ACCORDO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI WEBANK S.P.A. IN BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L. E CONSEGUENTE RIORGANIZZAZIONE.

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1 ACCORDO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI WEBANK S.P.A. IN BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L. E CONSEGUENTE RIORGANIZZAZIONE In Milano, il giorno 21 novembre 2014 Tra Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. (di seguito, per brevità, "BPM"); Webank Spa (di seguito, per brevità, "WEBANK"); la Delegazione Sindacale di Gruppo e gli Organismi Sindacali Aziendali costituiti dalla O.S. UNISIN FALCRI SILCEA Premesso che: Nell'ambito di un percorso, già delineato nel Piano Industriale del Gruppo BPM 2012/2015 "la Forza del Cambiamento" e poi sviluppato nel Piano Industriale /2018 "Una crescita solida e sostentile", in data 17 giugno 2014 il Consiglio di Gestione di BPM ed il Consiglio di Amministrazione di Webank Spa hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Webank in BPM; Con lettera datata 19 settembre 2014, consegnata alle OO.SS. in data 22 settembre 2014, Banca Popolare di Milano, anche in qualità di Capogruppo, ha avviato con la Delegazione Sindacale di Gruppo la procedura di informazione e consultazione sindacale con lettera avente per oggetto "Operazione di Fusione per incorporazione di WEBANK S.p.A. in BANCA POPOLARE DI MILANO S.c. a r.l. e conseguente riorganizzazione. Avvio delle procedure di legge e di contratto". In occasione degli incontri del 25 settembre, 7 ottobre, 15 ottobre, 30 ottobre, 6 novembre, 11 novembre, 14 novembre, 17 novembre 2014, 20 novembre, 21 novembre 2014 è stata esperita la procedura di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'ari. 47 della legge n 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati dalla fusione, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito a far tempo dalla data di efficacia del negozio giuridico, prevista per il 23 novembre 2014;

2 ne consegue l'evidenza di regolamentare l'ingfesso del personale di Webank Dell'incorporante a decorrere dalla data di fusione di Webank in BPM; Si conviene: Articolo 1 Parte generale Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Articolo 2 Trasferimento dei rapporti di lavoro Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione, la titolarità dei rapporti di lavoro della società incorporata sarà trasferita in capo alla incorporante senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art c.c. A tutti i dipendenti coinvolti continuerà ad essere applicata la contrattazione collettiva nazionale del settore credito tempo per tempo vigente. Al personale interessato dalla fusione sarà conservato l'inquadramento, il trattamento economico (derivante dal CCNL e dagli eventuali assegni "ad personam" erogati dal precedente datore di lavoro, con il rispetto, per questi ultimi, delle pattuizioni relative alla assorbibilità o meno) l'anzianità di servizio in essere alla data dell'operazione ai fini degli istituti rivenienti dalla contrattazione collettiva nazionale del credito e di quanto previsto nel presente Accordo. Per quanto attiene la normativa di secondo livello troverà applicazione, in via esclusiva, la disciplina tempo per tempo vigente presso l'incorporante, ferme restando le modalità di raccordo indicate negli articoli che seguono. Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate, le ore accumulate nella banca delle ore e le eventuali giacenze non fruite di permessi relativi al personale di Webank, Banca Popolare di Milano subentrerà in tutte le posizioni individuali di debito/credito maturate, ferma restando l'applicazione della normativa dell'incorporante dalla data di fusione. Per il personale con contratto di lavoro di apprendistato si conviene che lo stesso continui a prestare la propria attività lavorativa presso la Banca incorporante con detta forma giuridica contrattuale individuale, in ottemperanza alla normativa 2

3 contrattuale e legale tempo per tempo vigente in materia, con le medesime modalità, tempistiche ed anzianità di servizio in essere presso l'azienda incorporata. Per il personale acquisito con rapporto di lavoro a tempo parziale all'atto della fusione, le Parti convengono che conserverà il contratto part time alle stesse condizioni pattuite. In merito ai rapporti di lavoro somministrato, BPM eredita i rapporti di lavoro fino alle relative scadenze. Le Parti concordano che l'iscrizione già in essere alle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Webank avrà validità ad ogni effetto anche presso l'incorporante. Dichiarazione delle Aziende Le Aziende confermano che l'erogazione 2015 riferita al sistema incentivante 2014 si effettuerà, al verificarsi delle relative condizioni di applicabilità, con le modalità proprie del sistema incentivante Webank. Articolo 3 "Produttività - ex Quota fìssa Cia" Le Parti concordano che il consolidamento di cui all'art. 7 punto 4) dell'accordo Quadro del 6 dicembre 2012 verrà esteso, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, ai dipendenti di Webank (con esclusione dei dirigenti). Tale consolidamento avverrà con il riconoscimento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di un assegno ad personam non rivalutabile e non assorbibile distribuito su dodici mensilità e calcolato su base annua, tenendo a base di calcolo l'erogazione BPM luglio 2013 ed utilizzando i criteri, le modalità e le misure previste dagli Accordi 6 dicembre 2012, 6 febbraio 2013, 6 marzo 2013 e relative lettere a latere, qui integralmente richiamati. Le Parti concordano che al personale di Webank che abbia avuto in passato un rapporto di lavoro diretto con Banca Popolare di Milano, non verrà riconosciuto il consolidamento di cui al presente articolo.

