della detrazione ai sensi dell art. 1, comma 344, Legge n. 236/2006.
5 Nota bene - Ora, l affermazione della stessa Agenzia, contenuta nella risoluzione n. 22/E, secondo la quale la realizzazione di un impianto fotovoltaico determina una riduzione dei consumi energetici potrebbe portare a ritenere che le relative spese di acquisto/installazione possano fruire anche di tale detrazione. L Agenzia delle Entrate, nell ambito del parere n. 2012/137364, aveva ribadito che tali impianti, non potevano beneficiare della detrazione del 55%, in quanto l art. 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l installazione di pannelli solari esclusivamente per la produzione di acqua calda. L Agenzia così, con diverse motivazioni, nega la detrazione del 55% per le spese relative agli impianti fotovoltaici, anche se c è da dire che la detrazione del 55% resterà in vigore fino al 30 giugno prossimo. Ravenna, 03 maggio 2013 p. Se.t.am. Flavia Valmorra - Roberto Garavini
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