4 Articolo 4 Buoni pasto La Banca Popolare di Milano, a far tempo dal 1 dicembre 2014, riconoscerà a tutti i dipendenti in servizio della Banca incorporata un buono pasto del valore nominale tempo per tempo in essere presso l'incorporante, oggi pari a euro 5,06. Con particolare riferimento al tema della fruizione o della rinuncia al servizio mensa verranno applicate le prassi tempo per tempo in essere presso l'incorporante. Articolo 5 Premio Sociale Aziendale Le Parti, con specifico riguardo all'art. 2 dell'accordo del 29 luglio 2014 "Premio Sociale Aziendale", stabiliscono di corrispondere ai dipendenti di Webank il "Premio Sociale Aziendale Straordinario", secondo i criteri dell'art. 2 del citato accordo. Inoltre, al fine di valorizzare l'impegno profuso dal personale di Webank con riferimento all'anno 2014, vengono estese al personale di Webank che ne possiede i requisiti le previsioni di cui all'art. 3 del citato Accordo del 29 luglio 2014 relativo al "Premio Sociale Aziendale 2014", superando pertanto sul punto quanto illustrato e condiviso nel punto 3 della lettera del 1 agosto Con le previsioni di cui al presente articolo, Le Parti ritengono esauriti impegni assunti nell'accordo "Premio Sociale Aziendale" del 29 luglio gli Art. 6 Previdenza complementare Le Parti esprimono il comune intendimento di ricondurre l'intera materia della previdenza complementare nell'ambito del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme. A tal fine, il personale incorporato potrà iscriversi al predetto Fondo entro il , con decorrenza 1 gennaio 2015 e con il contributo aziendale previsto per i lavoratori di BPM, manifestando la volontà di trasferirvi

5 integralmente la propria posizione individuale maturata presso il Fondo di provenienza e mantenendo in tal modo l'anzianità contributiva. Fino al il versamento dei contributi aziendali agli attuali fondi di destinazione avverrà nella misura previgente in essere presso l'incorporata. Decorso tale termine nessun onere aziendale sarà sostenuto nei confronti dei fondi di provenienza. Non è quindi prevista alcuna altra forma di portabilità del contributo. Il personale di Webank potrà mantenere la propria iscrizione presso il Fondo di provenienza, fatto salvo quanto già previsto al presente articolo, e potrà aprire una nuova posizione individuale presso il Fondo di Previdenza Bipiemme con il contributo di cui al secondo comma del presente articolo. Articolo 7 Assistenza sanitaria Nel condiviso principio guida dell'estensione, al personale incorporato, del sistema di assistenza sanitaria della Cassa Mutua di Assistenza della Banca Popolare di Milano, le Parti convengono che al personale Webank in servizio alla data di fusione, aderente a Areasalus alla medesima data e non già iscritto alla CMA, verrà mantenuta l'iscrizione alla stessa fino al alle medesime condizioni in essere. Tutto il personale di Webank sopra indicato dovrà peraltro comunicare il proprio recesso entro il all'ente erogante prestazioni di assistenza sanitaria. BPM comunicherà entro il al personale di Webank non già iscritto alla CMA le modalità di iscrizione alla medesima. L'iscrizione alla CMA dovrà avvenire entro il con copertura dal Per il personale di Webank che non si iscriverà alla Cassa Mutua di Assistenza BPM nei tempi e nei modi indicati viene esclusa la possibilità di iscrizione e ogni contribuzione aziendale a favore di qualsiasi forma alternativa alla medesima. Dal decorrerà il versamento dei contributi individuali degli iscritti e dei contributi aziendali, nella misura ordinaria, a favore della medesima Cassa Mutua di Assistenza.

6 Articolo 8 Rapporti dì c/c e agevolazioni creditizie Le condizioni bancarie e finanziarie (mutui, prestiti, fidi, ecc.) relative ai rapporti di categoria dipendenti, familiari e personale esodato saranno quelle in essere presso l'incorporante dalla data di fusione (anche con riferimento alle misure in corso di esame. Le aperture di credito in conto corrente in essere per i dipendenti di Webank all'atto della fusione saranno ricondotte ai massimali vigenti presso la Banca Popolare di Milano per le medesime categorie di facilitazioni entro un termine di 12 mesi decorrenti dalla data di fusione. Si precisa che in ogni caso, entro il 30 giugno 2015, tutte le posizioni in capo al dipendente dovranno essere riportate su un unico rapporto monointestato di conto corrente acceso presso BPM, ove viene accreditato lo stipendio, con la sola eccezione dei mutui cointestati. Articolo 9 Revisione normativa Le Parti, entro il 30 giugno 2015, si impegnano a cercare soluzioni condivise finalizzate ad una complessiva revisione delle previsioni in materia di turni, interventi programmati/reperibilità anche in giornate straordinarie, festive e semifestive, in un'ottica di equilibrata armonizzazione. Fermo restando il contenuto della lettera del 9 Agosto 2012 e dell'accordo Quadro del 6 Dicembre 2012 e considerato assolto ogni correlato obbligo di preavviso, fino alla predetta data del 30 giugno 2015 per il personale proveniente da Webank troveranno eccezionalmente applicazione le relative precedenti discipline.

7 Le Parti stipulanti ritengono necessario sottoporre il presente Accordo Quadro ai rispettivi organi decisionali prima di dare corso e validità al medesimo. Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., anche n.q. di Banca Capogruppo Delegazione Sindacale - Gruppo Banca Popolare di Milano Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. Azienda Organismi Sindacali Aziendali WEBANK S.p.A. Azienda Organismi Sindacali Aziendali

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